Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 07/08/2014 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 1.1.131 - L.R. 7 agosto 2014, n. 16.
Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)
(B.U. 7 agosto 2014, n. 57)
1. In attuazione della direttiva europea del 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE (Lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali) e in osservanza del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 (Attuazione della
transazioni commerciali), entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale stabilisce con proprio provvedimento i termini di pagamento a beneficio delle imprese
nell’ambito delle transazioni commerciali con la Regione.
2. Per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali, la Giunta regionale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne ridefinisce le procedure amministrative, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dei principi di semplificazione e di
quelli generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall’articolo 2
della
diritto di accesso ai documenti amministrativi -Trasparenza atti amministrativi).
3. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
individuati dall’articolo 2 della
delle presente legge, la Giunta regionale ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei
procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della Regione, con particolare
riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.
4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal
cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si
pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che
interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni
sentito il parere dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che
riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e
faunistico venatori.
5. L’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale
tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è
obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni
in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, possono essere
svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l’articolazione funzionale
come previsto dal presente comma.
6. Il comma 1 dell’articolo 18 della
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale
2009) è così sostituito:
“1. I progetti dei Comuni sono finanziati con le risorse della programmazione regionale nel
rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari afferenti la programmazione dei Fondi
Strutturali ed in coerenza col Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, nei limiti delle risorse
programmabili.”
7. Per il perseguimento della semplificazione amministrativa e della qualità della regolazione, la
Regione favorisce la consultazione di cittadini e imprese. La Giunta regionale definisce con proprio
provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le tecniche e le modalità di consultazione che intende utilizzare, anche mediante la creazione di un
sito internet dedicato. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. La Regione sollecita, attraverso le consultazioni di cui al comma 7, osservazioni e proposte
migliorative da parte di cittadini e imprese su specifiche normative e predefiniti settori di attività, al
fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure
amministrative di competenza regionale, con particolare riferimento all’iscrizione ad albi, ruoli,
registri o elenchi comunque denominati.
9. Entro novanta giorni dal termine delle consultazioni, la Giunta adotta i necessari interventi di
semplificazione, esplicitando in caso contrario le ragioni che inducono a tenere in vita le norme e a
mantenere immutata la disciplina.
10. Per assicurare lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese e all’occupazione, la
Regione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, disciplina con apposito regolamento
i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche di interesse
collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraverso l’apporto di capitali privati.
11. In considerazione della particolare gravità della crisi economica internazionale e nazionale, che
ha colpito anche il sistema produttivo regionale campano, le imprese beneficiarie delle agevolazioni
attuate a valere sulle risorse delle misure 1.7, 1.10, 1.12, 2.2, 3.17, 4.2, 4.5, 5.2, 6.3 e 6.5 del POR
Campania 2000-2006 non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli
indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti
amministrativi già adottati.
12. I compiti connessi alle attività di vigilanza e controllo sugli atti di natura economico-finanziaria
di cui alla
Industriale) sono assegnati al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico.
13. La
2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è così
modificata:
a) il comma 47 dell'articolo 1 è sostituito dal presente:
“47. Il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 3, della legge regionale 14 aprile 2000,
n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione e modifica all'articolo 11 della
b) dopo il comma 110 dell’articolo 1 , è inserito il seguente:
"110 bis. Ai fini dell’ammissione ai crediti di imposta, i beneficiari possono fornire
certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio in luogo della
visura camerale, purché quest’ultima sia comunque prodotta prima della conclusione del
procedimento.".
14. Il comma 2 dell’articolo 11 della
materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9
gennaio 2014, n. 1) si interpreta nel senso che al Dipartimento della programmazione e dello
sviluppo economico è attribuito il controllo analogo su tutte le società contemplate dalla legge
regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società
partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.) anche prima
dell’attribuzione delle partecipazioni alla società di cui all’articolo 1, comma 6 della 15/2013.
15. La Regione promuove ogni utile iniziativa al fine di consentire che il buono mensile, erogato dal
SSN per l'acquisto dei prodotti per la celiachia, sia spendibile anche nella grande distribuzione.
16. La
modificata:
a) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai componenti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti non è corrisposta
alcuna indennità.”;
b) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
“c bis) da un rappresentante dell’ANCI Campania.”;
c) il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“4. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale della
direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive della Giunta regionale,
designato dall’Assessore competente per materia e nominato con apposito atto di Giunta
regionale.”.
17. All’articolo 22 comma 1 della
qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), dopo la lettera b)
aggiungere la seguente:
“b bis) al rilascio dell’autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se
necessaria.”.
18. [Al fine di promuovere l'interazione tra le ADISU regionali, le stesse possono organizzare in
comune e per area territoriale i servizi per l'utenza] [1].
19. [La tassa regionale istituita con
della finanza pubblica), per l’incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all’erogazione di
borse di studio e dei prestiti d’onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi costituisce
tributo proprio della Regione Campania] [2].
20. [Per l’iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale
nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 19. Tale
disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla
di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), destinatari degli interventi
regionali del diritto allo studio universitario] [3].
21. [L’importo della tassa di cui al comma 19 è regolamentato secondo quanto previsto dall’articolo
18, comma 8, del
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma1 , lettere a), secondo
periodo, e d) della
comma 3, lettere f), e al comma 6). La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto
legislativo 68/2012, è attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli Uffici della
Regione e tutte le Università. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al
comma 19 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISU, in un’unica
soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di
studio contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie; è rimborsata ai
beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto
legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati
idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l’ottenimento dei benefici relativi alle borse di
studio] [4].
22. [La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1, del
(Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), a carico di coloro che
conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico
conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della
Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della
l’incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L’ammontare della tassa è di euro 104,00] [5].
23. [La tassa di cui al comma 21 è corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto
corrente postale intestato alle tesorerie delle ADISU. Il pagamento della tassa è dimostrato all’atto
della consegna del titolo di abilitazione oppure, per le professioni per le quali non si dà luogo al
rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale.
24. [I proventi delle tasse di cui ai commi 19 e 21 sono iscritti nel bilancio delle ADISU.
All’accertamento, liquidazione e riscossione, all’applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai
rimborsi e ai ricorsi amministrativi relativi ai tributi di cui ai commi 19 e 22, si applicano le norme
previste alla
regionali)] [6].
25. L’articolo 9 della
modificato:
1. al comma 2, dopo le parole “offerte segrete in aumento" sono aggiunte le seguenti: ",
oppure, anche in deroga all’articolo 25,
finanza regionale), mediante le procedure previste dal protocollo di intesa che la Giunta
regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A.;
2. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’alienazione mediante asta pubblica avviene a norma degli articoli 11, 12 e 13.".
26. In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 38/1993 e 18/2000, la Giunta regionale è
autorizzata ad aderire a Protocollo d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A.
per favorire processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, attraverso
programmi di dismissione.
27. Il comma 3 dell’articolo 33 della
materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania) è
così sostituito:
“3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge
l’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla
corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dal Consiglio regionale
attraverso i propri uffici amministrativi, con il supporto logistico degli uffici della Giunta
regionale. Fino al 31 dicembre 2014 è autorizzata e prorogata la gestione transitoria dell’istituto
del vitalizio operata congiuntamente dagli uffici della Giunta regionale e del Consiglio
regionale dal maggio 2013.”.
28. Il comma 15 del’articolo 6 della
per il risanamento della finanza regionale) è così sostituito:
“15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e
455 dell'articolo 1 della
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale
di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti) e soggetto aggregatore ai sensi
dell’articolo 9 del
giustizia sociale), convertito dalla
conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società
partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad
eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione,
diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.”.
29. Al comma 15 bis dell’articolo 6 della
“15-ter. Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in
house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania s.p.a., e gli enti anche strumentali
della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, sono obbligati a utilizzare le
convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi,
da So.Re.Sa..
15-quater. So.Re.Sa. al termine di ogni anno solare comunica alla Giunta regionale
l’ammontare complessivo dei ribassi d’asta conseguiti rispetto alle procedure concorsuali svolte
ai sensi del comma 15 bis.
15-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 15, So.Re.Sa. sottopone entro il 30
novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale, sulla base della
programmazione delle procedure con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui al comma 15-
ter, i piani e le procedure centralizzate per l'acquisto e la fornitura di lavori, beni, attrezzature e
servizi. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge So.Re.Sa. redige un
disciplinare tipo di gara, cui i soggetti di cui al comma 15 dovranno attenersi. Rimane ferma la
responsabilità di questi ultimi di provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle
procedure concorsuali espletate.
15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede
a:
a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2000), in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a
concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 15;
b) mantenere un archivio digitale delle procedure concorsuali espletate e dei relativi risultati;
c) aggiudicare appalti di lavori, beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma
15;
d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del
istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del
destinati ai soggetti di cui al comma 15;
e) aggiudicare contratti, concessioni nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per
dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti,
anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 15;
f) fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento
di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 15.”.
30. Al fine di rafforzare il capitale delle società in house della Regione operanti in materia
ambientale, nonché di facilitare il processo di razionalizzazione e riordino in attuazione del Piano di
stabilizzazione finanziaria e l’attuazione dei rispettivi piani industriali, le società di cui ai commi
31, 32 e 33 sono destinatarie degli interventi in essi specificati.
31. La società in house SMA Campania spa è destinataria di un intervento di rafforzamento
patrimoniale per complessivi euro 6.300.000,00 composto da risorse finanziarie per euro
1.300.000,00 e da un conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un
valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello risultante
dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera i beni immobili da conferire tra
quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l’oggetto sociale e la missione della società.
32. La società in house Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è destinataria di un intervento di
capitalizzazione di euro 450.000,00.
33. La società in house LOGICA s.r.l. è destinataria di un intervento di capitalizzazione di euro
250.000,00.
34. Agli oneri finanziari di cui ai commi da 30 a 33 si provvede mediante utilizzo di 2.000.000,00
euro della dotazione del titolo 1, Missione 20, Programma 01.
35. L’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n.12 (Promozione e diffusione di una cultura
dell’educazione alla pace e ai diritti umani) è così modificato:
a) le lettere d) e f) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:
“d) da quattro delegati dagli organismi previsti dal registro di cui all’articolo 6 ed indicati
dai medesimi;”;
“ f) da un delegato dell’associazione dell’industria ed un delegato dell’associazione del
commercio, proposti dagli organismi di appartenenza e deputati a rappresentare gli stessi
durante la concertazione regionale.”;
b) dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“g bis) un delegato dell’Ufficio scolastico regionale designato, previa intesa con la
competente amministrazione statale, dall’organismo di appartenenza.”;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. L’applicazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il
bilancio regionale.”.
36. Il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati istituito dalla legge regionale 16 aprile 2012,
n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata), per il corrente esercizio è finanziato con un importo pari a euro 250.000,00.
37. Agli oneri di spesa previsti dal comma 36 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte
nell’ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01(Fondi di riserva)
dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2014.
38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PUAD, con finalità turistico-ricreative ai sensi dell’articolo 6 del
39. Nelle more dell’adozione di un nuovo piano di classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi dei Comuni costieri, coerente con l’atto di adozione del PUAD di cui al comma 38 è sospesa l’efficacia delle disposizioni previste nell’articolo 1, comma 120, della
40. Le previsioni di cui all’articolo 1, comma 124 della
comunque dall’anno successivo all’avvenuta adozione dei singoli piani comunali attuativi del
PUAD.
41. Al comma 120 dell’articolo 1 della
modifiche:
a) alla lettera a) le parole “superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o
uguale al cinquantuno per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore o uguale a
21,33, ossia di un punteggio maggiore o uguale a due terzi”;
b) alla lettera b) le parole “superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32, ossia di un
punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento”, sono sostituite
dalle seguenti: “superiore o uguale a 10,66 ed inferiore a 21,33, ossia di un punteggio
maggiore o uguale ad un terzo ed inferiore ai due terzi”;
c) alla lettera c) le parole “inferiore a 9,6, ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e”
sono sostituite dalle seguenti: “inferiore a 10,66, ossia di un punteggio inferiore ad un
terzo”.
42. Nelle more dell’approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge
regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la
permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull’area demaniale attribuita in
concessione.
43. Al comma 1, dell’articolo 1 della
materia di impianti balneari), le parole “e comunque fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle
seguenti: “e comunque fino al 31 dicembre 2020”.
44. Per il contenimento dei costi derivanti dal contenzioso costituzionale, nel rispetto del principio
di leale collaborazione tra Stato e Regione, sono apportate le seguenti modificazioni legislative
consequenziali ai rilievi governativi:
a) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 novembre 2013,
n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva e delle attività motorio educativo-ricreative) è sostituito dal seguente: “Le
certificazioni di idoneità all’attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici
abilitati ai sensi dell’articolo 42-bis, comma 2, del
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla
b) alla
lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti), sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per rogo di rifiuti si intende l’attività descritta
dall’articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice
dell’ambiente).”;
2) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole “del medesimo decreto legislativo” sono
inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate).”;
3) al comma 5 dell’articolo 3 dopo le parole “e le relative perimetrazioni” sono inserite
le seguenti: “, dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell’articolo 1, comma
3, del
articolo”;
4) al comma 6 dell’articolo 3 dopo le parole “di pericolo per la salute e l’ambiente” sono
inserite le seguenti: “, fatta salva ogni diversa e prevalente determinazione scaturente
all’esito degli adempimenti previsti dall’articolo 1 del decreto legge n.136 del 2013.”.
c) all’articolo 27 della legge regionale 23 novembre 2013, n.17 (Norme per l’esercizio della
pesca, la tutela, la protezione e l’incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della
Regione Campania), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole “sono affidati”, sono inserite le seguenti: “, secondo le
rispettive competenze”;
2) al comma 11, le parole “I soggetti nominati con il suddetto decreto, nell’esercizio
delle proprie funzioni, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria,
relativamente alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne.”sono soppresse;
d) alla
commerciale) sono apportate le seguenti modifiche:
1) le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 5 sono abrogate;
2) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 dopo le parole: “ delle misure previste per
il monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, fatto comunque salvo quanto previsto dalla
vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale”;
e) al comma 6 dell’articolo 20 della medesima
seguenti modifiche:
1) alla lettera a) le parole: “di origine regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ a
chilometri zero;
2) la lettera b) è abrogata;
3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) un’adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette
elettriche.”;
f) il comma 2 dell’articolo 24 della
45. Alla
dello spettacolo) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 dell’articolo 11 è inserito il seguente:
“4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal
ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale.
Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all’attribuzione dell’intero
contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi.”.
b) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“5. Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le
modalità di ammissione al contributo regionale.”;
c) la lettera c) del comma 6 dell’articolo 8 è abrogata;
d) il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“5. Le funzioni di segreteria dell’osservatorio sono svolte dal personale della Direzione
generale competente per materia.”;
e) il comma 6 dell’articolo 11 è abrogato;
f) il comma 7 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“7. La partecipazione alle attività dell’osservatorio regionale è a titolo gratuito. E’ previsto
il rimborso spese di viaggio.”.
46. A favore della Fondazione Idis – Città della Scienza è stanziato un contributo di euro
1.000.000,00 per l’annualità 2014 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e
accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del Bilancio regionale 2014 e di un contributo
di euro 2.000.000,00 per gli anni 2015 e 2016 mediante prelevamento sulla Missione 50 (Debito
pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) Titolo 1
del Bilancio regionale 2015 e 2016.
47. La Regione Campania concede all’associazione fondazione Nuova Orchestra Alessandro
Scarlatti un contributo di euro 50.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e
accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2014.
48. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della
materia di impianti balneari) sono aggiunti i seguenti:
“5. Ai sensi dell’articolo 34-quater del
urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221 si intendono quali imprese turistico balneari le attività classificate all’articolo 1, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), del
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con
modificazioni dalla
6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 34-quater del
con modificazioni dalla
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi per lo svolgimento
delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.
7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per
gli impianti di balneazione dall’articolo 23 della
per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del
decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9
gennaio 1989, n. 13, gli stabilimenti balneari e le imprese turistico balneari e le attività
connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate
quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni,
lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l’uso agevole anche da parte di persone
su sedia a ruote.”.
49. Alla
turistiche) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i) del secondo comma dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:
“i bis) E’ guida archeologica subacquea chi accompagna singole persone o gruppi di
persone nella esplorazione di fondali marini o lacustri.” [9];
b) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “(Elenchi regionali delle attività
professionali turistiche)”;
c) al primo, al terzo e al quarto comma dell’articolo 3 la parola “Albi” è sostituita dalla
seguente: “Elenchi”;
d) il secondo comma dell’articolo 3 è abrogato;
e) al terzo comma dell’articolo 3 dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le
seguenti: “oppure, per le attività di cui alla lettera b) dell’articolo 2, vi sia il riconoscimento
presso la Camera di Commercio competente per territorio” [10];
f) al comma 1 dell’articolo 4 dopo la parola “speleologica” è eliminata la congiunzione “e”
ed è aggiunto il segno di interpunzione “,” e dopo le parole “animatore turistico” sono
aggiunte le parole “e guida archeologica subacquea” [11];
g) al comma 2 ter dell’articolo 4 dopo la lettera “h)” sono aggiunte le lettere “i) e i bis)” [12];
h) la lettera h) del primo comma dell’articolo 5 è abrogata;
i) alla fine dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
“Per il conseguimento dell’abilitazione a guida archeologica subacquea l’ammissione è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione nei registri dei sommozzatori con la
qualifica di operatore tecnici sub I, II e III livello di sub e istruttore guida e corso di
operatore archeologico sub con brevetto (otas) e corso di operatore tecnico con brevetto
(ots)” [13];
l) la lettera e) del primo comma dell’articolo 6 è abrogata;
m) il secondo comma dell’articolo 11 è abrogato;
n) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Sanzioni amministrative)
1. L’esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la
prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad
euro 10.000,00. L’esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all’articolo
2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei
confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro
6.000,00.
2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie
di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi,
imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e
simili.
3. Il comportamento irriguardoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della
prescritta abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente
legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
5. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo compete alla Regione con le modalità indicate all’articolo 12.”.
50. L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l’esercizio di tutte le tipologie di strutture
ricettive turistiche sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell’art. 19 della
(SUAP) del comune competente per territorio su modulo conforme alla modulistica predisposta di
concerto con la struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.
51. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) trasmette, in via telematica, agli EPT,
competenti per territorio e alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio
attività. L’avvio e l’esercizio dell’attività sono soggette al rispetto della disciplina vigente in materia
di urbanistica e edilizia, di igiene e sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione
incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
52. La Regione Campania, in conformità alla normativa nazionale vigente, aggiorna l’attuale
sistema di classificazione delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 15 marzo
1984, n. 15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria
aperta) e delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n.13
(Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) basato su requisiti obbligatori e fungibili
ai quali corrisponde l’assegnazione di un punteggio.
53. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, adotta con proprio provvedimento, gli standard
minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale relativi ai servizi e alle dotazioni per la
classificazione delle strutture ricettive turistiche tenendo conto delle specificità del proprio contesto
territoriale e dell’evoluzione del sistema di classificazione a livello nazionale ed internazionale.
54. La Regione Campania modifica e,se necessario, aumenta gli standard di cui al comma 53 con la
finalità di elevare il livello dell’offerta turistica anche attraverso la certificazione della qualità.
55. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 53 la classificazione delle strutture
ricettive alberghiere e all’aria aperta è effettuata dal Comune competente per territorio sulla base
della
ed ha validità quinquennale che decorre dalla data del provvedimento di accoglienza del Comune di
cui al successivo comma 57.
56. Il titolare di una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta dichiara al Comune competente
per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla
modulistica regionale per l’avvio dell’attività, per la modifica della classificazione in seguito a
mutamenti dei requisiti e per il rinnovo della classificazione almeno trenta giorni prima della
scadenza della classificazione in corso.
57. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di classificazione, procede
alle verifiche e con proprio provvedimento la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti
previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
58. L’assegnazione della denominazione aggiuntiva lusso agli alberghi classificati con 5 stelle
avviene attraverso la presentazione della dichiarazione da parte del titolare di una struttura ricettiva
sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
59. I dati aggiornati sulla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta sono
inviati dai comuni agli EPT competenti per territorio. Entro il 30 novembre di ciascun anno i
comuni trasmettono l’elenco delle strutture ricettive classificate alla struttura regionale competente.
60. Le strutture ricettive espongono all’esterno e in maniera visibile il segno distintivo della
classificazione assegnata.
61. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d’ufficio o su motivata richiesta della
Regione, a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all’attribuzione di una
classificazione superiore in coerenza con l’effettivo possesso dei requisiti.
62. La Regione in caso di inadempienza o in presenza di reclami, sentito il Comune competente
procede all’accertamento dei requisiti rimettendo al Comune l’eventuale provvedimento di nuova
classificazione.
63. La mancata presentazione da parte del titolare della struttura ricettiva della dichiarazione di cui
al comma 56 comporta da parte del Comune la sospensione dell’attività fino all’accertamento della
nuova classificazione.
64. Al primo comma dell’articolo 18 e al primo comma dell’articolo 19 della legge regionale
15/1984 le parole “da lire 500.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle parole “da euro 1.000,00
ad euro 5.000,00”.
65. Al primo comma dell’articolo 20 della
Comuni”, sono aggiunte le seguenti “e dalla Regione”.
66. Alla
a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 10 le parole: “con autorizzazione” sono
sostituite dalle seguenti: “ad apertura”;
b) al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 le parole: “è soggetta a preventiva
autorizzazione comunale con relativa comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “è
comunicata”;
c) al quarto periodo del comma 2 dell’articolo 10 le parole: “l’autorizzazione si intende
decaduta” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività si intende definitivamente cessata”;
d) nell’alinea del comma 3 dell’articolo 10 le parole: “L’autorizzazione all’esercizio
stagionale non può essere rilasciata” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio stagionale
dell’attività non può essere svolto”;
e) la rubrica dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente: “Sospensione o cessazione
dell’attività”;
f) al comma 1 dell’articolo 13 le parole: “la revoca della autorizzazione” sono sostituite dalle
seguenti: “la cessazione dell’attività”;
g) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 le parole: “autorizzazione comunale” sono
sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”;
h) al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 14 le parole: “L’autorizzazione è rilasciata” sono
sostituite dalle seguenti: “Tale attività può essere esercitata”;
i) al comma 2 dell’articolo 14 le parole: “all’autorizzazione di cui all’art. 7” sono sostituite
dalle seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività”;
l) al primo periodo dei comma 1 dell’articolo 16 le parole: “approvato in sede di
autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “indicato nella segnalazione
certificata di inizio attività’;
m) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 16 le parole: “revoca dell’autorizzazione”
sono sostituite dalle seguenti: “cessazione dell’attività”;
n) al comma 1 dell’articolo 16 le parole “da uno a tre milioni di lire” sono sostituite dalle
parole “da mille a tremila euro”;
o) il comma 2 dell’articolo 16 è abrogato;
p) al comma 3 dell’articolo 16 la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle seguenti:
“segnalazione certificata di inizio attività” e le parole “da tre milioni a dieci milioni di
lire”sono sostituite dalle parole “da tremila a dieci mila euro”;
q) al comma 4 dell’articolo 16 le parole: “autorizzazioni” e “autorizzazione” sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: “attività di cui alla presente legge” e “attività”, e le parole
“sospende le procedure relative alla classificazione e” sono soppresse;
r) al comma 4 dell’articolo 16 le parole “da lire 200 mila a lire 600 mila” sono sostituite dalle
parole “da euro 500,00 a euro 1.500,00”.
67. Al comma 1 dell’articolo 6 della
di bed and breakfast) le parole: “l’autorizzazione di inizio dell’attività” sono soppresse.
68. L’articolo 10 della
“Art. 10 (Sanzioni)
1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione
certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6 della
1.550,00 a euro 4.130,00”
2. L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all’articolo 6,
comporta la sanzione amministrativa del pagamento delta somma da euro 155,00 a euro
365,00.
3. L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.
4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.”.
69. Alla
extralberghiere) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 15 le parole: “sprovviste dell’autorizzazione, o in maniera
difforme da essa” sono sostituite dalle seguenti: “senza aver presentato regolare segnalazione
certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, della
“da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00”:
b) al comma 2 dell’articolo 15 le parole “da lire 300.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle
parole “da euro 300,00 a euro 900,00”;
c) al comma 3 dell’articolo 15 le parole “da lire 500.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle
parole “da euro 500,00 a euro 2.000,00”;
d) al comma 4 dell’articolo 15 le parole “da lire 300.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle
parole “da euro 300,00 a euro 900,00”;
e) al comma 5 dell’articolo 15 le parole “da lire 500.000 a lire 2.000.000” sono sostituite dalle
parole “da curo 500,00 a euro 2.000,00”;
f) al comma 6 dell’articolo 15 le parole “di lire 100.000” “sono sostituite dalle parole di “euro
100,00”;
g) al comma 7 dell’articolo 15 le parole “da lire 500.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle
parole “da euro 500,00 a euro 3000,00”;
h) al comma 8 dell’articolo 15 le parole: “e, quando la recidiva si riferisce alla gestione
difforme dall’autorizzazione alla revoca della stessa” sono soppresse.
70. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 7, 8 e i commi da 6 a 20 dell’articolo 15 della
b) gli articoli 2 e 3 della
c) gli articoli 9, 11 e 13 della
71. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è
ammesso alle condizioni di cui alla
abitativo di sottotetti esistenti).
72. L’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi
edilizi di cui al
modificato:
a) al comma 1, il termine del “31 dicembre 2006” è sostituito dal seguente: ”31 dicembre
2015”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle
aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell’articolo 33 della
compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c) , d), del medesimo articolo, solo
ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l’inedificabilità assoluta delle aree su cui
insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”.
73. La
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa) è così modificata:
a) al comma 7 dell’articolo 4 la parola “cinquecento” è sostituita con la parola
“millecinquecento”;
b) al comma 3 dell’articolo 5 la parola “sessanta” è sostituita con la parola “quarantacinque”;
c) al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “del proprietario del fondo agricolo” sono sostituite
dalle seguenti: “dell’imprenditore agricolo” e dopo le parole “dell’azienda agricola” e prima
del punto sono aggiunte le parole: “, compreso strutture agrituristiche, che non determinino
nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo”;
d) all’articolo 7 il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
“6 bis. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all’articolo 3, per singoli edifici non
superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente o anche esclusivamente a residenze
turistico-alberghiere che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 5 della legge
regionale 28 novembre 2000, n.16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture
ricettive-turistiche) è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una
previsione a edilizia residenziale sociale in misura superiore al 35 per cento della volumetria
modificata, nel rispetto delle caratteristiche tecnico prestazionali di cui al all’articolo 4,
comma 4 o all’articolo 5, comma 5.”;
e) Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Recupero dei complessi produttivi dismessi)
1. Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a
costruire, interventi finalizzati al recupero ed la riutilizzo di complessi industriali e
produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e
ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre con destinazione ad attività
produttive, in applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla
2. Sono, quindi, autorizzabili da parte dei competenti uffici municipali, fermo restando
il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, tenuto conto della programmazione urbanistica locale, anche allo scopo di
migliorare le potenzialità funzionali delle nuove strutture produttive, in particolare,
progetti che prevedono:
a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva
rispetto a quella preesistente, come misura premiale, in misura non superiore al 20
per cento, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalla vigente normativa
regionale;
b) il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie sia
nell’ambito dell’area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del
complesso immobiliare industriale oggetto dell’intervento di ristrutturazione,
effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. In
alternativa i predetti interventi sono autorizzabili anche con eventuale possibilità
di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma di intervento sia
prevista nella programmazione urbanistica locale, sia ritenuta utile ed opportuna
dal Comune, e vi sia la disponibilità dell’area alternativa rispetto a quella dove
sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento;
c) eventuali modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra
loro compatibili o complementari, e comunque, rientranti nell’ambito delle attività
produttive;
d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare le
condizioni per l’armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso
produttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e
ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell’intervento.
3. Gli interventi previsti al comma 2 per il recupero mediante ristrutturazione, con
abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti, ubicati nell’ambito di
complessi industriali e produttivi dismessi, da effettuarsi in aree territoriali che sono
sottoposte a vincoli derivanti da norme nazionali e regionali, ed in particolare, anche a
vincoli di natura ambientale e paesaggistica, sono autorizzabili da parte dei Comuni
subordinatamente all’acquisizione dei preventivi pareri favorevoli da richiedersi ai
competenti organismi in base a quanto previsto dalle vigenti norme che impongono tali
vincoli.”.
f) dopo il comma 4 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle
presenti norme e ad esse conformi.”;
g) dopo comma 2 dell’articolo 12 bis sono aggiunti i seguenti:
“3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti
previsti nella
Sorrentino – Amalfitana).
4. La presente legge trova applicazione anche nei territori sottoposti PTP e quelli di
pertinenza del PUT di cui alla
dell’articolo 10 della
5. Le definizioni degli interventi di recupero contenute all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia) sono prevalenti rispetto alle definizioni contenute nei
PRG e nei PTP e PUT approvati prima della data di entrata in vigore della legge statale.
6. Nelle sole zone dei PTP e del PUT di cui alla
le nuove costruzioni, la demolizione e ricostruzione è soggetta al mantenimento del volume
preesistente o ai limiti di incremento volumetrico già stabiliti dalle norme di attuazione dei
rispettivi piani paesaggistici.”.
74. Il comma 5 dell’articolo 6 della
rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli
interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio di attività – Approvazione di piani attuativi dello
strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di
attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28
novembre 2000, n. 15 ed alla
“5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere ceduti separatamente ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 9, comma 5 della
materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).”
75. Al comma 5 dell’articolo 7 della
sono inserite le seguenti: “, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita”;
76. Al comma 1 dell’articolo 5 della
percepite” sono aggiunte le seguenti: “ai fini della costruzione o ristrutturazione dell’immobile su
cui grava il vincolo”.
77. La
zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana) è così modificata:
a) l’articolo 2 è così sostituito:
“1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1, a far data
dall’entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che
consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi
abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle
amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività
previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani
regolatori generali dei comuni individuati all’articolo 1, comportanti nuova edificazione a
scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all’entrata in
vigore della presente legge.”;
b) l’articolo 5 è così sostituito:
“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla vigenza degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi di cui all’articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti
urbanistici così come adeguati ai sensi dell’articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di
cui all’articolo 4, nei comuni individuati all’articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi
abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale, come
definiti dall’articolo 2.”.
78. Restano esclusi dal divieto della presente legge gli interventi edilizi previsti all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c), d) del
immobili esistenti ferma restando l’applicazione dell’articolo 6.”.
79. Per la zona territoriale 7 della
territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana.” restano ferme le prescrizioni di tutela paesaggistica
previste all’articolo 17 e si disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima legge. Gli
interventi, pertanto, sono disciplinati dalle disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriale vigenti ai sensi della
2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).
80. All’articolo 7 della
“Fino all’approvazione del piano paesaggistico regionale previsto dal
se i PUC adottati sono conformi agli strumenti urbanistici sovra comunali approvati dalla Regione e
comportano deroghe al PUT, gli stessi PUC sono approvati con delibera del Consiglio regionale.”.
81. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
caso in cui le superfici utili lorde da destinare agli usi terziari, di cui al primo comma, sono ottenute
mediante mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, purché la destinazione
proposta sia compatibile con quelle previste per le singole zone territoriali omogenee, il
dimensionamento di cui al primo comma è elevato rispettivamente a:
a) quattro metri quadrati, per le sub-aree 1, 3 e 5;
b) cinque metri quadrati, per le sub-aree 2 e 6;
c) sei metri quadrati, per la sub-area 4.”.
82. Dopo il comma 153 dell’articolo 1 della
Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 26 marzo 2008, n.
31941 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del
edilizia abitativa) finalizzati a finanziare attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina
di cui al comma 153 a condizione che gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata
in vigore della
soggetti attuatori e la Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione
della suddetta convenzione sono archiviati in via definitiva.”.
83. Il comma 2 dell’articolo 5 della
Regionale) è così sostituito:
“2. La Conferenza di cui al comma 1, istituita nell’ambito della Direzione governo del territorio
della Giunta regionale, presieduta dall’Assessore regionale competente in materia, è composta dal
Presidente della Commissione consiliare regionale competente o suo delegato sentita la
Commissione consiliare, dall’Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la
programmazione economico-finanziaria e quella territoriale e dai rappresentanti delle
Amministrazioni provinciali oppure degli enti che ne eserciteranno le funzioni, in qualità di membri
permanenti”.
84. L’articolo 6 della
“Art. 6 (Accordo di pianificazione)
“1. Per l’attuazione delle strategie e delle attività previste all’articolo 4, dove l’intesa di cui
all’articolo 5, comma 7 richieda necessariamente l’approvazione degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si può procedere con l’accordo di
pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
previsioni in esso contenute.
2. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l’accordo di pianificazione, sono ratificati
entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.”.
85. Al comma 6 dell’articolo 9 della
seguente: “trentasei”.
86. Visto il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi
case popolari, per garantire la continuità dell’attività amministrativa in attesa della definizione
dell’iter amministrativo di riforma degli istituti medesimi, al comma 5 dell’articolo 1 della legge
regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) le
parole “per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.
87. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalla nomina gli attuali sub
commissari ed entro i successivi trenta giorni, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica,
il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i sub commissari nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 4 della
(Misure urgenti per la finanza locale).
88. Al fine di assicurare la gestione unitaria e l’efficientamento delle opere e infrastrutture del
servizio idrico integrato ancora in gestione della Regione Campania per il loro trasferimento ai
soggetti gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alle
disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del settore, la Regione, entro trenta giorni
dalla presente legge, sentiti i Commissari incaricati delle attività di liquidazione dei soppressi Enti
d’ambito territorialmente interessati, con propri decreti adottati dall’ufficio regionale competente,
individua uno o più soggetti gestori del servizio idrico integrato tra quelli operanti nei rispettivi
ambiti territoriali ottimali di competenza, di cui avvalersi, previa stipula di apposita convenzione,
per la gestione unitaria e provvisoria:
a) dei servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di
approvvigionamento ed ai sistemi di captazione ed adduzione che sono gestiti dalla Regione
Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi,
ad esclusione delle fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione già oggetto di concessione
regionale nonché relativi all’acquedotto ex Casmez salvo specifiche intese finalizzate alla
maggiore autonomia della aree di gestione del servizio idrico integrato;
b) dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi di
depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione
comprensoriale già interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e
completamento previsti nell’ambito della programmazione regionale [14].
89. La gestione provvisoria di cui al comma 88 è disciplinata da apposita convenzione tra la
Regione Campania e i gestori individuati, che prevede l’attuazione di un piano di efficientamento di
trentasei mesi, alla scadenza dei quali la gestione è definitivamente affidata ai gestori del servizio
idrico integrato territorialmente competenti, così come individuati in conformità alla normativa
nazionale e comunitaria del settore. Nell’ambito del piano di efficientamento è previsto l’utilizzo,
previa stipula di nuovi contratti di lavoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, del personale impiegato alla data del 31 dicembre 2011 presso le opere e impianti
di cui al comma 88, lettere a) e b) ai fini delle relative attività di gestione [15].
90. Entro i trentasei mesi previsti per il piano di efficientamento di cui al comma 89, la Regione
Campania verifica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative- la
ricollocazione del personale di cui al comma 89, presso i gestori delle opere di cui al comma 88,
lettere a) e b) non espressamente escluse e presso i gestori del servizio idrico integrato individuati o
da individuare in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore, in ragione delle
esigenze previste dai Piani d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Acque pubbliche e private) dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali e sulla base di un piano di
riparto regionale
91. La copertura dei costi della gestione unitaria provvisoria è assicurata dalla Regione Campania
mediante i proventi delle corrispondenti tariffe determinate, ai sensi delle normative nazionale e
comunitaria, per i servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica e per i servizi di
collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché mediante l’utilizzo di eventuali risorse
pubbliche destinate alla realizzazione di interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento delle
relative infrastrutture.
92. Nelle more dell’approvazione della legge per il riordino del Servizio Idrico Integrato, al fine di
agevolare l’attuazione degli atti di pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi
riguardanti il ciclo integrato delle acque è costituita, presso la Giunta regionale della Campania, ai
sensi dell’articolo 36 del
Giunta Regionale della Campania) una Struttura di Missione con il compito istituzionale di
coordinamento dei piani strategici regionali finalizzati all’utilizzazione dei fondi regionali,
nazionali ed europei, orientando gli investimenti ad una efficace ed efficiente gestione della risorsa
idrica regionale, nonché assicurando il migliore raccordo con le autorità di bacino.
93. La Struttura assicura, altresì, il raccordo tra l’amministrazione regionale e le autorità di bacino
per gli aspetti inerenti alla fruizione e alla gestione del patrimonio idrico. Fermi restando i poteri di
individuazione di ulteriori funzioni e di organizzazione del Presidente della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 36 del
dei principi di economicità ed efficienza e sostenibilità, in particolare provvede:
a) alla pianificazione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per
l’adeguamento o il rifacimento delle reti e degli impianti, comprese le attività di
manutenzione, con priorità per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la
tutela della salute pubblica, la sostenibilità ambientale e l’uso efficiente delle risorse;
b) allo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla
determinazione delle tariffe [16];
c) alla revisione delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell’interesse
pubblico;
d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti, nonché al coordinamento ed al
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti, anche attraverso il ricorso a idonee
forme di garanzia a carico dei concessionari;
e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi con gli enti pubblici e i soggetti
coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai fini dell’eventuale
rivisitazione dei rapporti negoziali;
f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere, anche mediante il ricorso a
tecniche di risoluzione alternativa delle dispute;
g) all’accelerazione delle attività e delle procedure finalizzate alla riscossione dei canoni di
spettanza della Regione connessi alla gestione della risorsa idrica e del ciclo integrato delle
acque.
94. Alla Struttura di Missione è preposto, in qualità di coordinatore, un dirigente di livello
equivalente al direttore generale dell’amministrazione regionale, nominato, anche ai sensi
dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
95. La delibera di cui al comma 93 determina l’articolazione interna e le risorse di personale della
Struttura di Missione, la quale si avvale comunque delle unità operative dirigenziali competenti
ratione materiae che sono poste alle dirette dipendenze del coordinatore della Struttura. Ferma
restando l’immediata operatività della Struttura di Missione all’atto della sua istituzione, la Giunta
regionale procede ad adeguare il
96. La Struttura di Missione può altresì stipulare apposite convenzioni con le Università campane e
gli enti strumentali o in house della Regione Campania e di ogni altro ente pubblico le cui funzioni
istituzionali siano coerenti con le attività in questione.
97. La Struttura di Missione si avvale del supporto dell’avvocatura dello Stato, nonché di quello
dell’avvocatura regionale, assicurata da un’unità dedicata.
98. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 92 a 97 non derivano nuovi o maggiori oneri
per la finanza regionale.
99. Al comma 2 dell’articolo 7 della
difesa del suolo – Attuazione della
integrazioni) la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”. La presente disposizione di applica
anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
100. La
febbraio1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del
suolo) è così modificata:
a) dopo il comma 4 dell’articolo 5 ter sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti locali territoriali e le comunità montane
adottano i piani forestali annuali e pluriennali di cui al documento esecutivo di programmazione
previsto dal comma 1.
4 ter. La Giunta regionale procede alla nomina di commissari nelle ipotesi di inadempimento
degli obblighi di cui al comma 4 bis, nonché di mancata presentazione dei bilanci nei termini di
legge ovvero nel caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario per
l’esercizio annuale di bilancio ovvero nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni di legge.
4 quater. Gli enti locali e le Comunità montane rendicontano le attività previste al comma 1
realizzate nell’anno precedente entro il termine perentorio del successivo 30 giugno.”;
b) al comma 3 dell’articolo 18 le parole: “da redigere a cura” sono soppresse;
c) il comma 4 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“4. Il Regolamento di cui al comma 3 è approvato dai rispettivi enti proprietari, in attesa del
relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale di cui all’articolo 10 e risulta
compatibile con il vigente Piano forestale generale.”;
d) al comma 2 dell’articolo 23 sostituire le parole “dal Presidente dell’Amministrazione
Provinciale per il restante territorio” con le parole “dal Sindaco del Comune di competenza”;
e) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 dell’Allegato C (Pascolo nei terreni pascolivi) è
sostituita dalla seguente:
“a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra
degli 800 metri fino ad un massimo di sei mesi all’anno nel periodo definito dal regolamento
adottato dagli enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà
comunale.”.
101. La Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema della Giunta regionale competente in
materia di gestione degli impianti del ciclo integrato delle acque è autorizzata a stipulare apposito
accordo transattivo finalizzato alla estinzione dei contenziosi pendenti tra la Regione Campania e i
soggetti incaricati della Convenzione sottoscritta ai sensi dell’articolo 30, decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) tra i Comuni di
Solofra e Mercato San Severino, relativi alla gestione, nel periodo dal 1° settembre 2003 al 30
aprile 2006, degli impianti e della rete dei collettori costituenti il complesso depurativo Alto Sarno.
102. La sottoscrizione dell’accordo transattivo è subordinata alla verifica, da parte della Direzione
generale per l’ambiente e l’ecosistema della Giunta regionale, della congruità delle clausole del
contratto transattivo, previo parere dell’avvocatura regionale.
103. Agli oneri relativi all’applicazione del comma 101, si provvede, nell’ambito delle risorse
finanziarie già assegnate e senza ulteriori oneri o stanziamenti, con l’attivazione di un apposito
capitolo di nuova istituzione, denominato “Intervento straordinario per la gestione del complesso
depurativo del comprensorio Alto Sarno, della Missione 09 – Programma 04 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 , mediante rimodulazione delle risorse assegnate nel bilancio di previsione
2014 alla stessa Missione 09 - Programma 04 Titolo1.
104. È consentita, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all’approvazione del
piano regionale di settore previsto dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 29 luglio 2008,
n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse
geotermiche e delle acque di sorgente) e al conseguente espletamento delle procedure di gara ad
evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione delle concessioni del demanio termominerale:
a) la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni
termominerali:
1) già pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione all’entrata in vigore
della presente legge;
2) in vigore, ma il cui termine di durata, alla data dell’entrata in vigore della presente
legge, sia inferiore a quello stabilito dall’articolo 40, comma 4 bis della legge regionale
8/2008 [17];
b) l’avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale richiesto prima
della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di cui all’alinea del presente comma,
ancorché la relativa istanza sia stata in precedenza respinta.
105. La prosecuzione delle attività di cui al comma 104 lettera a), è consentita per un periodo di
durata pari a quella stabilita dall’articolo 40, comma 4 bis della
esclusivamente subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione
vigente, attestati anche mediante autocertificazione, da trasmettere al competente ufficio regionale,
unitamente all’istanza avente ad oggetto la prosecuzione dell’attività, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge [18].
106. L’avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale di cui al comma 104
lettera b), è assentito, secondo le procedure previste dalla
concessione del giacimento per una durata pari a quella prevista dall’articolo 40, comma 4 bis della
107. Le sub-concessioni e i correlati contratti, relativi alle concessioni perpetue trasformate in
trentennali dall’articolo 1, comma 107, della
province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, concessionari per lo
sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, in essere alla data di entrata in vigore della
comunitaria, hanno durata di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
regionale 8/2008, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di
decadenza.
108. Gli atti di concessione di avvio e prosecuzione dell’attività di cui ai commi precedenti sono
rilasciati comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) siano avviate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge, le procedure previste
dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza
contenute nei regolamenti regionali 1/2010 e 2/2010 e nella normativa in materia; se le
richiamate procedure non risultassero avviate entro il predetto termine, il competente settore
comunica all’interessato l’impossibilità di proseguire l’attività [19];
b) non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico oppure carenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio o
l’esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall’articolo 14 della
c) siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi
provvedimenti concessori.
109. Ai sensi dell’articolo 35 del
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al
pagamento di un canone annuo e di un canone minimo in relazione all’uso ed al quantitativo di
acqua concessa. In sede di prima attuazione gli importi dei canoni annui e dei canoni minimi relativi
alle utenze di acqua pubblica per ciascun uso sono stabiliti dalla Regione con deliberazione di
Giunta regionale. Con la stessa deliberazione può essere stabilito l’importo della cauzione dovuto ai
sensi dell’articolo 11 del
regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e dei canoni minimi per l’uso di acqua
pubblica sono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
110. In attuazione dell’articolo 14, comma 3 del
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla
costituiscono la dimensione territoriale ottimale e omogenea per l’esercizio delle funzioni
fondamentali in forma obbligatoriamente associata, salvi i diversi ambiti definiti in applicazione
delle normative regionali in materia di gestione del servizio idrico integrato, di smaltimento dei
rifiuti e dei servizi sociali per l’esercizio delle relative funzioni [20].
111. I Comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata all’interno degli
ambiti territoriali ottimali ed omogenei di cui al comma 110, nei casi, nelle forme, nei termini e nel
rispetto dei limiti demografici minimi previsti dall’articolo 14, commi 28, 31 e 31 ter, del
112. L’articolo 9 della
per la Protezione Ambientale della Campania), è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Direttore generale)
1. Per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, le funzioni di direttore generale sono
esercitate da un dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell’Agenzia per la Protezione
ambientale della Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale.
2. Il dirigente è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale in possesso di diploma di
laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, o magistrale, o titolo equipollente secondo i
decreti ministeriali del competente Ministro, nonché in possesso di comprovate esperienze in
organizzazioni complesse del settore.
3. L’incarico di direttore generale ha una durata di tre anni.
4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARPAC, ed esercita i poteri di gestione e
di direzione, tenuto conto degli indirizzi formulati dal CoRI di cui all’articolo 8, e degli altri
compiti previsti dalla presente legge. Provvede, in particolare:
a) all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13;
b) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento delle strutture centrali e di quelle
periferiche;
c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
d) all’approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture
centrali;
e) all’assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle
periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
f) alla gestione del patrimonio e del personale dell’A.R.P.A.C.;
g) alla verifica e l’assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno
attraverso un apposito servizio ispettivo su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro
e servizi;
h) alla redazione e l’invio alla Giunta e al Consiglio regionale di una relazione annuale
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
i) alla stipula di contratti e convenzioni;
l) alle relazioni sindacali;
m) a tutti gli altri atti necessari e obbligatori.
5. In caso cessazione del direttore generale per decadenza, revoca, dimissioni o altro motivo, la
sostituzione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di cessazione dall’incarico.
6. Il direttore generale, per l’espletamento delle funzioni di competenza, può avvalersi di un
direttore tecnico e di un direttore amministrativo da scegliere tra i dirigenti di ruolo di ARPAC
con comprovata esperienza e titoli ed ai quali conferisce l’incarico secondo le procedure
regolamentate dall’Ente.
7. Al direttore generale è attribuito il trattamento normativo di cui al CCNL dell’Ente di
provenienza, mentre quello economico è pari al trattamento economico previsto per un direttore
generale della Giunta regionale. La retribuzione di risultato è fissata nella misura del 15 per
cento della retribuzione di posizione. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo
dell’A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto per un dirigente di
struttura complessa del ruolo sanitario.”.
112 bis. [La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, un disegno di legge di riordino dell’A.R.P.A.C., che non comporti nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, anche al fine di armonizzarne le disposizioni con i
provvedimenti normativi di riforma delle province. In fase di prima applicazione della suddetta
legge regionale di riordino, l’incarico di direttore generale dell’ARPAC può essere conferito
all’attuale dirigente di ruolo a tempo indeterminato, nominato Commissario con provvedimento del
Presidente della Giunta regionale. Fino all’adozione della legge di riordino sopra citata resta fermo
il commissariamento di ARPAC, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2013,
n. 521 (
113. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della
“5. Nel rispetto dei limiti di spesa, l’A.R.P.A.C. è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie, in
base al
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, con le modalità previste dalla
le graduatorie vigenti anteriori alla data del 1° gennaio 2007, la scelta dello scorrimento o
dell’avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione.”.
114. Nei contratti di programma di cui all’articolo 2 della
(Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale)
stipulati tra la Regione Campania e le imprese ammesse a finanziamento, l’incremento
occupazionale previsto a regime per ciascuna impresa sarà il risultato della differenza tra il valore
medio mensile dei dipendenti dell’impresa occupati presso le unità produttive agevolate dal
contratto, rilevato nell’esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei dodici mesi
precedenti la data di firma del medesimo contratto, se di maggior favore rispetto alla disciplina
precedente.
115. La
mobilità della Regione Campania), è cosi modificata:
a) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo del comma 1, sono soppresse le parole “, e di intesa con il Consiglio
delle autonomie locali,” e la parola “massimi”;
2) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per i servizi aggiuntivi di cui
all’articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è
demandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazione dei
relativi contratti di servizio.”;
3) al comma 3 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;
c) l’articolo 11 è abrogato;
d) al comma 6 dell’articolo 27 le parole “, e come eventuale contributo al funzionamento delle
agenzie territoriali, come dall’articolo 28” sono soppresse;
e) l’articolo 28 è abrogato;
f) l’articolo 30 è così modificato:
1) al comma 1 le parole “e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli
articoli 6, 8, 9, 10” sono soppresse;
2) i commi 4 e 6 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 31 le parole “secondo le competenze loro attribuite” sono sostituite
dalle seguenti: “nell’ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui
all’articolo l, comma 90 della legge regionale 5/2013.”;
h) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
“Art. 31 bis (Verifica regolarità e qualità servizi di TPL)
1. La Regione e gli enti locali interessati nell’ambito dei Comitati di indirizzo e di
monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 90 della
supporto di ACaM, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l’accertamento
della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.
2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le
aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e
verifiche. L’individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei
termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta
regionale.
3. Le imprese trasmettono, ai sensi dell’articolo 1, comma 301, numero 7, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), per via telematica, all’Osservatorio nazionale sulle politiche del
TPL, di cui all’articolo 1, comma 300, della
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) alla
Regione e all’AcaM, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze
previste.
4. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o
che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e
fissazione di un congruo termine, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e di
monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 5, della
tutto o in parte, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’erogazione dei
corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, secondo le modalità e i termini
disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti,
disciplina la costituzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard di
efficienza, qualità e regolarità di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscritti
dalle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale. I componenti del nucleo
ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri enti pubblici in possesso di
adeguata esperienza e professionalità.
6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 nonché per la
vigilanza ed il controllo dei servizi di TPL trovano copertura nei singoli programmi
della Missione 10 del bilancio regionale. Dall’attuazione della presente disposizione
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.”.
i) il comma 8 dell’articolo 32 è abrogato;
l) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 38 la parola “regolamento” è sostituita dalla
seguente: “provvedimento”;
m) l’articolo 39 è così modificato:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, a
seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in
possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dalla
normativa nazionale vigente per l’esercizio di servizi di trasporto di linea e non di
linea.”;
2) al comma 3 dopo le parole “sono stabilite” sono aggiunte le seguenti: “la durata,”;
3) il secondo periodo del comma 3 è soppresso.
n) l’articolo 40 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 (Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)
1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità
esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all’inizio del
viaggio in conformità alle apposite prescrizione previste dal gestore, a conservarlo per
la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli agenti accertatori.
2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio
specificatamente individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in
conformità alle apposite prescrizioni previste dalla Regione, anche in occasione di ogni
singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. L’inosservanza dell’obbligo previsto al comma 1 comporta per i trasporti urbani:
a) il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;
b) la sanzione amministrativa pari a cento volte l’importo del titolo di viaggio di
corsa semplice oltre le spese di notificazione.
4. L’inosservanza dell’obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani
comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il
percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora
effettuare;
b) la sanzione amministrativa pari a cento volte la tariffa ordinaria di corsa semplice
di cui alla lettera a), oltre la spesa di notificazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando l’utente, titolare di
abbonamento personale cartaceo o elettronico non sia in grado di esibirlo all’agente
accertatore, a meno di quanto previsto al comma 6.
6. Se l’utente presenta il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il
documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento della violazione,
si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a euro 6,00.
7. Alla violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica una sanzione pecuniaria
nella misura fissa di importo pari a euro 6,00.
8. Per le violazioni previste ai commi 3 e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta di
una somma pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per
cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione.
9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle aziende
esercenti i servizi di trasporto pubblico e sono iscritti nei bilanci di esercizio come
proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei
proventi ordinari. L’azienda esercente è tenuta a conservare per almeno tre anni la
documentazione probatoria.
10. Il personale incaricato dalle aziende di trasporto, con qualifica di agente di polizia
amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, accerta e
contesta ogni violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di
trasporto pubblico locale.
11. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale
di cui al comma 10 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta
ai sensi del
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) aver frequentato con esito favorevole un corso di idoneità di cui al comma 12.
12. I corsi di idoneità, con esame finale, sono organizzati annualmente dalle aziende di
trasporto con le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
13. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione del corso di
cui al comma 12.
14. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della
(Modifiche al sistema penale) è emessa dal responsabile dell’azienda di trasporto.
15. Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali
di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all’utenza i gestori dei servizi di
trasporto pubblico possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e
accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una
sanzione amministrativa, anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa
qualifica appartenente a istituti di vigilanza privati, nominati ed autorizzati secondo le
modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.
16. Le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico trasmettono alla Regione entro
il 31 marzo di ogni anno le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente,
nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, tra i controlli effettuati sui mezzi di
trasporto ed i chilometri effettivamente percorsi, ed inoltre una relazione su tutti gli
eventi che hanno comportato l’intervento delle forze di polizia.
17. E’ fatto obbligo alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di informare i
propri utenti sulle sanzioni amministrative previste e sulle modalità di pagamento.
o) al comma 2 dell’articolo 41 le parole “, ai sensi dell’articolo 8, comma 4,” e le parole “in
cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.” sono soppresse;
p) l’articolo 42 è sostituito dal seguente:
“Art. 42 (Intelligent Transport System della Campania - ITSC)
1. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d’infrastrutture tecnologiche
applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto
individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare,
ai sensi dell’articolo 8 del
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nonché del decreto 1 febbraio 2013, n. 67411 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in
Italia), la Regione Campania, con il supporto tecnico dell’ Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile (ACaM) , realizza il progetto Intelligent Transport System della
Campania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delle seguenti
attività:
a) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che erogano servizi di TPL;
b) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che trasportano merci
pericolose (progetto Ulisse);
c) sistema di monitoraggio del trasporto veicolare su strada;
d) sistema di bigliettazione elettronico, basato su tecnologie con tessere smart card
a contatto e di prossimità capace di tracciare in tutte le sue componenti lo
spostamento del singolo viaggiatore;
e) sistema di informazione al pubblico distribuito oltre che presso le aree ed i mezzi
di trasporto, anche attraverso canali di comunicazione standard ed innovativi;
f) sistema di security rivolto all’utenza ed agli operatori;
g) integrazione dei sistemi centrali allocati presso gli altri enti competenti in
ambito regionale;
h) intermodalità e interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure
di certificazione, per assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li
sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati.
2. Per conseguire l’efficienza, la razionalizzazione e l’economicità di impiego dell’ITSC
la Regione cura lo svolgimento delle seguenti attività prioritarie:
a) sviluppo e implementazione della piattaforma telematica regionale “Muoversi
in Campania”, per una più ampia fruizione da parte dell’utenza ed un significativo
incremento delle sue funzionalità;
b) elaborazione e utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la
progettazione dell’ITSC, per conseguire l’interoperabilità e la coerenza dell’ITSC
con gli analoghi sistemi in ambito nazionale;
c) introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle
tecnologie e ai servizi ITS presenti o previsti;
d) realizzazione di un sistema di monitoraggio per valutare i benefici ottenuti dalle
diverse utenze in ragione dell’utilizzo delle applicazioni ITSC;
e) integrazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con
particolare riferimento alla piattaforma ULISSE (Unified Logistic Infrastructure
for Safety and Security ), in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi
e promuovere l’interoperabilità e la cooperazione tra le stesse;
f) utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi di navigazione
satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano
d’azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via
satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea;
g) sviluppo, nell’ambito del Centro regionale integrato per la sicurezza stradale
(CRISS), di un sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (ecall).
3. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi
logistici sul territorio regionale, si dotano di una banca dati relativa all’infrastruttura e al
servizio di propria competenza da tenere costantemente aggiornata.
4. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni
gratuite di base, la Regione Campania, attraverso la piattaforma telematica Muoversi in
Campania, rende disponibili sul web i dati di traffico disponibili in tempo reale sulla
rete infrastrutturale stradale di interesse regionale. Chiunque, previa convenzione d’uso,
può avvalersi di dette informazioni per garantire la massima diffusione delle
comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.
5. Gli enti proprietari delle strade e i concessionari, i gestori di nodi logistici, i gestori di
aree di parcheggio, i gestori di aree di sosta e di servizio e le aziende di trasporto
pubblico locale sono tenuti a trasferire alla Regione le informazioni di cui all’articolo 5
comma 9 del decreto 67411/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
le modalità previste.”.
115 bis. Dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo 42 della
modificata dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
regionale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio.
115 ter. All’articolo 15 della
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005)
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 la parola “Unicocampania” è sostituita dalla seguente “integrato”;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
115 quater. Il comma 3 dell’articolo 4 della
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria
regionale 2007) è abrogato.
115 quinques. L’articolo 1 della
a) al comma 83 la parola “regolamento” è sostituita dalla seguente “provvedimento”;
b) dopo il comma 90 è inserito il seguente:
“90 bis. Le province e i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei
Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei
contratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti affidatari e comunque non oltre il 31
dicembre 2014.”.
115 sexies. Nell’ambito del processo di risanamento del settore del trasporto pubblico locale su
gomma, per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad
affidare alla società AIR s.p.a., interamente partecipata, il servizio di trasporto pubblico su gomma
esercitato da EAV s.r.l., assicurando la continuità e stabilità del servizio come attualmente affidato
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e nei limiti
della durata ivi stabilita, nonché utilizzando il personale attualmente impiegato nello svolgimento
del predetto servizio.
115 septies. Al comma 9 dell’articolo 42 della
per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania) le
parole “necessario ai servizi riassegnati” sono soppresse.
116. Al comma 1 dell’articolo 4 della
amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di
viaggio e relative norme di applicazione) le parole: “che abbia ottenuto dal Presidente della Giunta
regionale la qualifica di agente di polizia amministrativa” sono sostituite con le seguenti: “che abbia
ottenuto la qualifica di agente di polizia amministrativa”.
117. Al comma 1 dell’articolo 5 della
dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Ente o dell’Azienda” è sostituito dal
seguente: “Tale qualifica è attribuita dalla Regione Campania, direzione generale per la mobilità, su
proposta dell’ente o dell’azienda”
118. In funzione del Protocollo d’intesa in corso di perfezionamento tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, Regione Basilicata e Consorzio aeroporto di
Salerno-Pontecagnano ai fini dell'adesione della Regione Campania al Consorzio, è stanziata la
somma di euro 2.000.000,00 mediante prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti),
Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario
2014.
119. I veicoli individuati dall’articolo 63, comma 2 della
in materia fiscale), accedono ai benefici fiscali previsti nell’articolo 63, comma 4 della medesima
legge, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti
di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano (ASI) o da Associazione
Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC), recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel
registro dei predetti enti.
120. I motoveicoli, individuati dall’articolo 63, comma 2, della
benefici fiscali previsti nell’articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall’anno in cui
si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato
dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) o inseriti nell’elenco dei motoveicoli di interesse
storico redatto dalla stessa annualmente.
121. Per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con
l’Automobile Club d’Italia, riconosciuto con
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico
non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale,
per lo svolgimento delle attività inerenti l’applicazione del tributo.
122. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del commi 119 e 120 si provvede per gli
anni 2015 e 2016 con le risorse stanziate dalla Missione 1 programma 04 del bilancio regionale
2014-2016. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
123. I soggetti erogatori di servizi denominati “centri socio-educativi semiresidenziali”, già
autorizzati ai sensi dell’articolo 25 del
servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori, e finalizzati
a favorire l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’integrazione delle
attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, assumono la
definizione di “centri diurni polifunzionali per minori”, di cui all’allegato A del regolamento 23
novembre 2009, n. 16 di attuazione della
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della
provvisoriamente autorizzati ad una capacità ricettiva di 150 unità.
124. E’ istituito presso il Consiglio regionale della Campania l’Osservatorio sul fenomeno della
violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio, al fine di prevenire la violenza di genere
e proteggere le vittime.
125. L’Osservatorio svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
126. L’Osservatorio:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di violenza sulle
donne, iniziative per la diffusione di una cultura per la prevenzione;
b) accoglie segnalazioni in merito a violenze, esercita vigilanza sull’assistenza prestata alle
donne vittime della violenza ricoverate in istituti o strutture residenziali o comunque in ambienti
esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;
c) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni
competenti in materia, iniziative per la celebrazione della giornata italiana contro la violenza
sulle donne;
d) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con
le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti contro la violenza sulle donne, con
particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi;
e) collabora, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi agli abusi sulle donne;
f) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla
comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche
affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti contro la violenza sulle donne.
127. L’Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale. Può essere eletto chi è in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età non superiore ai sessantacinque anni;
b) laurea almeno triennale.
128. L’Osservatorio è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. L’incarico di
componente è compatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Esso può essere revocato per gravi e
comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale. Ai
componenti dell’Osservatorio non è attribuita alcuna indennità.
129. L’ufficio dell’Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale. L’ufficio di Presidenza del
Consiglio provvede, ai sensi degli articoli 1 e 6 del
umane ed infrastrutturali da reperire nell’ambito dello stesso ente .
130. Per lo svolgimento della propria attività, l’Osservatorio può avvalersi, previa intesa con la
Giunta regionale, con i Comuni e con le aziende sanitarie, della collaborazione sia dei servizi sociali
che dei servizi delle aziende sanitarie locali.
131. L’Osservatorio riferisce semestralmente al Presidente del Consiglio regionale ed alla
commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull’attività svolta.
132. L’Osservatorio presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione del
femminicidio nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse.
Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.
133. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune coinvolgendo gli organi statutari
della Regione e degli enti istituzionali che si occupano della prevenzione contro la violenza sulle
donne.
134. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 124 a 133 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio regionale.
135. Il primo comma dell’articolo 1 della
contributo alle Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana Ciechi – Modifica alla legge regionale 2
agosto 1982, n. 34) è sostituito dal seguente:
“1. Il contributo di cui agli articoli 1 e 3 della
Italiana Ciechi e Ipovedenti della Campania è elevato ad euro 150.000,00.”.
136. Al maggiore onere di euro 150.000,00 si fa fronte con uno stanziamento di pari importo sulla
Missione 12 (Diritti sociali politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità)
e contestuale prelevamento sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di
riserva) del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014. A decorrere dal 2015 le
quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.
137. Nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politica sociale e famiglia), Programma 07
(Programmazione e Governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali), è istituito il Fondo a
favore dell’Arcidiocesi di Napoli per la realizzazione di interventi volti a sostenere e migliorare la
qualità della vita dei bambini e degli adolescenti in condizione di disagio e povertà. Il fondo è
finanziato per il corrente esercizio finanziario mediante prelevamento dalla Missione 20,
Programma 01 di euro 500.000,00 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12,
Programma 07.
138. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della
legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio
sanitario regionale), le parole “, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, ” sono
soppresse e, dopo le parole “la Regione” sono inserite le seguenti: “, salva la possibilità del rinnovo
per una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal
presente comma,”.
139. Al comma 2 dell’articolo 18 bis della
sostituite dalla parola “mensilmente”.
140. Al comma 3 dell’articolo 18 bis della
seguenti parole: “Della predetta rosa di candidati entra a far parte di diritto, ai sensi del comma 1, il
direttore generale uscente per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva in ordine al
raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all’atto della nomina come previsto all’articolo
3 bis, comma 5, del
particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.”.
141. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 18 bis della
“4. Per il conferimento dell’incarico di ciascun direttore generale di azienda o istituto del
servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la commissione incaricata di
effettuare le valutazioni di cui al comma 3, composta da:
a) un dirigente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS);
b) un dirigente appartenente all’avvocatura regionale;
c) il capo del dipartimento della Salute e delle Risorse naturali;
d) due esperti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della
Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management,
garantendo la presenza delle discipline giuridiche ed economiche.
5. I componenti previsti al comma 4, lettera d) sono nominati nell’ambito di due distinte rose
di esperti, composte ciascuna da cinque candidati e non possono far parte più di due volte
della stessa commissione.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si impegna ad approvare un disciplinare recante le modalità di espletamento
della procedura di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate
nell’articolo 2 del
Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419), quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 4, comma 2 del medesimo
decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Il predetto disciplinare, nel dettare i
criteri di selezione dei direttori generali di cui al presente articolo, privilegia le esperienze
professionali maturate dai candidati nella specifica azienda o ente del Servizio sanitario
regionale per la quale è attivata la procedura.”.
142. Al fine di assicurare l’adeguamento alle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale in
materia di conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali, nonché alle modifiche dell’articolo 18
bis della
direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, perdono efficacia e sono rinnovate applicando le predette disposizioni.
143. Le aziende sanitarie, le strutture ospedaliere e le università, che hanno carenza di personale,
avviando il Programma di work experience possono richiedere figure professionali in possesso della
qualifica di operatore socio sanitario, selezionate in base ad apposita short list formata dall’ Agenzia
per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
144. Nelle more dell’approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, in
attuazione dell’articolo 5, comma 9 del
Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106 sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d’uso di
volumetrie esistenti, non comportando le stesse variazione allo strumento urbanistico vigente. Le
suddette modifiche di destinazione d’uso sono possibili solo relativamente ad interventi puntuali
riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per
consentire il mutamento di destinazione d’uso sono permessi gli interventi previsti nell’articolo 3,
lettere a), b), c, e d) del
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) senza variazione di sagoma.
145. Gli interventi di cui al comma 144 devono rispettare quanto indicato nell’articolo 5, comma
10 del
regionale 19/2009. È fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5, comma
11, secondo periodo del
146. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 42 della
(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della
aggiunto dall’articolo 1, comma 61 della
o associati provvedono, sulla base dei progetti elaborati in sede di U.V.I., alla copertura economica
della quota di propria competenza, vincolata alle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, n. 19854 (Definizione dei livelli essenziali
di assistenza) prelevando le risorse dal Fondo Unico di Ambito (FUA).”.
147. Presso la direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del servizio sanitario
regionale della regione Campania è istituito il Tavolo di monitoraggio regionale per l’assistenza
domiciliare integrata con il compito di coordinare su tutto il territorio regionale le procedure
relative alle dimissioni protette ed all’accesso alle cure domiciliari.
148. Il Tavolo di monitoraggio regionale è composto:
a) dal direttore generale per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema sanitario
regionale della Regione Campania o un suo delegato;
b) dal direttore generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il
tempo libero o un suo delegato;
c) dai rappresentanti delle aziende sanitarie locali;
d) da un referente ARSAN esperto in metodologia, gestione e analisi dei sistemi informativi;
e) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria e da tre esperti in materia.
149. Il Tavolo di monitoraggio regionale formula proposte in ordine:
a) alla realizzazione di linee guida per il miglioramento dei servizi offerti dalle aziende
sanitarie locali come definiti dalla vigente normativa, progetti propri o partecipazione a
progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi
progetti a distanza finalizzati a promuovere l’interscambio e la cooperazione tra i soggetti
che operano nel settore delle dimissioni protette, della terapia del dolore e dell’assistenza
domiciliare integrata per garantire al meglio ai malati la permanenza nelle famiglie di
origine;
b) alla promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo
per gli operatori del settore, con la collaborazione delle diverse istituzioni operanti
nell’assistenza domiciliare integrata;
c) all’organizzazione di scambi di esperienze tra gli ammalati, le famiglie ed i caregiver nel
rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla normativa nazionale e regionale;
d) allo sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore della assistenza
domiciliare anche in raccordo con gli ordini professionali dei profili professionali coinvolti
in tale forma di assistenza come definiti dalla vigente normativa.
150. Dall’attuazione delle disposizioni dei commi da 146 a 149 non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
151. Alle strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni ai pazienti in stati vegetativi permanenti
e in stati di minima coscienza (SUAP) che sono state autorizzate all’esercizio per tali attività e sono
in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al decreto del Commissario ad acta del
25 giugno 2012, n. 70, si applica la disciplina derogatoria prevista dall’articolo 1, comma 237-
octodecies, della
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria
regionale 2011). Con successivo provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Campania sono disciplinate le procedure per l’accreditamento istituzionale e le modalità di
presentazione delle relative istanze.
152. Il comma 4 dell'articolo 22 della
in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così sostituito:
“4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati
eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'ordine provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei
locali di una farmacia anche al di fuori purché ad una distanza inferiore a 100 metri dal
perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.”.
153. Alla fine del comma 110 dell’articolo 1 della
parole: “La regolarità contributiva, certificata dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC), è posseduta al momento della partecipazione ad avvisi o bandi regionali, ancorché la
stessa venga prodotta successivamente e comunque prima della concessione dei benefici.”.
154. Il comma 124 della
“124. A decorrere dall’anno 2015, il 50 per cento dell’imposta regionale di cui ai commi
115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo
gestito dai comuni, è ad essi versato con riferimento al corrente anno di imposta. Il Comune,
entro il 30 marzo dell’anno successivo, con riferimento al precedente anno d’imposta,
fornisce alla Regione tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali
e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l’oggetto delle concessioni
demaniali marittime, l’importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo
regionale, nonché l’avvenuto versamento”.”
155. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15 bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n.145 (Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo
2015), convertito, con modificazioni, dalla
regionale 5/2013 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO C
Tabella C3.
Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con
riferimento ad almeno una delle aree di rispetto “A”, “B” e “C” di cui all'articolo 7 del decreto 31
ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della
navigazione, registra una densità abitativa superiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area
residenziale estensiva di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero
dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2
del Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della
navigazione del 31 ottobre 1997
Tabella C4.
Valori dei parametri delle misure da applicare per gli aeroporti per i quali il relativo intorno, con
riferimento ad almeno una delle aree di rispetto “A”, “B” e “C” di cui all'articolo 7 del decreto 31
ottobre 1997 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della
navigazione, registra una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti per ettaro, valore limite dell'area
residenziale estensiva di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 20 maggio 1999 del Ministero
dell'Ambiente. Per la definizione di periodo diurno e periodo notturno si fa riferimento all'articolo 2
del Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Trasporti e della
navigazione del 31 ottobre 1997.
156. Le tabelle così come modificate dal comma 155 si applicano dal 1° gennaio 2014.
157. Per consentire la concreta attuazione delle politiche regionali di prevenzione e contenimento
dell’inquinamento acustico, l’ultimo periodo del comma 176 bis, dell’articolo 1, legge regionale
5/2013 è sostituito dal seguente: “La quota residuale è impiegata nelle attività connesse alla
prevenzione ed al contenimento del rumore ambientale.”.
158. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 154 a 156 lo stanziamento, nel bilancio di
previsione 2014 – 2015 – 2016, al Titolo I, tipologia 101 dell’Entrata è rideterminato in euro
700.000,00. Conseguentemente, sempre per gli anni 2014 – 2015 – 2016, è rideterminato in euro
700.000,00 lo stanziamento della Missione 9, Programma 8.
159. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), è aggiunto il seguente:
“1.bis. La Regione Campania promuove intese con la direzione regionale dell’Agenzie delle
dogane, ai fini dell’effettuazione del monitoraggio annuale previsto per legge.”.
160. I commi 5 e 6 dell’articolo 18 della
seguente:
“4 bis. Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal decreto
del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504.”.
161. Dopo l’articolo 4 della
delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato) è
inserito il seguente:
“Art. 4 bis (Componenti CPA e CRA)
1. I rappresentanti artigiani in seno alle CPA sono nominati su designazione espressa della
organizzazioni nazionali artigiane più rappresentative, purché regolarmente costituite ed
operanti a livello provinciale.
2. Ciascuna organizzazione nazionale artigiana di cui al comma 1, designa un numero di
rappresentanti nella CPA proporzionale al numero dei rispettivi associati iscritto all’Albo
provinciale.
3. Il computo del numero di rispettivi associati è ricavato dagli ultimi dati forniti dalle stesse
organizzazioni a seguito della richiesta effettuata a norma dell’articolo 3 della legge regionale
5 giugno 1975, n. 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e
dei loro istituti di patronato).
4. Se le organizzazioni non provvedono alla designazione dei componenti del CPA e della
CRA secondo quanto previsto nell’articolo 17, commi 1 e 2, il Presidente della Giunta
regionale, entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, nomina il componente o i componenti
della commissione tra personalità di riconosciuto prestigio nell’ambito del settore associativo
da rappresentare.”.
162. Per consentire l’applicazione delle disposizioni legislative regionali previste per la
realizzazione degli impianti serricoli funzionali allo svolgimento delle attività agricole le cui
disposizioni di attuazione sono previste dal
(Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo
sviluppo delle attività agricole), per l’anno 2014, in via transitoria, il termine indicato dall’articolo
1, comma 1 della
serricoli) è fissato al 31 dicembre 2014.
163. Dopo il comma 12 dell’articolo 22 della
in materia si bonifica integrale) è aggiunto il seguente:
“13. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sui Consorzi di bonifica la
durata in carica degli organi di amministrazione dei singoli Consorzi in scadenza entro il 2014
è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge e comunque non oltre il 31
dicembre 2015.”.
164. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate
dalla Regione ai sensi dell’articolo 12 del
della
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), unitamente agli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l’autorizzazione unica sia stata volturata
per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le
norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale.
165. In accordo con l’amministrazione provinciale di Benevento la Regione Campania riconosce
alla riqualificazione energetica della diga di Campolattaro valore di obiettivo strategico funzionale
al perseguimento delle finalità programmatiche di politica energetica regionale e provinciale,
preordinate a garantire lo sviluppo dell’area mediante l’approvvigionamento da fonti rinnovabili e
la regolazione del sistema elettrico.
166. In accordo con il Ministero dello sviluppo economico, competente per le procedure di cui alle
normative nazionali in materia, la Regione Campania riconosce alla metanizzazione dei Comuni
ricadenti nell’area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano valore di obiettivo strategico
funzionale al perseguimento delle linee programmatiche di politica energetica regionale ed in linea
con gli obiettivi del Programma Europa 2020.
167. Al fine di preservare il patrimonio di professionalità del personale interessato dalle procedure
di mobilità di cui all’articolo 1, comma 563 e seguenti della
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2014), nell’ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni e delle attività in house e
strumentali, partecipate dalla Regione, l’amministrazione regionale dispone, anche
indipendentemente da istanza di parte, il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui
all’accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012, per il tempo strettamente necessario a consentire,
nei confronti del personale destinatario della misura, l’attuazione delle predette procedure di
mobilità e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
168. L’adozione della misura di cui al comma 166 costituisce adempimento degli obblighi di
servizio del dirigente competente anche ai fini della valutazione di risultato.
169. La legge regionale 13 agosto 1998, n.13 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei
viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) è
abrogata ad eccezione del comma 1 dell’articolo 4 e dell’alinea del comma 1 dell’articolo 5
modificati così come stabilito dai commi 116 e 117 della presente legge.
170. Il comma 14 dell’articolo 31 della
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria
regionale 2007), è abrogato.
171. Il comma 10 dell’articolo 2 della
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale
2009), è abrogato.
172. Il comma 33 dell’articolo 52 della
la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge
finanziaria regionale 2012), è abrogato.
173. I commi 43 e 183 dell’articolo 1 della
formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge
finanziaria regionale 2013) sono abrogati.
174. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale del 28 marzo 2002, n.3 (Riforma del trasporto
pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è abrogato.
175. Dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) la legge regionale 23 febbraio 1982, n.10 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali
per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 1
settembre 1981 n.65: tutela beni ambientali);
b) la
edilizie nei comuni della Regione);
c) la
- Amalfitana);
d) la
dei beni ambientali, paesistici e culturali);
e) la
nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana);
f) la
paesistico ambientale intorno all’antica città di Velia);
g) il comma 2 dell’articolo 9 della
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania legge finanziaria
regionale 2005);
h) l’articolo 13 della
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale
2007).
176. L’articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n.11(Norme per la prevenzione, cura e
riabilitazione degli handicap e per l’inserimento nella vita sociale) è abrogato.
177. L’allegato 1 alla
delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio
1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo) è abrogato.
178. Il terzo comma dell’articolo 4, e gli articoli 7, 9, 11 e 17 della legge regionale 15 marzo 1984,
n.15 (Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all’aria aperta)
sono abrogati.
179. Al comma 12 dell’articolo 23 della
protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania) le parole: “sei
mesi” sono sostituite dalle seguenti “diciotto mesi”.
180. Il secondo comma dell’articolo 23 della
popolare) è abrogato.
181. Il Presidente della Regione indice il referendum per l’istituzione del Comune unico Isola
d’Ischia per la fusione dei comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e
Serrara Fontana. Ai sensi dell’articolo 17 del
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) in ragione delle esigenze delle popolazioni, lo Statuto
del nuovo Comune sancisce il numero e la delimitazione territoriale delle frazioni e ne disciplina
l’organizzazione e le funzioni. La Provincia di Napoli è delegata, a norma dell’articolo 11 della
delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), a regolare i rapporti conseguenti
all’istituzione del nuovo Comune compresi quelli relativi alla definizione delle questioni
patrimoniali, finanziarie e a quelli riguardanti il personale. La Giunta regionale predispone i
provvedimenti necessari per l’esecuzione.
182. Il comma 4 dell’articolo 3 della
dell’infanzia e dell’adolescenza), è sostituito dal seguente:
“3. L’incarico di garante può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati
motivi d'ordine morale o gravi violazioni di legge.”;
183. Al comma 2 dell’articolo 5 della
locali” sono aggiunte le seguenti: “e della collaborazione di enti privati di volontariato e onlus atti a
coadiuvare le attività del Garante. Il Garante, al fine di una maggiore presenza sul territorio, può
avvalersi di sedi decentrate messe a disposizione di qualsiasi soggetto purché sia senza alcun onere
aggiuntivo per l’amministrazione regionale”.
184. E’ istituita, nell’ambito dell’Ordinamento della Giunta regionale, di cui al regolamento
12/2011, l’Unità operativa dirigenziale “Genio civile di Ariano Irpino – presidio protezione civile”,
a tutela del territorio dall’elevato rischio sismico ed idrogeologico. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua il nuovo bacino di competenza
del Genio civile di Ariano Irpino, ampliandone l’originario ambito territoriale, sulla base delle
affinità di natura idro-geo-morfologica del territorio e provvede a modificare conseguentemente il
185. L'articolo 10 della
naturali in Campania) è così sostituito:
“Art.10 (Giunta)
1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e
le funzioni stabilite nello Statuto dell’Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza
di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle
associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Partecipa di diritto, con
voto consultivo, il direttore dell’Ente parco. Funge da segretario un dipendente dell’Ente
parco indicato dal Presidente dell’Ente.
2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell’Ente e, in particolare:
a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui
all’articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per
le attività compatibili dell’area, di cui all’ articolo 18;
b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;
c) elabora e adotta lo Statuto dell’Ente e lo sottopone all’approvazione della Giunta
regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
3. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’assessore al ramo e dura in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere
riconfermati.
4. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente della Giunta
regionale provvede, con proprio decreto, su proposta dell’assessore competente in materia
alla definizione della composizione della Giunta,
5. Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non
provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.”.
186. Per i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalla
Regione Campania si applica quanto previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto- legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla
187. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al personale non dirigente della
Regione Campania cui sono conferiti incarichi di amministratore unico, amministratore delegato o
liquidatore delle società di cui al comma 186, si riconosce per la durata dell’incarico un’indennità
integrativa pari al trattamento fondamentale della dirigenza oltre alla retribuzione di posizione
percepita da un dirigente di U.O.D., da riversare nella misura del 40 per cento al fondo di
competenza.
188. La retribuzione di cui al comma 187 è anticipata dall’amministrazione di appartenenza del
dipendente e rimborsata interamente alla stessa dalla Società.
189. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 187 e 188 si applicano retroattivamente anche agli
incarichi conferiti nell’anno solare antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
190. In conseguenza delle procedure di riordino delle società partecipate regionali in corso e al fine
di assicurare la piena efficacia della gestione, la Giunta regionale determina annualmente, a partire
dall’esercizio finanziario in corso, l’ammontare dei compensi degli amministratori delle società
predette, tenendo conto dei criteri, formulati con propria delibera, improntati alle dimensioni e alla
complessità dell’attività e alla struttura organizzativa delle stesse.
191. Al comma 24 dell’articolo 1 della
sono inserite le seguenti: “il tutto nel rispetto delle previsioni dei rispettivi CCNL di categoria dei
dirigenti delle società partecipate o degli enti strumentali esclusi dall’elenco delle amministrazioni
pubbliche individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
192. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole
“pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata” sono soppresse.
193. I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive
sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della
concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al
competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione
regionale.
194. Alla fine del comma 5 dell’articolo19 della
aggiungere le parole “ e versati per il tramite dell’amministrazione regionale”.
195. Gli allegati A e B della
delle nomine e per le designazioni di competenza della Regione Campania), come modificata dalla
a) nell’allegato A (Enti. aziende e organismi regionali- art.3, comma 3, lett. a):
1) sono soppresse le parole da “Enti vari Ente ” a “ Ville Vesuviane”;
2) nel gruppo Aziende Ospedaliere sono soppresse le parole “San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona”:
3) nel gruppo Aziende Ospedaliere Universitarie sono aggiunte le parole ‘San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona”;
b) nell’allegato B (Consulte, osservatori, commissioni e comitati- art.3, comma 3, lett. b):
1)sono soppresse le parole “Comitato regionale per le pari opportunità”.
196. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 7 della
elettorale) la parola “cinque” è sostituita con la seguente “dieci”.
197. La Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto
dal
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione,
alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico
(GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e della
Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo.
198. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la realizzazione di iniziative in
collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo
del volontariato e del terzo settore non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di
perseguire le finalità di cui al comma 197 ed i seguenti obiettivi:
a) diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro
attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
b) rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, del contrasto,
della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
199. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 197, la Regione si avvale dell’Osservatorio
regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo, istituito con
strategie per la pianificazione ed il controllo dei comportamenti di gioco, compresi percorsi di
formazione per il personale socio-sanitario delle aziende sanitarie ed iniziative per la prevenzione
del fenomeno delle dipendenze da gioco, in particolare nei luoghi di lavoro, studio e ricreazione.
L’Osservatorio sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di aiuto, consulenza,
orientamento e sostegno ai singoli ed alle famiglie colpite da GAP.
200. A cura dell’Osservatorio regionale è istituito il marchio Slot Free rilasciato agli esercizi
commerciali e ad altri soggetti deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio
esercizio apparecchiature per il gioco d’azzardo.
201. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto
delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela
della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni
urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.
202. La Regione può istituire, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, un fondo di
contrasto per il GAP alimentato dalle eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.
203. Per contenere le conseguenze negative della cattiva alimentazione, la Regione, nell’ambito
delle proprie competenze, riconosce la rilevanza sociale delle patologie conseguenti all’obesità
nell’età della crescita e, in particolare:
a) favorisce la prevenzione, mediante sensibilizzazione e informazione;
b) promuove la conoscenza, prioritariamente attraverso il contesto scolastico;
c) sostiene le attività di volontariato finalizzate al supporto dei soggetti direttamente già
interessati e promuove progetti volti all’attuazione di campagne informative di educazione
alimentare.
204. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione inerenti l’obesità infantile
e adolescenziale. In particolare promuove:
a) corretti stili di vita, nonché informazione sui prodotti alimentari, provenienza e
trasformazione degli stessi;
b) politiche di informazione e di ascolto attraverso l’istituzione in ambito scolastico, di
sportelli di ascolto ed incontro, con particolare riguardo all’aspetto psicologico del soggetto,
riconducendo lo stesso ad un percorso assistenziale, educativo e di integrazione sociale;
c) politiche che incoraggino l’attività fisica;
d) attività specifiche adeguate all’attività motoria dei soggetti obesi;
e) campagne di informazione rivolte alle famiglie, con incontri relativi a stili di vita non
corretti ed abitudini familiari di supporto, con particolare riguardo agli aspetti psicosociali
della condizione del soggetto obeso o in interessante sovrappeso;
f) progetti di prevenzione e sorveglianza sulle abitudini alimentari non corrette dei genitori,
quale causa di un non corretto rapporto con il cibo dei figli.
205. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui al
promuove l’istituzione del Registro dell’obesità infantile e adolescenziale della Regione Campania.
206. [La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e della legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità), in osservanza al principio dell’universalità del diritto di accesso e di
uguaglianza di trattamento sull’intero territorio regionale in considerazione della specificità dei
bisogni della persona in situazione di disagio e di fragilità, promuove condizioni di benessere e di
inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro
autistico, garantendo l’esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente] [23].
207. [La Regione Campania, in considerazione della condizione patologica cronica e inabilitante
causata dai disturbi dello spettro autistico che interessa un numero elevato di famiglie campane e
che si configura come un rilevante problema di sanità pubblica con evidenti ricadute di ordine
sociale ed economico, promuove altresì azioni di sostegno ai familiari delle persone di cui al
comma 206, per prevenire e ridurre forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di
disgregazione del tessuto familiare] [24].
208. [Sono destinatari delle azioni di cui ai commi 206 e 207 le persone minori, adolescenti e adulte
affette dai disturbi dello spettro autistico, secondo le descrizioni dei sistemi di classificazione
internazionale, e i loro familiari] [25].
209. La Regione Campania, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la collaborazione con
lo Stato, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le aziende ospedaliere, con i soggetti
accreditati dal servizio sanitario nazionale, con i soggetti del terzo settore e con altre istituzioni e
soggetti pubblici, per predisporre specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative per
l’integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie, sociali, con le politiche dell’istruzione, della
formazione professionale e del lavoro.
210. Dopo l’articolo 4 della
servizio per la tutela della salute mentale) sono aggiunti i seguenti :
“Art. 4 bis (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale)
1. Presso la direzione generale per la tutela della salute è istituita la Consulta regionale per la
salute mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione
in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.
Art. 4 ter ( Composizione della Consulta )
1. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro che
operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e
promozione, e da rappresentanti degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti e
delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello
regionale. In particolare, la Consulta è composta da:
a) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;
b) due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;
c) tre rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
d) tre rappresentanti designati dalle società scientifiche;
e) tre esperti designati dal Consiglio regionale tra gli operatori del settore.
2. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i dirigenti
responsabili dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali . Possono essere,
altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.
Art. 4 quater (Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti delle
associazioni e degli organismi di cui all’articolo 4 ter, designati con le modalità di cui al
comma 2, sono rinnovati ogni tre anni.
2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli
organismi di cui all’articolo 4 ter effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro
trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell’amministrazione regionale.
Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché
sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi
di cui all’articolo 4 ter e fatte comunque salve le successive integrazioni.
3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I
membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute
mentale.
4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni
volta che il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
6. La Regione, tramite la direzione generale per la tutela della salute, promuove le iniziative
necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.
Art. 4 quinquies (Compiti della Consulta)
1. La Consulta, in collaborazione con la direzione generale per la tutela della salute, svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della
collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza
mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l’integrazione sociale;
c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il
superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;
d) collabora con l’amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture
psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed
al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché
alle attività svolte anche ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse,
relazionandone all’assessore competente e annualmente alla commissione consiliare
permanente competente in materia sanitaria;
e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di
cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se
necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;
f) propone, anche in collaborazione con i dipartimenti di salute mentale delle ASL, azioni
finalizzate al miglioramento dell’assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale;
g) esprime il parere.”.
210 bis. Per lo svolgimento delle attività della Consulta di cui al comma 210 si provvede,
relativamente all’anno 2014, mediante utilizzo della somma di euro 20.000,00, su Missione 20
Fondo di riserva.
211. Sono eleggibili a consigliere regionale della Campania gli elettori di un qualsiasi comune della
Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per le
votazioni.
212. Non sono eleggibili alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della
Campania:
a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che
prestano servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano
le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
c) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle forze armate dello Stato;
d) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello,
ai tribunali, alle preture (tribunali o sezioni distaccate dei tribunali ai sensi del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado), ed ai tribunali amministrativi regionali, nonché i vice pretori onorari e i giudici
conciliatori;
f) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della
Regione, i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano
poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, nonché i dipendenti che
dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
g) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti della
Regione, i dirigenti delle aziende sanitarie locali nonché i legali rappresentanti e i dirigenti
delle strutture convenzionate;
h) i consiglieri regionali in carica in altra regione;
i) i sindaci dei comuni, superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale;
l) i componenti dell’esecutivo delle aree metropolitane, i presidenti e i componenti delle
giunte provinciali.
213. Le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma
212 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in
aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
214. Le strutture convenzionate di cui al comma 212, lettera g) sono quelle indicate negli articoli 43
e 44 della
215. La pubblica amministrazione adotta i provvedimenti di cui ai commi 212 e 213 entro cinque
giorni dalla richiesta. Se l’amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa
accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla
presentazione.
216. La cessazione delle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio
rivestito.
217. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale:
a) l’amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda
soggetti a vigilanza da parte della Regione o che ricevono in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell’anno il dieci
per cento del totale delle entrate dell’ente;
b) colui che, come amministratore, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni
di diritti, somministrazioni o appalti della Regione oppure in società e imprese volte al
profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni
non siano dovute in forza di legge dello Stato o della Regione;
c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in
favore di imprese di cui alle lettere a) e b);
d) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità
prevista dal comma 212;
e) i parlamentari nazionali ed europei.
218. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il decreto legislativo
267/2000.
219. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia), fermo restando l’obbligo della presentazione della
documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), e dell’articolo 25, comma 3, lettere a), b)
e d) del medesimo
in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione
del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato, che attesta la conformità
dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio che il responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE) provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la
vigente normativa.
220. Sulle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 219, i comuni svolgono un
controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del venti per cento
delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE,
entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo,
ne dà comunicazione all’interessato. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dello SUE
comunica all’interessato l’esito del controllo.
221. In caso di esito negativo dei controlli, se il responsabile dello SUE rileva la carenza dei
requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina
motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, fermo
restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) , dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o dal permesso di
costruire o realizzate con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle
dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi dell’articolo 25, comma 5 bis del decreto del Presidente
della Repubblica 380/2001 non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale, di cui agli
articoli 27 e seguenti del
di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21quinquies e 21nonies della legge
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni..
222. La Regione promuove l’individuazione dell’ammontare dell’indennità di residenza da erogare
ai titolari delle farmacie rurali di cui alla
farmacisti rurali) e alla
in relazione alla popolazione residente nelle località di ubicazione delle farmacie medesime.
223. Il comma 14 quater dell’articolo 6 della
urgenti per il risanamento della finanza regionale) è sostituito dal seguente:
“14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è
autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicità ed imparzialità di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con
modificazioni, dalla
ordinario per l’assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque, nei limiti della spesa
per tale finalità risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013. Nelle more dell’esperimento delle
procedure concorsuali, la So.Re.Sa compie le attività necessarie per garantire la continuità
delle linee di azione previste nel Piano triennale 2013-2014, approvato con delibera della
Giunta regionale n.154 del 3 giugno 2013.”.
224. All’esito del raggiungimento del pareggio di bilancio del sistema sanitario regionale, certificato
in sede di monitoraggio e verifica del rientro dal disavanzo nel settore sanitario, la Giunta regionale
promuove nelle competenti sedi istituzionali la riqualificazione della spesa sanitaria per il
miglioramento dell’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza,
anche attraverso la rimodulazione dei parametri di ripartizione del Fondo sanitario regionale.
225. Al comma 2 dell’articolo 1 della
aggiunte le seguenti: “e agli enti in house”.
226. A decorrere dall'esercizio 2014, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali
affermato dall’articolo 119 della Costituzione ed in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo
446/1997 ed all’articolo 9 del
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo,
liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
e l'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (addizionale regionale
IRPEF) di cui all’articolo 50 del
di tesoreria regionale, secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto
convenzionale stipulato con l'agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), della
produttive –
227. Le somme di cui al comma 226 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale
regionale all’IRPEF, interessi e sanzioni.
228. In coerenza con la normativa richiamata al comma 226 nonché con quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, del
della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA),
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo modalità e procedure da
stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l' agenzia delle entrate.
229. Ai fini di cui al comma 228 la Regione concorre all’attività di recupero fiscale principalmente
mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini
IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.
230. Al comma 1 dell’articolo 44 della
formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge
finanziaria regionale 2012), le parole “e fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per ciascuno
degli esercizi dal 2014 al 2037” sono sostituite con le seguenti: “fino ad un massimo di euro
42.530.077,25 per l’esercizio 2014, fino ad un massimo di euro 26.820.241,51 per ciascuno degli
esercizi dal 2015 al 2037 e fino ad un massimo di euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal
2038 al 2044”.
231. Al comma 2 dell’articolo 7 della
difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed
integrazioni) la parola“cinque” è sostituita dalla seguente “tre”.
231 bis. La disposizione di cui al comma 231 si applica anche ai rapporti in corso di esecuzione alla
data dell’entrata in vigore della presente legge.
232. Il termine per la prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione
nel registro del volontariato, fissato dall’articolo 23, comma 2, del regolamento regionale 7 aprile
2014, n. 4 (Regolamento di attuazione delle
dignità e le cittadinanza sociale. Attuazione della
ottobre 2014”.
233. Per l’anno 2014 è concesso un contributo per il funzionamento delle società in house della
regione Campania nella misura di euro 50.000,00 non soggetto a rendicontazione, fermo restando
l’esercizio delle attività di vigilanza e monitoraggio e del controllo analogo sulle predette società.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla società di cui all’articolo 1, comma
6, della
234. I contributi di cui al comma 233 trovano copertura mediante prelevamento sulla Missione 20
(Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) del bilancio regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2014.
235. L’articolo 1 della
a) al comma 167 dopo le parole “(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”
sono aggiunte le seguenti: “e degli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’articolo 114
septies del medesimo decreto legislativo 385/1993”;
b) al comma 168 dopo le parole “di cui al comma 167” sono aggiunte le seguenti: “ad
esclusione degli istituti di pagamento iscritti all’albo di cui all’articolo 114 septies del
medesimo decreto legislativo 385/1993”.
236. I competenti uffici della Giunta regionale applicano il combinato disposto di cui all’articolo 2
della
tutela dei consumatori e dei produttori bufalini della Campania, anche prevedendo un piano di
monitoraggio, di verifica e controllo incrociato tra il latte di bufala prodotto o introdotto in
Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica
prodotta. I predetti controlli sono effettuati sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di
produzione e commercializzazione.
237. Il comma 6 dell’articolo 4 bis della
“6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei
comuni o comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie
introitate ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.”.
238. Per migliorare la qualità e l’efficacia diagnostica nel campo oncologico, la Regione adotta ogni
utile iniziativa per promuove la medicina nucleare in vivo e in vitro.
239. Le provvidenze e le sovvenzioni alle confederazioni e alle associazioni di categoria del
commercio previste dalla
associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato),
sono finanziate per l'anno 2014 per un importo di euro 800.000,00 a valere sulla Missione 14
(Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria PMI e Artigianato) dello stato di
previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.
240. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
[1] Comma abrogato dall'art. 15 della
[2] Comma abrogato dall'art. 15 della
[3] Comma abrogato dall'art. 15 della
[4] Comma abrogato dall'art. 15 della
[5] Comma abrogato dall'art. 15 della
[6] Comma abrogato dall'art. 15 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 3 della
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[16] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[17] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[18] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[19] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[20] La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[21] La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[22] Comma abrogato dall'art. 25 della
[23] Comma abrogato dall'art. 22 della
[24] Comma abrogato dall'art. 22 della
[25] Comma abrogato dall'art. 22 della