Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 01/08/2017 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Attuazione e monitoraggio del PRIIM. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2011 |
Art. 2. Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche all’articolo 70 novies della l.r. 77/2013 |
Art. 3. Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014 |
Art. 4. Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2014 |
Art. 5. Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014 |
Art. 6. Centomila orti in Toscana. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015 |
Art. 7. Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015 |
Art. 8. Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 82/2015 |
Art. 9. Contributo straordinario a favore dell’Istituto degli Innocenti. Modifiche all’articolo 26 quater della l.r. 82/2015 |
Art. 10. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 |
Art. 11. Contributo finanziario .Modifiche all'articolo 32 septies della l.r. 82/2015 |
Art. 12. Consorzio LAMMA. Modifiche al preambolo della l.r. 87/2016 |
Art. 13. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 89/2016 |
Art. 14. Contributo di solidarietà a favore di vittime di atti criminali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 89/2016 |
Art. 15. Disposizioni in materia di programmazione. Reviviscenza parziale dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 |
Art. 16. Reviviscenza di disposizioni della l.r. 29/2009 |
Art. 17. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2017 |
Art. 18. Cofinanziamento di un contratto di sviluppo per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale |
Art. 19. Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. |
Art. 20. Contributo straordinario al Comune di Cascina |
Art. 21. Assegnazione risorse all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche in merito a prestazioni rese in materia di cooperazione sanitaria internazionale |
Art. 22. Trasferimento della ex casa circondariale di Empoli al patrimonio dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana centro |
Art. 23. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale |
Art. 24. Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio |
Art. 25. Polo economia circolare della costa toscana |
Art. 26. Aree demaniali portuali |
Art. 27. Contributo straordinario alla Provincia di Pisa per realizzazione liceo scientifico |
Art. 28. Valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa |
Art. 29. Contributo straordinario a favore della Fondazione Sistema Toscana |
Art. 30. Devoluzione alla Regione di una quota delle risorse derivanti dai contributi geotermici |
Art. 31. Prevenzione del randagismo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 59/2009 |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 6.1.378 - L.R. 1 agosto 2017, n. 40.
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017.
(B.U. 4 agosto 2017, n. 32)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Considerato quanto segue:
1. È necessario modificare il termine previsto per la presentazione da parte della Giunta regionale del documento di monitoraggio del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), contenente la descrizione di quanto realizzato in attuazione delle politiche del piano, ed un aggiornamento dei dati finanziari, per un miglior coordinamento con l’iter di approvazione del bilancio;
2. Con la
3. È necessario precisare che dal 2015 e comunque fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 84 della
4. È necessario erogare un nuovo contributo alla Fondazione Carnevale di Viareggio per far fronte all'ulteriore sbilancio dovuto, in particolare, al mancato verificarsi di entrate previste che sarebbero dovute pervenire dallo Stato e dal Comune di Viareggio;
5. Sulla base delle richieste pervenute, per dare seguito all’azione relativa ai “Centomila orti in Toscana”, di cui al programma di governo 2015 - 2016, è necessario incrementare la dotazione finanziaria della misura per 300.000,00 euro;
6. È necessario ripristinare sull'annualità 2017 parte dei finanziamenti previsti per gli interventi in favore della città di Pisa già decisi dalla
7. Per rafforzare l'efficacia degli interventi in tema di contrasto alla violenza di genere, oltre alle risorse destinate al territorio e quindi al concreto sostegno dei programmi antiviolenza locali, è opportuno destinare ulteriori somme per fini di comunicazione e per il proseguimento di azioni volte ad eliminare le discriminazioni fondate sul genere;
8. È necessario integrare il contributo destinato alla gestione commissariale del Consorzio zona industriale apuana (ZIA), ai fini della chiusura della stessa;
9. Il Consiglio regionale, con la mozione 18 gennaio 2017, n. 623, ha impegnato la Giunta regionale allo stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale in favore del sovrintendente Mario Vece, che viene esteso anche alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residenti in Toscana, vittime di atti di criminalità. È necessario e opportuno intervenire per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime;
10. È necessario cofinanziare, per l’importo di euro 500.000,00, un contratto di sviluppo stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e il Gruppo Solvay, per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale;
11. A seguito della dichiarazione di fallimento del Centro ricerche ed alta formazione s.r.l. costituito per favorire lo sviluppo della ricerca e formazione del distretto tessile pratese e destinatario di contributi per la realizzazione dell'intervento Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese, è opportuno predisporre gli atti necessari ed attivare le procedure idonee ad un’adeguata tutela del suddetto progetto;
12. È opportuno supportare finanziariamente il Comune di Cascina per un percorso di valorizzazione dei FAB LAB (modalità per favorire i processi di trasferimento tecnologico e di accompagnamento alle piccole e medie imprese “PMI”, alle start up, alle imprese innovative) presenti sul territorio regionale, percorso predisposto dal Polo di Navacchio, in considerazione dell'esperienza e delle competenze detenute;
13. È necessario garantire all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC – CNR) il rimborso degli oneri connessi alle prestazioni di cardiochirurgia eseguite dallo stesso presso l’Ospedale pediatrico delle Apuane nel periodo 1° gennaio 2005 – 31 ottobre 2007, relativamente alle attività di cooperazione internazionale;
14. Per rispondere all'esigenza di reperire ulteriori spazi per i soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, la Regione ha acquisito l’immobile di proprietà statale, sede, fino al 8 novembre 2016, della casa circondariale di Empoli. L'immobile, idoneo ad ospitare una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS), deve essere trasferito all’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro, competente a gestire la struttura in questione;
15. È opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune dell'Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;
16. È opportuno sostenere, nell'ambito delle azioni volte a dare attuazione al piano strategico per lo sviluppo della costa toscana, la progettazione di uno o più poli integrati sull’economia circolare che mettano insieme le competenze presenti sul territorio e la integrazione con i processi di reindustrializzazione;
17. È necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della
18. È necessario erogare un contributo straordinario alla Fondazione sistema Toscana per la ricostituzione del fondo di dotazione che, a seguito delle perdite d'esercizio subite negli ultimi anni, ha visto ridurre il proprio patrimonio netto in misura tale da rendere la consistenza inadeguata e insufficiente al raggiungimento dei fini statutari della Fondazione;
19. Al fine di contrastare l'abbandono dei cani e, di conseguenza, il randagismo, è necessario ripristinare le sanzioni amministrative per coloro che non identificano il proprio cane attraverso tatuaggio o microchip
20. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Attuazione e monitoraggio del PRIIM. Modifiche all'articolo 4 della
1. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 2. Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche all’articolo 70 novies della
1. Il termine per la restituzione delle somme anticipate, senza interessi, ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 1, della
2. A garanzia della restituzione del debito ai sensi del comma 1, alternativamente:
a) il Consorzio ambiente versilia (CAV) presta fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
b) i comuni facenti parte del Consorzio, ciascuno per la propria quota, prestano garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La fideiussione è prestata entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018, ed è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta [1].
3. In caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il 28 febbraio 2018, il CAV decade dal termine del 31 dicembre 2018 previsto dal comma 1. L'importo del debito derivante dall'anticipazione della somma erogata ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 1, della
4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a), ove la somma non venga, in tutto o in parte, recuperata, resta ferma la possibilità per la Regione di agire nei confronti del CAV anche con richiesta di assegnazione di crediti certi, liquidi ed esigibili in titolarità del CAV medesimo.
5. Le minori entrate in conto residui 2016, conseguenti all'applicazione del termine di cui al comma 1, sono coperte a valere sul fondo crediti dubbia esigibilità come rilevato in sede di rendiconto 2016 ed accantonato nel risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del
6. Subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, le maggiori entrate previste per l'anno 2018 e pari ad euro 5.000.000,00, sono imputate alla Tipologia di entrata 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018.
7. Al comma 1 dell'articolo 70 novies della
8. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 70 novies della
Art. 3. Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia Lucca. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 33 della
Art. 4. Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Modifiche all'articolo 35 della
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della
“6 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi, non oltre il termine di cui al comma 1, si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 5. Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della
2. Il comma 3 dell'articolo 61 della
“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte come segue:
a) per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) per euro 1.000.000,00 per il 2016 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
c) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.”.
Art. 6. Centomila orti in Toscana. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della
2. Al comma 6 bis dell'articolo 1 della
Art. 7. Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della
“a bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della
3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della
“a bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;”.
4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della
“b) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.”.
Art. 8. Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'articolo 21 della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
2. Al comma 3 dell'articolo 21 della
Art. 9. Contributo straordinario a favore dell’Istituto degli Innocenti. Modifiche all’articolo 26 quater della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 quater della
2. Il comma 3 dell'articolo 26 quater della
“3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 450.000,00 per l'anno 2016, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, e per euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.
Art. 10. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 decies della
2. Il comma 7 dell'articolo 26 decies della
“7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2016 ed euro 500.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 " Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.
Art. 11. Contributo finanziario .Modifiche all'articolo 32 septies della
1. Il comma 2 dell’articolo 32 septies della
“2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla concorrenza massima di euro 700.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 septies della
“3 bis. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.”.
Art. 12. Consorzio LAMMA. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 10 del preambolo della
Art. 13. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 14. Contributo di solidarietà a favore di vittime di atti criminali. Modifiche all'articolo 7 della
1. Nella rubrica dell'articolo 7 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della
“b bis) al sovrintendente Mario Vece, residente ad Altopascio, che nell'attentato del 1° gennaio 2017 a Firenze, ha riportato lesioni personali gravissime;”.
3. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 7 della
“b ter) alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residente a Prato, che ha perso la vita a seguito di una rapina il 30 marzo 2017.”.
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 15. Disposizioni in materia di programmazione. Reviviscenza parziale dell'articolo 6 della
1. L'articolo 67 della
“Art. 67
Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana.
Modifiche all'articolo 6 della
1. I commi 1, 4, 8, e da 16 a 22, dell'articolo 6 della
Art. 16. Reviviscenza di disposizioni della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente i commi da 5 a 7, da 9 a 15, da 23 a 78, dell’articolo 6 della
Art. 17. Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 6 dell'articolo 12 della
Art. 18. Cofinanziamento di un contratto di sviluppo per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di euro 500.000,00 a titolo di cofinanziamento del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 19. Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. [3]
1. Al fine di tutelare il completamento del progetto “Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese” (CREAF), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale o, nelle more di questo, ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale nella società Sviluppo Toscana S.p.A., fino ad un importo massimo di euro 8.000.000,00, finalizzato all’acquisizione dell’immobile destinato ad accogliere il CREAF attraverso la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 124 del
2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a:
a) compartecipare agli oneri di manutenzione, completamento e ripristino di porzioni dell'immobile, anche assunte in locazione con opzione di futuro acquisto;
b) compartecipare alla gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni dall'entrata in esercizio del CREAF di cui al comma 1, sia in termini organizzativi, sia di collaborazione attiva nelle azioni di valorizzazione e promozione ai fini dell’insediamento di imprese e di organismi di ricerca, pubblici e privati [5].
3. La società Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a presentare la proposta di concordato fallimentare nei limiti dell’importo dell’attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, previa presentazione alla Regione di una analisi di fattibilità economico-finanziaria relativa ai costi di completamento dell’intervento e di gestione su base triennale con proiezione quinquennale.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per il positivo completamento della procedura di concordato fallimentare, anche attraverso la rinuncia ad una parte del credito vantato dalla Regione nei confronti della società CREAF s.r.l.. La convenienza della rinuncia è valutata rispetto a quanto potenzialmente realizzabile in base all'attivo patrimoniale risultante dagli atti del fallimento, e in particolare in caso di alienazione dell'immobile al valore della perizia giurata assunta dalla procedura fallimentare.
5. [L'aumento di capitale a favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione economico-finanziaria derivante dalla procedura fallimentare, oltre oneri accessori derivanti dalla procedura stessa] [6].
6. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di euro 8.000.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
6 bis. Per il concorso della Regione al finanziamento degli oneri di gestione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020 [7].
6 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [8].
Art. 20. Contributo straordinario al Comune di Cascina
1. Nel quadro del processo di razionalizzazione del sistema pubblico del trasferimento tecnologico, è riconosciuto al Comune di Cascina un contributo straordinario per lo sviluppo su base regionale del progetto Fab Lab Cascina del Polo Tecnologico di Navacchio.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Cascina ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna al Comune di Cascina un contributo di euro 75.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 03 “Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019 [9].
Art. 21. Assegnazione risorse all'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche in merito a prestazioni rese in materia di cooperazione sanitaria internazionale
1. La Regione Toscana, a fronte delle prestazioni rese dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (IFC–CNR) nell'ambito dell'attività di cooperazione sanitaria internazionale relativamente al periodo 1° gennaio 2005 – 31 ottobre 2007, destina a favore dello stesso la somma di euro 1.514.136,07.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.514.136,07 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”. Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 22. Trasferimento della ex casa circondariale di Empoli al patrimonio dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana centro
1. Al momento dell'acquisizione, con la procedura di cui all'articolo 56 bis del
2. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell’azienda.
3. La consegna dell’immobile è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante apposito verbale sottoscritto dal rappresentante legale dell’Azienda USL Toscana centro.
Art. 23. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale [10]
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 e di euro 1.893.571,77 per l’anno 2018, la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 1.893.571,77 per l’anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018.
Art. 24. Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio [11]
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario di euro 300.000,00, pari all'importo riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile a titolo di risarcimento danni nel procedimento penale per l'incidente della motonave Costa Concordia, da destinare ai seguenti interventi:
a) risanamento conservativo e ristrutturazione dell'edificio denominato “La Delegazione” in località Giglio Porto;
b) ristrutturazione e adeguamento dell'edificio denominato “La Delegazione” in località Giglio Campese;
c) realizzazione di nuovi blocchi e alloggiamenti nei cimiteri di Giglio Castello e Giglio Porto.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e il Comune di Isola del Giglio ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018.
Art. 25. Polo economia circolare della costa toscana
1. In attuazione del piano strategico della costa la Giunta regionale, nell'ambito del progetto regionale n. 13 (Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare) del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, predispone uno studio di fattibilità per promuovere lo sviluppo di uno o più poli industriali e tecnologici costieri dell'economia circolare, che favoriscano l'utilizzazione e il riuso a fini produttivi, il recupero dei rifiuti e il riciclo della materia dei rifiuti industriali e civili, nonché degli scarti delle lavorazioni industriali.
2. Per la realizzazione dello studio di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 [12].
Art. 26. Aree demaniali portuali [13]
1. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 600.000,00, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
Art. 27. Contributo straordinario alla Provincia di Pisa per realizzazione liceo scientifico
1. È assegnato per l’anno 2017 alla Provincia di Pisa un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 400.000,00, per la realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva di una nuova sede del Liceo “G. Marconi” di San Miniato e Montopoli in Val D’Arno.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e la Provincia di Pisa ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 e 2018.
Art. 28. Valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa [14]
1. La Giunta regionale promuove la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del
2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00.
3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 100.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.
Art. 29. Contributo straordinario a favore della Fondazione Sistema Toscana
1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione sistema toscana (FST) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta regionale di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate nell’ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 30. Devoluzione alla Regione di una quota delle risorse derivanti dai contributi geotermici
1. Il contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del
2. Al fine di assicurare un'efficace governance nei settori strategici della geotermia, delle politiche per lo sviluppo sostenibile, della valorizzazione della produzione e utilizzazione delle energie rinnovabili e della promozione delle tecnologie ambientali, le risorse versate alla Regione ai sensi del comma 1 sono utilizzate per l'assunzione delle iniziative necessarie all'acquisizione di quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società.
3. Le entrate di cui al comma 1, pari ad euro 580.000,00, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" e risultano parallelamente stanziate, per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 31. Prevenzione del randagismo. Modifiche all’articolo 40 della
1. Il comma 1 bis dell’articolo 40 della
“1 bis. Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo.”.
Art. 32. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma già modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 1 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 23 della
[4] Comma così modificato dall'art. 5 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[6] Comma abrogato dall'art. 5 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[10] Articolo già modificato dall'art. 25 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[12] Comma così modificato dall'art. 25 della
[13] Articolo già modificato dall'art. 26 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 26 della