§ 1.9.22 – L.R. 7 agosto 1996, n. 17.
Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:07/08/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Deroghe.
Art. 3.  Competenze.
Art. 4.  Ineleggibilità e incompatibilità.
Art. 5.  Pubblicità.
Art. 5 bis.  Strutture tecniche di supporto
Art. 6.  Presentazione delle candidature.
Art. 7.  (Gradimento consiliare)
Art. 8.  Procedura per le nomine di competenza del Consiglio.
Art. 8 bis.  Rappresentanza di genere
Art. 9.  Prorogatio.
Art. 10.  Scadenza per fine legislatura.
Art. 11.  Divieto di cumulo degli incarichi.
Art. 12.  Decadenza e revoca.
Art. 13.  Sospensione dall'incarico.
Art. 14.  Doveri dei nominati.
Art. 15.  Norma abrogativa.
Art. 16.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.9.22 – L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

(B.U. n. 51 del 9 agosto 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge e sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.

     2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell’articolo 5 dello Statuto [1].

 

     Art. 2. Deroghe.

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) alle nomine e designazioni vincolate alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;

     b) alle designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

 

     Art. 3. Competenze. [2]

     1. In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;

b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

     2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.

     3. In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell’allegato A;

b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell’infanzia e dell’adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell’allegato B.

     4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell’ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

     5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell’organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.

 

     Art. 4. Ineleggibilità e incompatibilità. [3]

     [1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

     a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane [4];

     b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;

     c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici [5];

     d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

     e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;

     f) [i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria] [6];

     g) [gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato] [7];

     h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;

     i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione.

     l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica [8];

     m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i otto mesi successivi all’elezione stessa. [9]

     2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

     3. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.

     4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.]

 

     Art. 5. Pubblicità.

     1. Entro il 20 marzo ed il 2 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina, da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale, con la indicazione, per ciascuna di esse, dei rispettivi riferimenti normativi nonché del termine entro cui devono essere effettuate [10].

     2. Qualora, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si debba procedere a sostituzioni o, per norme sopravvenute, a ulteriori nomine o designazioni, si provvede con le stesse modalità indicate nel comma 1, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla richiesta di sostituzione o designazione da parte dell'organo o dell'Ente interessato.

     3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni, con il rispetto delle modalità del presente articolo.

 

          Art. 5 bis. Strutture tecniche di supporto [11]

Il Consiglio e la Giunta indicano le competenti strutture tecniche di supporto presso i propri uffici che svolgono i seguenti compiti:

a) il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;

b) la definizione di un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;

c) la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;

d) il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere.

 

     Art. 6. Presentazione delle candidature.

     1. I cittadini, i consiglieri regionali, gli ordini professionali, gli Enti e le associazioni riconosciute e operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, a seconda che la competenza spetti al Consiglio o alla Giunta, perentoriamente non oltre sessanta giorni prima del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

     2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato in venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale.

     3. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato:

     a) un curriculum, sottoscritto dall'interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire. Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva;

     b) dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

     b bis) autodichiarazione da cui risultano i carichi pendenti e quanto attestato nel casellario giudiziale [12].

     4. La Commissione Consiliare competente nell'esprimere il parere previsto dalla presente legge, valuterà prioritariamente i requisiti di professionalità e competenza di cui al comma 3, lettera a).

     5. Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 non si applicano in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora l'organo competente possa effettuare la nomina o designazione ricorrendo alle candidature già presentate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

 

     Art. 7. (Gradimento consiliare) [13]

     1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all’articolo 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Procedura per le nomine di competenza del Consiglio.

     1. Le proposte di candidatura presentate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 sono trasmesse alla competente commissione consiliare non oltre dieci giorni dalla data di presentazione.

     2. La Commissione, entro trenta giorni da quello in cui sia pervenuta la richiesta, esprime il proprio parere. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.

     3. Le nomine o designazioni sono iscritte dal Presidente del Consiglio regionale all'ordine del giorno della seduta del Consiglio da svolgersi almeno otto giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.

     4. Le proposte, il parere della Commissione e la sopracitata documentazione sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri, presso la Segreteria Generale del Consiglio, nei cinque giorni che precedono la seduta convocata per le nomine.

     5. Per le nomine o designazioni di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i termini indicati nel presente articolo, fatto salvo quello previsto al comma 3, sono ridotti della metà.

 

          Art. 8 bis. Rappresentanza di genere [14]

1. Ai fini del rispetto del principio della rappresentanza di genere previsto al comma 2 dell’articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all’articolo 5 bis, provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.

2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni.

3. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

4. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

 

     Art. 9. Prorogatio.

     1. Gli organi di amministrazione, attiva e consultiva svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

     2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Decorso detto termine gli organi amministrativi decadono.

     3. Nel periodo in cui sono stati prorogati gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

     4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3°, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

     5. Gli atti, eventualmente adottati dagli organi decaduti, sono nulli.

     6. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedono almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali devono comunque provvedere entro la scadenza del termine medesimo.

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche in tutti i casi in cui si deve provvedere alla nomina di singoli rappresentanti o al parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti, allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo.

     8. I singoli rappresentanti, nominati nella fattispecie prevista dal settimo comma del presente articolo, decadono con la scadenza naturale dell'intero organo.

 

     Art. 10. Scadenza per fine legislatura.

     1. Gli organi la cui durata è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

     a) il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

     b) il sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

     2. Se entro i periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 1, il Consiglio e la Giunta regionale non procedono a nomine o designazioni che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza o al parziale rinnovo di organi, allorché la mancanza di uno o più componenti impedisca il funzionamento dell'organo, provvedono il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta, secondo la rispettiva competenza e secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 11. Divieto di cumulo degli incarichi. [15]

     [1. Lo stesso soggetto non può cumulare più incarichi conferiti in base alla presente legge.

     2. L'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la contemporanea decadenza dall'incarico ricoperto.]

 

     Art. 12. Decadenza e revoca.

     1. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi previsti dalla legge.

     2. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo competente che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.

     3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

     4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

     5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 13. Sospensione dall'incarico.

     1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la sospensione dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis e 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994 n. 30.

     2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione per la durata della sospensione stessa.

 

     Art. 14. Doveri dei nominati.

     1. Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, nonché l'intervenuta dichiarazione ai fini fiscali di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     2. Qualora successivamente i nominati vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

     3. La mancanza delle comunicazioni o della rimozione delle cause di incompatibilità, di cui ai precedenti commi, comporta la decadenza dalla nomina, salvo la validità degli atti compiuti.

     4. I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa, e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.

     5. Alla sostituzione dei nominati dichiarati decaduti per l'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 2 o per mancanza dei requisiti richiesti provvede direttamente, prescindendo dalle procedure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, della presente legge, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina.

 

     Art. 15. Norma abrogativa.

     1. Le leggi regionali 1 marzo 1993, n. 11 e 7 dicembre 1993, n. 42, sono abrogate.

 

     Art. 16. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 2011, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2014, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2012, n. 24.

[4] Lettera modificata dall’art. 22 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2010, n. 7.

[5] Punto così modificato dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[7] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 44 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 32 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, nel testo stabilito dall’art. 30 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 2011, n. 17.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 2011, n. 17.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2014, n. 7.

[14] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 2011, n. 17.

[15] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2012, n. 24.