§ 95.15.34 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 697 .
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:01/10/1982
Numero:697


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35% sono elevate [...]
Art. 2.      In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'8% per gli spettacoli e le attività [...]
Art. 3.      In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15% per le cessioni e le importazioni di [...]
Art. 3 bis.  [3]
Art. 4.      Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38% le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 5.      Nel primo comma dell'art. 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole "da IV a XIV" sono sostituite dalle parole "da IV a XV"
Art. 5 bis.  [5]
Art. 6.      Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'art. 63 [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  [13]
Art. 9.  [14]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.15.34 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 697 [1] .

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale

(G.U. 4 ottobre 1982, n. 273)

 

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35% sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38%.

     Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'8% per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti:

     uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

     zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);

     purèe e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

     vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 21% in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

     caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);

     prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, esclusi i prodotti per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tessuti di lino o di seta, nonché quelli indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     saponi comuni (v.d. ex 34.01);

     gas ed energia elettrica per uso domestico;

     prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;

     prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

 

          Art. 3.

     In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15% per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06). Resta ferma al 15% l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06), di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, destinati all'alimentazione umana, nonché per le cessioni e le importazioni degli oli da gas (v.d. ex 27.10).

     (Omissis) [2].

     Per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2%.

     Per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura di calore eseguite mediante la gestione di impianti di riscaldamento si applica l'aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso. Qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o più combustibili soggetti ad aliquote diverse si applica l'aliquota più alta.

 

          Art. 3 bis. [3]

     Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10%.

     Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18%.

 

          Art. 4.

     Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38% le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55%. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10%, per 120 quando l'imposta è del 20% e per 138 quando l'imposta è del 38%, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

     (Omissis) [4]

 

          Art. 5.

     Nel primo comma dell'art. 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole "da IV a XIV" sono sostituite dalle parole "da IV a XV".

     I trasporti dei prodotti agricoli e ittici di cui alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, effettuati, nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione, dai produttori agricoli di cui all'art. 34, primo comma, dell'anzidetto decreto, in conto proprio o da altri per conto dei medesimi, sono esonerati dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento qualora avvengano dal luogo di produzione ai locali dell'azienda agricola ovvero delle cooperative di cui i produttori sono soci, dei relativi consorzi o altri organismi associativi.

 

          Art. 5 bis. [5]

     Nell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ";le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica".

     La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7]

 

          Art. 6.

     Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'art. 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:

     a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni;

     b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto a), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;

     c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta.

     Tuttavia, nel caso di più violazioni di ciascuna delle disposizioni richiamate nelle lettere di cui al precedente comma, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15% per ogni violazione successiva alla prima.

     All'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese." [8].

     Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, l'intendente di finanza, su richiesta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, può proporre all'organo competente per la tenuta dell'albo professionale la sospensione dell'iscrizione nell'albo stesso per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. L'organo competente per la tenuta dell'albo dovrà decidere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione [9] .

     Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonchè il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile. Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte definitivamente accertate [10] .

     Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato [11] .

 

          Art. 7.

     (Omissis) [12]

     L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 13%. L'aliquota è ridotta alla metà per i prezzi netti inferiori a L. 1.500.

 

          Art. 8. [13]

 

          Art. 9. [14]

     La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

     I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

     Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso [15] .

     In deroga a quanto disposto dall'art. 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50%.

     I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'art. 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'art. 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'art. 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

     All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva". Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo. [16]

     Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possano accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.

     I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso art. 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'art. 7 dello stesso decreto-legge.

     Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella Allegato A - TABACCHI DA FIUTO

     (Omissis).

 

     Tabella Allegato B - TRINCIATI

     (Omissis).

 

     Tabella Allegato C - SIGARI

     (Omissis).

 

     Tabella Allegato D - SIGARETTI

     (Omissis).

 

     Tabella Allegato E - SIGARETTE

     (Omissis).


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 29 novembre 1982, n. 887.

[2]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma soppresso dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[7]  Comma soppresso dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella G.U. 24 aprile 1998, n. 95.

[14]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[15]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23.

[16]  Comma così modificato dall'art. 4 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il contributo di cui al presente comma è stato elevato al 2% dall'art. 1 della L. 25 marzo 1997, n. 77.