§ 3.8.5 - LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 47 .
Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio 1980, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:03/08/1982
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Le funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione Campania in materia di turismo, sono esercitate in conformità alle direttive ed agli indirizzi allegati che costituiscono parte integrante e [...]
Art. 2.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.8.5 - LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1982, N. 47 [1].

Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 29 maggio 1980, n. 54 e 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo.

 

Art. 1. Le funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione Campania in materia di turismo, sono esercitate in conformità alle direttive ed agli indirizzi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

 

     Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegato alla legge regionale n. 47

 

Direttive e indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla regione Campania con legge 29 Maggio 1980, n. 54 e 1 Settembre 1981, n. 65 in materia di turismo.

 

     Le funzioni amministrative in materia di Turismo, delegate dall'art. 19 della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980 ai Comuni e alle Province, vengono esercitate dall'Ente destinatario delle deleghe nell'ambito delle scelte e degli interventi di indirizzo generale operati dalla Regione.

     I Comuni su richiesta degli interessi e nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistica regionale, provvedono all'istruttoria delle domande relative alla classificazione di alberghi, pensioni e locande.

     I Comuni, espletati gli adempimenti istruttori, inviano le pratiche agli Enti provinciali per il Turismo competenti per territorio; questi con proprio atto, classificheranno gli esercizi e trasmetteranno poi alla Provincia gli elenchi definitivi di classificazione.

     La Provincia approva e rende esecutivi gli elenchi di classificazione inviandoli alla Regione per la pubblicazione sia nel Bollettino Ufficiale, che sull'annuario alberghi d'Italia.

     I Comuni nell'espletamento della fase istruttoria delle domande di classificazione degli esercizi ricettivi si atterranno alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

     Per il cambiamento di classifica che può avvenire di Ufficio o su istanza degli interessati, si segue la medesima procedura.

     Avverso i provvedimenti di classifica, del mutamento di classifica e della ingiunzione dei lavori per il mantenimento di classifica è ammesso ricorso alla Provincia entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento.

     La Provincia decide in via definitiva.

     Fermo restando le attribuzioni di funzioni amministrative in materia di esercizi ricettivi extra-alberghieri di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 616 del 1977, i Comuni svolgono le fasi istruttorie relative alle domande di apertura dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico- sociale.

     La Regione con propria legge provvederà a disciplinare le procedure per la classificazione dei complessi ricettivi extra-alberghieri, quali i campeggi ed i villaggi turistici, fermo restando le competenze già attribuite in materia agli Enti locali.

     I Comuni svolgeranno le fasi istruttorie delle domande relative alla vendita ed alla locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero riferendosi alla procedura prevista dalle vigenti leggi.

     I Comuni sono competenti per la istruttoria e per l'adozione di ogni altro provvedimento amministrativo in ordine a domande relative alla dichiarazione di pubblica utilità nella espropriazione per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in territori classificati di particolare interesse turistico.

     Le Province nell'ambito degli interventi e delle scelte di politica turistico-regionale esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti degli Enti provinciali per il Turismo in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 1044 del 1960 e dalle altre legge vigenti.

     La Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo ripartisce annualmente tra gli Enti provinciali per il Turismo contributi fino alla concorrenza dello stanziamento di cui all'apposito capitolo del bilancio regionale.

     Tali contributi a sostegno del funzionamento e dei compiti di istituti degli Enti vengono assegnati alle Province che provvedono, a loro volta, alla diretta erogazione agli Enti provinciali per il Turismo.

     La Regione determina la misura dei contributi per ciascun Ente in base ai criteri di cui alla legge n. 174 del 1958, ai programmi di attività ed ai bilanci predisposti dagli Enti provinciali del Turismo ed inviati alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno.

 

 


[1] Cfr. anche il disposto dell'art. 3, 1° comma, L.R. n. 38 del 25-8-1987.