§ 2.3.16 - LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 34.
Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiani Ciechi della Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:02/08/1982
Numero:34


Sommario
Art. 1.  In considerazione dell'elevato rilievo sociale, allo scopo di consentire all'Unione Italiana Ciechi di meglio perseguire ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 23 dicembre 1978 i propri compiti istituzionali, [...]
Art. 2.  Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi deve presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, alla Giunta regionale della Campania, il programma delle attività, distinte per ciascuna sezione, [...]
Art. 3.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 100 milioni, si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1465, di [...]
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 2.3.16 - LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 34.

Concessione di contributo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiani Ciechi della Campania.

 

Art. 1. In considerazione dell'elevato rilievo sociale, allo scopo di consentire all'Unione Italiana Ciechi di meglio perseguire ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 23 dicembre 1978 i propri compiti istituzionali, sia associativi che di rappresentanza e tutela dei minorati della vista così come previsti dalle norme vigenti e da quelle statutarie, la Regione Campania concede, a titolo di contributo annuo, la erogazione della somma di lire cento milioni in favore dell'Unione Italiana Ciechi della Campania.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio regionale della Campania dell'Unione Italiana Ciechi ed è ripartito tra le cinque Sezioni provinciali operanti nella Regione in misura proporzionale al numero dei ciechi iscritti e residenti nelle rispettive province.

 

     Art. 2. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi deve presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, alla Giunta regionale della Campania, il programma delle attività, distinte per ciascuna sezione, provinciale, che intende svolgere nell'anno successivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvato dalle Assemblee dei soci.

     La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli organi responsabili dell'Unione Ciechi a rettificare il programma annuale di attività.

     Relativamente all'esercizio 1982 il programma di cui ai commi precedenti può essere presentato nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 100 milioni, si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1465, di nuova istituzione con la denominazione:

     "Contributo all'Unione Italiana Ciechi" mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento di cui al capitolo 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari somma.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.