§ 6.2.65 - L.R. 2 agosto 2013, n. 44.
Disposizioni in materia di programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:02/08/2013
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Principi generali e criteri guida
Art. 2.  Raccordi istituzionali
Art. 3.  Concertazione o confronto e partecipazione
Art. 4.  Raccordo con la pianificazione del territorio
Art. 5.  Raccordo con la programmazione locale
Art. 6.  Strumenti della programmazione
Art. 7.  Programma regionale di sviluppo
Art. 8.  Validità del programma regionale di sviluppo
Art. 9.  Documento annuale di programmazione
Art. 10.  Altri atti della programmazione regionale
Art. 11.  Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione
Art. 12.  Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione
Art. 13.  Valutazione degli strumenti di programmazione
Art. 14.  Nucleo unificato regionale di valutazione
Art. 15.  Monitoraggio
Art. 16.  Norma finanziaria
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 18.  Adeguamento della legislazione regionale
Art. 19.  Abrogazione


§ 6.2.65 - L.R. 2 agosto 2013, n. 44. [1]

Disposizioni in materia di programmazione regionale.

(B.U. 7 agosto 2013, n. 39)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 11, 19, comma 2, 37, 46 e 48 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

 

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

 

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

 

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;

 

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali nella seduta del 15 luglio 2013;

 

Considerato quanto segue:

 

1. La programmazione è il metodo per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l’individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia e della società toscane;

 

2. In attuazione dell'articolo 46 dello Statuto è necessario disciplinare con una nuova legge, sostitutiva dell’attuale legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), i principi e i criteri della programmazione, definire il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione, disciplinare i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle parti sociali;

 

3. Tale nuova disciplina è ritenuta necessaria, con obiettivi di razionalizzazione e semplificazione, alla luce dell’esperienza fin qui compiuta nell’attuazione della citata l.r. 49/1999, al fine di sviluppare l’efficacia e l’efficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l’integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalità per l’attuazione, la verifica e l’implementazione degli atti relativi, di valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali;

 

4. E’ altresì necessario prevedere che anche sugli strumenti della programmazione, nella loro fase preparatoria, oltre alle sperimentate formule di concertazione e confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni del terzo settore, possano essere attivati specifici processi partecipativi, secondo le regole della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare il maggior numero possibile di cittadini interessati;

 

5. Nel confermare il programma regionale di sviluppo (PRS) come atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale, occorre semplificarne la struttura e specificarne i contenuti, con particolare riferimento alle strategie di intervento, ai conseguenti obiettivi generali ed agli indirizzi per le politiche settoriali, e con l’indicazione di quali eventuali piani di settore devono essere elaborati nel corso della legislatura, oltre a quelli necessari ai sensi della normativa nazionale e dell’Unione europea;

 

6. Posto che il PRS ha validità per l’intera legislatura, si ritiene opportuno prevedere che il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, possa valutarne eventuali modifiche, anche di carattere integrale, nell’arco della legislatura stessa, a fronte del sopravvenire di rilevanti modifiche nella congiuntura economica od in altri aspetti tali da indurre rinnovate considerazioni delle opzioni politiche;

 

7. È previsto un nuovo documento annuale di programmazione (DAP) che reca le specificazioni annuali e gli aggiornamenti del PRS e tutti gli elementi sostanziali della programmazione delle politiche regionali;

 

8. Rispetto alla situazione attualmente in essere, è necessario snellire i tempi del sistema di programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilità finanziarie della Regione e garantendo comunque che al Consiglio regionale sia assicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie;

 

9. Si ritiene doveroso affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Principi

 

Art. 1. Principi generali e criteri guida

1. La programmazione regionale di cui all'articolo 46 dello Statuto si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7;

b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;

c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

d) coordinamento dell’azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;

e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all’attuazione delle conseguenti politiche;

f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.

3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l’attuazione delle relative determinazioni.

 

     Art. 2. Raccordi istituzionali

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell’Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.

2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea.

3. Il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell’Unione stessa.

4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

 

     Art. 3. Concertazione o confronto e partecipazione

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.

4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull’individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.

6. Le province e i comuni attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

 

     Art. 4. Raccordo con la pianificazione del territorio

1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione.

2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.

 

     Art. 5. Raccordo con la programmazione locale

1. La Regione favorisce il coordinamento e l’integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i livelli di governo locale, per l’individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.

2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Le intese di cui al comma 1, possono essere attuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati, che ne rappresentano l'articolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l’attuazione.

 

CAPO II - Strumenti della programmazione

 

     Art. 6. Strumenti della programmazione

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento per la legislatura;

b) il documento annuale di programmazione (DAP), che individua le priorità e gli obiettivi dell’azione regionale per l’anno successivo;

c) le leggi e gli atti normativi, che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento;

d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;

e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;

f) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell’Unione europea, nazionale e locale;

g) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al capo III.

 

     Art. 7. Programma regionale di sviluppo

1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce:

a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;

b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;

c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;

d) la previsione del quadro delle risorse;

e) l’indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea;

f) il programma di azione normativa, di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

2. Il PRS contiene anche le priorità programmatiche e finanziarie relative al primo anno della legislatura.

3. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro sei mesi dalla data del ricevimento.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), disciplina l’approvazione del PRS e del DAP di cui all’articolo 9, nonché l’esame del relativo documento preliminare di cui allo stesso articolo 9, comma 3, assicurando l’apporto di tutte le commissioni permanenti per i profili di rispettiva competenza.

 

     Art. 8. Validità del programma regionale di sviluppo

1. Il PRS ha validità per l’intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, valuti, in base all’analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche.

2. Il PRS è implementato e aggiornato con gli strumenti e le procedure di cui all'articolo 9.

 

     Art. 9. Documento annuale di programmazione

1. Il DAP è atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce cornice programmatica dei bilanci di previsione annuale e pluriennale e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

2. Il DAP ha come contenuti:

a) l’aggiornamento annuale del contesto strutturale del PRS;

b) l'indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di settore e le relative modalità generali di intervento, per l’anno successivo;

c) la descrizione del quadro finanziario e le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le priorità di intervento;

d) l’aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;

e) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, e dell’andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali, nonché il quadro di sintesi delle intese sottoscritte ai sensi dell’articolo 5 comma 1;

f) l’eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).

3. La Giunta regionale, entro il mese di giugno, di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il documento preliminare al DAP che contiene un quadro sintetico e generale dei contenuti previsti al comma 2, con particolare riferimento alle lettere a), b) e c). Il Consiglio regionale, in relazione al suddetto documento e secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 5, approva specifici indirizzi per la Giunta regionale entro il mese di luglio.

4. Entro il 10 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio regionale sul documento di cui al comma 3, adotta la proposta di DAP e la trasmette al Consiglio regionale, che, con le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 5, approva il DAP con propria deliberazione nell’ambito della sessione unitaria di bilancio prevista dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

5. Nel corso dell’anno, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP.

6. Il DAP non viene approvato nell’anno di insediamento della Giunta regionale. In apposita sezione del PRS sono contenute le priorità programmatiche e finanziarie riferite all’anno successivo.

7. Qualora il PRS non sia approvato entro i termini di cui all'articolo 7, comma 4, le priorità programmatiche e finanziarie di riferimento per l'anno di insediamento della Giunta regionale sono delineate in un apposito documento collegato alla legge finanziaria.

 

     Art. 10. Altri atti della programmazione regionale

1. Gli indirizzi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DAP.

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell’Unione europea preveda specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica copertura normativa.

3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l’analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.

4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso.

5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.

 

     Art. 11. Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione

1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio dell’elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale effettua una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo.

2. Il Consiglio regionale approva, in base alla suddetta comunicazione, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale.

 

     Art. 12. Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione

1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell’Unione europea gestiti.

 

CAPO III - Valutazione, monitoraggio e verifica

 

     Art. 13. Valutazione degli strumenti di programmazione

1. I piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, contengono:

a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;

b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l'effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima l.r. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste.

 

     Art. 14. Nucleo unificato regionale di valutazione

1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.

2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS.

3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno.

4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

 

     Art. 15. Monitoraggio

1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DAP sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:

a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;

b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all’elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale:

a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;

b) un rapporto generale di monitoraggio annuale, in occasione della presentazione del rendiconto di cui all'articolo 40 della l.r. 36/2001;

c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione del DAP.

3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l'indicazione delle principali realizzazioni, delle risorse previste ed utilizzate e dell’andamento degli indicatori definiti dal DAP. Una specifica sezione del rapporto è dedicata al raccordo con la programmazione locale.

4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.

 

     Art. 16. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, stimati in euro 1.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie

1. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2014 è costituito dal documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui all’articolo 10, non oltre dodici mesi dall’approvazione del nuovo PRS.

3. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, qualora si tratti di strumenti che rientrano nella tipologia di cui all’articolo 10, non oltre dodici mesi dall’approvazione del nuovo PRS.

 

     Art. 18. Adeguamento della legislazione regionale

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una o più proposte di modifica delle leggi regionali contenenti disposizioni in materia di programmazione.

 

     Art. 19. Abrogazione

1. La legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.