§ 1.1.131 - L.R. 7 agosto 2014, n. 16.
Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:07/08/2014
Numero:16


Sommario
Art. 1. 


§ 1.1.131 - L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)

(B.U. 7 agosto 2014, n. 57)

 

Art. 1.

1. In attuazione della direttiva europea del 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE (Lotta contro i ritardi di

pagamento nelle transazioni commerciali) e in osservanza del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle

transazioni commerciali), entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta

regionale stabilisce con proprio provvedimento i termini di pagamento a beneficio delle imprese

nell’ambito delle transazioni commerciali con la Regione.

2. Per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali, la Giunta regionale, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne ridefinisce le procedure amministrative, nel

rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dei principi di semplificazione e di

quelli generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall’articolo 2

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi -Trasparenza atti amministrativi).

3. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

individuati dall’articolo 2 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

delle presente legge, la Giunta regionale ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei

procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della Regione, con particolare

riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.

4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della

flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel

cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale

(ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si

pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che

interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni

sentito il parere dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che

riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e

faunistico venatori.

5. L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale

tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è

obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni

in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, possono essere

svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l’articolazione funzionale

come previsto dal presente comma.

6. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale

2009) è così sostituito:

“1. I progetti dei Comuni sono finanziati con le risorse della programmazione regionale nel

rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari afferenti la programmazione dei Fondi

Strutturali ed in coerenza col Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, nei limiti delle risorse

programmabili.”

7. Per il perseguimento della semplificazione amministrativa e della qualità della regolazione, la

Regione favorisce la consultazione di cittadini e imprese. La Giunta regionale definisce con proprio

provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le tecniche e le modalità di consultazione che intende utilizzare, anche mediante la creazione di un

sito internet dedicato. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. La Regione sollecita, attraverso le consultazioni di cui al comma 7, osservazioni e proposte

migliorative da parte di cittadini e imprese su specifiche normative e predefiniti settori di attività, al

fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure

amministrative di competenza regionale, con particolare riferimento all’iscrizione ad albi, ruoli,

registri o elenchi comunque denominati.

9. Entro novanta giorni dal termine delle consultazioni, la Giunta adotta i necessari interventi di

semplificazione, esplicitando in caso contrario le ragioni che inducono a tenere in vita le norme e a

mantenere immutata la disciplina.

10. Per assicurare lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese e all’occupazione, la

Regione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, disciplina con apposito regolamento

i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche di interesse

collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraverso l’apporto di capitali privati.

11. In considerazione della particolare gravità della crisi economica internazionale e nazionale, che

ha colpito anche il sistema produttivo regionale campano, le imprese beneficiarie delle agevolazioni

attuate a valere sulle risorse delle misure 1.7, 1.10, 1.12, 2.2, 3.17, 4.2, 4.5, 5.2, 6.3 e 6.5 del POR

Campania 2000-2006 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli

indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti

amministrativi già adottati.

12. I compiti connessi alle attività di vigilanza e controllo sugli atti di natura economico-finanziaria

di cui alla legge regionale del 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le Aree di Sviluppo

Industriale) sono assegnati al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico.

13. La legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è così

modificata:

a) il comma 47 dell'articolo 1 è sostituito dal presente:

“47. Il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 3, della legge regionale 14 aprile 2000,

n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione e modifica all'articolo 11 della

legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), è fissato al 30 novembre 2014.";

b) dopo il comma 110 dell’articolo 1 , è inserito il seguente:

"110 bis. Ai fini dell’ammissione ai crediti di imposta, i beneficiari possono fornire

certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio in luogo della

visura camerale, purché quest’ultima sia comunque prodotta prima della conclusione del

procedimento.".

14. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10 (Disposizioni in

materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9

gennaio 2014, n. 1) si interpreta nel senso che al Dipartimento della programmazione e dello

sviluppo economico è attribuito il controllo analogo su tutte le società contemplate dalla legge

regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società

partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.) anche prima

dell’attribuzione delle partecipazioni alla società di cui all’articolo 1, comma 6 della 15/2013.

15. La Regione promuove ogni utile iniziativa al fine di consentire che il buono mensile, erogato dal

SSN per l'acquisto dei prodotti per la celiachia, sia spendibile anche nella grande distribuzione.

16. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 19 (Tutela dei consumatori e degli utenti) è così

modificata:

a) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai componenti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti non è corrisposta

alcuna indennità.”;

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:

“c bis) da un rappresentante dell’ANCI Campania.”;

c) il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“4. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale della

direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive della Giunta regionale,

designato dall’Assessore competente per materia e nominato con apposito atto di Giunta

regionale.”.

17. All’articolo 22 comma 1 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la

qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), dopo la lettera b)

aggiungere la seguente:

“b bis) al rilascio dell’autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se

necessaria.”.

18. [Al fine di promuovere l'interazione tra le ADISU regionali, le stesse possono organizzare in

comune e per area territoriale i servizi per l'utenza] [1].

19. [La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), per l’incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all’erogazione di

borse di studio e dei prestiti d’onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi costituisce

tributo proprio della Regione Campania] [2].

20. [Per l’iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti

superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale

nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 19. Tale

disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla

legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale

di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), destinatari degli interventi

regionali del diritto allo studio universitario] [3].

21. [L’importo della tassa di cui al comma 19 è regolamentato secondo quanto previsto dall’articolo

18, comma 8, del decreto legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 (Revisione della normativa di

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente

riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma1 , lettere a), secondo

periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al

comma 3, lettere f), e al comma 6). La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto

legislativo 68/2012, è attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli Uffici della

Regione e tutte le Università. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al

comma 19 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISU, in un’unica

soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di

studio contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie; è rimborsata ai

beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto

legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati

idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l’ottenimento dei benefici relativi alle borse di

studio] [4].

22. [La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

(Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), a carico di coloro che

conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico

conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della

Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per

l’incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L’ammontare della tassa è di euro 104,00] [5].

23. [La tassa di cui al comma 21 è corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto

corrente postale intestato alle tesorerie delle ADISU. Il pagamento della tassa è dimostrato all’atto

della consegna del titolo di abilitazione oppure, per le professioni per le quali non si dà luogo al

rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale.

24. [I proventi delle tasse di cui ai commi 19 e 21 sono iscritti nel bilancio delle ADISU.

All’accertamento, liquidazione e riscossione, all’applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai

rimborsi e ai ricorsi amministrativi relativi ai tributi di cui ai commi 19 e 22, si applicano le norme

previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni

regionali)] [6].

25. L’articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è così

modificato:

1. al comma 2, dopo le parole “offerte segrete in aumento" sono aggiunte le seguenti: ",

oppure, anche in deroga all’articolo 25, legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di

finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo di intesa che la Giunta

regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A.;

2. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11, 12 e 13.".

26. In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 38/1993 e 18/2000, la Giunta regionale è

autorizzata ad aderire a Protocollo d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A.

per favorire processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, attraverso

programmi di dismissione.

27. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in

materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania) è

così sostituito:

“3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge

l’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla

corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dal Consiglio regionale

attraverso i propri uffici amministrativi, con il supporto logistico degli uffici della Giunta

regionale. Fino al 31 dicembre 2014 è autorizzata e prorogata la gestione transitoria dell’istituto

del vitalizio operata congiuntamente dagli uffici della Giunta regionale e del Consiglio

regionale dal maggio 2013.”.

28. Il comma 15 del’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28 (Disposizioni urgenti

per il risanamento della finanza regionale) è così sostituito:

“15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e

455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale

di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti) e soggetto aggregatore ai sensi

dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la

giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o

conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società

partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad

eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione,

diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche

amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.”.

29. Al comma 15 bis dell’articolo 6 della legge regionale 28/2003 sono aggiunti i seguenti:

“15-ter. Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in

house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania s.p.a., e gli enti anche strumentali

della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, sono obbligati a utilizzare le

convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi,

da So.Re.Sa..

15-quater. So.Re.Sa. al termine di ogni anno solare comunica alla Giunta regionale

l’ammontare complessivo dei ribassi d’asta conseguiti rispetto alle procedure concorsuali svolte

ai sensi del comma 15 bis.

15-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 15, So.Re.Sa. sottopone entro il 30

novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale, sulla base della

programmazione delle procedure con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui al comma 15-

ter, i piani e le procedure centralizzate per l'acquisto e la fornitura di lavori, beni, attrezzature e

servizi. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge So.Re.Sa. redige un

disciplinare tipo di gara, cui i soggetti di cui al comma 15 dovranno attenersi. Rimane ferma la

responsabilità di questi ultimi di provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle

procedure concorsuali espletate.

15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede

a:

a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge

finanziaria 2000), in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a

concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre

condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 15;

b) mantenere un archivio digitale delle procedure concorsuali espletate e dei relativi risultati;

c) aggiudicare appalti di lavori, beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma

15;

d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 163/2006 e

istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 163/2006

destinati ai soggetti di cui al comma 15;

e) aggiudicare contratti, concessioni nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per

dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti,

anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 15;

f) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento

di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 15.”.

30. Al fine di rafforzare il capitale delle società in house della Regione operanti in materia

ambientale, nonché di facilitare il processo di razionalizzazione e riordino in attuazione del Piano di

stabilizzazione finanziaria e l’attuazione dei rispettivi piani industriali, le società di cui ai commi

31, 32 e 33 sono destinatarie degli interventi in essi specificati.

31. La società in house SMA Campania spa è destinataria di un intervento di rafforzamento

patrimoniale per complessivi euro 6.300.000,00 composto da risorse finanziarie per euro

1.300.000,00 e da un conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un

valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello risultante

dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera i beni immobili da conferire tra

quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l’oggetto sociale e la missione della società.

32. La società in house Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è destinataria di un intervento di

capitalizzazione di euro 450.000,00.

33. La società in house LOGICA s.r.l. è destinataria di un intervento di capitalizzazione di euro

250.000,00.

34. Agli oneri finanziari di cui ai commi da 30 a 33 si provvede mediante utilizzo di 2.000.000,00

euro della dotazione del titolo 1, Missione 20, Programma 01.

35. L’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n.12 (Promozione e diffusione di una cultura

dell’educazione alla pace e ai diritti umani) è così modificato:

a) le lettere d) e f) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

“d) da quattro delegati dagli organismi previsti dal registro di cui all’articolo 6 ed indicati

dai medesimi;”;

“ f) da un delegato dell’associazione dell’industria ed un delegato dell’associazione del

commercio, proposti dagli organismi di appartenenza e deputati a rappresentare gli stessi

durante la concertazione regionale.”;

b) dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“g bis) un delegato dell’Ufficio scolastico regionale designato, previa intesa con la

competente amministrazione statale, dall’organismo di appartenenza.”;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. L’applicazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il

bilancio regionale.”.

36. Il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati istituito dalla legge regionale 16 aprile 2012,

n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata), per il corrente esercizio è finanziato con un importo pari a euro 250.000,00.

37. Agli oneri di spesa previsti dal comma 36 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte

nell’ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01(Fondi di riserva)

dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2014.

38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PUAD, con finalità turistico-ricreative ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. In coerenza con il preliminare del PUAD la Giunta regionale adotta il PUAD, contestualmente all’avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale. Entro sessanta giorni dall’adozione del PUAD, i sindaci dei Comuni interessati e le associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico balneare, possono produrre osservazioni da far pervenire alla struttura regionale competente in materia. Il PUAD, unitamente alle osservazioni ed alle relative deduzioni istruttorie, è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le strutture regionali competenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma nonché le modalità di collaborazione fra le stesse, e conferisce il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio. I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell’esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD [7].

39. Nelle more dell’adozione di un nuovo piano di classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi dei Comuni costieri, coerente con l’atto di adozione del PUAD di cui al comma 38 è sospesa l’efficacia delle disposizioni previste nell’articolo 1, comma 120, della legge regionale 5/2013; conseguentemente l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta nella misura stabilita all’articolo 1, comma 116 della legge regionale 5/2013 [8].

40. Le previsioni di cui all’articolo 1, comma 124 della legge regionale 5/2013 si applicano

comunque dall’anno successivo all’avvenuta adozione dei singoli piani comunali attuativi del

PUAD.

41. Al comma 120 dell’articolo 1 della legge regionale 5/2013 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) alla lettera a) le parole “superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o

uguale al cinquantuno per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore o uguale a

21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale a due terzi”;

b) alla lettera b) le parole “superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32, ossia di un

punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento”, sono sostituite

dalle seguenti: “superiore o uguale a 10,66 ed inferiore a 21,33, ossia di un punteggio

maggiore o uguale ad un terzo ed inferiore ai due terzi”;

c) alla lettera c) le parole “inferiore a 9,6, ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e”

sono sostituite dalle seguenti: “inferiore a 10,66, ossia di un punteggio inferiore ad un

terzo”.

42. Nelle more dell’approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge

regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la

permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull’area demaniale attribuita in

concessione.

43. Al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in

materia di impianti balneari), le parole “e comunque fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle

seguenti: “e comunque fino al 31 dicembre 2020”.

44. Per il contenimento dei costi derivanti dal contenzioso costituzionale, nel rispetto del principio

di leale collaborazione tra Stato e Regione, sono apportate le seguenti modificazioni legislative

consequenziali ai rilievi governativi:

a) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 novembre 2013,

n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica

sportiva e delle attività motorio educativo-ricreative) è sostituito dal seguente: “Le

certificazioni di idoneità all’attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici

abilitati ai sensi dell’articolo 42-bis, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69

(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ogni successiva modifica o nuova disciplina della materia.”;

b) alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la

lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti), sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per rogo di rifiuti si intende l’attività descritta

dall’articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice

dell’ambiente).”;

2) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole “del medesimo decreto legislativo” sono

inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 10 dicembre

2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e

industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate).”;

3) al comma 5 dell’articolo 3 dopo le parole “e le relative perimetrazioni” sono inserite

le seguenti: “, dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell’articolo 1, comma

3, del decreto-legge 136/2013, all’Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del medesimo

articolo”;

4) al comma 6 dell’articolo 3 dopo le parole “di pericolo per la salute e l’ambiente” sono

inserite le seguenti: “, fatta salva ogni diversa e prevalente determinazione scaturente

all’esito degli adempimenti previsti dall’articolo 1 del decreto legge n.136 del 2013.”.

c) all’articolo 27 della legge regionale 23 novembre 2013, n.17 (Norme per l’esercizio della

pesca, la tutela, la protezione e l’incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della

Regione Campania), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “sono affidati”, sono inserite le seguenti: “, secondo le

rispettive competenze”;

2) al comma 11, le parole “I soggetti nominati con il suddetto decreto, nell’esercizio

delle proprie funzioni, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria,

relativamente alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne.”sono soppresse;

d) alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione

commerciale) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 5 sono abrogate;

2) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 dopo le parole: “ delle misure previste per

il monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, fatto comunque salvo quanto previsto dalla

vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale”;

e) al comma 6 dell’articolo 20 della medesima legge regionale 1/2014 sono apportate le

seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: “di origine regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ a

chilometri zero;

2) la lettera b) è abrogata;

3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) un’adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette

elettriche.”;

f) il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 1/2014 è abrogato.

45. Alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione

dello spettacolo) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 11 è inserito il seguente:

“4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal

ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale.

Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all’attribuzione dell’intero

contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi.”.

b) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“5. Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le

modalità di ammissione al contributo regionale.”;

c) la lettera c) del comma 6 dell’articolo 8 è abrogata;

d) il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni di segreteria dell’osservatorio sono svolte dal personale della Direzione

generale competente per materia.”;

e) il comma 6 dell’articolo 11 è abrogato;

f) il comma 7 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“7. La partecipazione alle attività dell’osservatorio regionale è a titolo gratuito. E’ previsto

il rimborso spese di viaggio.”.

46. A favore della Fondazione Idis – Città della Scienza è stanziato un contributo di euro

1.000.000,00 per l’annualità 2014 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e

accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del Bilancio regionale 2014 e di un contributo

di euro 2.000.000,00 per gli anni 2015 e 2016 mediante prelevamento sulla Missione 50 (Debito

pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) Titolo 1

del Bilancio regionale 2015 e 2016.

47. La Regione Campania concede all’associazione fondazione Nuova Orchestra Alessandro

Scarlatti un contributo di euro 50.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e

accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per

l’esercizio finanziario 2014.

48. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in

materia di impianti balneari) sono aggiunti i seguenti:

“5. Ai sensi dell’articolo 34-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221 si intendono quali imprese turistico balneari le attività classificate all’articolo 1, comma 1,

lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la

determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con

modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 34-quater del decreto-legge 179/2012 convertito

con modificazioni dalla legge 221/2012, con proprio provvedimento, da adottarsi entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi per lo svolgimento

delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per

gli impianti di balneazione dall’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro

per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del

decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9

gennaio 1989, n. 13, gli stabilimenti balneari e le imprese turistico balneari e le attività

connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate

quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni,

lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l’uso agevole anche da parte di persone

su sedia a ruote.”.

49. Alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali

turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i) del secondo comma dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:

“i bis) E’ guida archeologica subacquea chi accompagna singole persone o gruppi di

persone nella esplorazione di fondali marini o lacustri.” [9];

b) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “(Elenchi regionali delle attività

professionali turistiche)”;

c) al primo, al terzo e al quarto comma dell’articolo 3 la parola “Albi” è sostituita dalla

seguente: “Elenchi”;

d) il secondo comma dell’articolo 3 è abrogato;

e) al terzo comma dell’articolo 3 dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le

seguenti: “oppure, per le attività di cui alla lettera b) dell’articolo 2, vi sia il riconoscimento

presso la Camera di Commercio competente per territorio” [10];

f) al comma 1 dell’articolo 4 dopo la parola “speleologica” è eliminata la congiunzione “e”

ed è aggiunto il segno di interpunzione “,” e dopo le parole “animatore turistico” sono

aggiunte le parole “e guida archeologica subacquea” [11];

g) al comma 2 ter dell’articolo 4 dopo la lettera “h)” sono aggiunte le lettere “i) e i bis)” [12];

h) la lettera h) del primo comma dell’articolo 5 è abrogata;

i) alla fine dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

“Per il conseguimento dell’abilitazione a guida archeologica subacquea l’ammissione è

subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la

qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e istruttore guida e corso di

operatore archeologico sub con brevetto (otas) e corso di operatore tecnico con brevetto

(ots)” [13];

l) la lettera e) del primo comma dell’articolo 6 è abrogata;

m) il secondo comma dell’articolo 11 è abrogato;

n) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Sanzioni amministrative)

1. L’esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la

prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad

euro 10.000,00. L’esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all’articolo

2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei

confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro

6.000,00.

2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie

di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi,

imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e

simili.

3. Il comportamento irriguardoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione

amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della

prescritta abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente

legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

5. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente

articolo compete alla Regione con le modalità indicate all’articolo 12.”.

50. L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l’esercizio di tutte le tipologie di strutture

ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi

dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive

(SUAP) del comune competente per territorio su modulo conforme alla modulistica predisposta di

concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.

51. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) trasmette, in via telematica, agli EPT,

competenti per territorio e alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio

attività. L’avvio e l’esercizio dell’attività sono soggette al rispetto della disciplina vigente in materia

di urbanistica e edilizia, di igiene e sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione

incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

52. La Regione Campania, in conformità alla normativa nazionale vigente, aggiorna l’attuale

sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo

1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria

aperta) e delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13

(Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) basato su requisiti obbligatori e fungibili

ai quali corrisponde l’assegnazione di un punteggio.

53. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale,

sentita la competente commissione consiliare, adotta con proprio provvedimento, gli standard

minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale relativi ai servizi e alle dotazioni per la

classificazione delle strutture ricettive turistiche tenendo conto delle specificità del proprio contesto

territoriale e dell’evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale ed internazionale.

54. La Regione Campania modifica e,se necessario, aumenta gli standard di cui al comma 53 con la

finalità di elevare il livello dell’offerta turistica anche attraverso la certificazione della qualità.

55. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 53 la classificazione delle strutture

ricettive alberghiere e all’aria aperta è effettuata dal Comune competente per territorio sulla base

della legge regionale 15/1984, della legge regionale 13/1993 e dei requisiti riportati negli allegati

ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglienza del Comune di

cui al successivo comma 57.

56. Il titolare di una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta dichiara al Comune competente

per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla

modulistica regionale per l’avvio dell’attività, per la modifica della classificazione in seguito a

mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della

scadenza della classificazione in corso.

57. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede

alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti

previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.

58. L’assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle

avviene attraverso la presentazione della dichiarazione da parte del titolare di una struttura ricettiva

sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da adottarsi entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

59. I dati aggiornati sulla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta sono

inviati dai comuni agli EPT competenti per territorio. Entro il 30 novembre di ciascun anno i

comuni trasmettono l’elenco delle strutture ricettive classificate alla struttura regionale competente.

60. Le strutture ricettive espongono all’esterno e in maniera visibile il segno distintivo della

classificazione assegnata.

61. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d’ufficio o su motivata richiesta della

Regione, a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all’attribuzione di una

classificazione superiore in coerenza con l’effettivo possesso dei requisiti.

62. La Regione in caso di inadempienza o in presenza di reclami, sentito il Comune competente

procede all’accertamento dei requisiti rimettendo al Comune l’eventuale provvedimento di nuova

classificazione.

63. La mancata presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva della dichiarazione di cui

al comma 56 comporta da parte del Comune la sospensione dell’attività fino all’accertamento della

nuova classificazione.

64. Al primo comma dell’articolo 18 e al primo comma dell’articolo 19 della legge regionale

15/1984 le parole “da lire 500.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle parole “da euro 1.000,00

ad euro 5.000,00”.

65. Al primo comma dell’articolo 20 della legge regionale 15/1984, dopo le parole “esercitata dai

Comuni”, sono aggiunte le seguenti “e dalla Regione”.

66. Alla legge regionale 13/1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 10 le parole: “con autorizzazione” sono

sostituite dalle seguenti: “ad apertura”;

b) al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 le parole: “è soggetta a preventiva

autorizzazione comunale con relativa comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “è

comunicata”;

c) al quarto periodo del comma 2 dell’articolo 10 le parole: “l’autorizzazione si intende

decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività si intende definitivamente cessata”;

d) nell’alinea del comma 3 dell’articolo 10 le parole: “L’autorizzazione all’esercizio

stagionale non può essere rilasciata” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio stagionale

dell’attività non può essere svolto”;

e) la rubrica dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente: “Sospensione o cessazione

dell’attività”;

f) al comma 1 dell’articolo 13 le parole: “la revoca della autorizzazione” sono sostituite dalle

seguenti: “la cessazione dell’attività”;

g) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 le parole: “autorizzazione comunale” sono

sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”;

h) al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 14 le parole: “L’autorizzazione è rilasciata” sono

sostituite dalle seguenti: “Tale attività può essere esercitata”;

i) al comma 2 dell’articolo 14 le parole: “all’autorizzazione di cui all’art. 7” sono sostituite

dalle seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività”;

l) al primo periodo dei comma 1 dell’articolo 16 le parole: “approvato in sede di

autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “indicato nella segnalazione

certificata di inizio attività’;

m) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 16 le parole: “revoca dell’autorizzazione”

sono sostituite dalle seguenti: “cessazione dell’attività”;

n) al comma 1 dell’articolo 16 le parole “da uno a tre milioni di lire” sono sostituite dalle

parole “da mille a tremila euro”;

o) il comma 2 dell’articolo 16 è abrogato;

p) al comma 3 dell’articolo 16 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle seguenti:

“segnalazione certificata di inizio attività” e le parole “da tre milioni a dieci milioni di

lire”sono sostituite dalle parole “da tremila a dieci mila euro”;

q) al comma 4 dell’articolo 16 le parole: “autorizzazioni” e “autorizzazione” sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: “attività di cui alla presente legge” e “attività”, e le parole

“sospende le procedure relative alla classificazione e” sono soppresse;

r) al comma 4 dell’articolo 16 le parole “da lire 200 mila a lire 600 mila” sono sostituite dalle

parole “da euro 500,00 a euro 1.500,00”.

67. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell’attività

di bed and breakfast) le parole: “l’autorizzazione di inizio dell’attività” sono soppresse.

68. L’articolo 10 della legge regionale 5/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione

certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6 della

legge 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro

1.550,00 a euro 4.130,00”

2. L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all’articolo 6,

comporta la sanzione amministrativa del pagamento delta somma da euro 155,00 a euro

365,00.

3. L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del

pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.

4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del

pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.”.

69. Alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive

extralberghiere) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 15 le parole: “sprovviste dell’autorizzazione, o in maniera

difforme da essa” sono sostituite dalle seguenti: “senza aver presentato regolare segnalazione

certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, della

legge 241/1990; e le parole “da lire 2.000.000 a lire 10.000.000” sono sostituite dalle parole

“da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00”:

b) al comma 2 dell’articolo 15 le parole “da lire 300.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle

parole “da euro 300,00 a euro 900,00”;

c) al comma 3 dell’articolo 15 le parole “da lire 500.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle

parole “da euro 500,00 a euro 2.000,00”;

d) al comma 4 dell’articolo 15 le parole “da lire 300.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle

parole “da euro 300,00 a euro 900,00”;

e) al comma 5 dell’articolo 15 le parole “da lire 500.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle

parole “da curo 500,00 a euro 2.000,00”;

f) al comma 6 dell’articolo 15 le parole “di lire 100.000” “sono sostituite dalle parole di “euro

100,00”;

g) al comma 7 dell’articolo 15 le parole “da lire 500.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle

parole “da euro 500,00 a euro 3000,00”;

h) al comma 8 dell’articolo 15 le parole: “e, quando la recidiva si riferisce alla gestione

difforme dall’autorizzazione alla revoca della stessa” sono soppresse.

70. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 8 e i commi da 6 a 20 dell’articolo 15 della legge regionale 13/1993;

b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 5/2001;

c) gli articoli 9, 11 e 13 della legge regionale 17/2001.

71. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è

ammesso alle condizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero

abitativo di sottotetti esistenti).

72. L’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi

edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla

legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni)è così

modificato:

a) al comma 1, il termine del “31 dicembre 2006” è sostituito dal seguente: ”31 dicembre

2015”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle

aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell’articolo 33 della legge 47/1985,

compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c) , d), del medesimo articolo, solo

ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l’inedificabilità assoluta delle aree su cui

insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”.

73. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la

riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la

semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) al comma 7 dell’articolo 4 la parola “cinquecento” è sostituita con la parola

“millecinquecento”;

b) al comma 3 dell’articolo 5 la parola “sessanta” è sostituita con la parola “quarantacinque”;

c) al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “del proprietario del fondo agricolo” sono sostituite

dalle seguenti: “dell’imprenditore agricolo” e dopo le parole “dell’azienda agricola” e prima

del punto sono aggiunte le parole: “, compreso strutture agrituristiche, che non determinino

nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo”;

d) all’articolo 7 il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

“6 bis. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all’articolo 3, per singoli edifici non

superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente o anche esclusivamente a residenze

turistico-alberghiere che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli

strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 5 della legge

regionale 28 novembre 2000, n.16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture

ricettive-turistiche) è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una

previsione a edilizia residenziale sociale in misura superiore al 35 per cento della volumetria

modificata, nel rispetto delle caratteristiche tecnico prestazionali di cui al all’articolo 4,

comma 4 o all’articolo 5, comma 5.”;

e) Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Recupero dei complessi produttivi dismessi)

1. Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a

costruire, interventi finalizzati al recupero ed la riutilizzo di complessi industriali e

produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e

ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre con destinazione ad attività

produttive, in applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011,

n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Sono, quindi, autorizzabili da parte dei competenti uffici municipali, fermo restando

il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività

edilizia e, tenuto conto della programmazione urbanistica locale, anche allo scopo di

migliorare le potenzialità funzionali delle nuove strutture produttive, in particolare,

progetti che prevedono:

a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva

rispetto a quella preesistente, come misura premiale, in misura non superiore al 20

per cento, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalla vigente normativa

regionale;

b) il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie sia

nell’ambito dell’area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del

complesso immobiliare industriale oggetto dell’intervento di ristrutturazione,

effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. In

alternativa i predetti interventi sono autorizzabili anche con eventuale possibilità

di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia

prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna

dal Comune, e vi sia la disponibilità dell’area alternativa rispetto a quella dove

sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento;

c) eventuali modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra

loro compatibili o complementari, e comunque, rientranti nell’ambito delle attività

produttive;

d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare le

condizioni per l’armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso

produttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e

ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento.

3. Gli interventi previsti al comma 2 per il recupero mediante ristrutturazione, con

abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti, ubicati nell’ambito di

complessi industriali e produttivi dismessi, da effettuarsi in aree territoriali che sono

sottoposte a vincoli derivanti da norme nazionali e regionali, ed in particolare, anche a

vincoli di natura ambientale e paesaggistica, sono autorizzabili da parte dei Comuni

subordinatamente all’acquisizione dei preventivi pareri favorevoli da richiedersi ai

competenti organismi in base a quanto previsto dalle vigenti norme che impongono tali

vincoli.”.

f) dopo il comma 4 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle

presenti norme e ad esse conformi.”;

g) dopo comma 2 dell’articolo 12 bis sono aggiunti i seguenti:

“3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti

previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell’area

Sorrentino – Amalfitana).

4. La presente legge trova applicazione anche nei territori sottoposti PTP e quelli di

pertinenza del PUT di cui alla legge regionale 35/1987 fermo il rispetto dell’articolo 142 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

5. Le definizioni degli interventi di recupero contenute all’articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di edilizia) sono prevalenti rispetto alle definizioni contenute nei

PRG e nei PTP e PUT approvati prima della data di entrata in vigore della legge statale.

6. Nelle sole zone dei PTP e del PUT di cui alla legge regionale 35/1987, dove sono vietate

le nuove costruzioni, la demolizione e ricostruzione è soggetta al mantenimento del volume

preesistente o ai limiti di incremento volumetrico già stabiliti dalle norme di attuazione dei

rispettivi piani paesaggistici.”.

74. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il

rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli

interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio di attività – Approvazione di piani attuativi dello

strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di

attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28

novembre 2000, n. 15 ed alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8) è sostituito dal seguente:

“5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere ceduti separatamente ai sensi

di quanto disposto dall’articolo 9, comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in

materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché

modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).”

75. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 19/2009, dopo le parole “botteghe artigiane”

sono inserite le seguenti: “, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita”;

76. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2000 dopo le parole “eventualmente

percepite” sono aggiunte le seguenti: “ai fini della costruzione o ristrutturazione dell’immobile su

cui grava il vincolo”.

77. La legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle

zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana) è così modificata:

a) l’articolo 2 è così sostituito:

“1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1, a far data

dall’entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che

consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi

abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle

amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività

previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani

regolatori generali dei comuni individuati all’articolo 1, comportanti nuova edificazione a

scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all’entrata in

vigore della presente legge.”;

b) l’articolo 5 è così sostituito:

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla vigenza degli strumenti

urbanistici generali ed attuativi di cui all’articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti

urbanistici così come adeguati ai sensi dell’articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di

cui all’articolo 4, nei comuni individuati all’articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi

abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come

definiti dall’articolo 2.”.

78. Restano esclusi dal divieto della presente legge gli interventi edilizi previsti all’articolo 3,

comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 su tutti gli

immobili esistenti ferma restando l’applicazione dell’articolo 6.”.

79. Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 “Piano urbanistico

territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana.” restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica

previste all’articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Gli

interventi, pertanto, sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica

e territoriale vigenti ai sensi della legge regionale 16/2004 e del regolamento regionale 4 agosto

2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).

80. All’articolo 7 della legge regionale 35/1987 è aggiunto il seguente comma:

“Fino all’approvazione del piano paesaggistico regionale previsto dal decreto legislativo 42/2004,

se i PUC adottati sono conformi agli strumenti urbanistici sovra comunali approvati dalla Regione e

comportano deroghe al PUT, gli stessi PUC sono approvati con delibera del Consiglio regionale.”.

81. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 35/1987 è aggiunto il seguente: “Nel

caso in cui le superfici utili lorde da destinare agli usi terziari, di cui al primo comma, sono ottenute

mediante mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, purché la destinazione

proposta sia compatibile con quelle previste per le singole zone territoriali omogenee, il

dimensionamento di cui al primo comma è elevato rispettivamente a:

a) quattro metri quadrati, per le sub-aree 1, 3 e 5;

b) cinque metri quadrati, per le sub-aree 2 e 6;

c) sei metri quadrati, per la sub-area 4.”.

82. Dopo il comma 153 dell’articolo 1 della legge regionale 5/2013, è inserito il seguente: “153 bis.

Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 26 marzo 2008, n.

31941 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, n. 40251 (Piano nazionale di

edilizia abitativa) finalizzati a finanziare attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina

di cui al comma 153 a condizione che gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata

in vigore della legge regionale 5/2013, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i

soggetti attuatori e la Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione

della suddetta convenzione sono archiviati in via definitiva.”.

83. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale

Regionale) è così sostituito:

“2. La Conferenza di cui al comma 1, istituita nell’ambito della Direzione governo del territorio

della Giunta regionale, presieduta dall’Assessore regionale competente in materia, è composta dal

Presidente della Commissione consiliare regionale competente o suo delegato sentita la

Commissione consiliare, dall’Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la

programmazione economico-finanziaria e quella territoriale e dai rappresentanti delle

Amministrazioni provinciali oppure degli enti che ne eserciteranno le funzioni, in qualità di membri

permanenti”.

84. L’articolo 6 della legge regionale 13/2008 è così sostituito:

“Art. 6 (Accordo di pianificazione)

“1. Per l’attuazione delle strategie e delle attività previste all’articolo 4, dove l’intesa di cui

all’articolo 5, comma 7 richieda necessariamente l’approvazione degli strumenti di

pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si può procedere con l’accordo di

pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle

previsioni in esso contenute.

2. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l’accordo di pianificazione, sono ratificati

entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.”.

85. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 13/2008 la parola “dodici” è sostituita dalla

seguente: “trentasei”.

86. Visto il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi

case popolari, per garantire la continuità dell’attività amministrativa in attesa della definizione

dell’iter amministrativo di riforma degli istituti medesimi, al comma 5 dell’articolo 1 della legge

regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) le

parole “per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.

87. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla nomina gli attuali sub

commissari ed entro i successivi trenta giorni, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica,

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i sub commissari nel

rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16

(Misure urgenti per la finanza locale).

88. Al fine di assicurare la gestione unitaria e l’efficientamento delle opere e infrastrutture del

servizio idrico integrato ancora in gestione della Regione Campania per il loro trasferimento ai

soggetti gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alle

disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del settore, la Regione, entro trenta giorni

dalla presente legge, sentiti i Commissari incaricati delle attività di liquidazione dei soppressi Enti

d’ambito territorialmente interessati, con propri decreti adottati dall’ufficio regionale competente,

individua uno o più soggetti gestori del servizio idrico integrato tra quelli operanti nei rispettivi

ambiti territoriali ottimali di competenza, di cui avvalersi, previa stipula di apposita convenzione,

per la gestione unitaria e provvisoria:

a) dei servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di

approvvigionamento ed ai sistemi di captazione ed adduzione che sono gestiti dalla Regione

Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi,

ad esclusione delle fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione già oggetto di concessione

regionale nonché relativi all’acquedotto ex Casmez salvo specifiche intese finalizzate alla

maggiore autonomia della aree di gestione del servizio idrico integrato;

b) dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi di

depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data di entrata in vigore della

presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione

comprensoriale già interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e

completamento previsti nell’ambito della programmazione regionale [14].

89. La gestione provvisoria di cui al comma 88 è disciplinata da apposita convenzione tra la

Regione Campania e i gestori individuati, che prevede l’attuazione di un piano di efficientamento di

trentasei mesi, alla scadenza dei quali la gestione è definitivamente affidata ai gestori del servizio

idrico integrato territorialmente competenti, così come individuati in conformità alla normativa

nazionale e comunitaria del settore. Nell’ambito del piano di efficientamento è previsto l’utilizzo,

previa stipula di nuovi contratti di lavoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, del personale impiegato alla data del 31 dicembre 2011 presso le opere e impianti

di cui al comma 88, lettere a) e b) ai fini delle relative attività di gestione [15].

90. Entro i trentasei mesi previsti per il piano di efficientamento di cui al comma 89, la Regione

Campania verifica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative- la

ricollocazione del personale di cui al comma 89, presso i gestori delle opere di cui al comma 88,

lettere a) e b) non espressamente escluse e presso i gestori del servizio idrico integrato individuati o

da individuare in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore, in ragione delle

esigenze previste dai Piani d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 (Acque pubbliche e private) dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali e sulla base di un piano di

riparto regionale

91. La copertura dei costi della gestione unitaria provvisoria è assicurata dalla Regione Campania

mediante i proventi delle corrispondenti tariffe determinate, ai sensi delle normative nazionale e

comunitaria, per i servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica e per i servizi di

collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché mediante l’utilizzo di eventuali risorse

pubbliche destinate alla realizzazione di interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento delle

relative infrastrutture.

92. Nelle more dell’approvazione della legge per il riordino del Servizio Idrico Integrato, al fine di

agevolare l’attuazione degli atti di pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi

riguardanti il ciclo integrato delle acque è costituita, presso la Giunta regionale della Campania, ai

sensi dell’articolo 36 del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento Amministrativo della

Giunta Regionale della Campania) una Struttura di Missione con il compito istituzionale di

coordinamento dei piani strategici regionali finalizzati all’utilizzazione dei fondi regionali,

nazionali ed europei, orientando gli investimenti ad una efficace ed efficiente gestione della risorsa

idrica regionale, nonché assicurando il migliore raccordo con le autorità di bacino.

93. La Struttura assicura, altresì, il raccordo tra l’amministrazione regionale e le autorità di bacino

per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di

individuazione di ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta regionale ai

sensi dell’articolo 36 del regolamento 12/2011, la Struttura, nelle forme di legge e nel pieno rispetto

dei principi di economicità ed efficienza e sostenibilità, in particolare provvede:

a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per

l’adeguamento o il rifacimento delle reti e degli impianti, comprese le attività di

manutenzione, con priorità per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la

tutela della salute pubblica, la sostenibilità ambientale e l’uso efficiente delle risorse;

b) allo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla

determinazione delle tariffe [16];

c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,

al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell’interesse

pubblico;

d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti, nonché al coordinamento ed al

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee

forme di garanzia a carico dei concessionari;

e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i soggetti

coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai fini dell’eventuale

rivisitazione dei rapporti negoziali;

f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche mediante il ricorso a

tecniche di risoluzione alternativa delle dispute;

g) all’accelerazione delle attività e delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di

spettanza della Regione connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo integrato delle

acque.

94. Alla Struttura di Missione è preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente di livello

equivalente al direttore generale dell’amministrazione regionale, nominato, anche ai sensi

dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 (Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del

Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.

95. La delibera di cui al comma 93 determina l’articolazione interna e le risorse di personale della

Struttura di Missione, la quale si avvale comunque delle unità operative dirigenziali competenti

ratione materiae che sono poste alle dirette dipendenze del coordinatore della Struttura. Ferma

restando l’immediata operatività della Struttura di Missione all’atto della sua istituzione, la Giunta

regionale procede ad adeguare il regolamento 12/2011 alle disposizioni del presente comma.

96. La Struttura di Missione può altresì stipulare apposite convenzioni con le Università campane e

gli enti strumentali o in house della Regione Campania e di ogni altro ente pubblico le cui funzioni

istituzionali siano coerenti con le attività in questione.

97. La Struttura di Missione si avvale del supporto dell’avvocatura dello Stato, nonché di quello

dell’avvocatura regionale, assicurata da un’unità dedicata.

98. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 92 a 97 non derivano nuovi o maggiori oneri

per la finanza regionale.

99. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di

difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed

integrazioni) la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”. La presente disposizione di applica

anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

100. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28

febbraio1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del

suolo) è così modificata:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 5 ter sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti locali territoriali e le comunità montane

adottano i piani forestali annuali e pluriennali di cui al documento esecutivo di programmazione

previsto dal comma 1.

4 ter. La Giunta regionale procede alla nomina di commissari nelle ipotesi di inadempimento

degli obblighi di cui al comma 4 bis, nonché di mancata presentazione dei bilanci nei termini di

legge ovvero nel caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario per

l’esercizio annuale di bilancio ovvero nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni di legge.

4 quater. Gli enti locali e le Comunità montane rendicontano le attività previste al comma 1

realizzate nell’anno precedente entro il termine perentorio del successivo 30 giugno.”;

b) al comma 3 dell’articolo 18 le parole: “da redigere a cura” sono soppresse;

c) il comma 4 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“4. Il Regolamento di cui al comma 3 è approvato dai rispettivi enti proprietari, in attesa del

relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale di cui all’articolo 10 e risulta

compatibile con il vigente Piano forestale generale.”;

d) al comma 2 dell’articolo 23 sostituire le parole “dal Presidente dell’Amministrazione

Provinciale per il restante territorio” con le parole “dal Sindaco del Comune di competenza”;

e) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 dell’Allegato C (Pascolo nei terreni pascolivi) è

sostituita dalla seguente:

“a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra

degli 800 metri fino ad un massimo di sei mesi all’anno nel periodo definito dal regolamento

adottato dagli enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà

comunale.”.

101. La Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema della Giunta regionale competente in

materia di gestione degli impianti del ciclo integrato delle acque è autorizzata a stipulare apposito

accordo transattivo finalizzato alla estinzione dei contenziosi pendenti tra la Regione Campania e i

soggetti incaricati della Convenzione sottoscritta ai sensi dell’articolo 30, decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) tra i Comuni di

Solofra e Mercato San Severino, relativi alla gestione, nel periodo dal 1° settembre 2003 al 30

aprile 2006, degli impianti e della rete dei collettori costituenti il complesso depurativo Alto Sarno.

102. La sottoscrizione dell’accordo transattivo è subordinata alla verifica, da parte della Direzione

generale per l’ambiente e l’ecosistema della Giunta regionale, della congruità delle clausole del

contratto transattivo, previo parere dell’avvocatura regionale.

103. Agli oneri relativi all’applicazione del comma 101, si provvede, nell’ambito delle risorse

finanziarie già assegnate e senza ulteriori oneri o stanziamenti, con l’attivazione di un apposito

capitolo di nuova istituzione, denominato “Intervento straordinario per la gestione del complesso

depurativo del comprensorio Alto Sarno, della Missione 09 – Programma 04 – Titolo 1 –

Macroaggregato 103 , mediante rimodulazione delle risorse assegnate nel bilancio di previsione

2014 alla stessa Missione 09 - Programma 04 Titolo1.

104. È consentita, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all’approvazione del

piano regionale di settore previsto dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 29 luglio 2008,

n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse

geotermiche e delle acque di sorgente) e al conseguente espletamento delle procedure di gara ad

evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione delle concessioni del demanio termominerale:

a) la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni

termominerali:

1) già pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione all’entrata in vigore

della presente legge;

2) in vigore, ma il cui termine di durata, alla data dell’entrata in vigore della presente

legge, sia inferiore a quello stabilito dall’articolo 40, comma 4 bis della legge regionale

8/2008 [17];

b) l’avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale richiesto prima

della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di cui all’alinea del presente comma,

ancorché la relativa istanza sia stata in precedenza respinta.

105. La prosecuzione delle attività di cui al comma 104 lettera a), è consentita per un periodo di

durata pari a quella stabilita dall’articolo 40, comma 4 bis della legge regionale 8/2008 ed è

esclusivamente subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione

vigente, attestati anche mediante autocertificazione, da trasmettere al competente ufficio regionale,

unitamente all’istanza avente ad oggetto la prosecuzione dell’attività, entro sessanta giorni dalla

pubblicazione della legge [18].

106. L’avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale di cui al comma 104

lettera b), è assentito, secondo le procedure previste dalla legge regionale 8/2008, con atto di

concessione del giacimento per una durata pari a quella prevista dall’articolo 40, comma 4 bis della

legge regionale 8/2008.

107. Le sub-concessioni e i correlati contratti, relativi alle concessioni perpetue trasformate in

trentennali dall’articolo 1, comma 107, della legge regionale 5/2013, delle quali sono titolari

province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, concessionari per lo

sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, in essere alla data di entrata in vigore della

legge regionale 8/2008, sub-concesse e contrattualizzate nel rispetto della disciplina nazionale e

comunitaria, hanno durata di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

regionale 8/2008, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di

decadenza.

108. Gli atti di concessione di avvio e prosecuzione dell’attività di cui ai commi precedenti sono

rilasciati comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) siano avviate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

sul Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge, le procedure previste

dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza

contenute nei regolamenti regionali 1/2010 e 2/2010 e nella normativa in materia; se le

richiamate procedure non risultassero avviate entro il predetto termine, il competente settore

comunica all’interessato l’impossibilità di proseguire l’attività [19];

b) non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di

interesse pubblico oppure carenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio o

l’esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall’articolo 14 della

legge regionale 8/2008;

c) siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi

provvedimenti concessori.

109. Ai sensi dell’articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al

pagamento di un canone annuo e di un canone minimo in relazione all’uso ed al quantitativo di

acqua concessa. In sede di prima attuazione gli importi dei canoni annui e dei canoni minimi relativi

alle utenze di acqua pubblica per ciascun uso sono stabiliti dalla Regione con deliberazione di

Giunta regionale. Con la stessa deliberazione può essere stabilito l’importo della cauzione dovuto ai

sensi dell’articolo 11 del regio decreto 1775/1933. Con apposito provvedimento della direzione

regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e dei canoni minimi per l’uso di acqua

pubblica sono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

110. In attuazione dell’articolo 14, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, i Sistemi territoriali di sviluppo di cui alla legge regionale 13/2008,

costituiscono la dimensione territoriale ottimale e omogenea per l’esercizio delle funzioni

fondamentali in forma obbligatoriamente associata, salvi i diversi ambiti definiti in applicazione

delle normative regionali in materia di gestione del servizio idrico integrato, di smaltimento dei

rifiuti e dei servizi sociali per l’esercizio delle relative funzioni [20].

111. I Comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata all’interno degli

ambiti territoriali ottimali ed omogenei di cui al comma 110, nei casi, nelle forme, nei termini e nel

rispetto dei limiti demografici minimi previsti dall’articolo 14, commi 28, 31 e 31 ter, del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 [21].

112. L’articolo 9 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell’Agenzia Regionale

per la Protezione Ambientale della Campania), è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Direttore generale)

1. Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le funzioni di direttore generale sono

esercitate da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell’Agenzia per la Protezione

ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale.

2. Il dirigente è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale in possesso di diploma di

laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, o magistrale, o titolo equipollente secondo i

decreti ministeriali del competente Ministro, nonché in possesso di comprovate esperienze in

organizzazioni complesse del settore.

3. L’incarico di direttore generale ha una durata di tre anni.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAC, ed esercita i poteri di gestione e

di direzione, tenuto conto degli indirizzi formulati dal CoRI di cui all’articolo 8, e degli altri

compiti previsti dalla presente legge. Provvede, in particolare:

a) all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13;

b) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento delle strutture centrali e di quelle

periferiche;

c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) all’approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture

centrali;

e) all’assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle

periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) alla gestione del patrimonio e del personale dell’A.R.P.A.C.;

g) alla verifica e l’assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno

attraverso un apposito servizio ispettivo su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro

e servizi;

h) alla redazione e l’invio alla Giunta e al Consiglio regionale di una relazione annuale

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) alla stipula di contratti e convenzioni;

l) alle relazioni sindacali;

m) a tutti gli altri atti necessari e obbligatori.

5. In caso cessazione del direttore generale per decadenza, revoca, dimissioni o altro motivo, la

sostituzione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di cessazione dall’incarico.

6. Il direttore generale, per l’espletamento delle funzioni di competenza, può avvalersi di un

direttore tecnico e di un direttore amministrativo da scegliere tra i dirigenti di ruolo di ARPAC

con comprovata esperienza e titoli ed ai quali conferisce l’incarico secondo le procedure

regolamentate dall’Ente.

7. Al direttore generale è attribuito il trattamento normativo di cui al CCNL dell’Ente di

provenienza, mentre quello economico è pari al trattamento economico previsto per un direttore

generale della Giunta regionale. La retribuzione di risultato è fissata nella misura del 15 per

cento della retribuzione di posizione. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo

dell’A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto per un dirigente di

struttura complessa del ruolo sanitario.”.

112 bis. [La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione

della presente legge, un disegno di legge di riordino dell’A.R.P.A.C., che non comporti nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale, anche al fine di armonizzarne le disposizioni con i

provvedimenti normativi di riforma delle province. In fase di prima applicazione della suddetta

legge regionale di riordino, l’incarico di direttore generale dell’ARPAC può essere conferito

all’attuale dirigente di ruolo a tempo indeterminato, nominato Commissario con provvedimento del

Presidente della Giunta regionale. Fino all’adozione della legge di riordino sopra citata resta fermo

il commissariamento di ARPAC, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2013,

n. 521 (Legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 – Direttore generale ARPAC – Determinazioni).”] [22].

113. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 10/1998 è aggiunto il seguente:

“5. Nel rispetto dei limiti di spesa, l’A.R.P.A.C. è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie, in

base al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi

di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, con le modalità previste dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013. Per

le graduatorie vigenti anteriori alla data del 1° gennaio 2007, la scelta dello scorrimento o

dell’avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità

dell’amministrazione.”.

114. Nei contratti di programma di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12

(Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale)

stipulati tra la Regione Campania e le imprese ammesse a finanziamento, l’incremento

occupazionale previsto a regime per ciascuna impresa sarà il risultato della differenza tra il valore

medio mensile dei dipendenti dell’impresa occupati presso le unità produttive agevolate dal

contratto, rilevato nell’esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei dodici mesi

precedenti la data di firma del medesimo contratto, se di maggior favore rispetto alla disciplina

precedente.

115. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di

mobilità della Regione Campania), è cosi modificata:

a) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del comma 1, sono soppresse le parole “, e di intesa con il Consiglio

delle autonomie locali,” e la parola “massimi”;

2) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per i servizi aggiuntivi di cui

all’articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è

demandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazione dei

relativi contratti di servizio.”;

3) al comma 3 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;

b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;

c) l’articolo 11 è abrogato;

d) al comma 6 dell’articolo 27 le parole “, e come eventuale contributo al funzionamento delle

agenzie territoriali, come dall’articolo 28” sono soppresse;

e) l’articolo 28 è abrogato;

f) l’articolo 30 è così modificato:

1) al comma 1 le parole “e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli

articoli 6, 8, 9, 10” sono soppresse;

2) i commi 4 e 6 sono abrogati;

g) al comma 1 dell’articolo 31 le parole “secondo le competenze loro attribuite” sono sostituite

dalle seguenti: “nell’ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui

all’articolo l, comma 90 della legge regionale 5/2013.”;

h) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

“Art. 31 bis (Verifica regolarità e qualità servizi di TPL)

1. La Regione e gli enti locali interessati nell’ambito dei Comitati di indirizzo e di

monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013, con il

supporto di ACaM, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l’accertamento

della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le

aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e

verifiche. L’individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei

termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta

regionale.

3. Le imprese trasmettono, ai sensi dell’articolo 1, comma 301, numero 7, della legge 24

dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato), per via telematica, all’Osservatorio nazionale sulle politiche del

TPL, di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) alla

Regione e all’AcaM, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze

previste.

4. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o

che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e

fissazione di un congruo termine, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e di

monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 5, della legge regionale 5/2013, sospende, in

tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione dei

corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, secondo le modalità e i termini

disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti,

disciplina la costituzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard di

efficienza, qualità e regolarità di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscritti

dalle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale. I componenti del nucleo

ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri enti pubblici in possesso di

adeguata esperienza e professionalità.

6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 nonché per la

vigilanza ed il controllo dei servizi di TPL trovano copertura nei singoli programmi

della Missione 10 del bilancio regionale. Dall’attuazione della presente disposizione

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.”.

i) il comma 8 dell’articolo 32 è abrogato;

l) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 38 la parola “regolamento” è sostituita dalla

seguente: “provvedimento”;

m) l’articolo 39 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, a

seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in

possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dalla

normativa nazionale vigente per l’esercizio di servizi di trasporto di linea e non di

linea.”;

2) al comma 3 dopo le parole “sono stabilite” sono aggiunte le seguenti: “la durata,”;

3) il secondo periodo del comma 3 è soppresso.

n) l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità

esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del

viaggio in conformità alle apposite prescrizione previste dal gestore, a conservarlo per

la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio

specificatamente individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in

conformità alle apposite prescrizioni previste dalla Regione, anche in occasione di ogni

singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. L’inosservanza dell’obbligo previsto al comma 1 comporta per i trasporti urbani:

a) il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;

b) la sanzione amministrativa pari a cento volte l’importo del titolo di viaggio di

corsa semplice oltre le spese di notificazione.

4. L’inosservanza dell’obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani

comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il

percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora

effettuare;

b) la sanzione amministrativa pari a cento volte la tariffa ordinaria di corsa semplice

di cui alla lettera a), oltre la spesa di notificazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando l’utente, titolare di

abbonamento personale cartaceo o elettronico non sia in grado di esibirlo all’agente

accertatore, a meno di quanto previsto al comma 6.

6. Se l’utente presenta il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il

documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento della violazione,

si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a euro 6,00.

7. Alla violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica una sanzione pecuniaria

nella misura fissa di importo pari a euro 6,00.

8. Per le violazioni previste ai commi 3 e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta di

una somma pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro

il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,

dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per

cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla

notificazione.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle aziende

esercenti i servizi di trasporto pubblico e sono iscritti nei bilanci di esercizio come

proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei

proventi ordinari. L’azienda esercente è tenuta a conservare per almeno tre anni la

documentazione probatoria.

10. Il personale incaricato dalle aziende di trasporto, con qualifica di agente di polizia

amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, accerta e

contesta ogni violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di

trasporto pubblico locale.

11. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale

di cui al comma 10 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere

stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole un corso di idoneità di cui al comma 12.

12. I corsi di idoneità, con esame finale, sono organizzati annualmente dalle aziende di

trasporto con le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a

carico del bilancio regionale.

13. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione del corso di

cui al comma 12.

14. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) è emessa dal responsabile dell’azienda di trasporto.

15. Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali

di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all’utenza i gestori dei servizi di

trasporto pubblico possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e

accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una

sanzione amministrativa, anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa

qualifica appartenente a istituti di vigilanza privati, nominati ed autorizzati secondo le

modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

16. Le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico trasmettono alla Regione entro

il 31 marzo di ogni anno le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente,

nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, tra i controlli effettuati sui mezzi di

trasporto ed i chilometri effettivamente percorsi, ed inoltre una relazione su tutti gli

eventi che hanno comportato l’intervento delle forze di polizia.

17. E’ fatto obbligo alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di informare i

propri utenti sulle sanzioni amministrative previste e sulle modalità di pagamento.

o) al comma 2 dell’articolo 41 le parole “, ai sensi dell’articolo 8, comma 4,” e le parole “in

cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.” sono soppresse;

p) l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

“Art. 42 (Intelligent Transport System della Campania - ITSC)

1. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d’infrastrutture tecnologiche

applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto

individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare,

ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure

urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, nonché del decreto 1 febbraio 2013, n. 67411 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in

Italia), la Regione Campania, con il supporto tecnico dell’ Agenzia Campana per la

Mobilità Sostenibile (ACaM) , realizza il progetto Intelligent Transport System della

Campania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delle seguenti

attività:

a) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che erogano servizi di TPL;

b) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che trasportano merci

pericolose (progetto Ulisse);

c) sistema di monitoraggio del trasporto veicolare su strada;

d) sistema di bigliettazione elettronico, basato su tecnologie con tessere smart card

a contatto e di prossimità capace di tracciare in tutte le sue componenti lo

spostamento del singolo viaggiatore;

e) sistema di informazione al pubblico distribuito oltre che presso le aree ed i mezzi

di trasporto, anche attraverso canali di comunicazione standard ed innovativi;

f) sistema di security rivolto all’utenza ed agli operatori;

g) integrazione dei sistemi centrali allocati presso gli altri enti competenti in

ambito regionale;

h) intermodalità e interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure

di certificazione, per assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li

sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati.

2. Per conseguire l’efficienza, la razionalizzazione e l’economicità di impiego dell’ITSC

la Regione cura lo svolgimento delle seguenti attività prioritarie:

a) sviluppo e implementazione della piattaforma telematica regionale “Muoversi

in Campania”, per una più ampia fruizione da parte dell’utenza ed un significativo

incremento delle sue funzionalità;

b) elaborazione e utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la

progettazione dell’ITSC, per conseguire l’interoperabilità e la coerenza dell’ITSC

con gli analoghi sistemi in ambito nazionale;

c) introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle

tecnologie e ai servizi ITS presenti o previsti;

d) realizzazione di un sistema di monitoraggio per valutare i benefici ottenuti dalle

diverse utenze in ragione dell’utilizzo delle applicazioni ITSC;

e) integrazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con

particolare riferimento alla piattaforma ULISSE (Unified Logistic Infrastructure

for Safety and Security ), in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi

e promuovere l’interoperabilità e la cooperazione tra le stesse;

f) utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi di navigazione

satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano

d’azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via

satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea;

g) sviluppo, nell’ambito del Centro regionale integrato per la sicurezza stradale

(CRISS), di un sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (ecall).

3. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi

logistici sul territorio regionale, si dotano di una banca dati relativa all’infrastruttura e al

servizio di propria competenza da tenere costantemente aggiornata.

4. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni

gratuite di base, la Regione Campania, attraverso la piattaforma telematica Muoversi in

Campania, rende disponibili sul web i dati di traffico disponibili in tempo reale sulla

rete infrastrutturale stradale di interesse regionale. Chiunque, previa convenzione d’uso,

può avvalersi di dette informazioni per garantire la massima diffusione delle

comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.

5. Gli enti proprietari delle strade e i concessionari, i gestori di nodi logistici, i gestori di

aree di parcheggio, i gestori di aree di sosta e di servizio e le aziende di trasporto

pubblico locale sono tenuti a trasferire alla Regione le informazioni di cui all’articolo 5

comma 9 del decreto 67411/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con

le modalità previste.”.

115 bis. Dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo 42 della legge regionale 3/2002, come

modificata dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

regionale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio.

115 ter. All’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005)

sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 la parola “Unicocampania” è sostituita dalla seguente “integrato”;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

115 quater. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria

regionale 2007) è abrogato.

115 quinques. L’articolo 1 della legge regionale 5/2013 è così modificato:

a) al comma 83 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente “provvedimento”;

b) dopo il comma 90 è inserito il seguente:

“90 bis. Le province e i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei

Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei

contratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti affidatari e comunque non oltre il 31

dicembre 2014.”.

115 sexies. Nell’ambito del processo di risanamento del settore del trasporto pubblico locale su

gomma, per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad

affidare alla società AIR s.p.a., interamente partecipata, il servizio di trasporto pubblico su gomma

esercitato da EAV s.r.l., assicurando la continuità e stabilità del servizio come attualmente affidato

ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per

ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e nei limiti

della durata ivi stabilita, nonché utilizzando il personale attualmente impiegato nello svolgimento

del predetto servizio.

115 septies. Al comma 9 dell’articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania) le

parole “necessario ai servizi riassegnati” sono soppresse.

116. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 13 (Sanzioni

amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di

viaggio e relative norme di applicazione) le parole: “che abbia ottenuto dal Presidente della Giunta

regionale la qualifica di agente di polizia amministrativa” sono sostituite con le seguenti: “che abbia

ottenuto la qualifica di agente di polizia amministrativa”.

117. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 13/1998 il periodo: “Tale qualifica è decretata

dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Ente o dell’Azienda” è sostituito dal

seguente: “Tale qualifica è attribuita dalla Regione Campania, direzione generale per la mobilità, su

proposta dell’ente o dell’azienda”

118. In funzione del Protocollo d’intesa in corso di perfezionamento tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, Regione Basilicata e Consorzio aeroporto di

Salerno-Pontecagnano ai fini dell'adesione della Regione Campania al Consorzio, è stanziata la

somma di euro 2.000.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti),

Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario

2014.

119. I veicoli individuati dall’articolo 63, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure

in materia fiscale), accedono ai benefici fiscali previsti nell’articolo 63, comma 4 della medesima

legge, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti

di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano (ASI) o da Associazione

Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC), recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel

registro dei predetti enti.

120. I motoveicoli, individuati dall’articolo 63, comma 2, della legge 342/2000, accedono ai

benefici fiscali previsti nell’articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall’anno in cui

si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato

dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) o inseriti nell’elenco dei motoveicoli di interesse

storico redatto dalla stessa annualmente.

121. Per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con

l’Automobile Club d’Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico

non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale,

per lo svolgimento delle attività inerenti l’applicazione del tributo.

122. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del commi 119 e 120 si provvede per gli

anni 2015 e 2016 con le risorse stanziate dalla Missione 1 programma 04 del bilancio regionale

2014-2016. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

123. I soggetti erogatori di servizi denominati “centri socio-educativi semiresidenziali”, già

autorizzati ai sensi dell’articolo 25 del regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6 concernente i

servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori, e finalizzati

a favorire l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’integrazione delle

attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, assumono la

definizione di “centri diurni polifunzionali per minori”, di cui all’allegato A del regolamento 23

novembre 2009, n. 16 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la

dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328). I centri sono

provvisoriamente autorizzati ad una capacità ricettiva di 150 unità.

124. E’ istituito presso il Consiglio regionale della Campania l’Osservatorio sul fenomeno della

violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio, al fine di prevenire la violenza di genere

e proteggere le vittime.

125. L’Osservatorio svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e

valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

126. L’Osservatorio:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di violenza sulle

donne, iniziative per la diffusione di una cultura per la prevenzione;

b) accoglie segnalazioni in merito a violenze, esercita vigilanza sull’assistenza prestata alle

donne vittime della violenza ricoverate in istituti o strutture residenziali o comunque in ambienti

esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;

c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni

competenti in materia, iniziative per la celebrazione della giornata italiana contro la violenza

sulle donne;

d) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con

le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti contro la violenza sulle donne, con

particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi;

e) collabora, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi agli abusi sulle donne;

f) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla

comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche

affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti contro la violenza sulle donne.

127. L’Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale. Può essere eletto chi è in possesso dei seguenti

requisiti:

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) laurea almeno triennale.

128. L’Osservatorio è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. L’incarico di

componente è compatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Esso può essere revocato per gravi e

comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale. Ai

componenti dell’Osservatorio non è attribuita alcuna indennità.

129. L’ufficio dell’Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale. L’ufficio di Presidenza del

Consiglio provvede, ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 165/2001, per le risorse

umane ed infrastrutturali da reperire nell’ambito dello stesso ente .

130. Per lo svolgimento della propria attività, l’Osservatorio può avvalersi, previa intesa con la

Giunta regionale, con i Comuni e con le aziende sanitarie, della collaborazione sia dei servizi sociali

che dei servizi delle aziende sanitarie locali.

131. L’Osservatorio riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio regionale ed alla

commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull’attività svolta.

132. L’Osservatorio presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione del

femminicidio nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse.

Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.

133. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune coinvolgendo gli organi statutari

della Regione e degli enti istituzionali che si occupano della prevenzione contro la violenza sulle

donne.

134. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 124 a 133 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per il bilancio regionale.

135. Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 12 (Concessione di

contributo alle Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana Ciechi – Modifica alla legge regionale 2

agosto 1982, n. 34) è sostituito dal seguente:

“1. Il contributo di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 34/1982 , in favore dell’Unione

Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania è elevato ad euro 150.000,00.”.

136. Al maggiore onere di euro 150.000,00 si fa fronte con uno stanziamento di pari importo sulla

Missione 12 (Diritti sociali politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità)

e contestuale prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di

riserva) del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014. A decorrere dal 2015 le

quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.

137. Nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politica sociale e famiglia), Programma 07

(Programmazione e Governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali), è istituito il Fondo a

favore dell’Arcidiocesi di Napoli per la realizzazione di interventi volti a sostenere e migliorare la

qualità della vita dei bambini e degli adolescenti in condizione di disagio e povertà. Il fondo è

finanziato per il corrente esercizio finanziario mediante prelevamento dalla Missione 20,

Programma 01 di euro 500.000,00 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12,

Programma 07.

138. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto

legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio

sanitario regionale), le parole “, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, ” sono

soppresse e, dopo le parole “la Regione” sono inserite le seguenti: “, salva la possibilità del rinnovo

per una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal

presente comma,”.

139. Al comma 2 dell’articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 le parole “ogni due anni” sono

sostituite dalla parola “mensilmente”.

140. Al comma 3 dell’articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: “Della predetta rosa di candidati entra a far parte di diritto, ai sensi del comma 1, il

direttore generale uscente per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva in ordine al

raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all’atto della nomina come previsto all’articolo

3 bis, comma 5, del decreto legislativo 502/1992, nel quadro della programmazione regionale, con

particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.”.

141. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 18 bis della legge regionale 32/1994 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Per il conferimento dell’incarico di ciascun direttore generale di azienda o istituto del

servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la commissione incaricata di

effettuare le valutazioni di cui al comma 3, composta da:

a) un dirigente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(AGENAS);

b) un dirigente appartenente all’avvocatura regionale;

c) il capo del dipartimento della Salute e delle Risorse naturali;

d) due esperti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della

Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management,

garantendo la presenza delle discipline giuridiche ed economiche.

5. I componenti previsti al comma 4, lettera d) sono nominati nell’ambito di due distinte rose

di esperti, composte ciascuna da cinque candidati e non possono far parte più di due volte

della stessa commissione.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, si impegna ad approvare un disciplinare recante le modalità di espletamento

della procedura di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate

nell’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra

Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998,

n. 419), quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 4, comma 2 del medesimo

decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Il predetto disciplinare, nel dettare i

criteri di selezione dei direttori generali di cui al presente articolo, privilegia le esperienze

professionali maturate dai candidati nella specifica azienda o ente del Servizio sanitario

regionale per la quale è attivata la procedura.”.

142. Al fine di assicurare l’adeguamento alle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale in

materia di conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali, nonché alle modifiche dell’articolo 18

bis della legge regionale 32/1994 introdotte dalla presente legge, le procedure per la nomina dei

direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, perdono efficacia e sono rinnovate applicando le predette disposizioni.

143. Le aziende sanitarie, le strutture ospedaliere e le università, che hanno carenza di personale,

avviando il Programma di work experience possono richiedere figure professionali in possesso della

qualifica di operatore socio sanitario, selezionate in base ad apposita short list formata dall’ Agenzia

per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

144. Nelle more dell’approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, in

attuazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo –

Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,

n. 106 sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d’uso di

volumetrie esistenti, non comportando le stesse variazione allo strumento urbanistico vigente. Le

suddette modifiche di destinazione d’uso sono possibili solo relativamente ad interventi puntuali

riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per

consentire il mutamento di destinazione d’uso sono permessi gli interventi previsti nell’articolo 3,

lettere a), b), c, e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) senza variazione di sagoma.

145. Gli interventi di cui al comma 144 devono rispettare quanto indicato nell’articolo 5, comma

10 del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011 nonché nell’articolo 3 della legge

regionale 19/2009. È fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5, comma

11, secondo periodo del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011.

146. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 42 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328),

aggiunto dall’articolo 1, comma 61 della legge regionale 5/2013, è così sostituito: “I comuni singoli

o associati provvedono, sulla base dei progetti elaborati in sede di U.V.I., alla copertura economica

della quota di propria competenza, vincolata alle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, n. 19854 (Definizione dei livelli essenziali

di assistenza) prelevando le risorse dal Fondo Unico di Ambito (FUA).”.

147. Presso la direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del servizio sanitario

regionale della regione Campania è istituito il Tavolo di monitoraggio regionale per l’assistenza

domiciliare integrata con il compito di coordinare su tutto il territorio regionale le procedure

relative alle dimissioni protette ed all’accesso alle cure domiciliari.

148. Il Tavolo di monitoraggio regionale è composto:

a) dal direttore generale per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema sanitario

regionale della Regione Campania o un suo delegato;

b) dal direttore generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il

tempo libero o un suo delegato;

c) dai rappresentanti delle aziende sanitarie locali;

d) da un referente ARSAN esperto in metodologia, gestione e analisi dei sistemi informativi;

e) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria e da tre esperti in materia.

149. Il Tavolo di monitoraggio regionale formula proposte in ordine:

a) alla realizzazione di linee guida per il miglioramento dei servizi offerti dalle aziende

sanitarie locali come definiti dalla vigente normativa, progetti propri o partecipazione a

progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi

progetti a distanza finalizzati a promuovere l’interscambio e la cooperazione tra i soggetti

che operano nel settore delle dimissioni protette, della terapia del dolore e dell’assistenza

domiciliare integrata per garantire al meglio ai malati la permanenza nelle famiglie di

origine;

b) alla promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo

per gli operatori del settore, con la collaborazione delle diverse istituzioni operanti

nell’assistenza domiciliare integrata;

c) all’organizzazione di scambi di esperienze tra gli ammalati, le famiglie ed i caregiver nel

rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla normativa nazionale e regionale;

d) allo sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore della assistenza

domiciliare anche in raccordo con gli ordini professionali dei profili professionali coinvolti

in tale forma di assistenza come definiti dalla vigente normativa.

150. Dall’attuazione delle disposizioni dei commi da 146 a 149 non derivano nuovi o maggiori

oneri a carico del bilancio della Regione.

151. Alle strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni ai pazienti in stati vegetativi permanenti

e in stati di minima coscienza (SUAP) che sono state autorizzate all’esercizio per tali attività e sono

in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al decreto del Commissario ad acta del

25 giugno 2012, n. 70, si applica la disciplina derogatoria prevista dall’articolo 1, comma 237-

octodecies, della legge regionale del 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria

regionale 2011). Con successivo provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione

Campania sono disciplinate le procedure per l’accreditamento istituzionale e le modalità di

presentazione delle relative istanze.

152. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni

in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così sostituito:

“4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati

eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'ordine provinciale dei

farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei

locali di una farmacia anche al di fuori purché ad una distanza inferiore a 100 metri dal

perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.”.

153. Alla fine del comma 110 dell’articolo 1 della legge regionale 5/2013 sono aggiunte le seguenti

parole: “La regolarità contributiva, certificata dal documento unico di regolarità contributiva

(DURC), è posseduta al momento della partecipazione ad avvisi o bandi regionali, ancorché la

stessa venga prodotta successivamente e comunque prima della concessione dei benefici.”.

154. Il comma 124 della legge regionale 5/2013 è così sostituito:

“124. A decorrere dall’anno 2015, il 50 per cento dell’imposta regionale di cui ai commi

115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo

gestito dai comuni, è ad essi versato con riferimento al corrente anno di imposta. Il Comune,

entro il 30 marzo dell’anno successivo, con riferimento al precedente anno d’imposta,

fornisce alla Regione tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali

e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l’oggetto delle concessioni

demaniali marittime, l’importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo

regionale, nonché l’avvenuto versamento”.”

155. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15 bis, del decreto-legge 23

dicembre 2013, n.145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la

digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo

2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’allegato C alla legge

regionale 5/2013 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

 

Tabella C3.

Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con

riferimento ad almeno una delle aree di rispetto “A”, “B” e “C” di cui all'articolo 7 del decreto 31

ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della

navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area

residenziale estensiva di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero

dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2

del Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della

navigazione del 31 ottobre 1997

 

 

Tabella C4.

Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con

riferimento ad almeno una delle aree di rispetto “A”, “B” e “C” di cui all'articolo 7 del decreto 31

ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della

navigazione, registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area

residenziale estensiva di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero

dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2

del Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della

navigazione del 31 ottobre 1997.

 

 

156. Le tabelle così come modificate dal comma 155 si applicano dal 1° gennaio 2014.

157. Per consentire la concreta attuazione delle politiche regionali di prevenzione e contenimento

dell’inquinamento acustico, l’ultimo periodo del comma 176 bis, dell’articolo 1, legge regionale

5/2013 è sostituito dal seguente: “La quota residuale è impiegata nelle attività connesse alla

prevenzione ed al contenimento del rumore ambientale.”.

158. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 154 a 156 lo stanziamento, nel bilancio di

previsione 2014 – 2015 – 2016, al Titolo I, tipologia 101 dell’Entrata è rideterminato in euro

700.000,00. Conseguentemente, sempre per gli anni 2014 – 2015 – 2016, è rideterminato in euro

700.000,00 lo stanziamento della Missione 9, Programma 8.

159. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la

qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), è aggiunto il seguente:

“1.bis. La Regione Campania promuove intese con la direzione regionale dell’Agenzie delle

dogane, ai fini dell’effettuazione del monitoraggio annuale previsto per legge.”.

160. I commi 5 e 6 dell’articolo 18 della legge regionale 8/2013 sono abrogati ed è aggiunto il

seguente:

“4 bis. Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal decreto

del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504.”.

161. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli Albi

delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato) è

inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Componenti CPA e CRA)

1. I rappresentanti artigiani in seno alle CPA sono nominati su designazione espressa della

organizzazioni nazionali artigiane più rappresentative, purché regolarmente costituite ed

operanti a livello provinciale.

2. Ciascuna organizzazione nazionale artigiana di cui al comma 1, designa un numero di

rappresentanti nella CPA proporzionale al numero dei rispettivi associati iscritto all’Albo

provinciale.

3. Il computo del numero di rispettivi associati è ricavato dagli ultimi dati forniti dalle stesse

organizzazioni a seguito della richiesta effettuata a norma dell’articolo 3 della legge regionale

5 giugno 1975, n. 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e

dei loro istituti di patronato).

4. Se le organizzazioni non provvedono alla designazione dei componenti del CPA e della

CRA secondo quanto previsto nell’articolo 17, commi 1 e 2, il Presidente della Giunta

regionale, entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, nomina il componente o i componenti

della commissione tra personalità di riconosciuto prestigio nell’ambito del settore associativo

da rappresentare.”.

162. Per consentire l’applicazione delle disposizioni legislative regionali previste per la

realizzazione degli impianti serricoli funzionali allo svolgimento delle attività agricole le cui

disposizioni di attuazione sono previste dal regolamento regionale 6 dicembre 2013, n. 8

(Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo

sviluppo delle attività agricole), per l’anno 2014, in via transitoria, il termine indicato dall’articolo

1, comma 1 della legge regionale del 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti

serricoli) è fissato al 31 dicembre 2014.

163. Dopo il comma 12 dell’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, (Nuove norme

in materia si bonifica integrale) è aggiunto il seguente:

“13. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sui Consorzi di bonifica la

durata in carica degli organi di amministrazione dei singoli Consorzi in scadenza entro il 2014

è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge e comunque non oltre il 31

dicembre 2015.”.

164. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate

dalla Regione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione

della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), unitamente agli impianti di produzione

di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l’autorizzazione unica sia stata volturata

per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le

norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale.

165. In accordo con l’amministrazione provinciale di Benevento la Regione Campania riconosce

alla riqualificazione energetica della diga di Campolattaro valore di obiettivo strategico funzionale

al perseguimento delle finalità programmatiche di politica energetica regionale e provinciale,

preordinate a garantire lo sviluppo dell’area mediante l’approvvigionamento da fonti rinnovabili e

la regolazione del sistema elettrico.

166. In accordo con il Ministero dello sviluppo economico, competente per le procedure di cui alle

normative nazionali in materia, la Regione Campania riconosce alla metanizzazione dei Comuni

ricadenti nell’area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano valore di obiettivo strategico

funzionale al perseguimento delle linee programmatiche di politica energetica regionale ed in linea

con gli obiettivi del Programma Europa 2020.

167. Al fine di preservare il patrimonio di professionalità del personale interessato dalle procedure

di mobilità di cui all’articolo 1, comma 563 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità

2014), nell’ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni e delle attività in house e

strumentali, partecipate dalla Regione, l’amministrazione regionale dispone, anche

indipendentemente da istanza di parte, il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui

all’accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012, per il tempo strettamente necessario a consentire,

nei confronti del personale destinatario della misura, l’attuazione delle predette procedure di

mobilità e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

168. L’adozione della misura di cui al comma 166 costituisce adempimento degli obblighi di

servizio del dirigente competente anche ai fini della valutazione di risultato.

169. La legge regionale 13 agosto 1998, n.13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei

viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) è

abrogata ad eccezione del comma 1 dell’articolo 4 e dell’alinea del comma 1 dell’articolo 5

modificati così come stabilito dai commi 116 e 117 della presente legge.

170. Il comma 14 dell’articolo 31 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria

regionale 2007), è abrogato.

171. Il comma 10 dell’articolo 2 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale

2009), è abrogato.

172. Il comma 33 dell’articolo 52 della legge regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge

finanziaria regionale 2012), è abrogato.

173. I commi 43 e 183 dell’articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n 5 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge

finanziaria regionale 2013) sono abrogati.

174. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale del 28 marzo 2002, n.3 (Riforma del trasporto

pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è abrogato.

175. Dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono abrogate le seguenti

disposizioni:

a) la legge regionale 23 febbraio 1982, n.10 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali

per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 1

settembre 1981 n.65: tutela beni ambientali);

b) la legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico -

edilizie nei comuni della Regione);

c) la legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino

- Amalfitana);

d) la legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione

dei beni ambientali, paesistici e culturali);

e) la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i Comuni rientranti

nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana);

f) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione

paesistico ambientale intorno all’antica città di Velia);

g) il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania legge finanziaria

regionale 2005);

h) l’articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale

2007).

176. L’articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n.11(Norme per la prevenzione, cura e

riabilitazione degli handicap e per l’inserimento nella vita sociale) è abrogato.

177. L’allegato 1 alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 47 (Direttive ed indirizzi per l’esercizio

delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio

1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo) è abrogato.

178. Il terzo comma dell’articolo 4, e gli articoli 7, 9, 11 e 17 della legge regionale 15 marzo 1984,

n.15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta)

sono abrogati.

179. Al comma 12 dell’articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la

protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania) le parole: “sei

mesi” sono sostituite dalle seguenti “diciotto mesi”.

180. Il secondo comma dell’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum

popolare) è abrogato.

181. Il Presidente della Regione indice il referendum per l’istituzione del Comune unico Isola

d’Ischia per la fusione dei comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e

Serrara Fontana. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) in ragione delle esigenze delle popolazioni, lo Statuto

del nuovo Comune sancisce il numero e la delimitazione territoriale delle frazioni e ne disciplina

l’organizzazione e le funzioni. La Provincia di Napoli è delegata, a norma dell’articolo 11 della

legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento

delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), a regolare i rapporti conseguenti

all’istituzione del nuovo Comune compresi quelli relativi alla definizione delle questioni

patrimoniali, finanziarie e a quelli riguardanti il personale. La Giunta regionale predispone i

provvedimenti necessari per l’esecuzione.

182. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del garante

dell’infanzia e dell’adolescenza), è sostituito dal seguente:

“3. L’incarico di garante può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati

motivi d'ordine morale o gravi violazioni di legge.”;

183. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17/2006 dopo le parole “aziende sanitarie

locali” sono aggiunte le seguenti: “e della collaborazione di enti privati di volontariato e onlus atti a

coadiuvare le attività del Garante. Il Garante, al fine di una maggiore presenza sul territorio, può

avvalersi di sedi decentrate messe a disposizione di qualsiasi soggetto purché sia senza alcun onere

aggiuntivo per l’amministrazione regionale”.

184. E’ istituita, nell’ambito dell’Ordinamento della Giunta regionale, di cui al regolamento

12/2011, l’Unità operativa dirigenziale “Genio civile di Ariano Irpino – presidio protezione civile”,

a tutela del territorio dall’elevato rischio sismico ed idrogeologico. Entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua il nuovo bacino di competenza

del Genio civile di Ariano Irpino, ampliandone l’originario ambito territoriale, sulla base delle

affinità di natura idro-geo-morfologica del territorio e provvede a modificare conseguentemente il

regolamento 12/2011, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

185. L'articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di Parchi e riserve

naturali in Campania) è così sostituito:

“Art.10 (Giunta)

1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e

le funzioni stabilite nello Statuto dell’Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza

di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle

associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Partecipa di diritto, con

voto consultivo, il direttore dell’Ente parco. Funge da segretario un dipendente dell’Ente

parco indicato dal Presidente dell’Ente.

2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell’Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui

all’articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per

le attività compatibili dell’area, di cui all’ articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo Statuto dell’Ente e lo sottopone all’approvazione della Giunta

regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

3. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta

dell’assessore al ramo e dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere

riconfermati.

4. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente della Giunta

regionale provvede, con proprio decreto, su proposta dell’assessore competente in materia

alla definizione della composizione della Giunta,

5. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non

provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.”.

186. Per i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalla

Regione Campania si applica quanto previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto- legge 6

luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

187. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al personale non dirigente della

Regione Campania cui sono conferiti incarichi di amministratore unico, amministratore delegato o

liquidatore delle società di cui al comma 186, si riconosce per la durata dell’incarico un’indennità

integrativa pari al trattamento fondamentale della dirigenza oltre alla retribuzione di posizione

percepita da un dirigente di U.O.D., da riversare nella misura del 40 per cento al fondo di

competenza.

188. La retribuzione di cui al comma 187 è anticipata dall’amministrazione di appartenenza del

dipendente e rimborsata interamente alla stessa dalla Società.

189. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 187 e 188 si applicano retroattivamente anche agli

incarichi conferiti nell’anno solare antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

190. In conseguenza delle procedure di riordino delle società partecipate regionali in corso e al fine

di assicurare la piena efficacia della gestione, la Giunta regionale determina annualmente, a partire

dall’esercizio finanziario in corso, l’ammontare dei compensi degli amministratori delle società

predette, tenendo conto dei criteri, formulati con propria delibera, improntati alle dimensioni e alla

complessità dell’attività e alla struttura organizzativa delle stesse.

191. Al comma 24 dell’articolo 1 della legge regionale 4/2011 dopo le parole “incarichi aggiuntivi”

sono inserite le seguenti: “il tutto nel rispetto delle previsioni dei rispettivi CCNL di categoria dei

dirigenti delle società partecipate o degli enti strumentali esclusi dall’elenco delle amministrazioni

pubbliche individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

192. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per

l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole

“pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata” sono soppresse.

193. I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive

sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme

concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al

competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione

regionale.

194. Alla fine del comma 5 dell’articolo19 della legge regionale 1/2007 dopo la parola “interessati”

aggiungere le parole “ e versati per il tramite dell’amministrazione regionale”.

195. Gli allegati A e B della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina

delle nomine e per le designazioni di competenza della Regione Campania), come modificata dalla

legge regionale 13 febbraio 2014, n. 7, sono così modificati:

a) nell’allegato A (Enti. aziende e organismi regionali- art.3, comma 3, lett. a):

1) sono soppresse le parole da “Enti vari Ente ” a “ Ville Vesuviane”;

2) nel gruppo Aziende Ospedaliere sono soppresse le parole “San Giovanni di Dio e

Ruggi d’Aragona”:

3) nel gruppo Aziende Ospedaliere Universitarie sono aggiunte le parole ‘San Giovanni

di Dio e Ruggi d’Aragona”;

b) nell’allegato B (Consulte, osservatori, commissioni e comitati- art.3, comma 3, lett. b):

1)sono soppresse le parole “Comitato regionale per le pari opportunità”.

196. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge

elettorale) la parola “cinque” è sostituita con la seguente “dieci”.

197. La Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto

dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione,

alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico

(GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e della

Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo.

198. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la realizzazione di iniziative in

collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo

del volontariato e del terzo settore non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di

perseguire le finalità di cui al comma 197 ed i seguenti obiettivi:

a) diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro

attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

b) rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, del contrasto,

della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

199. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 197, la Regione si avvale dell’Osservatorio

regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo, istituito con legge regionale 5/2013, che promuove

strategie per la pianificazione ed il controllo dei comportamenti di gioco, compresi percorsi di

formazione per il personale socio-sanitario delle aziende sanitarie ed iniziative per la prevenzione

del fenomeno delle dipendenze da gioco, in particolare nei luoghi di lavoro, studio e ricreazione.

L’Osservatorio sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di aiuto, consulenza,

orientamento e sostegno ai singoli ed alle famiglie colpite da GAP.

200. A cura dell’Osservatorio regionale è istituito il marchio Slot Free rilasciato agli esercizi

commerciali e ad altri soggetti deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio

esercizio apparecchiature per il gioco d’azzardo.

201. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto

delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela

della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni

urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.

202. La Regione può istituire, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, un fondo di

contrasto per il GAP alimentato dalle eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.

203. Per contenere le conseguenze negative della cattiva alimentazione, la Regione, nell’ambito

delle proprie competenze, riconosce la rilevanza sociale delle patologie conseguenti all’obesità

nell’età della crescita e, in particolare:

a) favorisce la prevenzione, mediante sensibilizzazione e informazione;

b) promuove la conoscenza, prioritariamente attraverso il contesto scolastico;

c) sostiene le attività di volontariato finalizzate al supporto dei soggetti direttamente già

interessati e promuove progetti volti all’attuazione di campagne informative di educazione

alimentare.

204. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione inerenti l’obesità infantile

e adolescenziale. In particolare promuove:

a) corretti stili di vita, nonché informazione sui prodotti alimentari, provenienza e

trasformazione degli stessi;

b) politiche di informazione e di ascolto attraverso l’istituzione in ambito scolastico, di

sportelli di ascolto ed incontro, con particolare riguardo all’aspetto psicologico del soggetto,

riconducendo lo stesso ad un percorso assistenziale, educativo e di integrazione sociale;

c) politiche che incoraggino l’attività fisica;

d) attività specifiche adeguate all’attività motoria dei soggetti obesi;

e) campagne di informazione rivolte alle famiglie, con incontri relativi a stili di vita non

corretti ed abitudini familiari di supporto, con particolare riguardo agli aspetti psicosociali

della condizione del soggetto obeso o in interessante sovrappeso;

f) progetti di prevenzione e sorveglianza sulle abitudini alimentari non corrette dei genitori,

quale causa di un non corretto rapporto con il cibo dei figli.

205. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),

promuove l’istituzione del Registro dell’obesità infantile e adolescenziale della Regione Campania.

206. [La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea e della legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,

fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione

delle persone con disabilità), in osservanza al principio dell’universalità del diritto di accesso e di

uguaglianza di trattamento sull’intero territorio regionale in considerazione della specificità dei

bisogni della persona in situazione di disagio e di fragilità, promuove condizioni di benessere e di

inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro

autistico, garantendo l’esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie,

sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente] [23].

207. [La Regione Campania, in considerazione della condizione patologica cronica e inabilitante

causata dai disturbi dello spettro autistico che interessa un numero elevato di famiglie campane e

che si configura come un rilevante problema di sanità pubblica con evidenti ricadute di ordine

sociale ed economico, promuove altresì azioni di sostegno ai familiari delle persone di cui al

comma 206, per prevenire e ridurre forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di

disgregazione del tessuto familiare] [24].

208. [Sono destinatari delle azioni di cui ai commi 206 e 207 le persone minori, adolescenti e adulte

affette dai disturbi dello spettro autistico, secondo le descrizioni dei sistemi di classificazione

internazionale, e i loro familiari] [25].

209. La Regione Campania, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la collaborazione con

lo Stato, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le aziende ospedaliere, con i soggetti

accreditati dal servizio sanitario nazionale, con i soggetti del terzo settore e con altre istituzioni e

soggetti pubblici, per predisporre specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative per

l’integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie, sociali, con le politiche dell’istruzione, della

formazione professionale e del lavoro.

210. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 1 ( Istituzione in ciascuna usl del

servizio per la tutela della salute mentale) sono aggiunti i seguenti :

“Art. 4 bis (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale)

1. Presso la direzione generale per la tutela della salute è istituita la Consulta regionale per la

salute mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione

in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

Art. 4 ter ( Composizione della Consulta )

1. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro che

operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e

promozione, e da rappresentanti degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti e

delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello

regionale. In particolare, la Consulta è composta da:

a) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;

b) due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;

c) tre rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;

d) tre rappresentanti designati dalle società scientifiche;

e) tre esperti designati dal Consiglio regionale tra gli operatori del settore.

2. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i dirigenti

responsabili dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali . Possono essere,

altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.

Art. 4 quater (Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti delle

associazioni e degli organismi di cui all’articolo 4 ter, designati con le modalità di cui al

comma 2, sono rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli

organismi di cui all’articolo 4 ter effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro

trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell’amministrazione regionale.

Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché

sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi

di cui all’articolo 4 ter e fatte comunque salve le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I

membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario

sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute

mentale.

4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni

volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

6. La Regione, tramite la direzione generale per la tutela della salute, promuove le iniziative

necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.

Art. 4 quinquies (Compiti della Consulta)

1. La Consulta, in collaborazione con la direzione generale per la tutela della salute, svolge, in

particolare, i seguenti compiti:

a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della

collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;

b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza

mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l’integrazione sociale;

c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il

superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;

d) collabora con l’amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture

psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed

al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché

alle attività svolte anche ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse,

relazionandone all’assessore competente e annualmente alla commissione consiliare

permanente competente in materia sanitaria;

e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di

cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se

necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;

f) propone, anche in collaborazione con i dipartimenti di salute mentale delle ASL, azioni

finalizzate al miglioramento dell’assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale;

g) esprime il parere.”.

210 bis. Per lo svolgimento delle attività della Consulta di cui al comma 210 si provvede,

relativamente all’anno 2014, mediante utilizzo della somma di euro 20.000,00, su Missione 20

Fondo di riserva.

211. Sono eleggibili a consigliere regionale della Campania gli elettori di un qualsiasi comune della

Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le

votazioni.

212. Non sono eleggibili alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della

Campania:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che

prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano

le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della

Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli

ufficiali superiori delle forze armate dello Stato;

d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto che

hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello,

ai tribunali, alle preture (tribunali o sezioni distaccate dei tribunali ai sensi del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado), ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari e i giudici

conciliatori;

f) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della

Regione, i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano

poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, nonché i dipendenti che

dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

g) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di

organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti della

Regione, i dirigenti delle aziende sanitarie locali nonché i legali rappresentanti e i dirigenti

delle strutture convenzionate;

h) i consiglieri regionali in carica in altra regione;

i) i sindaci dei comuni, superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale;

l) i componenti dell’esecutivo delle aree metropolitane, i presidenti e i componenti delle

giunte provinciali.

213. Le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma

212 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in

aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

214. Le strutture convenzionate di cui al comma 212, lettera g) sono quelle indicate negli articoli 43

e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

215. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui ai commi 212 e 213 entro cinque

giorni dalla richiesta. Se l’amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa

accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla

presentazione.

216. La cessazione delle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio

rivestito.

217. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) l’amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda

soggetti a vigilanza da parte della Regione o che ricevono in via continuativa, una

sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell’anno il dieci

per cento del totale delle entrate dell’ente;

b) colui che, come amministratore, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni

di diritti, somministrazioni o appalti della Regione oppure in società e imprese volte al

profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni

non siano dovute in forza di legge dello Stato o della Regione;

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in

favore di imprese di cui alle lettere a) e b);

d) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità

prevista dal comma 212;

e) i parlamentari nazionali ed europei.

218. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il decreto legislativo

267/2000.

219. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di edilizia), fermo restando l’obbligo della presentazione della

documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), e dell’articolo 25, comma 3, lettere a), b)

e d) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e del parere dell’ASL nel caso

in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione

del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato, che attesta la conformità

dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio che il responsabile dello Sportello Unico per

l’Edilizia (SUE) provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli

edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la

vigente normativa.

220. Sulle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 219, i comuni svolgono un

controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del venti per cento

delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE,

entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo,

ne dà comunicazione all’interessato. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dello SUE

comunica all’interessato l’esito del controllo.

221. In caso di esito negativo dei controlli, se il responsabile dello SUE rileva la carenza dei

requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina

motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, fermo

restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla Segnalazione

Certificata di Inizio Attività (SCIA) , dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o dal permesso di

costruire o realizzate con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle

dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi dell’articolo 25, comma 5 bis del decreto del Presidente

della Repubblica 380/2001 non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale, di cui agli

articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nonché l’assunzione

di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21quinquies e 21nonies della legge

241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni..

222. La Regione promuove l’individuazione dell’ammontare dell’indennità di residenza da erogare

ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a a favore dei

farmacisti rurali) e alla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico)

in relazione alla popolazione residente nelle località di ubicazione delle farmacie medesime.

223. Il comma 14 quater dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni

urgenti per il risanamento della finanza regionale) è sostituito dal seguente:

“14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è

autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,

pubblicità ed imparzialità di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad attivare procedure di reclutamento

ordinario per l’assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla

programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque, nei limiti della spesa

per tale finalità risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013. Nelle more dell’esperimento delle

procedure concorsuali, la So.Re.Sa compie le attività necessarie per garantire la continuità

delle linee di azione previste nel Piano triennale 2013-2014, approvato con delibera della

Giunta regionale n.154 del 3 giugno 2013.”.

224. All’esito del raggiungimento del pareggio di bilancio del sistema sanitario regionale, certificato

in sede di monitoraggio e verifica del rientro dal disavanzo nel settore sanitario, la Giunta regionale

promuove nelle competenti sedi istituzionali la riqualificazione della spesa sanitaria per il

miglioramento dell’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza,

anche attraverso la rimodulazione dei parametri di ripartizione del Fondo sanitario regionale.

225. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4/2011 , dopo le parole: “società” sono

aggiunte le seguenti: “e agli enti in house”.

226. A decorrere dall'esercizio 2014, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali

affermato dall’articolo 119 della Costituzione ed in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo

446/1997 ed all’articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di

autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei

costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo,

liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione

giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

e l'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (addizionale regionale

IRPEF) di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 446/1997, sono riversati direttamente nel conto

di tesoreria regionale, secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto

convenzionale stipulato con l'agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), della

legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività

produttive – Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 24).

227. Le somme di cui al comma 226 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale

regionale all’IRPEF, interessi e sanzioni.

228. In coerenza con la normativa richiamata al comma 226 nonché con quanto previsto

dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 68/2011 una quota del gettito riferibile al concorso

della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA),

commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto

legislativo, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo modalità e procedure da

stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l' agenzia delle entrate.

229. Ai fini di cui al comma 228 la Regione concorre all’attività di recupero fiscale principalmente

mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini

IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.

230. Al comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge

finanziaria regionale 2012), le parole “e fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per ciascuno

degli esercizi dal 2014 al 2037” sono sostituite con le seguenti: “fino ad un massimo di euro

42.530.077,25 per l’esercizio 2014, fino ad un massimo di euro 26.820.241,51 per ciascuno degli

esercizi dal 2015 al 2037 e fino ad un massimo di euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal

2038 al 2044”.

231. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 ( Norme in materia di

difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed

integrazioni) la parola“cinque” è sostituita dalla seguente “tre”.

231 bis. La disposizione di cui al comma 231 si applica anche ai rapporti in corso di esecuzione alla

data dell’entrata in vigore della presente legge.

232. Il termine per la prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione

nel registro del volontariato, fissato dall’articolo 23, comma 2, del regolamento regionale 7 aprile

2014, n. 4 (Regolamento di attuazione delle legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 – legge per la

dignità e le cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 200, n. 328) è prorogato al 30

ottobre 2014”.

233. Per l’anno 2014 è concesso un contributo per il funzionamento delle società in house della

regione Campania nella misura di euro 50.000,00 non soggetto a rendicontazione, fermo restando

l’esercizio delle attività di vigilanza e monitoraggio e del controllo analogo sulle predette società.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla società di cui all’articolo 1, comma

6, della legge regionale n. 15/2013.

234. I contributi di cui al comma 233 trovano copertura mediante prelevamento sulla Missione 20

(Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per

l’esercizio finanziario 2014.

235. L’articolo 1 della legge regionale 5/2013 è così modificato:

a) al comma 167 dopo le parole “(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”

sono aggiunte le seguenti: “e degli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’articolo 114

septies del medesimo decreto legislativo 385/1993”;

b) al comma 168 dopo le parole “di cui al comma 167” sono aggiunte le seguenti: “ad

esclusione degli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’articolo 114 septies del

medesimo decreto legislativo 385/1993”.

236. I competenti uffici della Giunta regionale applicano il combinato disposto di cui all’articolo 2

della legge regionale 3/2005 e dell’articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, per la

tutela dei consumatori e dei produttori bufalini della Campania, anche prevedendo un piano di

monitoraggio, di verifica e controllo incrociato tra il latte di bufala prodotto o introdotto in

Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica

prodotta. I predetti controlli sono effettuati sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di

produzione e commercializzazione.

237. Il comma 6 dell’articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 è così modificato:

“6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei

comuni o comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie

introitate ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.”.

238. Per migliorare la qualità e l’efficacia diagnostica nel campo oncologico, la Regione adotta ogni

utile iniziativa per promuove la medicina nucleare in vivo e in vitro.

239. Le provvidenze e le sovvenzioni alle confederazioni e alle associazioni di categoria del

commercio previste dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 49 (Provvidenze a favore delle

associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato),

sono finanziate per l'anno 2014 per un importo di euro 800.000,00 a valere sulla Missione 14

(Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria PMI e Artigianato) dello stato di

previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.

240. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione Campania.


[1] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

[4] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

[5] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

[6] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[22] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15.

[23] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2017, n. 26.

[24] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2017, n. 26.

[25] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 28 settembre 2017, n. 26.