Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 20/03/2000 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Ambiti di collaborazione e forme di intervento. |
Art. 3. Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività |
Art. 4. Disposizione finanziaria. |
Art. 5. Abrogazione. |
§ 3.3.33 - L.R. 20 marzo 2000, n. 31.
Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza.
(B.U. 30 marzo 2000, n. 13).
Art. 1. Oggetto della legge.
1. La presente legge, nel quadro delle politiche di promozione e di sostegno dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, determina i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti di Firenze e disciplina gli ambiti e le modalità della partecipazione dell'Istituto alla programmazione e alla realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione di tali politiche come previste dalla
Art. 2. Ambiti di collaborazione e forme di intervento.
1. La Regione si avvale dell'Istituto degli Innocenti per la realizzazione di attività e per l'esercizio di compiti inerenti la documentazione, l'informazione, l'analisi, l'innovazione e la sperimentazione delle politiche d'intervento rivolte all'infanzia e all'adolescenza, dell'organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'Istituto sono affidati compiti relativi:
a) all'organizzazione e allo svolgimento, nel quadro delle funzioni dell'osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 40 della
b) all'attivazione e al funzionamento di un centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato ad assicurare tra l'altro:
1) il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
2) la raccolta, la selezione e la diffusione di documentazione relativa a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;
3) la documentazione, l'analisi e la valutazione dell'evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l'introduzione di metodologie innovativi di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;
4) la documentazione e l'analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti professionali dell'attività degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale [2].
3. L'Istituto degli Innocenti, in concomitanza con gli aggiornamenti al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della
Art. 3. Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività [4]
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse, in coerenza con le priorità d’intervento in materia di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza contenute negli strumenti di programmazione di settore di cui all’articolo 10 della
2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, determina le condizioni e le modalità di attuazione delle priorità di intervento di cui al comma 1, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.
Art. 4. Disposizione finanziaria.
1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2000 come segue:
a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla
b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla
cap. 17340 - Contributo straordinario all'Istituto degli Innocenti per l'anno 2000 per interventi educativi.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio come segue:
a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla
b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla
Art. 5. Abrogazione.
1. La
[1] Comma così modificato dall'art. 16 della
[2] Comma così modificato dall'art. 17 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Articolo già sostituito dall'art. 18 della