§ 3.1.333 - L.R. 19 febbraio 2007, n. 9.
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:19/02/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Principi fondamentali.
Art. 2.  Medicine complementari.
Art. 3.  Elenchi dei medici esercenti medicine complementari.
Art. 4.  Commissione per la formazione.
Art. 5.  Compiti della commissione.
Art. 6.  Formazione.
Art. 7.  Disposizioni transitorie.


§ 3.1.333 - L.R. 19 febbraio 2007, n. 9.

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

(B.U. 22 febbraio 2007, n. 3).

 

Art. 1. Principi fondamentali.

     1. La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell’ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

     2. La Regione tutela l’esercizio delle medicine complementari all’interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all’articolo 2. L’esercizio delle stesse è affidato secondo le competenze loro attribuite dall’ordinamento statale ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti [1].

 

     Art. 2. Medicine complementari.

     1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:

     a) agopuntura;

     b) fitoterapia;

     c) omeopatia, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia [2].

 

     Art. 3. Elenchi dei medici esercenti medicine complementari.

     1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all’articolo 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3 [3].

     2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 3 [4].

     3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:

     a) definiscono i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all’articolo 2;

     b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. [5]

 

     Art. 4. Commissione per la formazione.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione regionale competente in materia sanitaria, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti [6].

     2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

     a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;

     b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;

     c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;

     d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;

     e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;

     f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;

     g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;

     h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;

     i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario [7].

     3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario della direzione regionale competente in materia sanitaria; i membri, di cui al comma 2, lettere e), g), e h), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale in base alla comprovata esperienza nel settore [8].

     4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

 

     Art. 5. Compiti della commissione.

     1. La commissione di cui all’articolo 4 svolge i seguenti compiti:

     a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall’articolo 2 [9];

     b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell’elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;

     [c) definisce i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, di cui all’articolo 2;] [10]

     d) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell’elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all’articolo 2, nonché i criteri necessari per l’iscrizione agli stessi;

     e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;

     [f) definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge;] [11]

     g) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le università toscane per l’eventuale istituzione di corsi formativi.

     1 bis. E’ fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti) [12].

 

     Art. 6. Formazione.

     1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell’articolo 5, comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), possono ottenere previo parere degli ordini professionali di cui all’articolo 3, comma 1, competenti per territorio, l’iscrizione all’elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento [13].

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie.

     1. Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’articolo 3, comma 3, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all’iscrizione negli elenchi, di cui all’articolo 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, comma 3 [14].


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31.

[6] Comma già modificato dall'art. 28 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[7] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[8] Comma già modificato dall'art. 28 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[9] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[10] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31.

[11] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31.

[12] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[13] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[14] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 25 maggio 2007, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 49 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.