Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 27/01/2016 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r.39/2000 |
Art. 2. Enti competenti. Inserimento dell’ articolo 3 ter nella l.r. 39/2000 |
Art. 3. Inventari speciali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2000 |
Art. 4. Ambito degli interventi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000 |
Art. 5. Pubblica utilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2000 |
Art. 6. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2000 |
Art. 7. Soggetti consorziati ed associati. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 39/2000 |
Art. 8. Contributi finanziari. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 39/2000 |
Art. 9. Ecocertificazione forestale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 39/2000 |
Art. 10. Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 39/2000 |
Art. 11. Gestione associata. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 39/2000 |
Art. 12. Vincoli sui territori coperti da boschi. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 39/2000 |
Art. 13. Vincolo idrogeologico sugli altri territori. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 39/2000 |
Art. 14. Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all’ articolo 38 bis della l.r. 39/2000 |
Art. 15. Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000 |
Art. 16. Norma transitoria. Inserimento dell' articolo 40 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 17. Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000 |
Art. 18. Divieti di trasformazione. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 39/2000 |
Art. 19. Rimboschimento compensativo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 39/2000 |
Art. 20. Conversione del bosco e sostituzione di specie. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 39/2000 |
Art. 21. Taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 39/2000 |
Art. 22. Autorizzazione al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000 |
Art. 23. Taglio colturale. Modifiche all' articolo 47 bis della l.r. 39/2000 |
Art. 24. Piano di gestione e piano dei tagli. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/2000 |
Art. 25. Opere connesse al taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 39/2000 |
Art. 26. Sradicamento di piante e ceppaie. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 39/2000 |
Art. 27. Boschi in situazioni speciali. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 39/2000 |
Art. 28. Piante forestali non ricomprese nei boschi. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 39/2000 |
Art. 29. Difesa fitosanitaria. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 39/2000 |
Art. 30. Danni da fauna selvatica. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 39/2000 |
Art. 31. Abbandono di rifiuti. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 39/2000 |
Art. 32. Alberi monumentali. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 39/2000 |
Art. 33. Tutela della flora spontanea. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 39/2000 |
Art. 34. Raccolta dei prodotti secondari del bosco. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 39/2000 |
Art. 35. Alberi di Natale. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 39/2000 |
Art. 36. Pascolo nei boschi. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 39/2000 |
Art. 37. Arboricoltura da legno. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 39/2000 |
Art. 38. Piano di coltura. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 39/2000 |
Art. 39. Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali. Modifiche all'articolo 68 della l.r. 39/2000 |
Art. 40. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 39/2000 |
Art. 41. Competenze delle Province. Sostituzione dell’ articolo 70 bis della l.r. 39/2000 |
Art. 42. Interventi nell’ambito dell’AIB. Modifiche all’ articolo 70 quater della l.r. 39/2000 |
Art. 43. Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000 |
Art. 44. Certificato principale d’identità. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 39/2000 |
Art. 45. Libro regionale dei boschi da seme. Modifiche all’articolo 78 della l.r. 39/2000 |
Art. 46. Autorizzazione per la produzione e la vendita. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 39/2000 |
Art. 47. Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 |
Art. 48. Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 39/2000 |
Art. 49. Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000 |
Art. 50. Entrata in vigore |
§ 4.1.311 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015.
(B.U. 5 febbraio 2016, n. 3)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 62 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della
2. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;
3. Il parere della Prima commissione è stato accolto ed è stato adeguato, conseguentemente, il testo della presente legge;
4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r.39/2000
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
“ 3. Il riordino delle funzioni amministrative in materia forestale è disposto in attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 3, dell’articolo 5, comma 8 e dell’articolo 13, comma 5, della
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della
" 4. La disciplina della presente legge è disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa. ".
Art. 2. Enti competenti. Inserimento dell’ articolo 3 ter nella
1. Dopo l’articolo 3 bis della
“ Art. 3 ter Enti competenti
1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
2. Le funzioni di cui agli articoli 38, 70 bis e 74, sono attribuite alle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della
3. Le funzioni di cui all’articolo 6, articolo 42, comma 5, articolo 70 ter e articolo 75 bis, sono svolte dai comuni. ”.
Art. 3. Inventari speciali. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
" 1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5 e all'articolo 66, comma 4. L'inventario forestale speciale di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b), è di competenza degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2. ”.
Art. 4. Ambito degli interventi. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 5. Pubblica utilità. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 8 dell’articolo 11 della
Art. 6. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della
" 3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla
Art. 7. Soggetti consorziati ed associati. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della
2. Al comma 4 dell’articolo 19 della
Art. 8. Contributi finanziari. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 2 dell’articolo 20 della
Art. 9. Ecocertificazione forestale. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 3 dell’articolo 21 della
Art. 10. Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici. Modifiche all’articolo 32 della
1. Al comma 3 dell’articolo 32 della
2. Al comma 5 dell’articolo 32 della
3. Al comma 6 dell’articolo 32 della
Art. 11. Gestione associata. Modifiche all’articolo 33 della
1. Al comma 4 dell’articolo 33 della
Art. 12. Vincoli sui territori coperti da boschi. Modifiche all’articolo 37 della
1. Al comma 2 dell'articolo 37 della
Art. 13. Vincolo idrogeologico sugli altri territori. Sostituzione dell’articolo 38 della
1. L’articolo 38 della
" Art. 38 Vincolo idrogeologico sugli altri territori
1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del
3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. La proposta di cui al comma 2 è pubblicata nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.
5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.
6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, corredandola di un proprio parere.
7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione. ".
Art. 14. Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all’ articolo 38 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 38 bis della
Art. 15. Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni. Modifiche all’articolo 40 della
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della
2. Al comma 2 bis dell’articolo 40 della
Art. 16. Norma transitoria. Inserimento dell' articolo 40 bis nella
1. Dopo l’articolo 40 della
“ Art. 40 bis Norma transitoria
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all’allegato D bis della
Art. 17. Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all'articolo 42 della
1. Al comma 2 dell'articolo 42 della
2. All’alinea del comma 4 dell’articolo 42 della
Art. 18. Divieti di trasformazione. Modifiche all’articolo 43 della
1. Al comma 3 dell’articolo 43 della
2. Al comma 4 dell’articolo 43 della
Art. 19. Rimboschimento compensativo. Modifiche all’articolo 44 della
1. Al comma 1 dell’articolo 44 della
2. Al comma 3 dell’articolo 44 della
3. Al comma 4 dell’articolo 44 della
4. Al comma 5 dell’articolo 44 della
5. Al comma 6 dell’articolo 44 della
6. Il comma 7 dell’articolo 44 della
“ 7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. ”.
7. Al comma 7 bis dell’articolo 44 della
Art. 20. Conversione del bosco e sostituzione di specie. Modifiche all’articolo 45 della
1. Al comma 4 dell’articolo 45 della
2. Al comma 5 dell’articolo 45 della
Art. 21. Taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 46 della
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
Art. 22. Autorizzazione al taglio. Modifiche all’articolo 47 della
1. Al comma 2 dell’articolo 47 della
2. Al comma 7 dell’articolo 47 della
3. Al comma 9 dell’articolo 47 della
4. Al comma 10 dell'articolo 47 della
Art. 23. Taglio colturale. Modifiche all' articolo 47 bis della
1. Al comma 4 dell'articolo 47 bis della
Art. 24. Piano di gestione e piano dei tagli. Modifiche all’articolo 48 della
1. Al comma 3 dell’articolo 48 della
Art. 25. Opere connesse al taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 49 della
1. Il comma 3 dell’articolo 49 della
“ 3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. ".
2. Al comma 5 dell’articolo 49 della
Art. 26. Sradicamento di piante e ceppaie. Modifiche all’articolo 51 della
1. Al comma 2 dell’articolo 51 della
Art. 27. Boschi in situazioni speciali. Modifiche all’articolo 52 della
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della
2. Al comma 3 dell’articolo 52 della
3. Al comma 4 dell’articolo 52 della
4. Al comma 5 dell’articolo 52 della
Art. 28. Piante forestali non ricomprese nei boschi. Modifiche all’articolo 55 della
1. Al comma 3 dell’articolo 55 della
Art. 29. Difesa fitosanitaria. Modifiche all’articolo 57 della
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della
2. Il comma 2 dell’articolo 57 della
“ 2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta. ”.
3. Il comma 3 dell’articolo 57 della
“ 3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. ”.
4. Al comma 4 dell’articolo 57 della
5. Al comma 5 dell’articolo 57 della
Art. 30. Danni da fauna selvatica. Modifiche all’articolo 58 della
1. Al comma 1 dell’articolo 58 della
Art. 31. Abbandono di rifiuti. Modifiche all’articolo 60 della
1. Al comma 3 dell’articolo 60 della
Art. 32. Alberi monumentali. Modifiche all’articolo 61 della
1. Al comma 1 dell’articolo 61 della
Art. 33. Tutela della flora spontanea. Modifiche all’articolo 62 della
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della
Art. 34. Raccolta dei prodotti secondari del bosco. Modifiche all’articolo 63 della
1. Al comma 5 dell’articolo 63 della
Art. 35. Alberi di Natale. Modifiche all’articolo 64 della
1. Al comma 2 dell’articolo 64 della
2. Al comma 4 dell’articolo 64 della
Art. 36. Pascolo nei boschi. Modifiche all’articolo 65 della
1. Al comma 3 dell’articolo 65 della
Art. 37. Arboricoltura da legno. Modifiche all’articolo 66 della
1. Al comma 3 dell’articolo 66 della
2. Al comma 4 dell’articolo 66 della
Art. 38. Piano di coltura. Modifiche all’articolo 67 della
1. Al comma 2 dell’articolo 67 della
2. Al comma 3 dell’articolo 67 della
3. Al comma 4 dell’articolo 67 della
Art. 39. Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali. Modifiche all'articolo 68 della
1. Al comma 4 dell’articolo 68 della
2. Al comma 4 ter dell'articolo 68 della
3. Al comma 5 dell'articolo 68 della
Art. 40. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 70 della
1. Al comma 3 dell’articolo 70 della
Art. 41. Competenze delle Province. Sostituzione dell’ articolo 70 bis della
1. L’articolo 70 bis della
“ Art. 70 bis Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2
1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:
a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;
b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 7 della
Art. 42. Interventi nell’ambito dell’AIB. Modifiche all’ articolo 70 quater della
1. Al comma 2 dell’articolo 70 quater della
Art. 43. Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 74 della
2. All’alinea del comma 6 dell’articolo 74 della
Art. 44. Certificato principale d’identità. Modifiche all’articolo 77 della
1. Al comma 2 dell’articolo 77 della
Art. 45. Libro regionale dei boschi da seme. Modifiche all’articolo 78 della
1. Al comma 4 dell’articolo 78 della
2. Il comma 6 dell’articolo 78 della
" 6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore. ".
Art. 46. Autorizzazione per la produzione e la vendita. Modifiche all’articolo 79 della
1. Al comma 1 dell’articolo 79 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 79 della
3. Al comma 4 dell’articolo 79 della
Art. 47. Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all’articolo 79 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 79 bis della
2. Al comma 4 dell’articolo 79 bis della
Art. 48. Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 81 della
1. Al comma 2 dell’articolo 81 della
2. Al comma 3 dell’articolo 81 della
3. Al comma 3 bis dell’articolo 81 della
Art. 49. Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della
1. Al comma 8 dell’articolo 82 della
Art. 50. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 5 febbraio 2016, n. 3 e così sostituito dall'art. 52 della