Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 14/08/1971 |
Numero: | 819 |
Sommario |
Art. 1. Le istanze di concessione dei contributi di cui all'art. 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di [...] |
Art. 2. I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono [...] |
Art. 3. L'annualità dovuta al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 2.000 milioni [...] |
§ 88.2.31 - Legge 14 agosto 1971, n. 819. [1]
Interventi a favore del credito cinematografico.
(G.U. 14 ottobre 1971, n. 261)
Le istanze di concessione dei contributi di cui all'art. 27, commi primo e secondo, della
I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della
a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;
b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32;
c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo comma, della
Una quota del fondo d'intervento pari all' 85 per cento è destinata:
1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;
2) per l'altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.
La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della
Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.
I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della
Sentito il comitato di cui al predetto art. 27, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti
Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.
L'annualità dovuta al fondo di cui all'art. 7 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall’art. 28 del