§ 4.5.102 - L.R. 4 marzo 2016, n. 22.
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET” .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:04/03/2016
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Attività di promozione economica
Art. 3.  Programmazione delle attività di promozione economica e turistica
Art. 4.  Costituzione dell'Agenzia regionale di promozione turistica
Art. 5.  Natura giuridica
Art. 6.  Funzioni
Art. 6 bis.  Indirizzi regionali
Art. 7.  Programma operativo
Art. 8.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 9.  Organi
Art. 10.  Direttore
Art. 11.  Attribuzioni del direttore
Art. 12.  Bilancio
Art. 13.  Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 14.  Collegio dei revisori
Art. 15.  Compensi e rimborsi spese
Art. 16.  Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica
Art. 17.  Decorrenza della riforma dell’APET
Art. 18.  Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori
Art. 19.  Trasferimento del personale
Art. 20.  Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 53/2008
Art. 21.  Norma finanziaria
Art. 22.  Abrogazioni
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 4.5.102 - L.R. 4 marzo 2016, n. 22.

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET” [1].

(B.U. 9 marzo 2016, n. 10)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n) o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

Considerato che:

1. Il sistema di promozione economica a sostegno delle attività produttive e di supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese, attualmente vigente nell'ordinamento regionale toscano, è delineato dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo). Con la successiva legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”), in accordo con il sistema camerale e con gli enti statali competenti, è stata istituita l'Agenzia regionale di promozione economica (APET) quale soggetto unitario che realizza il coordinamento operativo e la gestione delle attività di promozione economica;

2. Nel corso degli ultimi quindici anni il sistema della promozione economica ha registrato una serie di evoluzioni e modificazioni: le crescenti esigenze di politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, il mutato rapporto con gli enti nazionali del settore, l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e l’Ente nazionale per il turismo (ENIT), la riforma del sistema camerale in corso di attuazione;

3. Alla luce di questi cambiamenti si è reso necessario rivisitare il quadro legislativo in modo da consentire la razionalizzazione dell’azione regionale e l’efficientamento delle risorse destinate alla promozione;

4. Al fine di ricondurre a uno strumento unitario la programmazione regionale delle attività di promozione economica e turistica, viene prevista l’abrogazione della l.r. 28/1997 e l’approvazione di un piano annuale nel quale confluiranno le strategie della Regione nei diversi ambiti di intervento: promozione dell’immagine complessiva della Toscana, iniziative di internazionalizzazione, promozione dell’offerta turistica e attrazione degli investimenti;

5. Al fine di rafforzare la funzione regionale di promozione turistica, tenendo conto del mutato quadro istituzionale che vede la Regione configurarsi quale unico soggetto titolare della funzione di promozione nel settore del turismo, viene abrogata la legge istitutiva dell’APET e si costituisce l’Agenzia regionale di promozione turistica;

6. Per l’attuazione della riforma dell’APET è necessario prevedere un breve periodo transitorio per consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari al trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione;

7. Al fine di coordinare con il nuovo impianto normativo la previsione della l.r. 53/2008, relativa alla promozione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano, viene riformulato l’articolo 21 di tale legge [2];

8.Il parere istituzionale della Prima Commissione è stato sostanzialmente accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Oggetto

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge disciplina l’attività di promozione economica realizzata dalla Regione in favore delle risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e dispone la riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) istituita con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”).

 

CAPO II

Attività di promozione economica e turistica

 

     Art. 2. Attività di promozione economica

1. Per promozione economica si intende il complesso delle attività rivolte alla valorizzazione dell'immagine, delle risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e delle attività finalizzate al miglioramento della loro conoscenza a livello nazionale e internazionale.

2. Le attività regionali di promozione economica costituiscono uno strumento di intervento per lo sviluppo dell’economia regionale. Tali attività si realizzano attraverso:

a) la promozione dell'immagine complessiva della Toscana;

b) il sostegno alle iniziative di internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitività delle imprese toscane;

c) la promozione dell'offerta turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di accoglienza turistica locale della Toscana;

d) l'attrazione degli investimenti esogeni nel territorio regionale.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera a) sono svolte dalla Fondazione sistema toscana di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010) [3].

4. Le attività di cui al comma 2, lettera c), sono svolte dall'Agenzia regionale di promozione turistica della Toscana di cui all'articolo 4.

5. Le attività di cui al comma 2, lettere b) e d), sono svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Programmazione delle attività di promozione economica e turistica [4]

1. La Regione definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all' articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo.

3. La nota di aggiornamento, di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Gli ambiti delle attività di promozione economica e turistica le cui priorità sono contenute nel DEFR sono:

a) le attività di promozione turistica, la cui realizzazione è attribuita all’Agenzia regionale di promozione turistica di cui all’articolo 4;

b) le attività della Fondazione sistema Toscana inerenti alla promozione dell’immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche, da recepire nel programma di attività di cui all’articolo 3 della l.r. 61/2018 [5];

c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell’ambito delle politiche regionali;

d) le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con proprie deliberazioni definisce le modalità per l’attuazione degli interventi contenuti nella nota di aggiornamento al DEFR con riferimento agli ambiti di cui al comma 4, lettere c) e d).

 

CAPO III

Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)

 

     Art. 4. Costituzione dell'Agenzia regionale di promozione turistica

1. L'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET), già istituita dalla l.r. 6/2000, è disciplinata dalla presente legge, assume la denominazione di Toscana promozione turistica e costituisce l’Agenzia regionale di promozione turistica (di seguito Agenzia).

 

     Art. 5. Natura giuridica

1. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

 

     Art. 6. Funzioni

1. L'Agenzia realizza le iniziative e le attività della Regione in materia di promozione turistica come definita dalla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) [6].

2. L'Agenzia attua le iniziative e le attività di cui al comma 1, mediante:

a) l’organizzazione diretta delle stesse;

b) la partecipazione a progetti di promozione degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e internazionale.

3. L'Agenzia opera sulla base del programma operativo di cui all’articolo 7.

 

     Art. 6 bis. Indirizzi regionali [7]

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma operativo, di cui all’articolo 7, sulla base delle risorse disponibili.

 

     Art. 7. Programma operativo [8]

1. Il Direttore dell’Agenzia, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 6 bis, adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, una proposta di programma operativo annuale con proiezione triennale delle attività di promozione turistica.

2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, la Giunta regionale approva il programma operativo dell’Agenzia e lo trasmette al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’Agenzia la modifica del programma operativo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore dell'Agenzia. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Agenzia.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore dell'Agenzia in coerenza con il programma operativo di cui all'articolo 7 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il Direttore dell'Agenzia, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 9. Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore;

b ) il Collegio dei revisori.

2. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

 

     Art. 10. Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato, con atto del Presidente della Giunta regionale, in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

6. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. La valutazione del Direttore dell'Agenzia è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.

10. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, anche per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma di promozione economica per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore;

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa;

c bis) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 12, commi 3 e 7 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore [9].

 

     Art. 11. Attribuzioni del direttore

1. Il Direttore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale.

2. Il Direttore:

a) adotta la relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio;

b) adotta la proposta di programma operativo;

c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;

d) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;

e) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione;

f) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

 

     Art. 12. Bilancio [10]

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 13. Regolamento di amministrazione e contabilità

1. II regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, adottato dal Direttore, è approvato dalla Giunta regionale e definisce, in particolare, i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.

 

     Art. 14. Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il Collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa. A tal fine, gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Il Collegio si esprime su ciascun atto entro quindici giorni dal ricevimento e ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.

5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate al Direttore.

6. Il Direttore, se ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento degli stessi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è comunque tenuto a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.

7. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al comma 4.

8. Il Collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

9. La relazione, con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente, contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

10. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

11. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

12. Il Collegio esercita una valutazione complessiva dell'attività dell'Agenzia formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.

     Art. 15. Compensi e rimborsi spese

1. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al 2 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 10.000,00 euro all’anno.

2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari all’1 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 7.000,00 euro all’anno.

3. Ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Agenzia è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

 

     Art. 16. Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica

1. Le entrate finanziarie dell'Agenzia sono costituite:

a) dal finanziamento disposto dalla Regione per la realizzazione delle attività previste nel programma operativo di cui all'articolo 7 [11];

b) dai finanziamenti europei, nazionali e degli altri enti pubblici disposti per la realizzazione di iniziative promosse dagli stessi soggetti;

c) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività regionali di promozione turistica;

d) dagli stanziamenti disposti dalla Regione per le spese di funzionamento dell'Agenzia.

 

CAPO IV

Decorrenza della riforma dell’APET e disciplina transitoria per il trasferimento delle funzioni e del personale

 

     Art. 17. Decorrenza della riforma dell’APET

1. L’Agenzia opera a decorrere dal 1° aprile 2016. Fino all’adozione degli atti di organizzazione dell’Agenzia continuano ad applicarsi gli atti organizzativi dell’APET.

2. A decorrere dal 1° aprile 2016 la Regione subentra nella titolarità delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), nei rapporti giuridici attivi e passivi direttamente afferenti alle stesse e nella titolarità delle risorse e del patrimonio mobiliare inerente all'esercizio di tali funzioni, sulla base di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti interessate. Dalla medesima data il personale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), è trasferito nei ruoli organici della Regione.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal subentro di cui al comma 2, sono detratti dai contributi regionali spettanti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 16.

 

     Art. 18. Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori

1. Il Direttore dell’APET, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

2. Ai fini del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), e del relativo personale, il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) effettua una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti giuridici attivi e passivi e della consistenza del patrimonio mobiliare dell’APET in essere alla data del 31 marzo 2016;

b) individua, di concerto con il direttore della competente struttura della Giunta regionale, il personale da trasferire nei ruoli organici della Regione per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale che approva la ricognizione di cui alla lettera a), e definisce la dotazione organica dell’Agenzia di cui all’articolo 4.

3. Il Collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e certifica l’atto di ricognizione di cui al comma 2, lettera a).

4. La Giunta regionale, ai fini dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera b), attiva un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 19. Trasferimento del personale

1. Al personale trasferito di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’APET.

2. A decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse necessarie per le retribuzioni, già spettanti presso l'Agenzia al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, sono finanziate con le risorse regionali di cui alla missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 02 "Segreteria generale" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta missione n. 1, programma n. 02 all'Agenzia. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella pertinente missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 10 "Risorse umane" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale.

3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 2, a decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse dell'Agenzia destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime finalità. L'Agenzia riduce le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo. [La Regione integra stabilmente le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 1° aprile 1999 di euro 141.939,00 per l’annualità 2016 e di euro 183.844,80 a decorrere dall’annualità 2017 e le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 23 dicembre 1999 di euro 52.044,30 per l’annualità 2016 e di euro 67.590,00 a decorrere dall’annualità 2017]. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi di oneri riflessi [12].

4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”). La predetta somma rileva, invece, per l'Agenzia ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

5. Il personale trasferito titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 marzo 2016 mantiene la titolarità dello stesso fino al termine del relativo incarico. La declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d).

6. A decorrere dal 1° aprile 2016 cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni eventualmente in essere per il personale trasferito.

7. A far data dal 1° aprile 2016 la dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di unità di personale del comparto e di qualifica dirigenziale oggetto di trasferimento nei ruoli regionali. A decorrere dal 1° aprile 2016 l'Agenzia provvede a ridurre la propria dotazione organica in conformità alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b).

 

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)

 

     Art. 20. Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 53/2008 [13]

1. L'articolo 21 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

“ Art. 21 Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di concorrenza, può sostenere le attività in favore della valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale svolte dall’Artex previste dal piano annuale delle attività di promozione economica e turistica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale). ”

 

CAPO VI

Norme finali

 

     Art. 21. Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), di competenza dall’Agenzia, è autorizzata la spesa massima di euro 3.500.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018.

2. Le somme che residuano sul bilancio di previsione 2016 – 2018 rispetto all’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), pari ad euro 2.000.000,00 annui, sono riallocate sul bilancio regionale ai fini dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2016 – 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2016

– in diminuzione, missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;

- in aumento, missione di spesa n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma n. 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00;

- in aumento, missione di spesa n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma n. 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00.

Anno 2017

- in diminuzione, missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;

- in aumento, missione di spesa n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma n. 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00;

- in aumento, missione di spesa n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma n. 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00.

Anno 2018

-in diminuzione, missione di spesa n. 7 “Turismo”, programma n. 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;

- in aumento, missione di spesa n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma n. 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00;

- in aumento, missione di spesa n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma n. 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo I “Spese correnti”, per euro 1.000.000,00.

4. Le risorse per il finanziamento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), sono stimate in euro 1.800.000,00 per l'anno 2016 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma n. 02 “Segreteria generale”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

5. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie e conseguenti variazioni di bilancio tra le risorse stanziate nell'ambito della missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 02 "Segreteria generale" - Titolo I "Spese correnti" e quelle da stanziare corrispondentemente nell'ambito della pertinente missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 10 "Risorse umane" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio regionale 2016– 2018. Tali variazioni di bilancio avvengono in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2016 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2017.

6. [Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 193.983,30 per l'anno 2016 e di euro 251.434,80 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma n. 10 “Risorse umane”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018] [14].

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 22. Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo);

b) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”).

 

     Art. 23. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2020, n. 62.

[2] Punto abrogato dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2020, n. 62.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[4] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[5] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[6] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[7] Articolo inserito dall'art. 59 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[8] Articolo sostituito dall'art. 60 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5, già modificato dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 61 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[11] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[12] Il terzo periodo è stato soppresso dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[13] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2020, n. 62.

[14] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.