Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 26/07/2002 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 153, a decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura [...] |
Art. 2. 1. La Giunta regionale è autorizzata, previa analitica ricognizione e valutazione dei residui attivi, di cui è data comunicazione alla Commissione Bilancio, anche al fine della verifica di [...] |
Art. 3. 1. Previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della specifica scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla legge [...] |
Art. 4. 1. Al fine di promuovere l’attività di informazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150, articolo 2, mediante attività promozionali, pubblicitarie, manifestazioni, partecipazioni a rassegne [...] |
Art. 5. 1. Per garantire l’attuazione dei programmi e dei piani di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 della Legge 150/2000, al fine di un tempestivo assolvimento dei principi che regolano la [...] |
Art. 6. 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 7. 1. Con le procedure di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articolo 7, comma 3, i benefici di cui alla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32, comma 1, sono estesi anche agli [...] |
Art. 8. 1. Con regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, è operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla Legge 28 [...] |
Art. 9. 1. Per le concessioni di costruzione e gestione di impianti ferroviari ed a fune in corso di vigenza alla data fissata dalla legge regionale 28 marzo 2002, n.3, articolo 46, l’amministrazione, [...] |
Art. 10. 1. I soggetti di cui alla legge regionale 3 aprile 1987, n. 23, articolo 1, che hanno subito danni a seguito delle calamità naturali verificatesi negli anni 2000 e 2001, accedono ai contributi [...] |
Art. 11. 1. Il compenso ai componenti della Commissione Tecnica Consultiva di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, articolo 13, è adeguato ad euro 110,00 lordi per la partecipazione a ciascuna [...] |
Art. 12. 1. Per i fini di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 149, comma 4, ed alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo I, è istituito un apposito fondo di rotazione destinato [...] |
Art. 13. 1. I Direttori Generali della Aziende Sanitarie Locali, nell’esercizio delle funzioni di Commissari liquidatori delle Unità Sanitarie Locali, compiono tutti gli atti di gestione degli affari [...] |
Art. 14. 1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità, di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 8, comma 1-bis come modificato e [...] |
Art. 15. 1. E’ autorizzata la reiscrizione nel bilancio 2002 -Unità previsionale di base n. 4.15.39 “Interventi per le strutture sanitarie”- dello stanziamento previsto ex capitolo 7547 del bilancio di [...] |
Art. 16. |
Art. 17. 1. I contributi derivanti da revoche, rinunce e da minori importi rispetto a contributi assentiti, relativi ad agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, in base alla legge regionale 5 [...] |
Art. 18. 1. Al fine di determinare le condizioni per il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, articolo [...] |
Art. 19. 1. Le risorse assegnate dal Bilancio regionale a favore degli interventi previsti nell’ambito della UPB 2.69.161 “Valorizzazione e riqualificazione strutture mercantili e fieristiche” e quelli [...] |
Art. 20. L’articolo 46, della legge regionale 2 agosto 1982 n. 42 “Libri genealogici controllo funzionali del bestiame” è sostituito dal seguente |
Art. 21. 1. Ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole regionali la Regione finanzia interventi strutturali volti alla realizzazione di Enoteche regionali |
Art. 22. 1. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1979 n. 42 |
Art. 23. 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale un disegno di legge con la ricognizione delle leggi ordinarie di spesa anche [...] |
Art. 24. 1. I termini per l’approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001 di cui alla legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21, articolo 17, punti 1, 2 e [...] |
Art. 25. 1. La Giunta regionale emana apposite linee guida alle quali le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere si attengono nel convenire dilazioni di pagamento con le società di factoring [...] |
Art. 26. 1. Per agevolare gli Enti locali nella progettazione degli interventi già valutati positivamente dal Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici –NVVIP- all’interno della procedura di [...] |
Art. 27. 1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a concedere, con le procedure e le modalità del combinato disposto dalle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 65, e 14 agosto 1996, n. 20, e [...] |
Art. 28. 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 29. 1. Per i lavoratori socialmente utili, avviati e utilizzati dagli Enti ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n.549, articolo 2, comma 24, si prevede il riconoscimento di transitorietà e, come [...] |
Art. 30. 1. E’ istituito un Fondo per elargire contributi straordinari alle famiglie delle vittime della criminalità. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, entro 60 giorni [...] |
Art. 31. 1. In applicazione dell’articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n, 36 i Consorzi di Bonifica, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli [...] |
Art. 32. 1. Per la realizzazione delle opere di cui al combinato disposto dell’articolo 7 quinquies del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in Legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell’Ordinanza [...] |
Art. 33. 1. La legge regionale n. 10/2001, è così modificata |
Art. 34. 1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi particolare patrimonio zootecnico della Regione Campania. Le caratteristiche genetiche di tale animale vanno tutelate dall’ immissione [...] |
Art. 35. 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 14 agosto 1996, n.19, articolo 1, comma 1, si applicano a tutte le opere pubbliche o d’interesse pubblico di competenza degli Enti indicati [...] |
Art. 36. 1. La Regione Campania istituisce un Fondo in conto capitale, per il completamento ed ampliamento delle strutture esistenti, per le aziende agrituristiche, iscritte all’albo regionale di cui [...] |
Art. 37. 1. Per le Comunità Montane di nuova istituzione, ai sensi della legge regionale 6/98, è concesso, per l’anno 2002, un contributo di euro 1.000.000,00 per la definizione delle domande giacenti al [...] |
Art. 38. 1. L’art. 2 della legge regionale 2/85 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito |
Art. 39. 1. Gli Ordini del Giorno approvati dalla Commissione Bilancio, che hanno copertura finanziaria nella relativa UPB, sono considerati in via prioritaria e resi esecutivi negli atti di [...] |
Art. 40. 1. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 è istituito, nella UPB 2.9.26 “Promozione turistica”, il fondo per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, [...] |
Art. 41. 1. Al fine di fronteggiare la parziale copertura della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre 2001 è autorizzato l’utilizzo a tale titolo delle risorse finanziarie attribuite negli esercizi [...] |
Art. 42. |
Art. 43. 1. L’articolo 71 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come autenticamente interpretato dall’articolo 22, comma 38, della Legge n.724/94, e successive modificazioni e [...] |
Art. 44. 1. Ogni Assessore regionale, nonché i Direttori Generali delle Agenzie di emanazione regionale e i Direttori generali delle Aziende sanitarie, all’atto della nomina consegnano al Consiglio [...] |
Art. 45. 1. E’ istituito un Fondo di Solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro |
Art. 46. 1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni [...] |
Art. 47. [12] |
Art. 48. 1. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale n.10/2001 è così modificato |
Art. 49. 1. La legge regionale 10 aprile 1996, n.8 “Norme per la Protezione della Fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania è così modificata” |
Art. 50. 1. All’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° settembre 1993, n.33, si aggiunge |
Art. 51. 1. Il punto 10 del comma 2, dell’articolo 6, della legge regionale 1 aprile 1975, n. 13, è così modificato |
Art. 52. 1. L’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n.13, è così modificato |
Art. 53. 1. Con l’entrata in vigore della presente legge gli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 13/1996 sono abrogati. Per i Consiglieri regionali eletti per la prima volta nelle legislature [...] |
Art. 54. 1. Sono approvate le tabelle A –Entrate- e B –Spese- costituenti la nota di variazione, allegate alla presente legge, di cui ne sono parti integranti, che ai sensi della legge regionale 7/2002, [...] |
Art. 55. 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 1.1.56 - L.R. 26 luglio 2002, n. 15. [1]
Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2002.
(B.U. n. 38 del 7 agosto 2002).
1. Ai sensi della
1. La Giunta regionale è autorizzata, previa analitica ricognizione e valutazione dei residui attivi, di cui è data comunicazione alla Commissione Bilancio, anche al fine della verifica di sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento in bilancio, a porre in essere, per l’esercizio 2002, operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti ai sensi della
1. Previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della specifica scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla
2. Per le procedure di alienazione si fa riferimento alle disposizioni contenute nella
3. Le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo che si caratterizzano per le loro sicure e significative ricadute occupazionali e – per una quota parte non inferiore al 50 per cento – a forme di reddito di cittadinanza.
4. Al fine di regolamentare l’utilizzo della quota prevista dal comma 3, la Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un disegno di legge che regolamenta il reddito di cittadinanza.
5. La Giunta regionale è delegata a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio contestualmente all’entrata in vigore della legge di cui al comma 4.
1. Al fine di promuovere l’attività di informazione di cui alla
1. Per garantire l’attuazione dei programmi e dei piani di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della
(Omissis).
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge, emana apposito regolamento per la disciplina delle disposizioni contenute nella
3. Il regolamento contiene, comunque, norme preventive e generali sulle condizioni di accesso ai contributi da parte di soggetti titolati al trasporto, i vincoli e le limitazioni ai quali sono sottoposti i soggetti stessi, nonché le relative sanzioni.
1. Con le procedure di cui alla
2. Il secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 32 della
(Omssis).
3. La funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi del
A tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l’esercizio delle funzioni trasferite.
1. Con regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, è operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla
1. Per le concessioni di costruzione e gestione di impianti ferroviari ed a fune in corso di vigenza alla data fissata dalla
1. I soggetti di cui alla
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si provvede con lo stanziamento a carico dell’apposita Unità previsionale di base n. 2.9.27 “Interventi per strutture ricettive” iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.
1. Il compenso ai componenti della Commissione Tecnica Consultiva di cui alla
2. Il primo comma dell’articolo 4 della
(Omissis).
3. All’articolo 7 della
(Omissis).
4. All’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti si provvede con gli stanziamenti a carico delle apposite Unità previsionali di base n. 6.23.222 e 6.23.48, iscritte nella tabella B -Spesa- della presente legge.
1. Per i fini di cui al
2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio da rendersi entro 45 giorni dalla competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un apposito regolamento di accesso e funzionamento al fondo.
3. Per l’esercizio finanziario 2002 l’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è a carico dell’apposita Unità previsionale di base n. 3.11.32 “Beni culturali” iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del fondo è fissato annualmente con legge finanziaria regionale.
1. I Direttori Generali della Aziende Sanitarie Locali, nell’esercizio delle funzioni di Commissari liquidatori delle Unità Sanitarie Locali, compiono tutti gli atti di gestione degli affari oggetto della liquidazione. Ai medesimi spetta in via esclusiva la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dei diritti degli interessati delle rispettive gestioni liquidatorie. Tale attività rientra nei compiti di ordinaria attribuzione delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale ed è resa senza alcun onere economico aggiuntivo.
2. Gli atti giudiziari in materia, notificati alla Regione Campania prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono trasmessi in via amministrativa alle gestioni liquidatorie competenti che assumono direttamente ogni conseguente iniziativa anche processuale. Sono eccettuati gli atti afferenti a procedimenti nei quali la Regione Campania è già costituita.
1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità, di cui al
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede con lo stanziamento a carico dell’apposita Unità previsionale di base n. 4.15.38 “Assistenza Sanitaria” iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.
1. E’ autorizzata la reiscrizione nel bilancio 2002 -Unità previsionale di base n. 4.15.39 “Interventi per le strutture sanitarie”- dello stanziamento previsto ex capitolo 7547 del bilancio di previsione per l’esercizio 2001 –
[1. I regimi regionali di aiuto, istituiti dalla
2. Ai sensi e per gli effetti della
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi avviati in attuazione delle norme precedenti. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.
4. Per la concessione di contributi di cui alla
1. I contributi derivanti da revoche, rinunce e da minori importi rispetto a contributi assentiti, relativi ad agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, in base alla
1. Al fine di determinare le condizioni per il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi della
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale avvia le procedure per il recupero dei siti industriali ai sensi e per gli effetti di cui alla
1. Le risorse assegnate dal Bilancio regionale a favore degli interventi previsti nell’ambito della UPB 2.69.161 “Valorizzazione e riqualificazione strutture mercantili e fieristiche” e quelli rientranti nell’ambito della UPB 2.67.152 “Promozione e sostegno delle produzioni artigiane”, nonché quelli connessi all’attuazione della
2. La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, emana apposito regolamento per l’utilizzazione delle risorse.
L’articolo 46, della
(Omissis).
2. L’istanza per accedere al contributo di cui al comma 1 è presentata all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenze in Agricoltura – entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono le attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è anticipato nella misura del cinquanta per cento dell’intero ammontare.
4. Per l’anno 2002, l’eventuale anticipo è concesso a partire dal trimestre successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
5. Il comma 3 dell’articolo 58 della
(Omissis).
1. Ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole regionali la Regione finanzia interventi strutturali volti alla realizzazione di Enoteche regionali.
2. Per l’esercizio finanziario 2002, all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento iscritto nell’apposita Unità previsionale di base n. 2.76.183 “Sicurezza alimentare, promozione e valorizzazione tipicità dei prodotti della Campania” iscritta nella tabella B –Spesa- della presente legge.
1. Sono apportate le seguenti modifiche alla
a) all’articolo 2, lettera a) la cifra “lire 150 milioni” è sostituita con la cifra
(Omissis);
b) il secondo comma dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento a carico della apposita Unità previsionale di base n. 3.14.037 “Sport” iscritta nella tabella B –Spesa- della presente legge.
3. All’articolo 8, della
(Omissis).
4. [All’articolo 4, comma 1, lettera a) della
(Omissis)] [3].
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale un disegno di legge con la ricognizione delle leggi ordinarie di spesa anche al fine di rimuovere o modificare specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate, ai sensi della
1. I termini per l’approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001 di cui alla
2. Il termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l’anno 1999 è prorogato al 31 dicembre 2003.
1. La Giunta regionale emana apposite linee guida alle quali le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere si attengono nel convenire dilazioni di pagamento con le società di factoring cessionarie dei credi ti vantati dai loro fornitori di beni e servizi.
2. Gli oneri finanziari, derivanti alle Aziende Sanitarie dagli accordi di cui al comma 1 sono rimborsati dalla Regione alle stesse nei limiti, nei tempi ed alle condizioni che sono definite dalla Giunta regionale, in considerazione delle esigenze di equilibrio economico e finanziario delle Aziende Sanitarie, e tenuto conto che tali oneri non superano l’importo complessivo di euro 25 milioni per l’esercizio 2002 e di euro 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, a valere sulle risorse iscritte nella UPB 4.15.38 “Assistenza Sanitaria”
3. I rapporti di temporaneo accreditamento tra Servizio Sanitario Regionale e strutture sanitarie o socio sanitarie private, instaurati ai sensi della
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai casi di temporanea sospensione dell’attività, comunque non superiore a sei mesi, disposta dalla Azienda Sanitaria Locale competente o su iniziativa della struttura privata per motivate esigenze, debitamente comunicate all’Azienda stessa.
5. Ai sensi della
6. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
7. E’ finanziato un intervento straordinario per la formazione dell’alta specializzazione del personale in istituzioni ad alto contenuto specialistico. La relativa spesa trova copertura finanziaria nell’UPB 4.15.38 della spesa del corrente esercizio finanziario.
1. Per agevolare gli Enti locali nella progettazione degli interventi già valutati positivamente dal Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici –NVVIP- all’interno della procedura di attuazione dei Progetti integrati, è istituito, fino al 31 dicembre 2005, un “Fondo di Rotazione Regionale per il finanziamento di progettazioni e indagini preliminari”. I relativi finanziamenti sono recuperati a valere sui fondi POR Campania, a seguito del finanziamento degli interventi e versati in conto entrate sul fondo medesimo.
2. Sono esclusi dal finanziamento gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari.
3. I finanziamenti concessi ed utilizzati per la progettazione che non sono ammessi al finanziamento del POR Campania restano a carico del soggetto al quale sono stati attribuiti che provvede alla restituzione mediante versamento di corrispondente somma in conto entrata sul Fondo di rotazione.
4. La Giunta regionale su proposta dell’Area Bilancio, Tributi e Ragioneria, sentita la competente Commissione consiliare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, emana il Regolamento di attuazione.
5. Per le finalità di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse iscritte alla U.P.B. 6.23.106.
1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a concedere, con le procedure e le modalità del combinato disposto dalle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 65, e 14 agosto 1996, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l’acquisto da parte di locatari o occupanti con rapporto comprovato da certificazione del soggetto proprietario, di alloggi facenti parte di complessi residenziali unitari, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario abbia già manifestato la volontà di procedere alla vendita frazionata.
2. Il patrimonio posto in vendita è costituito da almeno 200 unità per la provincia di Avellino, Benevento e Caserta, da almeno 700 unità per la provincia di Napoli e almeno 400 per la provincia di Salerno.
3. Per la concessione dei contributi la Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito bando di concorso, assicurando la priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro-capite.
4. All’onere per l’attuazione del presente articolo si fa fronte, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario corrente, con l’istituzione di un apposito stanziamento di spesa pari ad euro 13.000.000,00 a valere sulle risorse della UPB 1.3.10 che presenta sufficiente disponibilità.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 dalla
(Omissis).
2. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, quantizzato in complessivi euro 792.000,00 grava per l’esercizio finanziario corrente sulla U.P.B. 6.23.59.
1. Per i lavoratori socialmente utili, avviati e utilizzati dagli Enti ai sensi della
2. Le disposizioni di cui al
3. E’ concesso un contributo finanziario di euro 400.000,00 agli Enti locali che alla data del 1 marzo 2002 utilizzavano lavoratori socialmente utili in attività autofinanziate.
4. Per l‘esercizio finanziario 2002, all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento iscritto alla apposita UPB 3.13.115.
1. E’ istituito un Fondo per elargire contributi straordinari alle famiglie delle vittime della criminalità. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento ed è autorizzata alla competente variazione di Bilancio.
2. La Giunta regionale della Campania assegna un contributo straordinario una tantum:
a) di euro 50.000,00 ai genitori del giovane Maurizio Estate ucciso per sventare una rapina in data 17/05/1993 in Napoli;
b) di euro 100.000,00 al Comune di Benevento, per l’erogazione di borse di studio finalizzate alla educazione della legalità intitolate a Raffaele Delcogliano;
c) di euro 50.000,00 a favore della Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi –BN- per l’acquisto di un’autoambulanza che presterà servizio gratuito.
3. Al relativo onere per l’attuazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti alle U.P.B. 6.23.107 e 6.80.221.
1. In applicazione dell’articolo 27, comma 3, della
2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Gli utenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi della Legge 36/94, all’articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.
4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla
5. Nelle more dell’affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale n. 14/97, articolo 9, e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi spettanti ai Consorzi sono assunti dalla Regione e ripartiti annualmente tra i Consorzi interessati sulla base della documentazione probatoria da essi prodotta.
6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere o in mancanza, predisporre, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per la riduzione dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.
8. Al Consorzio irriguo degli Alburni è concesso un contributo annuo di euro 260.000,00, per la gestione e per l’esercizio degli impianti irrigui realizzati nel territorio della Comunità montana degli Alburni, nel Comune di Sicignano degli Alburni.
1. Per la realizzazione delle opere di cui al combinato disposto dell’articolo 7 quinquies del
2. Le unità produttive che richiedono fondi regionali, oltre alle documentazioni già previste presentano Bilancio ambientale dell’attività svolta e da svolgere che preveda l’elenco delle materie prime, delle risorse naturali e dell’energia necessaria per la propria produzione, i programmi di conservazione e di risparmio, nonché l’elenco dei prodotti, delle emissioni degli scarichi e dei rifiuti che derivano dal proprio ciclo produttivo, un programma di smaltimento, trattamento, riutilizzo e riciclo del materiale di scarto ed eventuali appartenenze a programmi integrati di ricerca per l’educazione ambientale, in ossequio alle regole dell’audit e del bilancio ambientale.
3. Gli interventi non ancora appaltati nel settore idraulico-forestale, nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione di competenza della Regione Campania e gli interventi dei servizi regionali che operano in materia di difesa del suolo, se riguardano aree naturali protette, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree di rispetto dei bacini idrografici e aree boschive, si attengono agli stessi criteri delle sistemazioni tradizionali. Limitatamente al POR Campania 2000/2006, tale obbligo trova attuazione dopo la modifica dei bandi vigenti.
4. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di ogni tipo di rinnovo o nuova autorizzazione alle attività estrattive sull’intero territorio regionale fino alla approvazione del Piano regionale delle attività estrattive -PRAE-.
1. La
a) al comma 1 dell’articolo 49, dopo le parole “particolare disagio sociale ” aggiungere
(Omissis).
b) all’articolo 49 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
(Omissis);
c) all’articolo 75, comma 4, ultimo capoverso, dopo la parola. “per quanto” viene aggiunto
(Omissis).
1. La bufala mediterranea italiana è da considerarsi particolare patrimonio zootecnico della Regione Campania. Le caratteristiche genetiche di tale animale vanno tutelate dall’ immissione incontrollata di soggetti esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di questa razza che va altresì tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive mediante piani speciali di profilassi.
2. Ad ulteriore garanzia del consumatore, nel quadro degli interventi già previsti, la Giunta regionale, entro 40 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, previa audizione degli Ordini Professionali e delle Associazioni di categoria della filiera bufalina, approva un Piano regionale per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o commercializzazione, prevedendo anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio.
3. La selezione genetica con i controlli funzionali e l’iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta.
4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni e le Organizzazioni di categoria di ogni Provincia, predispone piani provinciali di profilassi per la prevenzione, il controllo mediante l’utilizzo di ogni tecnica scientifica utile e l’eradicazione delle malattie a carattere diffusivo del bestiame, a salvaguardia della zootecnia campana e del consumatore.
5. La
a) [l’articolo 1, comma 2, è così modificato:
(Omissis)] [4].
b) l’articolo 2 è così modificato:
(Omissis)
6. L’Associazione regionale Allevatori della Campania, di cui alla legge regionale n. 42/82, per la selezione genetica del bestiame, gestisce l’attività dei libri genealogici di concerto con l’Associazione Italiana Allevatori -A.I.A.-, le Associazioni Nazionali di Razza e le Associazioni Provinciali Allevatori -APA-, effettua i controlli funzionali del bestiame, predispone annualmente, di concerto con le A.P.A., un programma unico regionale che riguardi i controlli funzionali, svolti dalle stesse Associazioni Provinciali Allevatori della Campania, per ogni specie, razza o tipo genetico;
7. I contributi annuali previsti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 42/82, sono aumentati del venti per cento; per l’anno 2002 si fa fronte con i fondi iscritti alla UPB 2.76.182, mentre per gli anni successivi si fa fronte con la legge di Bilancio.
8. La Giunta regionale, nei casi diversi da quelli previsti dal comma 5, concede agli allevatori che smaltiscono carcasse del bestiame allevato, un contributo pari al sessanta per cento del costo dello smaltimento. L’onere relativo previsto in euro 300.000,00 è stanziato sulla U.P.B. 14.15.40. In alternativa allo smaltimento presso impianti di pretrattamento, senza alcun contributo, è possibile ricorrere al sotterramento delle spoglie degli animali allevati secondo le procedure previste dal regolamento statale di Polizia Sanitaria Veterinaria
1. Le disposizioni di cui alla
2. I termini per l’approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nei piani esecutivi 2000 e 2001 della
3. I termini per l’utilizzo dei contributi in conto interessi concessi, ai sensi della legge regionale n. 51/78, articolo 10, agli Enti locali con i piani di riparto per gli anni dal 1990 al 1997, per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse di cui all’articolo 5 della citata legge, sono prorogati di dodici mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.
4. Il comma 1 dell’articolo 4 della
(Omissis).
5. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 Agosto 1996, n. 19, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6. All’articolo 17 della
(Omissis).
7. Le disposizioni di cui all’articolo 27 della
8. I Comuni beneficiari degli stanziamenti ai sensi della legge regionale 51/78 possono destinare fino al venti per cento del finanziamento annualmente assegnato alla progettazione di opere pubbliche comunali o intercomunali nel rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo dei fondi di rotazione destinati allo stesso tipo. Una ulteriore quota fino al venti per cento degli stessi fondi può essere destinata dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all’acquisto di attrezzature e mezzi per la manutenzione e la pulizia di strade ed altre Opere Pubbliche comunali.
9. Una ulteriore quota fino al 20 per cento dello stanziamento iscritto alla U.P.B. 1.1.6. destinato ai Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti è utilizzata dagli stessi per l’acquisto di attrezzature e mezzi per i servizi di manutenzione e pulizia delle strade ed altre opere pubbliche comunali.
10. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista all’articolo 3 della
11. Le lettere a) e b) dell’articolo 42 della legge regionale 51/78 sono così modificate:
a) al secondo rigo dopo le parole “industriali e nautici”, sono aggiunte le parole
(Omissis).
12. L’articolo 43 della legge regionale 51/78 è così modificato:
a) al sesto rigo dopo le parole “un perito agrario”, sono aggiunte le parole
(Omissis).
13. Per favorire il recupero delle facciate nei centri storici dei comuni, ricadenti in Parchi nazionali e regionali o nelle aree contigue, aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono concessi incentivi ai privati con reddito familiare annuo non superiore a euro 25.000, fino al quaranta per cento della spesa sostenuta. Gli incentivi sono concessi dai Comuni di ubicazione degli immobili. L’Assessorato ai Beni culturali procede al riparto della somma sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre 2002, prevedendo anche incentivi fino all’ottanta per cento per gli immobili di proprietà pubblica. Alla relativa spesa, quantizzata in euro 1.200.000,00 si provvede con le risorse di cui alla U.P.B. 1.3.10.
14. Al comma 1 dell’articolo 60 della
(Omissis).
15. Al fine di incentivare l’associazionismo tra Enti locali e favorire una migliore fruizione degli impianti sportivi la Giunta regionale, in fase di riparto delle istanze presentate dai Comuni ai sensi della legge regionale n.42/79 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dà priorità alle richieste di contributi proposte da Associazioni tra Comuni.
16. Le disposizioni di cui all’articolo 65 della
1. La Regione Campania istituisce un Fondo in conto capitale, per il completamento ed ampliamento delle strutture esistenti, per le aziende agrituristiche, iscritte all’albo regionale di cui
2. Per la realizzazione dell’iniziativa di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera la concessione di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al cinquanta per cento, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari, per i quali la misura del contributo in conto capitale, raggiunge il settanta per cento;
3. Per i termini di presentazione ed approvazione delle domande, per i criteri procedurali, nonché per quelli relativi all’erogazione del contributo, si attua la stessa procedura del POR 2000/2006.
4. Per l’esercizio finanziario 2002 all’onere del presente articolo, quantificato in 2 milioni di euro, si farà fronte con le risorse della U.P.B. 2.76.183 del corrente esercizio finanziario.
1. Per le Comunità Montane di nuova istituzione, ai sensi della legge regionale 6/98, è concesso, per l’anno 2002, un contributo di euro 1.000.000,00 per la definizione delle domande giacenti al 31 dicembre 1999 relative all’articolo 19 della legge regionale n. 42/82.
2. Al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di emergenza derivanti da incendi al patrimonio boschivo regionale, è istituito un fondo di euro 200.000,00, da utilizzare per la formazione e l’aggiornamento tecnico del personale addetto alla prevenzione e al servizio antincendio. Tale fondo è esclusivamente riservato ad Enti Pubblici Regionali o a partecipazione Pubblica Regionale, che ne fanno richiesta attraverso la presentazione di documentati progetti e programmi, già operanti nel settore antincendio e prevenzione, e dotati di adeguata conoscenza ed esperienza. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposito provvedimento di attuazione. All’onere relativo si fa fronte con le risorse iscritte alla U.P.B. 3.5.12.
3. All’articolo 22 della legge regionale 33/93 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
4. All’articolo 1, comma 1, lettera B, dopo “Cautano” è aggiunto
(Omssis).
5. All’articolo 1, comma 1, lettera B, punto 2, della legge regionale 15 punto 9, della legge regionale 31/94, aprile 1998, n.6, dopo “Pesco Sannita” è aggiunto
(Omissis).
6. All’articolo 1, comma 1, lettera B, punto 4, della
(Omissis).
7. All’articolo 1, comma 1, lettera B, punto 3, della
(Omissis).
1. L’art. 2 della legge regionale 2/85 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
(Omissis).
2. La lettera a) del primo comma dell’articolo 3 della
(Omissis).
3. Alla fine del punto b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 2/85 aggiungere le seguenti parole:
(Omissis).
4. Il comma 2 dell’articolo 5 della
(Omissis).
1. Gli Ordini del Giorno approvati dalla Commissione Bilancio, che hanno copertura finanziaria nella relativa UPB, sono considerati in via prioritaria e resi esecutivi negli atti di programmazione e finanziamento della Giunta regionale per l’anno corrente [5].
1. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 è istituito, nella UPB 2.9.26 “Promozione turistica”, il fondo per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali con enti pubblici, associazioni private, società di produzione, televisioni pubbliche e private.
1. Al fine di fronteggiare la parziale copertura della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre 2001 è autorizzato l’utilizzo a tale titolo delle risorse finanziarie attribuite negli esercizi precedenti, che risultano non impegnate alla stessa data, iscritte ai capitoli dello stato previsionale della spesa per l’esercizio 2001 di seguito riportati:
Cap. 7006 Lire 1.150.000.000
Cap. 7010 Lire 1.510.248.000
Cap. 7016 Lire 341.128.600
Cap. 7026 Lire 150.000
Cap. 7028 Lire 10.098.462.353
Cap. 7036 Lire 13.494.378.317
Cap. 7046 Lire 1.478.720.862
Cap. 7048 Lire 41.381.506
Cap. 7050 Lire 10.143.897.397
Cap. 7102 Lire 3.825.000.000
Cap. 7146 Lire 201.461.284
Cap. 7150 Lire 426.829.000
Cap. 7054 Lire 130.000.000.000
Cap. 7156 Lire 2.604.228.000
Cap. 7162 Lire 976.440.000
Cap. 7165 Lire 1.149.141.805
Cap. 7174 Lire 39.006.132.000
Cap. 7180 Lire 3.834.000.000
Cap. 7182 Lire 17.350.756.800
Cap. 7238 Lire 500.000
Cap. 7240 Lire 75.739.514.136
Cap. 7248 Lire 3.000.000.000
Cap. 7282 Lire 6.144.800.000
Cap. 7284 Lire 9.450.000.000
Cap. 7288 Lire 87.082.000.000
Cap. 7290 Lire 7.513.026.400
Cap. 7500 Lire 3.906.140
Cap. 7534 Lire 2.520.000.000
Cap. 7536 Lire 731.000.000
Cap. 7548 Lire 451.000
Cap. 7549 Lire 6.347.000.000
Cap. 7552 Lire 19.800.081.000
Totale lire 449.623.981.600 pari a euro 232.211.407,29.
2. Di tale importo complessivo la quota di euro 5.000.000,00 è destinata allo sviluppo delle prestazioni di medicina non convenzionale.
[1. La Regione Campania promuove l’imprenditoria giovanile nel territorio regionale mediante azioni integrate che favoriscano l’ampliamento della base produttiva ed occupazionale e la creazione di nuove opportunità di inserimento per le fasce svantaggiate, attraverso la concessione di contributi all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità che – anche sulla base dell’esperienza maturata nel contesto del cosiddetto “prestito d’onore” – incentivino lo sviluppo di piccole e medie imprese e la promozione di attività in forma di lavoro autonomo, conformemente ai regolamenti CE 12 gennaio 2001, n. 69 e 12 gennaio 2001, n.70, approvando, altresì, il regime di aiuto istituito con
2. L’attuazione della disposizione di cui al comma uno, è disciplinata con regolamento di Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente. Il Regolamento prevede, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 8 del
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento previsto dall’articolo 4 comma 6 della
1. L’articolo 71 del
1. Ogni Assessore regionale, nonché i Direttori Generali delle Agenzie di emanazione regionale e i Direttori generali delle Aziende sanitarie, all’atto della nomina consegnano al Consiglio regionale lo stato del proprio patrimonio e del proprio coniuge.
2. [All’articolo 4 della legge regionale n. 17/96 è aggiunta la seguente lettera l:
(Omissis) ] [7];
3. Ai Consiglieri regionali e agli Assessori regionali che non partecipano alle sedute di Consiglio regionale viene detratta dall’indennità di base la somma di euro 250,00, fermo restando la vigenza della norma di cui all’articolo 8 della legge regionale n.13/96;
4. All’articolo 6 della
“l’indennità al Presidente, ai membri della Giunta esecutiva e ai Consiglieri comunali delle Comunità montane, se prevista dai singoli Statuti, non è cumulabile con compensi derivanti da cariche di Sindaco, Assessori e Consiglieri dei comuni facenti parte delle stesse Comunità Montane”.
1. E’ istituito un Fondo di Solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro.
2. L’ammontare di tale fondo, pari ad euro 1.000.000,00 è iscritto nel bilancio di previsione 2002 alla U.P.B. 3.13.115 pari a euro 1.000.000,00.
3. La Giunta regionale disciplina con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità di erogazione e gestione del fondo di cui al precedente comma. Tale provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l’I.N.A.I.L. per utilizzare le somme del fondo di cui al comma 1 come anticipazione una tantum dei riconoscimenti assicurativi per il periodo che intercorre tra l’incidente e l’erogazione effettiva del premio assicurativo.
1. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2, del
1 bis. I consiglieri regionali non possono comandare o distaccare presso le proprie strutture coniugi e parenti di primo e secondo grado. Tali comandati devono rientrare presso le amministrazioni di provenienza alla scadenza del comando. [8]
2. Il distacco può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente da Società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento, in nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società e consorzi di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della regione Campania [9].
3. Gli oneri principali ed accessori per il personale comandato o distaccato di cui ai commi 1 e 2, sono a carico della Regione per la durata del distacco o del comando [10].
4. All’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti si provvede con lo stanziamento a carico delle apposite UU.PP.BB. n. 6.23.104 “Spese ed oneri riflessi per il personale” e n. 6.23.105 “Miglioramenti dei servizi” iscritte nella tabella B – Spesa – cui all’articolo 54 della presente legge per la Giunta regionale n. 6.23.48 per il Consiglio regionale.
E’ abolita, ad ogni effetto, nell’assegnazione del personale proveniente dagli enti esterni al Consiglio regionale, la distinzione tra distacco e comando di cui alla
5. Il personale in posizione di distacco presso il Consiglio regionale, di provenienza dagli organici della Giunta regionale e dagli Enti strumentali della Regione, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 15, 5 giugno 1996, n. 13, 21 aprile 1997, n. 13, 28 marzo 2000, n. 7, 11 agosto 2001, n. 10, attualmente in costanza di servizio, possono, a domanda, fare richiesta di trasferimento nei corrispondenti ruoli del Consiglio regionale. La data entro cui può presentarsi la domanda di trasferimento è quella di entrata in vigore della presente legge. L’immissione nei ruoli del Consiglio di detto personale determina automatica modifica della dotazione organica del personale inquadrato nei ruoli del Consiglio regionale.
[1. I componenti dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Campania, scaduto il periodo di nomina previsto dalla legge, restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.]
1. Il comma 3 dell’articolo 57 della
a) sostituire le parole “Insieme per un quartiere a misura d’uomo” con le parole
(Omissis).
1. La
a) Al comma 1, lettera a), dell’articolo 16, sono eliminate le seguenti parole:
“passero- passer italiae-“, “passerea mattugia-passermontanus”, “passera oltremontana-passer domesticus”, “colino della virginia-colinus virginianus”, “minilepre- silvilagus floridamus”;
b) al comma 1, lettera a) dell’articolo 16, si aggiungono le seguenti parole:
(Omissis);
c) al comma 1, lettera b), dell’articolo 16, si eliminano le seguenti parole: “combattente- phafilomachus pugnax”, “pittima reale – limosa limosa”, “fagiano-phasianus colchicus”;
d) al comma 1, lettera c), dell’articolo 16, si elimina la seguente parola: “e muflone-ovis musimon”;
e) al comma 1, lettera a), dell’articolo 16, si sostituiscono le parole: “dalla terza domenica di settembre” con le parole
(Omissis);
f) al comma 1, lettera b), dell’articolo 16, si sostituiscono le parole: “al 31 gennaio” con le parole
(Omissis);
g) al comma 3 dell’articolo 16 si sostituiscono le parole “31 gennaio” con le parole
(Omissis).
1. All’articolo 5, comma 1, lettera a), della
(Omissis).
1. Il punto 10 del comma 2, dell’articolo 6, della
(Omissis).
2. L’articolo 30 del regolamento tipo per i mercati all’ingrosso, di cui alla
“Salvo deleghe specifiche ed eccezionali, relativamente al settore agricolo- alimentare, con delibera di Giunta regionale in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione”.
1. L’articolo 4, comma 1, della
(Omissis).
1. Con l’entrata in vigore della presente legge gli articoli 30, 31 e 32 della
1. Sono approvate le tabelle A –Entrate- e B –Spese- costituenti la nota di variazione, allegate alla presente legge, di cui ne sono parti integranti, che ai sensi della
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Allegati
(Omissis).
[1] Numero così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 26 agosto 2002, n. 40.
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[3] Comma abrogato dall'art. 4 della
[4] Lettera abrogata dall’art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[7] Comma abrogato dall'art. 4 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 30 della
[9] Comma abrogato dall’art. 30 della
[10] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[11] Comma inserito, privo di numerazione, dall’art. 1 della
[12] Articolo abrogato dall’art. 3 della