§ 58.14.E - Legge 7 agosto 1971, n. 685.
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:07/08/1971
Numero:685


Sommario
Art. 1.      L'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso [...]


§ 58.14.E - Legge 7 agosto 1971, n. 685. [1]

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(G.U. 6 settembre 1971, n. 224)

 

     Art. 1.

     L'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.

     Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

     a) dai conferimenti dello Stato;

     b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

     c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;

     d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

     I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

     da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;

     da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

     da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

     Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

     Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni".

 

          Art. 2.

     L'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

     a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

     b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

     c) sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

     d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     e) cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane.

     I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'art. 35.

     I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio".

 

          Art. 3.

     L'art. 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio generale:

     a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa è autorizzata a compiere ai sensi del precedente art. 34;

     b) designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'art. 45, lettera d);

     c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 48;

     d) nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;

     e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente art. 37;

     f) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

     g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere al risconto;

     h) stabilisce, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

     i) determina annualmente in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, plafonds di contributi per regioni".

 

          Art. 4.

     L'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

     a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

     b) uno, dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     d) otto dal Consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

     I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 43".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:

     "Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni".

 

          Art. 6.

     Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio generale ai sensi del precedente articolo 2.

     Il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.

     Fino alla costituzione dei singoli comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 1, le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.