§ 4.1.15 - Legge Regionale 18 novembre 1995, n. 24.
Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:18/11/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Strumenti e azioni di tutela.
Art. 3.  Piano Urbanistico Territoriale.
Art. 4.  Contenuti del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.).
Art. 5.  Normativa generale per le aree protette.
Art. 6.  Procedure di adozione, approvazione ed aggiornamento.
Art. 7.  Norma finale.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.15 - Legge Regionale 18 novembre 1995, n. 24.

Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali.

(B.U. n. 56 del 21 novembre 1995).

TITOLO I

Finalità e obiettivi

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, di quelle delegate dall'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al fine di difendere le risorse paesistiche ed ambientali quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali.

     2. La presente legge regionale regola la formazione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici, ambientali e culturali in attuazione dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 2. Strumenti e azioni di tutela.

     1. La tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali è promossa a livello regionale, provinciale e comunale e si attua attraverso:

     a) l'istituzione dai parchi naturali e di riserve naturalistiche, con relativa formazione dei piani delle aree in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33;

     b) la formazione dei piani territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e loro eventuali articolazioni, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, a norma della presente legge;

     c) la redazione e la revisione di specifici piani paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in forza del D.P.R 15 gennaio 1972, n. 8;

     d) la formazione dei piani di assestamento forestale e dei piani naturalistici, a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, nonché della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché ai sensi delle legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 ed ai piani faunistici di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     e) i programmi pluriennali di attuazione ex articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed i programmi integrati di intervento per la valorizzazione dei centri urbani e dei centri storici, ex articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

     f) la regolamentazione del regime vincolistico sui beni elencati nel quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui alle leggi 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47;

     h) l'emanazione di indirizzi da parte del Consiglio Regionale ed i criteri per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge;

     i) le procedure e le norme transitorie di cui alla presente legge.

TITOLO II

Indirizzi generali

 

     Art. 3. Piano Urbanistico Territoriale.

     1. Il Piano Urbanistico Territoriale, gli strumenti di pianificazione territoriale che ne discendono e lo attuano, nonché le procedure e le norme transitorie, hanno validità per la tutela del paesaggio anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto contengono specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali del territorio.

 

     Art. 4. Contenuti del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.).

     1. Il P.U.T. analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali che formano il territorio, i rapporti fra detti elementi componenti e quelli storicamente determinati, ai fini della loro tutela e valorizzazione.

     2. Le modalità di tutela e di valorizzazione si articolano nei seguenti indirizzi:

     a) motivata perimentazione dei siti e delle località o aree (aree protette, aree a rischio, aree vulnerabili, naturalità rare o rilevanti, aree di valore ambientale e storico-testimoniale, aree archeologiche, aree dismesse, etc.):

     b) analisi delle caratteristiche strutturali delle località del Piano sotto il profilo naturale ed antropico;

     c) vincoli e prescrizioni per la prevenzione attraverso l'individuazione di destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;

     d) norme per la formazione degli strumenti urbanistici locali e specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica provinciale e comunale vigente, anche in regime di salvaguardia;

     e) individuazione, con riferimento alla normativa comunitaria, di aree e tipologie di intervento da assoggettare a verifica di compatibilità ambientale da parte del soggetto pubblico competente per il rilascio dell'atto concessorio o autorizzativo.

     3. La normativa del P.U.T., anche con le norme di salvaguardia di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, regola, a tutti gli effetti, i vincoli transitori di cui ai DD.MM. 28 marzo 1985 ex articolo 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431.

     4. Il P.U.T. è costituito dalla relazione tecnica generale e dalla normativa, contenenti quanto dettato dal precedente secondo comma e corredate da idonei allegati e tavole grafiche nelle scale opportune da 1:200.000 a 1:25.000.

 

     Art. 5. Normativa generale per le aree protette.

     1. Le modalità per la tutela e la valorizzazione delle aree naturali e protette, si articolano come segue:

     a) zone di tipo A1 - conferma dell'assetto attuale con interventi di miglioramento delle qualità costitutive e strutturali dell'ambiente e del paesaggio;

     b) zone di tipo A2 - interventi condizionati dalla struttura complessiva dell'area e dei suoi aspetti emergenti e solo in presenza di azioni che non alterino equilibri consolidati;

     c) zone di tipo B - previsioni di piano regolatore comunale compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche prevalenti dell'area;

     d) zone di tipo C - interventi di riqualificazione ambientale, urbanistica, edilizia;

     e) programmi pluriennali di attuazione e programmi integrati di interventi nelle zone "B" e "C".

     2. In ogni caso, nelle zone "B" e "C" di cui al comma precedente, sono consentiti i seguenti interventi:

     a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro, il risanamento conservativo e l'adeguamento igienico- sanitario che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

     b) rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole; opere antincendio ivi incluse le piste tagliafuoco; lavori di difesa forestale e di regimazione dei corsi d'acqua; sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e la relativa bonifica;

     c) attività agricole e pastorali e relative strutture che non comportino alterazioni permanenti allo stato dei luoghi, nonché impianti serricoli;

     d) di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; impianti di ascensori interni agli edifici; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche; cappelle funerarie;

     e) interventi programmati, finanziati o in corso di completamento già definiti da norme statali o regionali e da programmi di sviluppo approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e loro adeguamenti;

     f) interventi previsti nei piani di assestamento forestale e nei piani dei parchi e delle riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

     3. Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico con i DD.MM. del 28 marzo 1985 che risultino residuali, reliquate, contigue, esterne ai parchi naturali di interesse nazionale o ai parchi naturali di interesse regionale istituiti ai sensi della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, fino all'entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i piani regolatori comunali, ove approvati e vigenti, possono essere dichiarati, in tutto o in parte sostitutivi, fino al predetto termine del 31 dicembre 1995, del Piano Urbanistico Territoriale, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio Regionale, con motivata considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Il decreto dovrà essere emanato, anche nel caso di rigetto della proposta, entro detto termine, a seguito di notifica alla Giunta Regionale di motivata deliberazione e di richiesta del Consiglio Comunale.

     4. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Fino alla costituzione dell'Ente Parco, nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessioni o autorizzazioni è verificata dal Sindaco all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dandosene immediata comunicazione da parte del sindaco al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, che può annullare, motivatamente, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

TITOLO III

Procedure

 

     Art. 6. Procedure di adozione, approvazione ed aggiornamento.

     1. Il P.U.T. ed i successivi aggiornamenti, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, sono adottati dalla Giunta Regionale, la quale dà notizia dell'avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con indicazione della sede, in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei successivi sessanta giorni le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici interessati, nonché le Associazioni Culturali, Ambientalistiche e di categoria, possono produrre osservazioni o proposte. Decorsi i sessanta giorni il P.U.T., con le osservazioni e proposte, è trasmesso al Consiglio Regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

     2. Le Province ed i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici e, per la parte di territorio compresa nel perimetro di parchi, solo dopo l'approvazione dei relativi piani.

     3. I Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale, devono dotarsene entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Norma finale.

     1. La presente legge sostituisce a tutti gli effetti la legge regionale 22 aprile 1993, n. 19.

     2. L'approvazione e l'aggiornamento del P.U.T. regionale costituiscono aggiornamento del P.U.T. della penisola sorrentino-amalfitana approvato con legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.