Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 01/03/2016 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/1994 |
Art. 2. Principi generali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1994 |
Art. 3. Ripartizione delle competenze. Abrogazione del titolo 2 della l.r. 3/1994 |
Art. 4. Programmazione. Sostituzione della rubrica del titolo 3 della l.r. 3/1994 |
Art. 5. Pianificazione faunisticovenatoria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/1994 |
Art. 6. Comprensorio. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 7. Piano faunistico venatorio regionale. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 3/1994 |
Art. 8. Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1994 |
Art. 9. Disposizioni transitorie. Inserimento dell’articolo 7 bis nella 3/1994 |
Art. 10. Piani faunisticovenatori provinciali. Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 3/1994 |
Art. 11. Piano annuale di gestione. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 3/1994 |
Art. 12. Commissione consultiva regionale. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 13. Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994 |
Art. 14. Assemblea dei delegati. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 15. Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 |
Art. 16. Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 11 quater della l.r. 3/1994 |
Art. 17. Commissione regionale di controllo sull’attività degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994 |
Art. 18. Criteri per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 |
Art. 19. Attività dell’ATC. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 3/1994 |
Art. 20. Controllo sostitutivo. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 3/1994 |
Art. 21. Indice di densità venatoria. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 22. Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 |
Art. 23. Zone di protezione. Sostituzione all’articolo 14 della l.r. 3/1994 |
Art. 24. Oasi di protezione. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 |
Art. 25. Zone di ripopolamento e cattura. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 |
Art. 26. Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 3/1994 |
Art. 27. Zone di rispetto venatorio. Sostituzione all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 28. Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 3/1994 |
Art. 29. Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/1994 |
Art. 30. Aziende faunisticovenatorie. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 |
Art. 31. Aziende agrituristicovenatorie. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 |
Art. 32. Revoca di azienda faunisticovenatoria e di azienda agrituristicovenatoria. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 3/1994 |
Art. 33. Aree contigue a parchi naturali e regionali. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 3/1994 |
Art. 34. Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 3/1994 |
Art. 35. Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 3/1994 |
Art. 36. Specie oggetto di tutela. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 3/1994 |
Art. 37. Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994 |
Art. 38. Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 39. Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Modifiche all’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 |
Art. 40. Licenza di porto di fucile per uso caccia. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 3/1994 |
Art. 41. Mezzi di caccia consentiti. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/1994 |
Art. 42. Divieti. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994 |
Art. 43. Divieti speciali di caccia. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 3/1994 |
Art. 44. Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994 |
Art. 45. Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 3/1994 |
Art. 46. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 47. Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 |
Art. 48. Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. Sostituzione dell’articolo 37 quater della l.r. 3/1994 |
Art. 49. Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 quinquies della l.r. 3/1994 |
Art. 50. Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 3/1994 |
Art. 51. Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 3/1994 |
Art. 52. Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 3/1994 |
Art. 53. Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 3/1994 |
Art. 54. Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994 |
Art. 55. Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994 |
Art. 56. Convenzioni. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 3/1994 |
Art. 57. Poteri di vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 3/1994 |
Art. 58. Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 3/1994 |
Art. 59. Competenza delle Province. Abrogazione dell’articolo 56 della l.r. 3/1994 |
Art. 60. Sanzioni penali. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 3/1994 |
Art. 61. Violazioni amministrative – Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994 |
Art. 62. Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 3/1994 |
Art. 63. Confisca. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 3/1994 |
Art. 64. Annotazione delle infrazioni. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 3/1994 |
Art. 65. Obbligo di ripristino. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 3/1994 |
Art. 66. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 3/1994 |
Art. 67. Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1995 |
Art. 68. Limiti allo svolgimento dell’attività – Autorizzazione per il trattamento di alcune specie. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/1995 |
Art. 69. Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/1995 |
Art. 70. Sanzioni e vigilanza. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1995 |
Art. 71. Norma finale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/1995 |
Art. 72. Modalità e forme di caccia. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2002 |
Art. 73. Carniere giornaliero. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2002 |
Art. 74. Tesserino venatorio. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2002 |
Art. 75. Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 20/2002 |
Art. 76. Periodi di caccia e specie cacciabili. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002 |
Art. 77. Deroghe. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2002 |
Art. 78. Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005 |
Art. 79. Competenze della Regione. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 7/2005 |
Art. 80. Consulta ittica regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2005 |
Art. 81. Competenze delle province. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 7/2005. |
Art. 82. Diritti esclusivi di pesca. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2005 |
Art. 83. Concessione di acque per la piscicoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/2005 |
Art. 84. Programmazione e gestione degli interventi. Sostituzione della rubrica del capo II della l.r. 7/2005 |
Art. 85. Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2005 |
Art. 86. Programmazione degli interventi. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 7/2005 |
Art. 87. Norma transitoria. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 7/2005 |
Art. 88. Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 7/2005 |
Art. 89. Assetto delle acque ai fini della pesca. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 7/2005 |
Art. 90. Impianti per la pesca a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 7/2005 |
Art. 91. Retoni. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 7/2005 |
Art. 92. Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 7/2005 |
Art. 93. Pesca professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/2005 |
Art. 94. Sanzioni. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 7/2005 |
Art. 95. Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7/2005 |
Art. 96. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 7/2005 |
Art. 97. Oggetto della legge e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 66/2005 |
Art. 98. Competenze della Regione. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 66/2005 |
Art. 99. Competenze degli enti locali. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 66/2005 |
Art. 100. Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 66/2005 |
Art. 101. Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 66/2005 |
Art. 102. Distretto di pesca e di acquacoltura. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 66/2005 |
Art. 103. Attività del distretto. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 66/2005 |
Art. 104. Esercizio della pesca. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 66/2005 |
Art. 105. Registro della pesca professionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 66/2005 |
Art. 106. Esercizio delle attività di pescaturismo. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 |
Art. 107. Esercizio dell’ittiturismo. Modifiche all’articolo 17 septies della l.r. 66/2005 |
Art. 108. Vigilanza. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 66/2005 |
Art. 109. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 66/2005 |
Art. 110. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 66/2005 |
Art. 111. Norma transitoria |
Art. 112. Entrata in vigore |
§ 5.5.106 - L.R. 1 marzo 2016, n. 20.
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005.
(B.U. 9 marzo 2016, n. 10)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 62 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista
Vista la
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della
2. In attuazione della
3. L’adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle revisioni strettamente legate alle competenze, anche la rivisitazione delle discipline che attribuivano competenze pianificatorie alle province; in particolare è necessario modificare la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca nelle acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello regionale;
4. Al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC;
5. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;
6. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“ 2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della
Art. 2. Principi generali. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“ 1. La Regione provvede a disciplinare l’utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l’aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l’istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).”.
Art. 3. Ripartizione delle competenze. Abrogazione del titolo 2 della
1. Il titolo 2 della
Art. 4. Programmazione. Sostituzione della rubrica del titolo 3 della
1. La rubrica del titolo 3 della
Art. 5. Pianificazione faunisticovenatoria. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“ Art. 6 Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori omogenei di cui all’articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettere a), b) e c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 2, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.”.
Art. 6. Comprensorio. Sostituzione dell’articolo 6 bis della
1. L’articolo 6 bis della
“ Art. 6 bis Comprensorio
1. Il comprensorio rappresenta, per aree omogenee, la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale.
2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:
a) le zone e le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie;
f) le aziende agrituristico venatorie;
g) le aree di addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate “aree vocate” e le aree dove la gestione è di tipo non conservativo, denominate “aree non vocate”;
j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla
Art. 7. Piano faunistico venatorio regionale. Inserimento dell’articolo 6 ter nella
1. Dopo l’articolo 6 bis della
“ Art. 6 ter Piano faunistico venatorio regionale
1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti.
2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l’eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della
Art. 8. Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 9. Disposizioni transitorie. Inserimento dell’articolo 7 bis nella 3/1994
1. Dopo l’articolo 7 della
“ Art. 7 bis Disposizioni transitorie
1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, comma 1, della
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
Art. 10. Piani faunisticovenatori provinciali. Abrogazione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
Art. 11. Piano annuale di gestione. Abrogazione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
Art. 12. Commissione consultiva regionale. Modifiche all’articolo 10 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della
Art. 13. Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera d) del comma 6 dell’articolo 11 della
“ d) il revisore dei conti.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 11 della
Art. 14. Assemblea dei delegati. Modifiche all'articolo 11 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della
“ 1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale e le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 bis della
“ 2 bis. Il bilancio di previsione 2016 e il conto consuntivo 2015 sono approvati dal comitato di gestione.”
Art. 15. Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Modifiche all’articolo 11 ter della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della
2. Il comma 2 dell’articolo 11 ter della
“ 2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità indicate nel regolamento regionale.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 ter della
“ 2 bis. I comitati di gestione in essere all’entrata in vigore della l.r.20/2016 e nominati dalle province restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.”.
Art. 16. Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 11 quater della
1. L'articolo 11 quater della
“ Art. 11 quater Revisore unico
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
5. Il revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
6. Il revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.”.
Art. 17. Commissione regionale di controllo sull’attività degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 quinquies della
1. L’articolo 11 quinquies della
“ Art. 11 quinquies Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC
1. E' istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività contrattuale degli ATC, composta dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria o suo delegato, dal responsabile dell’ufficio regionale competente in materia di conferimento di incarichi professionali o suo delegato.
2. Ciascun ATC è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Commissione l'elenco dei contratti stipulati, con i quali ha proceduto alle acquisizioni di lavori, forniture, servizi, consulenze ed incarichi. Nell’elenco sono indicati l'oggetto, il soggetto, la procedura, l'importo e la durata dei contratti.
3. La Commissione procede, almeno due volte all'anno ad effettuare, su quanto comunicato, un controllo a campione secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli ATC, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmettono alla Commissione i documenti in essa indicati.”.
Art. 18. Criteri per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 sexies della
1. L’articolo 11 sexies della
“ Art. 11 sexies Criteri per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC.
1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, l’ATC agisce nel rispetto del
Art. 19. Attività dell’ATC. Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“ Art. 12 Attività dell'ATC
1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l’ATC svolge le seguenti attività:
a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23;
d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme generali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti;
f) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
g) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;
h) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;
i) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;
j) propone alla Regione l’istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
k) realizza le convenzioni per la vigilanza venatoria di cui all’articolo 53;
l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettera f), l’ATC, anche in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della
Art. 20. Controllo sostitutivo. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“ Art. 13 Controllo sostitutivo
1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui agli articoli 11 quinquies, 12 e 13 ter, comma 4 bis, il Presidente della Giunta regionale diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la Regione provvede ai sensi della
Art. 21. Indice di densità venatoria. Modifiche all’articolo 13 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 bis della
Art. 22. Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della
1. Al comma 4 bis dell’articolo 13 ter della
Art. 23. Zone di protezione. Sostituzione all’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“ Art. 14 Zone di protezione
1. La struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale e con le modalità stabilite nel regolamento regionale, istituisce zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall’ISPRA.
2. La Regione, nelle zone di protezione, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.
3. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26, recanti la scritta “Zone di protezione - Divieto di caccia.”.
Art. 24. Oasi di protezione. Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“ Art. 15 Oasi di protezione
1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.
3. Per l’istituzione delle oasi di protezione viene adottato un decreto del dirigente della struttura regionale competente che ne determina il perimetro. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale della Regione e dei comuni territorialmente interessati e comunicato alle aziende agricole presenti nell’area da vincolare.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, i proprietari o conduttori di fondi possono presentare, anche con modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali.
5. Qualora le opposizioni presentate siano superiori al 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l’oasi di protezione non può essere istituita.
6. Le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.
7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
8. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell’oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d’intesa con l’ente gestore.
9. Nelle oasi di protezione è vietata l’attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocumento alla fauna selvatica.
10. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta "Oasi di protezione - divieto di caccia". Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.”.
Art. 25. Zone di ripopolamento e cattura. Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“ Art. 16 Zone di ripopolamento e cattura
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura regionale competente in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni zona di ripopolamento e cattura, una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia.”.
Art. 26. Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
“ Art. 17 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.
2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico-venatorio, dalla struttura regionale competente su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi.
3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia”.”.
Art. 27. Zone di rispetto venatorio. Sostituzione all’articolo 17 bis della
1. L’articolo 17 bis della
“ Art. 17 bis Zone di rispetto venatorio
1. La struttura regionale competente, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f).
2. Nelle zone di rispetto venatorio può essere autorizzata la caccia agli ungulati.
3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio regionale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l’ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
7. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zone di rispetto venatorio - divieto di caccia”. Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.”.
Art. 28. Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della
3. Al comma 2 bis dell’articolo 18 della
4. Il comma 6 dell’articolo 18 della
“ 6. La Regione ha diritto di prelazione sull’acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la struttura regionale competente, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.”.
Art. 29. Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica. Modifiche all’articolo 19 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 19 della 3/1994 la parola “ Provincia” è sostituita dalle seguenti “ struttura regionale competente”.
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della
Art. 30. Aziende faunisticovenatorie. Sostituzione dell’articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
“ Art. 20 Aziende faunistico-venatorie
1. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all’organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all’incremento della fauna selvatica e all’irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.
3. La struttura regionale competente autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere confinanti e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima.
6. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla struttura regionale competente. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
8. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
9. Nelle aziende faunistico-venatorie la struttura regionale competente può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.”.
Art. 31. Aziende agrituristicovenatorie. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“ Art. 21 Aziende agrituristico-venatorie
1. Le aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
2. Nei limiti fissati dal piano faunistico-venatorio e nel rispetto del regolamento, la struttura regionale competente autorizza l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati previa presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione.
3. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive.
4. Le aziende agrituristico-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.
5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.
6. Le aziende agrituristico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scritta “Azienda agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati”.
7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l’esclusione dei limiti dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3.
8. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell’anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
9. La struttura regionale competente può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La struttura regionale competente può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
10. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituristico-venatorie.”.
Art. 32. Revoca di azienda faunisticovenatoria e di azienda agrituristicovenatoria. Modifiche all’articolo 22 della
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della
“ 1. L’autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la struttura regionale competente, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria.”
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 33. Aree contigue a parchi naturali e regionali. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della
Art. 34. Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della
“ 1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della
3. Al comma 5 bis dell’articolo 24 della
Art. 35. Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 2 dell’articolo 25 della
2. Al comma 4 dell’articolo 25 della
3. Al comma 5 dell’articolo 25 della
4. Il comma 7 dell’articolo 25 della
“ 7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta alla struttura regionale competente richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche.”.
5. Al comma 8 dell’articolo 25 della
6. Al comma 9 dell’articolo 25 della
Art. 36. Specie oggetto di tutela. Modifiche all’articolo 27 della
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della
“ 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2-bis , della
Art. 37. Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della
1. Il comma 4 dell’articolo 28 della
“ 4. L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera c). ".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della
“ 4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 4, può richiedere alla Regione di modificare l’opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso, se l’autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria.”.
3. Al comma 9 dell’articolo 28 della
4. Al comma 10 dell’articolo 28 della
5. Il comma 11 dell’articolo 28 della
“ 11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione.”.
Art. 38. Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Modifiche all’articolo 28 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 28 bis della
2. Il comma 2 dell’articolo 28 bis della
“ 2. La Giunta regionale determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 28 bis della
4. Al comma 4 dell’articolo 28 bis della
5. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della
6. Al comma 6 dell’articolo 28 bis della
7. Al comma 7 dell'articolo 28 bis le parole: “le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: " la Giunta regionale approva e realizza piani straordinari di gestione ".
8. Il comma 8 dell’articolo 28 bis della
9. Il comma 9 dell’articolo 28 bis della
“ 9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l’abilitazione dei cacciatori all’esercizio della caccia agli ungulati .”.
10. Dopo il comma 9 dell’articolo 28 bis della
“ 9 bis. L’efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo all’entrata in vigore della l.r. 10/2016.”.
Art. 39. Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Modifiche all’articolo 28 ter della
1. Al comma 1 dell’articolo 28 ter della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 ter della
“ 1 bis.L’efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo all’entrata in vigore della
Art. 40. Licenza di porto di fucile per uso caccia. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“ Art. 29 Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di pubblica sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione.
2. La composizione, l’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per sostenere l’esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
4. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.
6. Il regolamento regionale indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla presente legge.
7. Gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l’anno.”.
Art. 41. Mezzi di caccia consentiti. Modifiche all’articolo 31 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 31 della
“ 6 bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.”.
Art. 42. Divieti. Modifiche all’articolo 32 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 32 della
2. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 32 della
3. Alla lettera u) del comma 1 dell’articolo 32 della
4. Alla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 32 della
5. Alla lettera mm) del comma 1 dell’articolo 32 della
6. La lettera nn) del comma 1 dell’articolo 32 della
“ nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. La Giunta regionale, per comprovate esigenze, può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.”.
Art. 43. Divieti speciali di caccia. Modifiche all’articolo 33 della
1. Il comma 5 dell’articolo 33 della
“ 5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 33 della
Art. 44. Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all’articolo 34 della
1. Al comma 5 dell'articolo 34 della
2. Nel comma 6 dell’articolo 34 della
3. Nel comma 6 bis dell’articolo 34 della
4. Nel comma 6 quater dell’articolo 34 della
5. Il comma 7 dell’articolo 34 della
" 7.La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento.”.
Art. 45. Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico. Modifiche all’articolo 36 della
1. Al comma 1 dell'articolo 36 le parole: “ dell'I.N.F.S.” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ISPRA”.
2. Al comma 2 dell'articolo 36 le parole: “ dell'I.N.F.S.” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ISPRA”.
3. Al comma 4 dell’articolo 36 della
Art. 46. Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 bis della
1. Nella rubrica dell'articolo 37 bis della
2. Il comma 1 dell'articolo 37 bis della
" 1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE, in conformità all’articolo 19 bis della l. 157/1992.".
3. Al comma 2 dell'articolo 37 bis della
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 bis della
“ 2 bis. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.”.
Art. 47. Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 ter della
1. Nella rubrica dell'articolo 37 ter della
Art. 48. Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. Sostituzione dell’articolo 37 quater della
1. L’articolo 37 quater della
“ Art. 37 quater
Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE
1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:
a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati l’anno precedente;
b) la localizzazione dei danni;
c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
d) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.”.
Art. 49. Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 quinquies della
1. Nella rubrica dell'articolo 37 quinquies della
Art. 50. Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Sostituzione dell’articolo 38 della
1. L’articolo 38 della
“ Art. 38 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.
2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.
3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l’intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.”.
Art. 51. Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento. Modifiche all’articolo 39 della
1. Il comma 1 dell’articolo 39 della
“ 1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 39 della
3. Al comma 3 dell’articolo 39 della
Art. 52. Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi. Modifiche all’articolo 40 della
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della
Art. 53. Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari. Modifiche all’articolo 41 della
1. Il comma 3 dell’articolo 41 della
“ 3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla struttura regionale competente. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 41 della
“ 4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi .”
3. Al comma 6 dell’articolo 41 della
4. Il comma 9 dell’articolo 41 della
“ 9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all’abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L’abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza.”.
Art. 54. Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 51 della
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della
3. Il comma 4 dell’articolo 51 della
“ 4. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).”.
Art. 55. Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della
2. Il comma 3 dell’articolo 52 della
“ 3. L’esame di idoneità concerne le materie previste per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 52 della
“ 4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 52 della
“ 5. Per la preparazione all’esame di idoneità la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3 .”.
5. Il comma 6 dell’articolo 52 della
“ 6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), previo nulla osta della Regione.”.
6. Il comma 8 dell’articolo 52 della
“ 8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria.”.
Art. 56. Convenzioni. Sostituzione dell’articolo 53 della
1. L’articolo 53 della
“ Art. 53 Convenzioni
1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:
a) l’indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta;
c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività;
e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.
2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.
3. Copia delle convenzioni viene inviata alla Regione ai fini del coordinamento delle attività previsto all’articolo 51, comma 4.”.
Art. 57. Poteri di vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 54 della
1. Il comma 3 dell’articolo 54 della
“ 3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; nell’ipotesi di illecito riconosciuto, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.”.
Art. 58. Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni. Modifiche all’articolo 55 della
1. Al comma 1 dell’articolo 55 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 55 della
“ 2 bis. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Regione la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi.”.
Art. 59. Competenza delle Province. Abrogazione dell’articolo 56 della
1. L’articolo 56 della
Art. 60. Sanzioni penali. Modifiche all’articolo 57 della
1. Al comma 3 dell’articolo 57 della
2. Al comma 4 dell’articolo 57 della
Art. 61. Violazioni amministrative – Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della
1. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della
2. Alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 58 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della
“ 1 bis. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della
Art. 62. Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della
1. Al comma 3 dell’articolo 59 della
Art. 63. Confisca. Modifiche all’articolo 60 della
1. Al comma 3 dell’articolo 60 della
Art. 64. Annotazione delle infrazioni. Modifiche all’articolo 61 della
1. Al comma 4 dell’articolo 61 della
Art. 65. Obbligo di ripristino. Modifiche all’articolo 62 della
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della
2. Al comma 2 dell’articolo 62 della
Art. 66. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 63 della
1. Il comma 2 dell’articolo 63 della
“ 2. Su richiesta del concessionario la struttura regionale competente può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie e viceversa, fermi restando i limiti minimi di superficie previsti per ciascuna tipologia di istituto.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 63 della
“ 3. Le distanze di cui all’articolo 20, comma 4 e all’articolo 21, comma 4, non si applicano nel caso di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie già costituite all’entrata in vigore della presente legge, o nel caso che queste si dividano in più autorizzazioni. Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico-venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico-venatoria l’onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell’azienda agrituristico-venatoria. La Giunta regionale, valutate le specifiche esigenze, può derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di 100 metri a carico di ciascuna struttura dove l’attività venatoria è vietata.”.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 67. Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 68. Limiti allo svolgimento dell’attività – Autorizzazione per il trattamento di alcune specie. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 69. Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“ 3. Entro trenta giorni, la competente struttura della Giunta regionale, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l’autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell’autorizzazione la competente struttura della Giunta regionale provvede alla conservazione e destinazione d’uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.”.
Art. 70. Sanzioni e vigilanza. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 71. Norma finale. Modifiche all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 72. Modalità e forme di caccia. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Il comma 7 bis dell’articolo 3 della
“ 7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.”.
Art. 73. Carniere giornaliero. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 74. Tesserino venatorio. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della
“ 4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della
“ 4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.”.
Art. 75. Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi. Modifiche all’articolo 6 bis della
1. Nella rubrica dell’articolo 6 bis della
2. Al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “le province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “ La Regione rilascia”.
Art. 76. Periodi di caccia e specie cacciabili. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della
Art. 77. Deroghe. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della
4. Al comma 4 bis dell’articolo 8 della
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 78. Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 79. Competenze della Regione. Abrogazione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
Art. 80. Consulta ittica regionale. Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della
“ b) alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale;”
2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 della
“ c) agli argomenti proposti dal presidente.”.
Art. 81. Competenze delle province. Abrogazione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
Art. 82. Diritti esclusivi di pesca. Modifiche all’articolo 6 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della
3. Al comma 5 dell’articolo 6 della
4. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 6 della
Art. 83. Concessione di acque per la piscicoltura. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 84. Programmazione e gestione degli interventi. Sostituzione della rubrica del capo II della
1. La rubrica del capo II della
Art. 85. Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“ Art. 8 Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Tutte le acque interne al territorio della Regione sono soggette a pianificazione.
2. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
a) la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;
b) i criteri per la realizzazione degli istituti previsti dal regolamento;
c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
d) l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione;
e) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.”.
Art. 86. Programmazione degli interventi. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“ Art. 8 bis Programmazione degli interventi
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
Art. 87. Norma transitoria. Inserimento dell’articolo 8 ter nella
1. Dopo l’articolo 8 bis della
“ Art. 8 ter Norma transitoria
1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, come modificato dalla
Art. 88. Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne. Abrogazione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
Art. 89. Assetto delle acque ai fini della pesca. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 90. Impianti per la pesca a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 91. Retoni. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“ Art. 13 Retoni
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
2. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità della risorsa, indica i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.
4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
6. Dalla data di entrata in vigore della l.r.20/2016 è vietata l’installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui al comma 2.”.
Art. 92. Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della
“ 2. La competente struttura della Giunta regionale in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica, determinati dalla competente struttura in materia di pesca nelle acque interne, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“ 4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.”.
Art. 93. Pesca professionale. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della
3. Al comma 4 dell’articolo 16 della
4. Al comma 5 dell’articolo 16 della
5. Il comma 6 dell’articolo 16 della
“ 6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.”.
6. Al comma 7 dell’articolo 16 della
Art. 94. Sanzioni. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della
3. Il comma 12 dell’articolo 19 della
Art. 95. Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 23 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 23 della
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 23 della
Art. 96. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 26 della
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della
“ 2. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 8 bis.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della
“ 2 bis. Le entrate derivanti da quanto previsto all'articolo 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti", Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.”.
CAPO V
Modifiche alla
Art. 97. Oggetto della legge e finalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 98. Competenze della Regione. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“ Art. 2 Competenze della Regione
1. Salvo quanto indicato all’articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.”.
Art. 99. Competenze degli enti locali. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“ Art. 3 Competenze dei comuni
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.”.
Art. 100. Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 della
“ 1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies.”.
Art. 101. Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della
“ b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale;”.
2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 della
“ c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI;”.
3. Al comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 102. Distretto di pesca e di acquacoltura. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“ 3. L’accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate.”.
Art. 103. Attività del distretto. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della
“ f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l’attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 104. Esercizio della pesca. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della
3. Al comma 5 dell’articolo 12 della
4. Al comma 5 bis dell’articolo 12 della
Art. 105. Registro della pesca professionale. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della
“ 1 bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 13 della
“ 3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca.”.
Art. 106. Esercizio delle attività di pescaturismo. Modifiche all’articolo 17 bis della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 17 bis della
Art. 107. Esercizio dell’ittiturismo. Modifiche all’articolo 17 septies della
1. Al comma 3 dell’articolo 17 septies della
Art. 108. Vigilanza. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 109. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 9 dell’articolo 21 della
Art. 110. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della
“ 1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio .”.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 111. Norma transitoria
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento regionale di attuazione della
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della
3. Fino all’approvazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti provinciali.
Art. 112. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.