Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.3 camere di commercio industria artigianato |
Data: | 19/04/1993 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per ciascuno degli [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 22.3.44 - D.L. 19 aprile 1993, n. 113.
Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. [1]
(G.U. 19 aprile 1993, n. 90).
1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della
2. Per ciascuno degli anni 1993 e 1994, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-
3. Per ciascuno degli anni 1993 e 1994 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, della
4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'art. 34 del
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [2].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla
[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla
[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla
[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla
[2] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla