Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 01/10/1982 |
Numero: | 697 |
Sommario |
Art. 1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35% sono elevate [...] |
Art. 2. In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'8% per gli spettacoli e le attività [...] |
Art. 3. In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15% per le cessioni e le importazioni di [...] |
Art. 3 bis. [3] |
Art. 4. Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38% le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...] |
Art. 5. Nel primo comma dell'art. 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole "da IV a XIV" sono sostituite dalle parole "da IV a XV" |
Art. 5 bis. [5] |
Art. 6. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'art. 63 [...] |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. [13] |
Art. 9. [14] |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.15.34 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 697 [1] .
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale
(G.U. 4 ottobre 1982, n. 273)
Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35% sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38%.
Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla
In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'8% per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella A allegata al
uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);
purèe e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 21% in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);
prodotti tessili di cui alla
saponi comuni (v.d. ex 34.01);
gas ed energia elettrica per uso domestico;
prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;
prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.
In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15% per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06). Resta ferma al 15% l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06), di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella A, parte seconda, allegata al
(Omissis) [2].
Per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della
Per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura di calore eseguite mediante la gestione di impianti di riscaldamento si applica l'aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso. Qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o più combustibili soggetti ad aliquote diverse si applica l'aliquota più alta.
Per le cessioni e le importazioni comunque effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10%.
Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18%.
Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38% le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del
(Omissis) [4]
Nel primo comma dell'art. 55 della
I trasporti dei prodotti agricoli e ittici di cui alla tabella A, parte prima, allegata al
Nell'ultimo comma dell'art. 4 del
La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.
(Omissis) [6]
(Omissis) [7]
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della
a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto a), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;
c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'art. 8 della
Tuttavia, nel caso di più violazioni di ciascuna delle disposizioni richiamate nelle lettere di cui al precedente comma, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15% per ogni violazione successiva alla prima.
All'art. 8 della
"Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese." [8].
Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55 del
Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della
Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato [11] .
(Omissis) [12]
L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa annessa al
La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della
I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della
Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso [15] .
In deroga a quanto disposto dall'art. 6, settimo comma, della
I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'art. 3, quinto comma, della
Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.
All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva". Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo. [16]
Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possano accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 66 del
I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'art. 8 del
Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'art. 1 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella Allegato A - TABACCHI DA FIUTO
(Omissis).
Tabella Allegato B - TRINCIATI
(Omissis).
Tabella Allegato C - SIGARI
(Omissis).
Tabella Allegato D - SIGARETTI
(Omissis).
Tabella Allegato E - SIGARETTE
(Omissis).
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma abrogato dall'art. 1 del
[5] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma soppresso dall'art. 2 del
[7] Comma soppresso dall'art. 2 del
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Comma abrogato dall'art. 1 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 26 del
[14] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[15] Comma così modificato dall'art. 5 del
[16] Comma così modificato dall'art. 4 della