§ 98.1.27091 - Legge 17 gennaio 1997, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/01/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.27091 - Legge 17 gennaio 1997, n. 4.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

(G.U. 18 gennaio 1997, n. 14)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore.

     4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.

     5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1° dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.

     6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, °1 dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.

     7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1° febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.

     8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1996, N. 583.

     All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo.

     1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanità, sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.

     1-ter. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati.

     1-quater. Dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria.

     1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole 'in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17', l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti.

     1-sexies. Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio della funzione di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati.

     1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonché ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982".

     L'articolo 4 è soppresso.