§ 2.1.252 – L.R. 3 aprile 2006, n. 13.
Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:03/04/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende [...]
Art. 2.  Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale


§ 2.1.252 – L.R. 3 aprile 2006, n. 13. [1]

Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

(B.U. 12 aprile 2006, n. 11).

 

Art. 1. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

     1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

     2. Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:

     a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;

     b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati;

     b bis) il motivo di interesse pubblico rilevante;

     b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

 

     Art. 2. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale

     1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, dello Statuto.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 6 luglio 2020, n. 51