Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.5 enti dipendenti |
Data: | 30/10/2013 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1 . (Oggetto) |
Art. 2 . (Disposizioni finanziarie) |
Art. 3 . (Soppressione Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico ISVE) |
Art. 4 . (Prosecuzione attività) |
Art. 5 . (Abrogazioni) |
Art. 6 . (Entrata in vigore) |
§ 1.5.25 - L.R. 30 ottobre 2013, n. 15.
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 59)
Art. 1. (Oggetto)
1. Per il riordino delle partecipazioni societarie della Regione afferenti il Polo dello sviluppo, della ricerca e innovazione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria previsto nell’articolo 14, comma 22, del
2. La Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo Campania nelle materie indicate nell’oggetto sociale per le attività che intende esternalizzare.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la società di cui al comma 1, sulla base delle priorità, degli obiettivi e delle linee generali di indirizzo approvati dalla Giunta, previo confronto con le parti sociali, predispone un piano industriale triennale per la gestione in relazione alle commesse, alle attività statutarie di servizio e supporto alla gestione delle partecipazioni regionali e all’attuazione del Piano di stabilizzazione, nonché alle attività di assistenza tecnica per l’attuazione degli interventi nelle materie di cui al comma 1, e lo sottopone all’approvazione dei Dipartimenti competenti della Giunta per il controllo analogo, che vigilano, altresì, sull’applicazione del principio di cui al comma 2.
4. Il piano di cui al comma 3 presenta le condizioni per il mantenimento della sostenibilità economica e finanziaria nel triennio, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane, inclusi l’adeguamento delle condizioni contrattuali coerenti alla natura di società finanziaria.
5. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Campania, si procede a:
a) fusione per incorporazione di EFI in liquidazione in Sviluppo Campania;
b) conferimento o trasferimento della partecipazione regionale in Cithef a favore di Sviluppo Campania previa acquisizione dell’intera partecipazione azionaria, per lo scioglimento mediante la successiva fusione per incorporazione nella stessa;
c) conferimento o trasferimento in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni regionali in Mostra d'Oltremare spa e in ACN srl affinché provveda alla dismissione delle quote mediante le procedure di legge. È fatta salva la facoltà degli altri soci di acquistare a titolo oneroso le quote della Regione prima del conferimento o del loro trasferimento a Sviluppo Campania;
d) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni in Asse in liquidazione e Tess in liquidazione con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione;
e) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di società partecipata da Sviluppo Campania di cui al comma 6, delle partecipazioni nelle società Campania Innovazione e Digit Campania, con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione.
6. Le attività previste nel comma 5, lettere d) ed e), si attuano tramite la costituzione di una società veicolo, la cui partecipazione è attribuita a titolo non oneroso a Sviluppo Campania, per l’adozione delle misure idonee ad accelerare il completamento delle liquidazioni, anche mediante dismissione, nonché degli atti consequenziali in attuazione del Piano di stabilizzazione. La società veicolo assicura che gli organi amministrativi o della liquidazione delle società di cui al comma 5, lettere d) ed e), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborino i rispettivi piani di liquidazione per il completamento delle attività in essere, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 4. Il capitale della società veicolo è fissato in 50.000,00 euro. Per le esigenze connesse all’avvio in esercizio, la Regione dota la società veicolo di un fondo di funzionamento una tantum pari a 60.000,00 euro. Per le esigenze di supporto alle fasi delle liquidazioni la Regione dota la società veicolo di uno specifico fondo una tantum pari a 500.000,00 euro.
7. Sviluppo Campania è autorizzata a far transitare in via definitiva nel proprio organico funzionale i lavoratori delle società partecipate in via maggioritaria dalla Regione, di cui alla presente legge, alla data di approvazione della
8. Alla società di cui al comma 6 sono inoltre conferite o trasferite le partecipazioni regionali minoritarie nelle società non strategiche operanti in altri ambiti per la dismissione secondo legge.
9. Per le finalità di riordino e accorpamento di cui al Piano di stabilizzazione, la società Sviluppo Campania può acquisire da società partecipate, proprie o dalla Regione, anche indirette, attività o rami d'azienda strumentali e coerenti con i propri scopi e finalità sociali.
10. L'individuazione di eventuali ulteriori società a partecipazione non minoritaria da conferire o, comunque, trasferire in Sviluppo Campania in tempi successivi, previo adeguamento del bilancio previsionale, anche ai fini di eventuale dismissione in attuazione del Piano di stabilizzazione, è demandata alla Giunta regionale d'intesa con il Commissario ad acta per l'attuazione del citato Piano.
11. Per assistere e supportare l’azione di riordino in attuazione del Piano di stabilizzazione, Sviluppo Campania può distaccare proprio personale presso la Regione, gli enti strumentali, le società partecipate e presso quelle a essa conferite o trasferite. Per gli stessi scopi si autorizza il distacco presso Sviluppo Campania di personale delle società conferite o trasferite.
12. La società di cui al comma 1 e, per il suo tramite, le partecipate, anche indirette, inclusa la società di cui al comma 6, sottopongono all’approvazione preventiva del Presidente della Giunta regionale i seguenti atti:
a) proposte di designazione o nomine di componenti degli organi sociali, compresi amministratori unici e amministratori delegati;
b) proposte di revoca di amministratori e componenti degli organi sociali;
c) proposte di nomina e revoca di liquidatori.
13. Nella costituzione degli organi sociali delle società partecipate proprie, anche indirette, la società di cui al comma 1 può nominare, nel rispetto dei limiti di legge, proprio personale senza oneri aggiuntivi oltre il trattamento in godimento, e nei soli casi di incarico di liquidatore, amministratore unico o amministratore delegato anche mediante distacco.
14. Con delibera della Giunta regionale la Regione adegua lo statuto di Sviluppo Campania alle funzioni attribuite dalla presente legge, tenendo conto della loro complessità e rilevanza.
15. Gli amministratori in carica delle società di cui al comma 5, lettera e), restano in carica fino al 31 dicembre 2013 e comunque non oltre la messa in liquidazione delle predette società.
Art. 2. (Disposizioni finanziarie)
1. La società di cui all’articolo 1, comma 1, è destinataria dei conferimenti previsti nell’articolo 1 e di un intervento di ricapitalizzazione nella misura di 1.000.000,00 euro anche per il ripianamento delle perdite maturate dalla gestione di cui con la presente legge si riconosce la legittimità. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede utilizzando 338.857,00 euro per spese correnti mediante riduzione della dotazione finanziaria della Missione 20 - Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01 - Programma 03, nonché 661.143,00 euro per spese di investimento mediante riduzione della dotazione finanziaria della Missione 20 -Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01 - Programma 03.
2. La società di cui all'articolo 1, comma 1, è altresì destinataria del conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile regionale in misura non inferiore a 5.000.000,00 euro.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e finanze – demanio e patrimonio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale, con delibera individua i beni immobili da conferire alla società di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere in parte finalizzate a sostegno di operazioni straordinarie che la medesima società ritiene necessarie a tutela dell’attività sociale e degli interessi della proprietà.
5. Agli oneri di cui all’articolo 1, comma 6, e relativi alla sottoscrizione del capitale si provvede con risorse proprie della Regione già appostate su pertinenti capitoli di bilancio. Per gli oneri relativi al fondo di funzionamento si provvede mediante riduzione di 60.000,00 euro della dotazione finanziaria della Missione 20 - Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01 - Programma 03. Per gli oneri relativi al fondo a supporto delle fasi della liquidazione si provvede mediante riduzione di 500.000,00 euro della dotazione finanziaria della Missione 20 - Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01 - Programma 03.
Art. 3. (Soppressione Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico ISVE)
1. Nell’ambito dei processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della spesa dell’amministrazione regionale e ai fini del contenimento degli oneri per enti e organismi regionali, l’ente regionale ISVE previsto nella
2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione dell’ente, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario liquidatore che termina il proprio operato entro centottanta giorni dall’insediamento.
3. La Giunta regionale, sulla base di apposita relazione del Commissario liquidatore, definisce i criteri e gli indirizzi volti alla definizione delle modalità di successione o di estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente con particolare riferimento alla destinazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, compresa la eventuale alienazione dei beni per il ripiano delle passività, nonché al collocamento del personale anche presso enti, società ed organismi regionali.
4. Il Commissario liquidatore provvede:
a) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
b) alla ricognizione del personale alle dipendenze dell’ente;
c) all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’ente;
d) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
e) all’adozione degli atti in esecuzione dei criteri e degli indirizzi previsti dal comma 3 per la definizione di ogni rapporto giuridico nella titolarità dell’Ente soppresso nonché allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi alla soppressione.
5. Il Commissario liquidatore si avvale delle strutture tecniche del soppresso ente regionale ISVE secondo le funzioni e gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data sono risolti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione, anche a progetto e in qualsiasi forma costituiti, stipulati con il soppresso ente regionale ISVE.
6. Le risorse economiche appostate per il funzionamento dell’Istituto per la missione 14 - programma 01, dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 sono destinate alla gestione liquidatoria. Con la legge di bilancio per l’anno 2014 sono definite le risorse economiche per le attività liquidatorie.
Art. 4. (Prosecuzione attività)
1. E’ consentita la prosecuzione, a conclusione o fino alla loro cessione a seguito di acquisizione o trasferimento, delle attività in essere presso le società trasferite e quelle poste in liquidazione in attuazione delle misure previste dal Piano di stabilizzazione.
2. Il conferimento o il trasferimento della partecipazione societaria ad altra società regionale in house, la cessione o il trasferimento di beni e di attività, disposti in attuazione dello stato di liquidazione o del Piano di stabilizzazione finanziaria, a favore della Regione Campania, di altra società regionale in house o di altre persone giuridiche titolari di diritti di proprietà od obbligazionari sui beni e sulle attività oggetto di conferimento o trasferimento, non costituisce causa di risoluzione contrattuale né di decadenza o di perdita dei benefici e dei contributi ottenuti, comunque denominati, anche se a valere sui fondi comunitari.
Art. 5. (Abrogazioni)
1. La
2. Il comma 11, articolo 1, della
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.