§ 3.1.335 - L.R. 4 aprile 2007, n. 18.
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:04/04/2007
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni.
Art. 2.  Trasporto di salme.
Art. 3.  Trasporto di cadavere.
Art. 4.  Disposizioni finali.
Art. 4 bis.  Sanzioni amministrative
Art. 4 ter.  Requisiti dei loculi areati
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.1.335 - L.R. 4 aprile 2007, n. 18.

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

(B.U. 11 aprile 2007, n. 8).

 

Capo I - Trasporto di salme e di cadaveri [1]

 

Art. 1. Finalità e definizioni.

     1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all’interno del territorio della Regione Toscana, nell’osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).

     2. Ai fini della presente legge, si definisce “salma” il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell’accertamento di morte da parte del medico necroscopo [2].

     3. Ai fini della presente legge si definisce “cadavere” la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di morte da parte del medico necroscopo [3].

     4. Ai fini della presente legge è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell’ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l’attività funebre.

 

     Art. 2. Trasporto di salme.

     1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato [4].

     2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica [5].

     3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all’interno della Regione Toscana.

     4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

 

     Art. 3. Trasporto di cadavere. [6]

     1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi.

     2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.

     3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all’interno della Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall’articolo 30 del d.p.r. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990 mediante l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

     4. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non è necessaria l’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 285/1990.

     5. Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

     6. A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:

a) la corrispondenza dell’identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;

c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

     7. Dopo aver attestato l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l’addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.

 

     Art. 4. Disposizioni finali.

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del d.p.r. 285/1990.

     2. La Giunta regionale emana disposizioni in ordine alle modalità tecniche e alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri.

 

     Art. 4 bis. Sanzioni amministrative [7]

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell’autorizzazione prevista all’articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all’articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

 

Capo II - Disposizioni in materia di requisiti dei loculi [8]

 

     Art. 4 ter. Requisiti dei loculi areati [9]

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Intitolazione inserita dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31.

[4] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 71.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31.

[6] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31 e così modificato, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 71.

[7] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31.

[8] Intitolazione inserita dall'art. 6 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31.

[9] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 23 giugno 2009, n. 31.