Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 13/11/2014 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale |
Art. 4. Ambiti di intervento |
Art. 5. Soggetti beneficiari e requisiti |
Art. 6. Controllo e revoca dei contributi |
Art. 7. Interventi diretti della Regione |
Art. 8. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2010 |
Art. 9. Norma finanziaria |
§ 3.5.145 - L.R. 13 novembre 2014, n. 69.
Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010.
(B.U. 21 novembre 2014, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La Toscana durante il Risorgimento ha svolto un ruolo centrale nel processo di formazione dello stato unitario contribuendo in modo determinante al raggiungimento dell’unità d’Italia sia dal punto di vista culturale, con il grande apporto fornito alla creazione di una vera e propria coscienza nazionale, sia dal punto di vista del più concreto contributo dato al conseguimento dell’unità politica statuale;
2. La Regione Toscana persegue tra le finalità principali previste dallo Statuto la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico e coltiva da sempre la memoria della sua storia al fine di diffondere il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità;
3. In attuazione delle sopracitate finalità statutarie e al fine di riconoscere e valorizzare il fondamentale ruolo svolto dalla Toscana nel processo di unificazione nazionale, si ritiene opportuno introdurre nell’ordinamento regionale una normativa che persegua tali finalità attraverso il sostegno a specifici interventi realizzati dagli enti locali, dagli enti pubblici, dai soggetti privati senza scopo di lucro e, in particolari occasioni, dalla Regione stessa;
4. Per una corretta individuazione degli interventi si rende necessario procedere preliminarmente, anche con l’apporto di studiosi esperti della materia, all’individuazione degli avvenimenti storici più rilevanti accaduti nei confini regionali durante il periodo risorgimentale;
5. Al fine di garantire una complessiva programmazione in materia di attività culturali è opportuno prevedere che gli interventi definiti dalla presente legge trovino collocazione all’interno del Piano della cultura di cui all’articolo 4 della
Approva la presente legge
Art. 1. Finalità e oggetto
1. La Regione, in armonia con le finalità statutarie, riconosce e valorizza il ruolo svolto dalla Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale sostenendo interventi finalizzati a promuovere:
a) lo studio, la ricerca, la conoscenza, e la divulgazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale;
b) la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale riferibile agli avvenimenti di cui alla lettera a).
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono avvenimenti storici della Toscana risorgimentale i fatti accaduti all’interno dei confini regionali durante il periodo compreso tra il 1815 ed il 1871 ed individuati ai sensi dell’articolo 3.
2. Per patrimonio culturale si assume la definizione di cui all’articolo 2 del
Art. 3. Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale [1]
1. La Giunta regionale, con deliberazione da approvarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione di quattro docenti universitari esperti di storia del Risorgimento, sentita la commissione consiliare competente, individua gli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale considerati come rilevanti ai fini della definizione degli interventi di cui all’articolo 4.
Art. 4. Ambiti di intervento [2]
1. La Regione persegue le finalità di cui all’articolo 1 mediante l’erogazione di contributi ai soggetti di cui all’articolo 5 per la realizzazione di interventi nei seguenti ambiti:
a) valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
b)studio, ricerca e divulgazione degli avvenimenti della Toscana risorgimentale, anche mediante specifici progetti educativi e didattici con le scuole;
c) sostegno alla pubblicazione di volumi e saggi scientifici aventi ad oggetto la Toscana risorgimentale;
d) valorizzazione e incentivazione del turismo culturale attraverso l’organizzazione e la pianificazione di manifestazioni, mostre, convegni, itinerari e visite guidate.
2. Gli interventi di cui al comma 1, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della
3. Hanno priorità di finanziamento i progetti presentati dagli enti locali in collaborazione con i soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 5.
Art. 5. Soggetti beneficiari e requisiti
1. Sono beneficiari dei contributi di cui all’articolo 4 enti locali, enti pubblici con stabile organizzazione operativa in Toscana, e soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede operativa in Toscana;
b) previsione, nello statuto o nell’atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori risorgimentali;
c) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.
Art. 6. Controllo e revoca dei contributi
1. Le strutture individuate dal piano della cultura quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite dal piano stesso.
2. Costituiscono causa di revoca dei benefici:
a) la mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
c) la perdita dei requisiti di cui all’articolo 5 nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione;
d) il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.
Art. 7. Interventi diretti della Regione
1. Con la nota di aggiornamento al DEFR di cui all’articolo 9 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell’articolo 4 della
“n ter) la determinazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della
Art. 9. Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano della cultura di cui all’articolo 4 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 17 della
[3] Comma così modificato dall'art. 18 della
[4] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 3 dicembre 2014, n. 59.