Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento |
Data: | 07/02/1994 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attuazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", così come modificata ed integrata dalla Legge 7 agosto [...] |
Art. 2. 1. Ai fini della elaborazione dei Piani di Bacino Regionale, ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 così come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 253, i bacini idrografici [...] |
Art. 3. 1. Per ciascun complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, è istituita una Autorità di bacino regionale. |
Art. 4. 1. Sono Organi dell'Autorità di bacino regionale: |
Art. 5. 1. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ovvero dall'Assessore delegato alla gestione della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è composto dagli Assessori [...] |
Art. 6. 1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale. Esso è presieduto dal Segretario Generale ed è costituito da: |
Art. 7. 1. Il Segretario Generale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è nominato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta [...] |
Art. 8. 1. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti dell'Amministrazione Regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell'articolo 6 |
Art. 9. 1. Il Piano di Bacino ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le [...] |
Art. 10. 1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento ai sensi degli articoli 21 e 22 della Legge 18 maggio 1989, n. 183. |
Art. 11. 1. Gli Enti, territorialmente interessati dal piano di bacino, sono tenuti a rispettarne le prescrizioni. Qualora gli stessi Enti non adottassero i provvedimenti finalizzati all'adeguamento dei [...] |
Art. 12. 1. Allo scopo di assicurare le idonee dotazioni logistiche e strumentali l'Autorità di bacino regionale, previa circostanziato relazione al Comitato Istituzionale, procede ad acquisire i mezzi, [...] |
Art. 13. 1. Il funzionamento dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell'Ofanto, è regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell'articolo 15 della Legge 18 maggio 1989, n. [...] |
Art. 14. 1. Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino regionale fino all'approvazione [...] |
Art. 15. 1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte: |
Art. 16. 1. La Giunta Regionale della Campania, entro sei mesi |
§ 4.1.12 - L.R. 7 febbraio 1994, n. 8.
Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. n. 10 del 14 febbraio 1994).
1. In attuazione della
1) Rio d'Auriva;
2) Savone;
3) Agnena;
4) Regi Lagni;
5) Lago Patria;
6) Alveo Camaldoli;
7) Bacini Flegrei;
8) Volla;
9) Torrenti Vesuviani;
10) Ischia e Procida;
11) Sarno;
12) Penisola Sorrentina;
13) Capri;
14) Penisola Amalfitana;
15) Irno;
16) Picentino;
17) Tusciano;
18) Minori Costieri in destra del fiume Sele;
19) Minori Costieri in sinistra del fiume Sele;
20) Alento;
21) Lambro;
22) Mingardo;
23) Bussento;
24) Minori Costieri del Cilento.
25) Coleggio e Cervaro, per i quali si applica il disposto dell'art. 20,
comma 2 della citata
1. Ai fini della elaborazione dei Piani di Bacino Regionale, ai sensi dell'art. 20 della
a) Bacino Nord-occidentale della Campania, comprendente i bacini idrografici del Rio D'Auriva, Savone, Agnena, Regi lagni, Lago Patria e Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola di Ischia e Procida;
b) Bacino del Sarno, comprendente i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina e Capri;
c) Bacino in destra Sele comprendente i bacini idrografici della Penisola Amalfitana, Irno, Picentino, Tusciano e Minori Costieri in destra Sele;
d) Bacino in sinistra Sele comprendente i bacini idrografici Minori, Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.
1. Per ciascun complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, è istituita una Autorità di bacino regionale.
2. La suddetta Autorità opera in conformità agli obiettivi della
a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;
b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmatici;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.
3. Nel perseguimento delle predette finalità, l'Autorità di bacino regionale ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operante nel Bacino idrografico.
1. Sono Organi dell'Autorità di bacino regionale:
a) il Comitato Istituzionale;
b) il Comitato Tecnico;
c) il Segretario Generale e la Segreteria tecnico-operativa.
1. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ovvero dall'Assessore delegato alla gestione della
2. Il Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino regionale ha i seguenti compiti:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4 della
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino che può articolarsi in Piani riferiti agli specifici bacini di cui all'art. 1;
c) adotta i provvedimenti necessari per garantire l'elaborazione del Piano di bacino;
d) adotta il Piano di bacino, secondo le procedure di cui all'ultimo comma del presente articolo [2];
e) assicura il coordinamento dei Piani di Risanamento e tutela delle acque;
f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma d'intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'articolo 10 della
g) predispone relazione annuale sull'uso del suolo sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio sullo stato di attuazione del programma di intervento.
3. Il comitato nominato istituzionalmente entro il 31 settembre di ciascun anno invia alla Giunta Regionale il Piano di bacino, la Giunta lo approva entro il 31 ottobre e lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione che deve avvenire entro il 30 novembre.
4. [Il Piano approvato dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 20 terzo comma della
5. Il Comitato istituzionale si avvale della consulenza del Comitato tecnico di cui al successivo articolo.
6. Le disposizioni ed i procedimenti di cui al presente articolato si applicano anche alle varianti ed aggiornamenti del Piano di bacino [4].
1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale. Esso è presieduto dal Segretario Generale ed è costituito da:
a) un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici;
b) un funzionario del Ministero dell'Ambiente;
c) nove funzionari regionali di comprovata qualificazione appartenenti ai settori:
1) Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario;
2) Ecologia;
3) Protezione Civile;
4) Interventi sul territorio agricolo, bonifica ed irrigazione;
5) Foreste, caccia e pesca;
6) Acque ed Acquedotti;
7) Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo;
8) Opere Pubbliche, attuazione, espropriazioni;
9) Urbanistica;
d) un funzionario per ciascun Amministrazione Provinciale ed Area Metropolitana competente per territorio;
e) tre docenti universitari esperti nelle materie regolate dalla presente legge.
2. Il Comitato Tecnico svolge funzioni di supporto tecnico- amministrativo al Comitato Istituzionale, avvalendosi in tale attività della segreteria tecnico-operativa. In particolare predispone e svolge i seguenti compiti:
a) istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, al quale formula proposte di merito;
b) cura l'elaborazione del Piano di bacino e dei relativi programmi d'intervento;
c) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale.
3. Alla nomina dei componenti e degli esperti del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore delegato alla Gestione della
4. Ai componenti il Comitato Tecnico di bacino si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 14 della
5. Il Comitato Tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati almeno 2/3 dei componenti.
1. Il Segretario Generale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 della
2. Ai sensi dell'articolo 13 della
3. Il Segretario Generale può affidare le funzioni vicarie, da esercitare in caso di assenza o impedimento, ad uno dei componenti la Segreteria Tecnica operativa di adeguata professionalità. A questi nel periodo di effettivo esercizio della funzione compete lo stesso compenso attribuito al Segretario Generale.
4. [I Segretari Generali delle Autorità di bacino regionale ed interregionali sono membri di diritto del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 47 della
5. Il Segretario Generale:
a) presiede il Comitato Tecnico;
b) dirige la segreteria tecnico-operativa;
c) partecipa alle riunioni del Comitato Istituzionale con diritto al voto;
d) cura i rapporti con gli Enti;
e) rende al Comitato Istituzionale, il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo.
1. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti dell'Amministrazione Regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell'articolo 6 e da dipendenti degli enti strumentali ed è articolata negli uffici [6]:
a) segreteria;
b) studi e documentazione;
c) piani e programmi;
2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i titoli, unicamente professionali e di anzianità di servizio e di carriera per le graduatorie di accesso alla segreteria Tecnico- operativa.
3. La segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino Regionale ed ai relativi atti.
4. Alla costituzione della segreteria tecnico-operativa si provvederà mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale. L'individuazione dei componenti avverrà su proposta dell'Assessore delegato previa designazione del Segretario Generale. L'emanazione del decreto di nomina dovrà avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 16 della
6. Presso la Segreteria tecnico-operativa è istituito un sistema informatico centralizzato con funzioni di monitoraggio ambientale.
1. Il Piano di Bacino ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di Bacino deve comprendere:
a) il quadro conoscitivo; organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al Bacino, di cui al Regio decreto
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchè delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, con particolare riferimento alle opere idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento o norma di vincolo o d'uso, finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di intervento antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possono incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui altri e delle relative portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie di impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo in relazione alla gravità del dissesto.
1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento ai sensi degli articoli 21 e 22 della
2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell'articolo 21 della citata
3. Il programma di intervento è elaborato dal Comitato Tecnico ed è sottoposto alle procedure di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.
1. Gli Enti, territorialmente interessati dal piano di bacino, sono tenuti a rispettarne le prescrizioni. Qualora gli stessi Enti non adottassero i provvedimenti finalizzati all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al piano di bacino, entro tre mesi dalla data di notifica del predetto piano, la Regione provvederà d'ufficio all'adeguamento tramite la nomina di Commissari ad acta.
1. Allo scopo di assicurare le idonee dotazioni logistiche e strumentali l'Autorità di bacino regionale, previa circostanziato relazione al Comitato Istituzionale, procede ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi, nonché a reperire i locali per ubicare gli uffici, se non dati in disponibilità dalla Giunta Regionale, ed a provvedere a tutte le opere di sistemazione logistica e funzionale.
2. Gli atti adottati dall’Autorità di bacino regionale ed interregionale sono trasmessi all’ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo [7].
1. Il funzionamento dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell'Ofanto, è regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell'articolo 15 della
2. Tali intese sono approvate dalla Giunta Regionale, sentita la Quarta Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale.
1. Al fine di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle competenze amministrative, il Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino regionale fino all'approvazione del Piano di bacino, esprime un parere obbligatorio sugli atti di rilievo, di competenza degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale.
1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte:
a) per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle consulenze, e alle collaborazioni tecnico-scientifiche, provvedendo mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 1102 per l'anno finanziario 1994, legge 183/89.
b) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività delle Autorità di Bacino, ivi compreso il trattamento economico del Segretario Generale ed i compensi e le indennità dei membri del Comitato Tecnico, provvedendo mediante istituzione del Cap. 1150 denominato: "Spese per l'espletamento delle attività di bacino - trattamento economico del Segretario Generale e compensi ai membri del Comitato tecnico" con lo stanziamento di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1994. All'onere di cui innanzi si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1102 che si riduce di pari importo.
2. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della
3. La Giunta regionale, tramite l’ufficio competente in materia di difesa del suolo, verifica il rispetto del vincolo di destinazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie erogate alle Autorità di bacino per le spese di funzionamento. A tal fine, può richiedere l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni [8].
1. La Giunta Regionale della Campania, entro sei mesi
dall'approvazione della presente legge, predisporrà un disegno di legge al fine di regolamentare, in conformità con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, la normativa di cui alla
[1] Comma così modificato dall'art. 41 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 41 della
[3] Comma abrogato dall'art. 41 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 41 della
[5] Comma abrogato dall'art. 41 della
[6] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 41 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 41 della