Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 02/10/2014 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 66/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 66/2005 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 66/2005 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 66/2005 |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 66/2005 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 66/2005 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 66/2005 |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 66/2005 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 66/2005 |
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 |
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 17 ter della l.r. 66/2005 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 |
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 17 sexies della l.r. 66/2005 |
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 17 septies della l.r. 66/2005 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 octies della l.r. 66/2005 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 novies della l.r. 66/2005 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 66/2005 |
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 |
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 66/2005 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 66/2005 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 66/2005 |
Art. 23. Norma transitoria |
§ 5.5.102 - L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).
(B.U. 8 ottobre 2014, n. 48)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Al fine di semplificare il sistema della programmazione locale si prevede la sostituzione dei piani provinciali con strumenti di attuazione più snelli, consistenti in atti di recepimento delle misure tecniche già individuate nel programma regionale agricolo forestale (PRAF);
2. Per qualificare ulteriormente il supporto tecnico scientifico si prevede la possibilità, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, di ricorrere a soggetti scientifici riconosciuti;
3. È necessario adeguare le definizioni della legge regionale alle sopravvenute disposizioni nazionali e dell’Unione europea; conseguentemente è necessario modificare le disposizioni relative alle modalità di esercizio delle varie tipologie di pesca per coordinarle con le nuove definizioni;
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 10 del
5. Per assicurare una migliore attuazione regolamentare delle disposizioni relative ai diversi modi di pesca, professionale, non professionale, subacquea e ricreativa, si prevede la possibilità che vengano emanati distinti regolamenti di attuazione. Al fine del coordinamento interno delle norme, con tale previsione, sono modificate anche le disposizioni transitorie.
6. Si è prevista, prima dell’avvio dell’attività di pescaturismo, una comunicazione da parte dell’imprenditore alla provincia, avente valore meramente informativo, in luogo della segnalazione certificata d’inizio attività. Ciò al fine di semplificare le procedure tenuto conto del fatto che l’abilitazione all’attività è data, all’imprenditore ittico munito di licenza di pesca, dall’autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio rilasciata dall’autorità marittima;
7. È necessario intervenire sulle disposizioni relative alla disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo per adeguarle alle disposizioni previste dal
8. Al fine di recepire il complesso sistema sanzionatorio di cui al
9. È necessario apportare alcune modifiche al fine di aggiornare il testo e renderlo più coerente e più chiaro anche a seguito dell’entrata in vigore del
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della
“ f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura. ”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
“a) attuano sul territorio di competenza le misure e le azioni del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“ Art. 4 - Supporto tecnico alla programmazione regionale
1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 della
2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica. ”.
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“ Art. 5 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.
2. La pesca professionale marittima è l’attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l’ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.
4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall’imprenditore mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’impresa normalmente impiegate, le seguenti:
a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
5. L’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
6. Sono attività connesse all’acquacoltura le seguenti:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla letterab);
b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio – culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso;
c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
7. E’ imprenditore ittico:
a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;
b) l’acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;
c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
8. La pesca costiera è l’attività esercitata a fini economici:
a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata “pesca costiera locale”;
b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del
c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.
9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. E’ esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:
a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;
b) pesca sportiva in mare: l’attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;
c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.
10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana. ”
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“ Art. 9 - Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura
1. E’ istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione consultiva esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l’acquacoltura.
3. La commissione consultiva è composta da:
a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;
b) due componenti, in rappresentanza delle province costiere, designati congiuntamente dalle stesse;
c) un componente in rappresentanza delle province rimanenti designato congiuntamente dalle stesse;
d) un componente in rappresentanza dell’Autorità portuale regionale di cui alla
e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;
f) un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria, come definite all’articolo 5, comma 10, designato congiuntamente dalle stesse;
g) un componente in rappresentanza dell’ARPAT;
h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).
4. La commissione consultiva, su richiesta della Regione, elabora proposte per la predisposizione nel PRAF degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.
5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.
6. La partecipazione alla commissione consultiva è gratuita. ”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 13 bis della
1. La rubrica dell’articolo 13 bis della
2. Al comma 1 dell’articolo 13 bis della
3. Il comma 2 dell’articolo 13 bis della
“2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato. ”.
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“ Art. 14 - Regolamenti di attuazione
1. La Giunta regionale approva:
a) uno o più regolamenti per l’attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:
1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;
2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cu sia possibile esercitare attività di allevamento;
5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;
b) uno o più regolamenti per l’attuazione dell’articolo 13 bis relativi alle modalità per l’esercizio:
1) della pesca professionale;
2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
3) della pesca subacquea;
4) della pesca speciale;
5) della pesca a scopi scientifici. ”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della
“1. Costituisce attività di pescaturismo l’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo .”
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della
3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 della
“ c bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.”.
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 17 bis della
1. L’articolo 17 bis della
“ Art. 17 bis - Esercizio delle attività di pescaturismo
1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla provincia ove si svolge l’attività di pescaturismo, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) il possesso dell'autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio, rilasciata dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;
c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;
d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall’equipaggio. ”.
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 17 ter della
1. L’articolo 17 ter della
Art. 13. Modifiche all’articolo 17 quater della
1. Al comma 2 dell’articolo 17 quater della
2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 quater della
3. Il comma 4 dell’articolo 17 della
“4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all’ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo. ”.
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 17 sexies della
1. L’articolo 17 sexies della
“ Art. 17 sexies - Ittiturismo
1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio–culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso. ”.
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 17 septies della
1. L’articolo 17 septies della
“ Art. 17 setpies - Esercizio dell’ittiturismo
1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l’attività di ittiturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;
b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.
2. L’acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell’articolo 17 octies.
3. Lo SUAP comunica alla provincia le SCIA ricevute.
4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con
5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca. ”.
Art. 16. Modifiche all’articolo 17 octies della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 octies della
2. Il comma 2 dell’articolo 17 octies della
“2. La principalità è dimostrata dall’acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'articolo 17 septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo. ”.
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 novies della
1. Il comma 3 dell’articolo 17 novies della
“3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l’attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca. ”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 nonies della
“ 3 bis. L’esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate. ”.
Art. 18. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“ Art. 21 - Sanzioni amministrative
1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al
2. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro1.200,00.
3. Chiunque viola quanto prescritto all’articolo 17 bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro1.200,00.
4. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17 quater e 17 quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro1.200,00.
5. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 17 septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro3.600,00.
6. L’acquacoltore che viola quanto prescritto all’articolo 17 septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro1.200,00.
7. L’acquacoltore che non rispetta il rapporto di principalità prescritto all’articolo 17 octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro1.200,00.
8. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 17 novies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro1.200,00.
9. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 bis, 17 quater e 17 quinquies è la provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio di competenza.
10. L’ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17octies e 17 novies è il comune.
11. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla
Art. 20. Abrogazione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della l.r. 66/2205 è abrogato.
Art. 21. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 22. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
2. Al comma 1 dell’articolo 25 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della
“1 bis. L’efficacia delle disposizioni di cui articolo 13 bis della presente legge decorre dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). ”.
4. Al comma 2 dell’articolo 25 della
Art. 23. Norma transitoria
1. La commissione consultiva di cui all’articolo 9 è istituita entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I regolamenti di attuazione di cui all’articolo 14 sono emanati entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge.