§ 2.3.75 - L.R. 24 luglio 2006, n. 17.
Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:24/07/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Istituzione
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Nomina, requisiti e incompatibilità
Art. 4.  Indennità
Art. 5.  Ufficio del Garante
Art. 6.  Relazioni
Art. 7.  Conferenza regionale sull’infanzia
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.3.75 - L.R. 24 luglio 2006, n. 17.

Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza

(B.U. 7 agosto 2006, n. 36).

 

Art. 1. Istituzione

     1. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione, nell’ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori prescindendo dal requisito della cittadinanza.

     2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

 

     Art. 2. Funzioni

     1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

     a) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;

     b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

     c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell’adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;

     d) esercita vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;

     e) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni competenti in materia di servizi socio-educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l’infanzia istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;

     f) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;

     g) segnala, alle amministrazioni pubbliche competenti, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico- sanitario, abitativo ed urbanistico;

     h) collabora, in collegamento con l’osservatorio regionale per l’infanzia, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi all’infanzia e adolescenza in ambito regionale;

     i) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti locali da essa dipendenti ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se sussistono fattori di rischio;

     l) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

     m) promuove e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;

     n) collabora allo sviluppo di una nuova cultura urbanistica d’intesa con il competente assessorato regionale al fine di pervenire alla previsione obbligatoria nei piani regolatori generali di aree esclusivamente destinate al gioco per l’infanzia e l’adolescenza;

     o) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato;

 

     Art. 3. Nomina, requisiti e incompatibilità

     1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione, dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale, e può essere rieletto una sola volta. Le funzioni del titolare sono prorogate sino all’insediamento del successore [1].

     2. Può essere eletto colui che è in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non superiore ai sessantacinque anni;

     b) diploma di laurea;

     c) possesso di documentata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell’ambito delle discipline di tutela dei diritti dell’infanzia.

     3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche e non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato .

     4. L’incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Indennità

     1. Al Garante è attribuita un’indennità mensile di funzione pari al trentacinque per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.

 

     Art. 5. Ufficio del Garante

     1. L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

     2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie, della collaborazione dei servizi sociali e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali.

 

     Art. 6. Relazioni

     1. Il Garante riferisce semestralmente alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull’attività svolta.

     2. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse.

     3. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si occupano di minori ad adottare le conseguenti misure.

     4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.

 

     Art. 7. Conferenza regionale sull’infanzia

     1. Allo scopo di promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e adolescenza, il Consiglio regionale organizza, con cadenza triennale, in prossimità della giornata italiana per i diritti dell’infanzia, la Conferenza regionale in collaborazione con il Garante, l’assessorato alle politiche sociali, gli enti locali e con tutti i soggetti interessati.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con l’istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata “Garante dell’infanzia e dell’adolescenza”, prevedendo per l’anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00.

     2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 9. Dichiarazione d’urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.