§ 4.1.311 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/01/2016
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r.39/2000
Art. 2.  Enti competenti. Inserimento dell’ articolo 3 ter nella l.r. 39/2000
Art. 3.  Inventari speciali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2000
Art. 4.  Ambito degli interventi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000
Art. 5.  Pubblica utilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2000
Art. 6.  Formazione professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2000
Art. 7.  Soggetti consorziati ed associati. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 39/2000
Art. 8.  Contributi finanziari. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 39/2000
Art. 9.  Ecocertificazione forestale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 39/2000
Art. 10.  Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 39/2000
Art. 11.  Gestione associata. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 39/2000
Art. 12.  Vincoli sui territori coperti da boschi. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 39/2000
Art. 13.  Vincolo idrogeologico sugli altri territori. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 39/2000
Art. 14.  Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all’ articolo 38 bis della l.r. 39/2000
Art. 15.  Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000
Art. 16.  Norma transitoria. Inserimento dell' articolo 40 bis nella l.r. 39/2000
Art. 17.  Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000
Art. 18.  Divieti di trasformazione. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 39/2000
Art. 19.  Rimboschimento compensativo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 39/2000
Art. 20.  Conversione del bosco e sostituzione di specie. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 39/2000
Art. 21.  Taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 39/2000
Art. 22.  Autorizzazione al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000
Art. 23.  Taglio colturale. Modifiche all' articolo 47 bis della l.r. 39/2000
Art. 24.  Piano di gestione e piano dei tagli. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/2000
Art. 25.  Opere connesse al taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 39/2000
Art. 26.  Sradicamento di piante e ceppaie. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 39/2000
Art. 27.  Boschi in situazioni speciali. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 39/2000
Art. 28.  Piante forestali non ricomprese nei boschi. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 39/2000
Art. 29.  Difesa fitosanitaria. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 39/2000
Art. 30.  Danni da fauna selvatica. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 39/2000
Art. 31.  Abbandono di rifiuti. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 39/2000
Art. 32.  Alberi monumentali. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 39/2000
Art. 33.  Tutela della flora spontanea. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 39/2000
Art. 34.  Raccolta dei prodotti secondari del bosco. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 39/2000
Art. 35.  Alberi di Natale. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 39/2000
Art. 36.  Pascolo nei boschi. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 39/2000
Art. 37.  Arboricoltura da legno. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 39/2000
Art. 38.  Piano di coltura. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 39/2000
Art. 39.  Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali. Modifiche all'articolo 68 della l.r. 39/2000
Art. 40.  Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 39/2000
Art. 41.  Competenze delle Province. Sostituzione dell’ articolo 70 bis della l.r. 39/2000
Art. 42.  Interventi nell’ambito dell’AIB. Modifiche all’ articolo 70 quater della l.r. 39/2000
Art. 43.  Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000
Art. 44.  Certificato principale d’identità. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 39/2000
Art. 45.  Libro regionale dei boschi da seme. Modifiche all’articolo 78 della l.r. 39/2000
Art. 46.  Autorizzazione per la produzione e la vendita. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 39/2000
Art. 47.  Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all’articolo 79 bis della l.r. 39/2000
Art. 48.  Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 39/2000
Art. 49.  Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000
Art. 50.  Entrata in vigore


§ 4.1.311 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in attuazione della l.r. 22/2015.

(B.U. 5 febbraio 2016, n. 3)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 62 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l’articolo 4, commi 1 e 3, l’articolo 5, comma 8, e l’articolo 13, comma 5;

 

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 4, commi 1 e 3, dell’articolo 5, comma 8, e dell’articolo 13, comma 5, è necessario modificare la legislazione regionale in materia di forestazione per adeguarla al passaggio di competenze dalle province alle unioni di comuni e alla Città metropolitana di Firenze;

 

2. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;

 

3. Il parere della Prima commissione è stato accolto ed è stato adeguato, conseguentemente, il testo della presente legge;

 

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r.39/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:

“ 3. Il riordino delle funzioni amministrative in materia forestale è disposto in attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 3, dell’articolo 5, comma 8 e dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). ".

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

" 4. La disciplina della presente legge è disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa. ".

 

     Art. 2. Enti competenti. Inserimento dell’ articolo 3 ter nella l.r. 39/2000

1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 3 ter Enti competenti

1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della l.r. 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015.

2. Le funzioni di cui agli articoli 38, 70 bis e 74, sono attribuite alle unioni di comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015 e alla città metropolitana.

3. Le funzioni di cui all’articolo 6, articolo 42, comma 5, articolo 70 ter e articolo 75 bis, sono svolte dai comuni. ”.

 

     Art. 3. Inventari speciali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

" 1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5 e all'articolo 66, comma 4. L'inventario forestale speciale di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b), è di competenza degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2. ”.

 

     Art. 4. Ambito degli interventi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 le parole: “ delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 5. Pubblica utilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2000

1. Al comma 8 dell’articolo 11 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 6. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

" 3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). ".

     Art. 7. Soggetti consorziati ed associati. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 39/2000 le parole “ dalla Comunità montana o dalla Provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 8. Contributi finanziari. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 39/2000 le parole: “ alle Province e alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011, che le esercitano con le modalità di cui alla l.r. 11/1998 ” sono sostituite dalle seguenti: “ agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 9. Ecocertificazione forestale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011, le Province ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 10. Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 39/2000 le parole “ La Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 39/2000 le parole “ dalla Provincia o dalla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

3. Al comma 6 dell’articolo 32 della l.r. 39/2000 le parole “ dalla Provincia o dalla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 11. Gestione associata. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 39/2000

1. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 12. Vincoli sui territori coperti da boschi. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 39/2000 le parole: " legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l’applicazione della valutazione d’impatto ambientale " sono sostituite dalle seguenti: " legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione d'impatto ambientale “VIA”). ".

 

     Art. 13. Vincolo idrogeologico sugli altri territori. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 39/2000

1. L’articolo 38 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 38 Vincolo idrogeologico sugli altri territori

1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, propongono le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. La proposta di cui al comma 2, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. La proposta di cui al comma 2 è pubblicata nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.

5. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 adottano la proposta definitiva e la inviano alla Giunta regionale e contestualmente provvedono a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.

6. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale la proposta trasmessa dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, corredandola di un proprio parere.

7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione. ".

 

     Art. 14. Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all’ articolo 38 bis della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 38 bis della l.r. 39/2000 le parole: “ dalle province e dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 15. Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province, le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 2 bis dell’articolo 40 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le province, le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 16. Norma transitoria. Inserimento dell' articolo 40 bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 40 bis Norma transitoria

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 40, approvati dalle unioni dei comuni di cui all’allegato D bis della l.r. 22/2015, restano in vigore i regolamenti provinciali. ”.

 

     Art. 17. Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 le parole: " della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. (Norme per il governo del territorio) " sono sostituite dalle seguenti: " della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ".

2. All’alinea del comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 le parole “ dalla Provincia o dalla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 18. Divieti di trasformazione. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 39/2000 le parole “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 39/2000 le parole “ Province o unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 19. Rimboschimento compensativo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “ d.lgs 490/1999 "sono sostituite dalle seguenti: “ d.lgs. 42/2004 ".

2. Al comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

3. Al comma 4 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “ La Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

4. Al comma 5 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “ La Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

5. Al comma 6 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

6. Il comma 7 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“ 7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altri enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1. ”.

7. Al comma 7 bis dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 le parole: “ le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 20. Conversione del bosco e sostituzione di specie. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 39/2000

1. Al comma 4 dell’articolo 45 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 21. Taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 39/2000 le parole: “ le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 22. Autorizzazione al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: “ della Provincia o della Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 7 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

3. Al comma 9 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

4. Al comma 10 dell'articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole “ di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 ”.

 

     Art. 23. Taglio colturale. Modifiche all' articolo 47 bis della l.r. 39/2000

1. Al comma 4 dell'articolo 47 bis della l.r. 39/2000 le parole: “ ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs. 490/1999, l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del citato decreto legislativo. ” sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo. ".

 

     Art. 24. Piano di gestione e piano dei tagli. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 39/2000 le parole: “ dalla Provincia o dalla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 25. Opere connesse al taglio dei boschi. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 39/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. ".

2. Al comma 5 dell’articolo 49 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 26. Sradicamento di piante e ceppaie. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 39/2000 le parole: “ della Provincia o della Comunità montana ” sono soppresse.

 

     Art. 27. Boschi in situazioni speciali. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 39/2000 le parole: “ le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 39/2000 le parole: “ alla Provincia o alla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

3. Al comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

4. Al comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 28. Piante forestali non ricomprese nei boschi. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 39/2000 le parole: “ della Provincia o della Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 29. Difesa fitosanitaria. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari di altra origine. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta. ”.

3. Il comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi fitosanitari prescritti dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. ”.

4. Al comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia o la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

5. Al comma 5 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “ di una Provincia o di una Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ di uno degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 30. Danni da fauna selvatica. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 39/2000 le parole: “ La Provincia ” sono sostituite dalle seguenti: “ La Regione ”.

 

     Art. 31. Abbandono di rifiuti. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 39/2000 le parole: “ decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni. " sono sostituite dalle seguenti: " d.lgs. 152/2006. ".

 

     Art. 32. Alberi monumentali. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 39/2000 le parole: “ di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui al titolo IV della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010). ”.

 

     Art. 33. Tutela della flora spontanea. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 39/2000 le parole: " legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla LR 23/1/1998, n. 7 - Modifiche alla LR 11/4/1995, n. 49. " sono sostituite dalle seguenti: " l.r. 30/2015. ".

 

     Art. 34. Raccolta dei prodotti secondari del bosco. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 39/2000

1. Al comma 5 dell’articolo 63 della l.r. 39/2000 le parole: “ dalla Provincia o dalla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 35. Alberi di Natale. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 64 della l.r. 39/2000 le parole: “ della Provincia o della Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 64 della l.r. 39/2000 le parole: “ la Provincia e la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 36. Pascolo nei boschi. Modifiche all’articolo 65 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 39/2000 le parole: “ La Provincia e la Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 37. Arboricoltura da legno. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 66 della l.r. 39/2000 le parole: “ alla Provincia o alla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 66 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le Province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 38. Piano di coltura. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 39/2000 le parole: “ dalla Provincia o dalla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Al comma 3 dell’articolo 67 della l.r. 39/2000 le parole: “ dalla Provincia o dalla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

3. Al comma 4 dell’articolo 67 della l.r. 39/2000 le parole: “ alla Provincia o alla Comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 39. Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali. Modifiche all'articolo 68 della l.r. 39/2000

1. Al comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 le parole: " legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d’interesse locale " sono sostituite dalle seguenti: " l.r. 30/2015 ".

2. Al comma 4 ter dell'articolo 68 della l.r. 39/2000 le parole: " dagli articoli 14 e 18 della l.r. 49/1995 " sono sostituite dalle seguenti: " dagli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015 ".

3. Al comma 5 dell'articolo 68 della l.r. 39/2000 le parole: " articoli 14 e 18 della l.r. 49/1995 " sono sostituite dalle seguenti: " articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015 ".

 

     Art. 40. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell’articolo 70 della l.r. 39/2000 le parole: “ alle Province, alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 41. Competenze delle Province. Sostituzione dell’ articolo 70 bis della l.r. 39/2000

1. L’articolo 70 bis della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 70 bis Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2

1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;

b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 7 della l.r. 3/1994, dandone comunicazione ai comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'articolo 70 ter, comma 4. ".

 

     Art. 42. Interventi nell’ambito dell’AIB. Modifiche all’ articolo 70 quater della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 70 quater della l.r. 39/2000 le parole: “ dalle Province, dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 43. Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole “ dalle Province ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 ”.

2. All’alinea del comma 6 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole “ I piani operativi annuali provinciali AIB ” sono sostituite dalle seguenti: “ I piani operativi annuali AIB degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2 ”.

 

     Art. 44. Certificato principale d’identità. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 77 della l.r. 39/2000 le parole “ la provincia e la comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 45. Libro regionale dei boschi da seme. Modifiche all’articolo 78 della l.r. 39/2000

1. Al comma 4 dell’articolo 78 della l.r. 39/2000 le parole: “ della provincia, dell’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Il comma 6 dell’articolo 78 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

" 6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore. ".

 

     Art. 46. Autorizzazione per la produzione e la vendita. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 39/2000 le parole: “ della provincia o della comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 39/2000 le parole: “ alla provincia o alla comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

3. Al comma 4 dell’articolo 79 della l.r. 39/2000 le parole: “ Le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 47. Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 [1]

1. Al comma 3 dell’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 le parole: “Le province o le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 della l.r. 39/2000”.

2. Al comma 4 dell’articolo 79 bis della l.r. 39/2000 le parole: “della provincia o della comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 48. Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 39/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 le parole: " legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie " sono sostituite dalle seguenti: " legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) ".

2. Al comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 le parole: “ delle Province o delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

3. Al comma 3 bis dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 le parole: “ dalla provincia o dall’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della l.r. 37/2008 e della l.r. 68/2011 ” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 49. Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000

1. Al comma 8 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: “ la provincia o la comunità montana ” sono sostituite dalle seguenti: “ gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 ”.

 

     Art. 50. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 


[1] Articolo rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 5 febbraio 2016, n. 3 e così sostituito dall'art. 52 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.