§ 4.3.31 - R.R. 18 dicembre 2006, n. 6.
Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia residenziale pubblica
Data:18/12/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Principi generali e finalità.
Art. 2.  Servizi soggetti all’obbligo di autorizzazione.
Art. 3.  Esclusioni.
Art. 4.  Servizi sperimentali.
Art. 5.  Servizi temporanei.
Art. 6.  Anagrafe regionale dei servizi.
Art. 7.  Requisiti strutturali ed ambientali comuni.
Art. 8.  Requisiti organizzativi e funzionali comuni.
Art. 9.  Risorse umane.
Art. 10.  Requisiti strutturali comuni dei servizi rivolti ai minori.
Art. 11.  Piani individuali d’intervento nei servizi rivolti ai minori.
Art. 12.  Accoglienza di minori di età fino a tre anni.
Art. 13.  Minori diversamente abili o sottoposti a misure penali.
Art. 14.  Requisiti strutturali comuni dei servizi rivolti a persone anziane e diversamente abili.
Art. 15.  Finalità, prestazioni e criteri di accesso ai servizi per persone anziane e diversamente abili.
Art. 16.  Modalità di accesso e programmazione degli interventi per le persone anziane e diversamente abili.
Art. 17.  Il piano individuale di assistenza per persone anziane diversamente abili.
Art. 18.  Procedura per l’autorizzazione al funzionamento.
Art. 19.  Domanda di autorizzazione al funzionamento: modalità e termini.
Art. 20.  Attività di vigilanza e controllo.
Art. 21.  Servizi privi di autorizzazione.
Art. 22.  Servizi provvisoriamente autorizzati.
Art. 23.  Servizi definitivamente autorizzati ai sensi di norme precedenti.
Art. 24.  Servizi di nuova istituzione.
Art. 25.  Centri socio-educativi semiresidenziali.
Art. 26.  Norme abrogate.
Art. 27.  Norme finali.


§ 4.3.31 - R.R. 18 dicembre 2006, n. 6.

Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori.

(B.U. 2 gennaio 2007, n. 1).

 

TITOLO I

Principi generali e finalità

 

Art. 1. Principi generali e finalità.

     1. Il presente regolamento, in integrazione con il sistema territoriale dei servizi sociali e alla persona, statuisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi, che i servizi socioassistenziali residenziali e semiresidenziali, sia privati che pubblici e in qualsiasi modalità gestionale organizzati, di seguito denominati servizi, devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.

     2. L’allegato A al presente regolamento individua le diverse tipologie di servizi autorizzati al funzionamento in ragione del possesso dei requisiti comuni alle diverse tipologie, di cui agli articoli 7 e seguenti, e dei requisiti comuni alle specifiche tipologie, stabiliti dagli articoli 10 e seguenti.

 

     Art. 2. Servizi soggetti all’obbligo di autorizzazione.

     1. Sono soggetti ad obbligo di autorizzazione al funzionamento, ai sensi del presente regolamento, i servizi operanti sul territorio regionale, sia pubblici che privati, che offrono assistenza, tutela, accoglienza ed ospitalità di tipo residenziale e semiresidenziale:

     a) ad anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;

     b) a persone adulte diversamente abili, per interventi socio-assistenziali ed educativi finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e al sostegno delle famiglie;

     c) ai minori e alle persone indicate agli articoli 10 e seguenti, nonché all’allegato A, in difficoltà personale, socio-familiare o che comunque vivono situazioni pregiudizievoli per la loro crescita e realizzazione.

     2. Gli enti pubblici non possono stipulare convenzioni né intrattenere rapporti con i servizi residenziali e semi residenziali privi di autorizzazione al funzionamento.

 

     Art. 3. Esclusioni.

     1. Le norme del presente regolamento non si applicano ai servizi residenziali e semi residenziali:

     a) finalizzati a favorire l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione;

     b) finalizzati alla restrizione della libertà personale anche provvisoria;

     c) relativi alle attività oratoriali di cui alla legge 1 agosto 2003, n. 206.

     2. Sono, altresì, esclusi dall’applicazione del presente regolamento i servizi residenziali e semiresidenziali rivolti a persone:

     a) affette da Aids che necessitano di assistenza continua prive dell’opportuno supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile;

     b) con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continuativa prive dell’opportuno supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile.

 

     Art. 4. Servizi sperimentali.

     1. La regione Campania favorisce l’arricchimento dell’offerta dei servizi, attraverso la sperimentazione di servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali innovativi.

     2. L’autorizzazione provvisoria al funzionamento per tali servizi è rilasciata dal comune territorialmente competente, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal settore Assistenza sociale della regione Campania.

     3. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali è presentata, ai sensi dell’articolo 19, al comune territorialmente competente e reca in allegato il progetto sperimentale che il soggetto gestore intende realizzare. Il progetto esplicita le finalità dello stesso, la rispondenza di questo a specifici bisogni territoriali, il progetto educativo e assistenziale generale, le modalità organizzative di realizzazione delle attività, le caratteristiche strutturali dell’immobile destinato ed il piano di verifiche.

     4. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione di servizi sperimentali, il comune territorialmente competente richiede al settore Assistenza sociale della regione Campania il parere prescritto dal comma 2. La richiesta è corredata dal progetto sperimentale e dalla relazione, redatta di concerto con l’ufficio di piano competente, relativa all’analisi dei bisogni territoriali cui fa riferimento il progetto sperimentale e alla coerenza delle caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del servizio con gli obiettivi socio-educativi e assistenziali da conseguire.

     5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il settore Assistenza sociale della regione Campania rende il prescritto parere e lo trasmette al comune territorialmente competente.

     6. Entro quindici giorni dalla ricezione del parere obbligatorio e vincolante il comune territorialmente competente emette il provvedimento di autorizzazione provvisoria o di diniego.

     7. L’autorizzazione provvisoria, di cui al comma 2, è rilasciata per un periodo congruo a valutare l’efficacia e la validità del progetto sperimentale e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

     8. Entro il termine di validità dell’autorizzazione di cui al comma 6 il comune, di concerto con l’ufficio di piano competente e con il settore Assistenza sociale della regione Campania, sentito il soggetto gestore, valuta l’andamento della sperimentazione.

     9. Se l’esito della sperimentazione risulta positivo, il comune provvede al rilascio di autorizzazione definitiva. In caso contrario emette provvedimento di revoca.

     10. La Giunta regionale, accertata la validità dei servizi sperimentali attuati sul territorio, propone con cadenza annuale l’aggiornamento della catalogazione dei servizi di cui all’allegato A, statuendone i requisiti di autorizzazione al funzionamento.

 

     Art. 5. Servizi temporanei.

     1. Gli enti locali che attuano un progetto educativo assistenziale temporaneo, attraverso la previsione di soggiorni estivi o invernali finalizzati ad integrare il ruolo della famiglia, si avvalgono, di norma, delle normali strutture turistiche.

     2. Alle persone che usufruiscono di tale intervento è garantita adeguata assistenza socio-educativa, attraverso:

     a) un numero di figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno una figura educativa ogni dieci minori presenti;

     b) un numero di operatori in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno un operatore ogni dieci persone anziane presenti;

     c) un numero di operatori in misura sufficiente a garantire la presenza di almeno un operatore ogni cinque persone diversamente abili presenti;

     d) altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

     Art. 6. Anagrafe regionale dei servizi.

     1. È istituita presso il settore Assistenza sociale della regione Campania l’anagrafe regionale dei servizi catalogati nell’allegato A, divisa nelle sezioni: Persone Anziane, Persone diversamente abili, Minori e Donne.

     2. È fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di trasmettere all’anagrafe regionale:

     a) i provvedimenti autorizzativi, provvisori e definitivi, entro sette giorni dalla loro adozione;

     b) i provvedimenti di revoca, entro tre giorni dalla loro adozione;

     c) i provvedimenti che autorizzano le variazioni degli elementi che hanno determinato il rilascio dell’ autorizzazione al funzionamento, entro sette giorni dalla loro adozione;

     d) i provvedimenti di diniego dell’autorizzazione, entro sette giorni dalla loro emissione;

     e) ogni altro provvedimento che determina le condizioni di funzionamento dei servizi.

 

TITOLO II

Requisiti comuni

 

     Art. 7. Requisiti strutturali ed ambientali comuni.

     1. Ai fini della autorizzazione al funzionamento i servizi sono:

     a) ubicati in contesti urbani ed in zone adeguatamente servite dai mezzi del trasporto pubblico e in luoghi che non ostacolano o condizionano la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio;

     b) forniti di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento;

     c) accessibili fino al luogo dell’edificio ai normali mezzi di trasporto di persone e cose (autovetture, ambulanze, ecc) e dotati di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati all’uso privato degli ospiti;

     d) ubicati, esclusivamente, in edifici con i requisiti previsti dalla vigente normativa sismica, comprovati da collaudo statico, rilasciato da professionista abilitato; nel caso in cui l’edificio è sito in un comune non classificato sismico, lo stesso deve possedere almeno i requisiti previsti per la zona sismica S=6.

     2. I servizi classificati con il presente atto che ospitano al massimo otto persone e che sono ubicati in civili abitazioni sono esonerati dalla analisi dei rischi e controllo dei punti critici -HCCP-, fermo restando il possesso dei requisiti atti a garantire le condizioni di igienicità e di sicurezza per i lavoratori e per gli ospiti e, ai fini dell’adozione delle misure per la difesa dagli incendi ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono da considerarsi di norma a basso rischio ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.

 

     Art. 8. Requisiti organizzativi e funzionali comuni.

     1 Ai fini della autorizzazione al funzionamento i servizi sono organizzati in modo da:

     a) garantire la partecipazione degli ospiti all’organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;

     b) assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento. Il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell’organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall’ufficio di piano territorialmente competenti, dalla regione campania, dalla procura della repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell’autorità stessa. Nella tipologia di servizio per minori denominata Casa Famiglia, di cui all’allegato A, il coordinamento è realizzato dalla coppia che svolge funzioni di accoglienza ed educative;

     c) assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti;

     d) assicurare una distribuzione degli spazi interni in modo da garantire agli utenti autonomia individuale, fruibilità senza limitazioni e nel rispetto della riservatezza personale e dei criteri di sicurezza.

     2 Ai fini della autorizzazione al funzionamento, i soggetti gestori dei servizi in relazione alle specifiche tipologie di cui all’allegato A assicurano:

     a) l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi;

     b) la presenza nel servizio, secondo i termini e i tempi stabiliti, del personale previsto per ciascuna tipologia;

     c) al fine di garantire i diritti di informazione, controllo e partecipazione degli utenti, l’adozione della carta dei servizi, recante:

     1. i criteri e le modalità d’accesso al servizio;

     2. le modalità di funzionamento del servizio e di apertura della struttura;

     3. le regole di comportamento dei fruitori;

     4. le prestazioni e i servizi forniti agli utenti;

     5. i diritti degli ospiti e le relative forme di tutela e garanzia;

     6. il progetto educativo o assistenziale generale, le finalità, gli obiettivi e le scelte metodologiche;

     7. l’organigramma del personale;

     8. i criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi;

     9. le tariffe praticate;

     10. le coperture assicurative;

     11. i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;

     12. le forme di integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio su cui insiste la struttura stessa e del territorio di provenienza dell’utente, che garantiscono la realizzazione dei piani individuali integrati.

     d) la predisposizione, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, di un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i piani individuali di intervento.

     3. La carta dei servizi è fornita in copia agli ospiti ed eventualmente alle loro famiglie ed è esposta al pubblico in maniera visibile.

     4. I piani individuali di assistenza ed educativi, allo scopo di garantire le finalità generali dei servizi di cui al presente regolamento, prevedono l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l’utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale, e sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti. I piani individuali garantiscono altresì l’integrazione del soggetto con il contesto sociale d’origine in cui è attualmente inserito, nonché il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative. I piani individuali di assistenza ed educativi, in particolare, indicano: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento, il piano delle verifiche.

 

     Art. 9. Risorse umane.

     1. Il personale impegnato nei servizi autorizzati deve essere in possesso, in funzione delle attività svolte, di qualifiche professionali ricomprese in atti che definiscono il sistema delle professioni sociali della regione Campania.

     2. Nel presente regolamento si intende per figura educativa il personale in possesso di una delle qualifiche professionali di cui al comma 1, ed il cui profilo prevede funzioni educative nell’ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori.

     3. Nel presente regolamento si intende per operatore il personale in possesso di una delle qualifiche professionali di cui al comma 1, ed il cui profilo prevede funzioni di assistenza diretta e di cura nell’ambito dei servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ad anziani e disabili.

     4. Salvo quanto previsto per la tipologia di servizio denominata “Casa Famiglia”, di cui all’allegato A, il professionista con funzioni di coordinamento dei servizi, deve possedere uno dei seguenti titoli di laurea almeno triennali: psicologia, sociologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione, scienze del servizio sociale e teologia.

     5. I legali rappresentanti dei soggetti gestori di servizi autorizzati al funzionamento, promuovono e garantiscono la partecipazione del personale e dei volontari ad esperienze periodiche di formazione e aggiornamento.

 

     Art. 10. Requisiti strutturali comuni dei servizi rivolti ai minori.

     1 I servizi semiresidenziali rivolti ai minori devono:

     a) essere dotati di un servizio igienico ogni dieci ospiti accolti;

     b) se si prevede la somministrazione di prodotti alimentari preparati in loco, essere dotati di cucina.

     2. I servizi residenziali rivolti ai minori devono:

     a) essere ubicati in civili abitazioni;

     b) essere dotati di cucina e di locale per soggiorno/pranzo;

     c) essere dotati di camere da letto singole e doppie per gli ospiti, distinte da quelle riservate al personale, salvo quanto previsto al comma 4;

     d) essere dotati di due servizi igienici;

     e) essere dotati di linea telefonica abilitata e postazione personal computer completa con collegamento internet a disposizione degli utenti.

     3. Le camere da letto destinate ai minori accolti nei servizi residenziali debbono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali:

     a) quattordici metri quadrati di superficie minima per camera da letto doppia;

     b) otto metri quadrati di superficie minima per camera da letto singola.

     4. Nella tipologia di servizio denominato comunità di Accoglienza per Gestanti, Madri e Bambini, di cui all’allegato A, è destinata una camera da letto doppia, così come esplicitato al comma 3, a ciascun nucleo madre-bambino/i, nei limiti di due bambini.

     5 All’interno di uno stesso edificio possono trovare collocazione, al massimo:

     a) un servizio residenziale ed un servizio semiresidenziale;

     b) più servizi residenziali.

     6. Nel caso in cui al comma 5, lettera b, nello stabile o nel complesso immobiliare ove sono allocati i servizi residenziali, gli spazi complessivamente ad essi destinati non devono superare il trenta per cento della superficie dello stabile o del complesso immobiliare. Gli stessi servizi devono risultare pienamente autonomi e indipendenti.

 

     Art. 11. Piani individuali d’intervento nei servizi rivolti ai minori.

     1. I piani individuali d’intervento nei servizi rivolti ai minori, allo scopo di garantire le finalità generali degli stessi servizi di cui al presente regolamento, prevedono l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui il minore può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale, e devono pertanto essere elaborati di concerto con i servizi sociali competenti che ne sono titolari.

     2. L’equipe che opera nei servizi residenziali rivolti ai minori mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori e, ove possibile, al rientro degli stessi nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

     3. I servizi sociali competenti garantiscono la realizzazione ed il pieno raggiungimento degli obiettivi dei piani individuali d’intervento rivolti ai minori, comunque non oltre il ventunesimo anno d’età.

     4. I servizi sociali competenti, nell’ambito delle proprie risorse e al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della famiglia, sostengono i nuclei familiari a rischio e mettono in atto azioni volte a realizzare programmi di affido o di adozione. I servizi sociali competenti sostengono altresì l’attività dei servizi rivolti ai minori, organizzando azioni di coordinamento e di aggiornamento degli operatori sociali, nonché favorendo l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui il minore può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale.

 

     Art. 12. Accoglienza di minori di età fino a tre anni.

     1. I minori di età fino a tre anni possono essere accolti soltanto nelle tipologie di servizio denominate “casa famiglia” e, unitamente alla madre, nella “comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini”, di cui all’allegato A, salvo diversa disposizione del tribunale per i minorenni adottata nel superiore interesse del minore.

     2. I servizi sociali competenti, in caso di emergenza e di impossibilità a collocare il minore altrove, possono disporre la collocazione di un minore di età fino a tre anni nella tipologia di servizio denominata “comunità educativa di tipo familiare”, se questa è stata autorizzata ad accogliere minori di età non superiore ai dieci anni.

     3. Nei casi di cui al comma 2, la permanenza del minore nel servizio di cui allo stesso comma, di norma non deve superare i quindici giorni e non può protrarsi oltre i trenta giorni.

 

     Art. 13. Minori diversamente abili o sottoposti a misure penali.

     1. I servizi residenziali rivolti ai minori possono ospitare minori sottoposti alle misure di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 448, ovvero minori diversamente abili, nei limiti del quaranta per cento della ricettività ordinaria massima.

     2. Il tribunale per i minorenni, in considerazione del superiore interesse del minore diversamente abile, può disporne l’accoglienza presso uno dei servizi per i minori catalogati con il presente regolamento, oltre la recettività massima autorizzata, nel limite massimo di un posto.

 

     Art. 14. Requisiti strutturali comuni dei servizi rivolti a persone anziane e diversamente abili.

     1. I servizi semiresidenziali rivolti agli anziani e ai diversamente abili devono prevedere:

     a) congrui spazi destinati alle attività;

     b) una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;

     c) autonomi spazi destinati alla preparazione dei pasti, in caso di svolgimento in sede dell’attività;

     d) spazio amministrativo;

     e) linea telefonica abilitata e postazione personal computer completa con collegamento internet a disposizione degli utenti;

     f) un locale destinato a servizi igienici comuni ogni dieci utenti, differenziato per uomini e donne, e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano differenziato per uomini e donne;

     g) un servizio igienico per il personale.

     I locali che ospitano i servizi devono essere pienamente accessibili e visitabili nel rispetto della normativa vigente in materia.

     2. I servizi residenziali rivolti agli anziani e ai diversamente abili sono dotati di camere da letto singole o doppie. La superficie minima delle camere da letto destinate agli anziani e ai diversamente abili non deve essere inferiore:

     a) per la camera singola, a dodici metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici;

     b) per la camera doppia, a diciotto metri quadrati di superficie netta ad esclusione dei servizi igienici.

     L’altezza non deve essere inferiore a 2,70 m.. In caso di servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la superficie minima delle camere con due letti può essere abbattuta del dieci per cento. L’attrezzatura da cucina deve comprendere almeno un lavello e un doppio bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero.

     3. All’interno di uno stesso immobile o complesso immobiliare di norma non possono trovare collocazione più di un servizio residenziale e di un servizio a ciclo diurno. In deroga a ciò i comuni possono autorizzare il funzionamento di più servizi residenziali ubicati nello stesso stabile o complesso immobiliare, purché:

     a) solo uno sia caratterizzato da ricettività superiore a sette posti letto;

     b) nello stabile o complesso immobiliare ove sono allocati più servizi residenziali, gli spazi complessivamente ad essi destinati non superano il trenta per cento della superficie dello stabile o complesso immobiliare.

     4. Al fine di garantire continuità nelle condizioni di vita dell’ospite è comunque possibile prevedere all’interno di una casa albergo, così come definita e caratterizzata dall’allegato A, l’ospitalità di anziani non autosufficienti per un numero di posti letto non superiore a venti. Si rinvia, per gli specifici requisiti dei servizi destinati ai soggetti non autosufficienti, alle norme disciplinanti i servizi residenziali socio-sanitari.

 

     Art. 15. Finalità, prestazioni e criteri di accesso ai servizi per persone anziane e diversamente abili.

     1. I servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone anziane e diversamente abili, attraverso il sostegno e le prestazioni erogate e l’integrazione con le risorse formali e informali del territorio, promuovono il raggiungimento e il mantenimento dei massimi livelli possibili di autonomia degli ospiti. I servizi erogano prestazioni di aiuto alla persona, prestazioni di natura alberghiera coerenti con il carattere residenziale o semiresidenziale, prestazioni sociali e tutelari, prestazioni che favoriscono la socializzazione, l’animazione e l’autonomia delle persone.

     2. Nei servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone anziane possono accedere le persone in possesso dei seguenti requisiti:

     a) anziani ultrasessantacinquenni per i servizi residenziali e ultracinquantacinquenni per i servizi semiresidenziali;

     b) anziani autonomi e semi-autonomi, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.

     3. Nei servizi residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per persone diversamente abili possono accedere le persone in possesso dei seguenti requisiti: diversamente abili adulti (di età compresa tra i diciotto ed i sessantacinque anni) autonomi e semi-autonomi che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.

     4. L’autonomia va intesa come capacità organizzativa di attuare processi decisionali in ordine a degli scopi. Ai fini del presente atto per soggetti autonomi e semiautonomi si intendono i soggetti in grado di autodeterminarsi e di espletare anche parzialmente e con aiuto le attività di base e le attività strumentali della vita quotidiana. Le attività di base consistono ad esempio in: fare il bagno, vestirsi, fare uso della toilette, spostarsi, continenza urinaria e fecale, alimentarsi. Le attività strumentali sono attività più complesse e consistono ad esempio in: uso del telefono, fare la spesa, preparazione del cibo, cura della casa, fare il bucato, uso dei mezzi di trasporto, prendere i farmaci, gestire le finanze domestiche.

     5.L’accesso ai servizi avviene previo formale consenso dei soggetti interessati.

 

     Art. 16. Modalità di accesso e programmazione degli interventi per le persone anziane e diversamente abili.

     1. I soggetti interessati presentano domanda di accesso al servizio, personalmente o attraverso un componente della famiglia o della rete di aiuto formale o informale.

     2. Ai fini dell’ammissione ai servizi e per la predisposizione di adeguato piano individuale di intervento, i soggetti gestori provvedono alla valutazione globale della situazione del soggetto richiedente, e particolarmente del suo livello di autonomia, avvalendosi di propria equipe professionale, composta almeno dalle seguenti figure professionali: psicologo e assistente sociale.

     3. L’equipe di cui al comma 2, acquisita apposita certificazione del medico di medicina generale del richiedente sul suo stato generale di salute ed eventuali trattamenti sanitari seguiti, valuta, attraverso la raccolta di documentazione sociale riguardante il soggetto, attraverso il metodo dell’indagine socio-ambientale, infine attraverso l’utilizzo di scale di valutazione validate, ovvero di strumenti anche sperimentali di valutazione adottati dalla regione campania, il livello di autonomia del soggetto richiedente e i suoi bisogni assistenziali. La medesima equipe provvede alla elaborazione di un piano individuale di assistenza.

     4. Se la persona è inviata al servizio dal comune di residenza, la valutazione e la certificazione della sua condizione e del livello di autonomia, e la conseguente predisposizione del piano individuale di assistenza, sono svolte dall’equipe di cui al comma 2, di concerto con il servizio sociale del comune inviante.

 

     Art. 17. Il piano individuale di assistenza per persone anziane diversamente abili.

     1 Il piano individuale di assistenza deve essere predisposto considerando i bisogni, le aspettative e le capacità organizzative e di autodeterminazione, oltre che di fattori ambientali, contestuali, personali e familiari della persona.

     Esso deve indicare:

     a) il grado di autonomia, le capacità organizzative e di attuazione di processi decisionali;

     b) il carico assistenziale che la condizione di autonomia o semiautonomia delineata comporta; esso può oscillare lungo un continuum che va da livelli non intensivi (semplice bisogno di socializzazione, bisogno di assistenza alla persona nelle funzioni quotidiane e assistenza tutelare saltuaria), a livelli più intensivi (bisogno di aiuto alla persona nelle funzioni quotidiane e assistenza tutelare da garantire per tutto l’arco della giornata);

     c) gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento, il piano delle verifiche (articolo 5 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n.308);

     d) gli interventi e le prestazioni garantite dal servizio per il mantenimento e la promozione del massimo livello possibile di autonomia sociale e personale;

     e) gli altri interventi e servizi territoriali con cui il servizio si integra nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi relativi al singolo ospite.

     2. La documentazione relativa all’ospite deve essere almeno annualmente aggiornata e conservata presso la struttura che adotta un registro degli ospiti.

 

TITOLO III

Autorizzazione, vigilanza e controllo

 

     Art. 18. Procedura per l’autorizzazione al funzionamento.

     1. Il rilascio e la revoca del provvedimento che autorizza il funzionamento dei servizi individuati con il presente regolamento sono di competenza del comune in cui essi sono ubicati.

     2. Il comune verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento e, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, adotta provvedimento di autorizzazione o di diniego.

     3. Nell’atto di autorizzazione del servizio, il comune deve indicare almeno:

     a) la denominazione;

     b) la tipologia, tra quelle di cui al presente regolamento;

     c) i destinatari, compresa la fascia d’età per i servizi rivolti ai minori;

     d) l’ubicazione;

     e) la capacità ricettiva massima;

     f) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi;

     g) relativamente ai servizi per anziani e diversamente abili, l’eventuale presenza di posti letto per soggetti non autosufficienti e il relativo numero;

     h) la natura pubblica o privata del soggetto titolare.

     4. Il comune se, nei termini prima indicati, accerta la non conformità del servizio ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto titolare, che entro quindici giorni può presentare elementi o documenti integrativi.

     5. Il comune, valutati gli elementi ed i documenti integrativi ed effettuati tutti gli atti di verifica e controllo ritenuti necessari, adotta, entro i successivi quindici giorni, l’atto di autorizzazione o di diniego.

     6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, il legale rappresentante del soggetto titolare, entro dieci giorni dall’intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione al comune che ha emesso l’autorizzazione al funzionamento.

     7. Ogni variazione stabile, che si protrae oltre i sessanta giorni e coerente con la normativa vigente e con il presente regolamento, di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere preventivamente autorizzata dal comune.

     8. Nel caso di sospensione dell’attività, il legale rappresentante del soggetto titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento. La sospensione dell’attività, se si protrae per più di sei mesi continuativi, comporta la revoca dell’autorizzazione al funzionamento.

     9. E’ fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di informare l’ufficio di piano territorialmente competente, sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati. E’ fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di informare l’Anagrafe regionale dei servizi secondo quanto riportato all’ articolo 6.

     10. Limitatamente ai servizi rivolti ai minori, è fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati di informare la procura della repubblica per i minorenni territorialmente competente sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati.

 

     Art. 19. Domanda di autorizzazione al funzionamento: modalità e termini.

     1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare, indirizzata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore, se diverso dal primo;

     b) certificati del casellario giudiziale o dichiarazione resa ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante del soggetto titolare e del soggetto gestore;

     c) per soggetti aventi forma di impresa, certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a sei mesi nella provincia in cui la ditta ha sede legale e dicitura antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 10 e successive modificazioni o dichiarazione con valore equivalente, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o con sede in altri Stati dell’Unione europea;

     d) indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;

     e) la carta dei servizi adottata dalla struttura;

     f) indicazione dell’ubicazione dell’immobile ove si realizza il servizio e titolo di godimento dello stesso;

     g) copia della planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;

     h) indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi;

     i) documentazione attestante le condizioni di abitabilità/agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

     l) polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari;

     m) autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     n) autocertificazione del legale rappresentante di avere ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

     o) piano finanziario per la gestione del servizio.

 

     Art. 20. Attività di vigilanza e controllo.

     1. Il comune, mediante controlli periodici e visite non programmate nei servizi di cui al presente regolamento operanti nel territorio di competenza, verifica il rispetto dei diritti degli ospiti, la realizzazione delle attività previste dalla carta dei servizi, nonché dei piani individuali, e accerta la sussistenza e permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento. Per l’esercizio di tale funzione il comune può avvalersi dei propri uffici tecnici, dei servizi sociali, ovvero dell’ufficio di piano competente, se allo stesso è stata espressamente attribuita tale funzione dagli organismi dell’Ambito territoriale. Si avvale, limitatamente agli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

     2. Il comune, constatate irregolarità in merito a quanto previsto dal comma 1, entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al legale rappresentante del soggetto titolare di rimuovere le irregolarità rilevate. Il provvedimento di ingiunzione deve indicare le necessarie prescrizioni e il termine di adeguamento, rapportato alle irregolarità riscontrate.

     3. Il comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e ai termini ingiunti, sospende il provvedimento di autorizzazione fino alla rimozione delle irregolarità rilevate. In caso di irregolarità gravi o reiterate, il comune revoca l’autorizzazione al funzionamento. Il comune individua contestualmente i servizi ove collocare gli utenti ivi ospitati nonché le soluzioni alternative, con costi a carico del soggetto titolare del servizio.

     4. In caso di necessità di trasferimento del servizio in un comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento, il soggetto titolare richiede autorizzazione al funzionamento al comune in cui trasferisce la sede. Quest’ultimo, se verifica l’urgenza del trasferimento al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, rilascia entro trenta giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento verificando unicamente il possesso dei requisiti strutturali. Il comune rilascia l’autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi degli articoli 18 e 19 a seguito della verifica del possesso anche dei requisiti funzionali e organizzativi.

     5. Il settore Assistenza sociale della regione campania effettua controlli sui servizi, anche a campione, per verificare il rispetto dei diritti degli ospiti, la realizzazione delle attività previste nella carta dei servizi adottata, la rispondenza dei servizi funzionanti ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti nel presente regolamento. In caso di irregolarità riscontrate, formula osservazioni e rilievi al comune in cui sono ubicati i servizi, al legale rappresentante dei servizi e all’ufficio di piano. Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate con atti del dirigente del settore Assistenza sociale della regione campania.

     6. La regione Campania, nell’ambito dell’assegnazione delle risorse destinate a premiare le buone prassi messe in atto dai comuni e dagli ambiti territoriali nell’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali, tiene conto del rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 6 e 20 .

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 21. Servizi privi di autorizzazione.

     1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti titolari dei servizi già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del consiglio regionale 25 marzo 2005, n.3 e non ancora in possesso dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento ivi prescritta, sono tenuti a inoltrare istanza al comune, sul cui territorio insiste il servizio, al fine di ottenere autorizzazione provvisoria al funzionamento.

     2. L’autorizzazione provvisoria al funzionamento di cui al comma 1 è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti minimi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell’istanza al comune sul cui territorio insiste il servizio. Trascorso inutilmente tale termine l’autorizzazione provvisoria si intende non accordata.

 

     Art. 22. Servizi provvisoriamente autorizzati.

     1. I soggetti titolari dei servizi autorizzati provvisoriamente al funzionamento ai sensi dell’articolo 21, ovvero autorizzati provvisoriamente al funzionamento ai sensi della delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del consiglio regionale 25 marzo 2005, n. 3 o ai sensi di normative precedenti al presente regolamento, si adeguano, a pena di revoca della autorizzazione, ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, prescritti dal presente regolamento, nei termini perentori non prorogabili di seguito riportati:

     a) due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per l’adeguamento a tutti i requisiti strutturali,organizzativi e funzionali, e ogni altro requisito stabilito con il presente regolamento che non rientra in quanto indicato alla lettera b);

     b) quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per l’adeguamento ai requisiti richiesti per il personale impiegato.

     2. Entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 1, lettera a), il soggetto titolare richiede al comune territorialmente competente ove il servizio è ubicato, a pena di revoca della autorizzazione provvisoria, il rinnovo dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa dimostrazione dell’avvenuto adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali prescritti dal presente regolamento.

     3. Entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 1, lettera b), i soggetti titolari inoltrano al comune territorialmente competente, a pena di revoca della autorizzazione provvisoria, istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi dell’articolo 19, dimostrando l’avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti per il personale addetto. Il comune, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, adotta ai sensi dell’articolo 18, provvedimento di autorizzazione al funzionamento o di diniego.

     4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria di cui al comma 2, ovvero di cui all’articolo 21, comma 2, il comune, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, emette provvedimento di autorizzazione provvisoria o di rinnovo di autorizzazione provvisoria ovvero di diniego.

     5. Nell’atto di autorizzazione provvisoria ovvero di rinnovo di autorizzazione provvisoria del servizio, il comune deve indicare, in particolare:

     a) la denominazione;

     b) la tipologia, tra quelle di cui al presente regolamento;

     c) i destinatari, compresa la fascia d’età per i servizi rivolti ai minori;

     d) l’ubicazione;

     e) la capacità ricettiva massima;

     f) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi;

     g) relativamente ai servizi per anziani e diversamente abili, l’eventuale presenza di posti letto per soggetti non autosufficienti e il relativo numero;

     h) la natura pubblica o privata del soggetto titolare;

     i) l’indicazione che trattasi di autorizzazione provvisoria ovvero di rinnovo di autorizzazione provvisoria.

     6. Il comune se, nel termine indicato al comma 4, accerta la non conformità del servizio ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto titolare che entro quindici giorni può presentare elementi e documenti integrativi. Il comune, valutati gli elementi e documenti integrativi ed effettuati tutti gli atti di verifica e controllo ritenuti necessari, emette entro i successivi quindici giorni atto di autorizzazione provvisoria o di diniego.

     7. Ogni variazione di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento è espressamente e preventivamente autorizzata dal comune.

     8. Nel caso di sospensione dell’attività, il legale rappresentante del soggetto titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione provvisoria al funzionamento. La sospensione dell’attività, se si protrae per più di sei mesi continuativi, comporta la revoca dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento.

     9. E’ fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati provvisoriamente di informare l’ufficio di piano territorialmente competente, sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati. E’ fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati provvisoriamente di informare l’anagrafe regionale dei servizi secondo quanto riportato all’ articolo 6.

     10. Limitatamente ai servizi rivolti ai minori, è fatto obbligo ai comuni ed ai servizi autorizzati provvisoriamente di informare la procura della repubblica per i minorenni territorialmente competente, sui provvedimenti di autorizzazione, modifica e revoca adottati.

     11. Nelle more dell’adeguamento, nei termini prescritti, ai requisiti previsti nel presente atto, i servizi per anziani già operanti e provvisoriamente autorizzati ai sensi del regolamento di cui alla delibera di Giunta regionale 14 Maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del consiglio 25 marzo 2005, n.3 con capacità ricettiva superiore ai sessantaquattro posti letto e con camere con un numero di posti letto superiore a due, non possono in nessun caso aumentare ulteriormente la capacità ricettiva e il numero di posti letto per camera, e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a sedici posti letto. Detti servizi, fermo restando il divieto di incrementare l’attuale ricettività e il numero dei posti letto per ciascuna camera, si adeguano ai requisiti organizzativi, strutturali e funzionali indicati nel presente regolamento entro i termini indicati al comma 1.

     12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1, 2, 3, il servizio si intende non autorizzato.

 

     Art. 23. Servizi definitivamente autorizzati ai sensi di norme precedenti.

     1. I servizi già in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dai comuni ai sensi del regolamento di cui alla delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2004, n. 711, convalidato con regolamento del Consiglio del 25 marzo 2005, n.3, sono tenuti ad adeguarsi entro i termini di cui all’articolo 22, comma 1, alle norme previste nel presente regolamento e a darne comunicazione ai comuni territorialmente competenti.

     2. Entro quarantacinque giorni dal termine di cui all’ articolo 22, comma 1, lettera b) i soggetti titolari, di cui al comma 1, inoltrano al comune territorialmente competente, a pena di revoca della autorizzazione, istanza di rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi degli articoli 18 e 19, dimostrando l’avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, prescritti dal presente regolamento.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il servizio si intende non autorizzato.

 

     Art. 24. Servizi di nuova istituzione.

     1. Tutti i servizi residenziali e semiresidenziali rivolti alle persone di cui al titolo I, articolo 2, istituiti successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, nonché gli enti locali interessati, sono tenuti ad osservare le procedure e i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

 

     Art. 25. Centri socio-educativi semiresidenziali.

     1. I servizi denominati “centri socio-educativi semiresidenziali”, di seguito “centri”, già esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento sono finalizzati a favorire l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’integrazione delle attività formative e scolastiche con servizi e prestazioni sociali ed educative, e ospitano minori dai tre ai diciotto anni. Essi garantiscono, in rapporto alle esigenze individuali dei minori ospiti e attraverso piani individuali educativi, attività e prestazioni di supporto alla frequenza scolastica, socio-culturali sportive e ricreative, di informazione e orientamento, nonché la somministrazione di pasti, la fornitura eventuale di sussidi didattici e di corredo per le attività sportive e del tempo libero. I centri, inoltre, garantiscono ogni altra prestazione ed attività idonea a garantire il perseguimento degli obiettivi educativi stabiliti per gli ospiti in accordo con il comune. I centri determinano i periodi e gli orari di funzionamento in funzione delle esigenze degli ospiti e in relazione al calendario scolastico, secondo gli accordi con il comune.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i centri organizzano le proprie attività educative, di animazione e socializzazione in gruppi di minori non superiori a dieci, garantendo la presenza di una unità di personale educativo per ciascun gruppo. I centri inoltre sono soggetti agli obblighi previsti dalle norme che regolano le convenzioni in atto con il comune.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita l’autorizzazione al funzionamento solo di nuovi centri in possesso dei requisiti di cui all’allegato A.

 

     Art. 26. Norme abrogate.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili e, in particolare, il regolamento 25 marzo 2005, n. 3, limitatamente ai numeri 54, 55 e 82 dell’allegato A, nonché revocate le deliberazioni del consiglio regionale n. 92/1 del 25 giugno 1992 e n. 130/20 del 25 giugno 1996.

 

          Art. 27. Norme finali.

     1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi regolamentati dal presente atto in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta regionale sentito l’ufficio di piano di zona sociale territorialmente competente.

     2. Il regolamento regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 8 ottobre 2003, n.2843 emanato dal Presidente della Giunta regionale a seguito della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, è convalidato.

     3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

 

 

ALLEGATO A

 

Servizi per minori e donne

 

 

Denominazione

Centro diurno polifunzionale

Carattere

Semiresidenziale

Aspetti organizzativi e funzionali

Il Centro diurno polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, che si collocano nella rete dei servizi sociali territoriali. Le modalità di funzionamento del Centro sono, per quanto possibile, gestite in modo partecipativo con gli utenti. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dal soggetto gestore in relazione alle esigenze del contesto. Le attività realizzate devono essere svolte in gruppi composti da un numero massimo di 10 minori, preferibilmente aggregati per classi di età. Il Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli utenti. Tutte le attività del Centro sono aperte al territorio. Il Centro deve proporsi come sollecitatore e promotore delle risorse esistenti, al fine di costruire l'adesione dei diversi soggetti ad un patto educativo per la presa in carico della questione minorile a livello territoriale.

Ricettività

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 minori di età superiore ai 5 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune.

Prestazioni

Caratterizzato da una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. Offre sostegno e supporto alle famiglie. Il Centro può organizzare attività sportive, ricreative, culturali, di supporto scolastico, momenti di informazione, vacanze invernali ed estive.

Personale

Nel servizio devono operare:

 

 

a. un coordinatore del servizio, che può essere individuato tra gli educatori;

 

 

b. almeno un educatore professionale;

 

 

c. figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire, durante le attività, la presenza di almeno una figura educativa (oppure di un educatore) ogni 10 minori presenti;

 

 

d. altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Denominazione

Comunità di pronta e transitoria accoglienza

Carattere

Residenziale a dimensione familiare

Aspetti organizzativi e funzionali

È una tipologia di servizio finalizzata all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socio-educativa, necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o dal proprio contesto e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo personalizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza. La permanenza nella Comunità non può superare:

 

 

a. i 15 giorni per i minori di età compresa tra i 4 e i 10 anni;

 

 

b. i 30 giorni per i minori di età superiore ai 10 anni.

Ricettività

Massimo 6 minori, di età pari o superiore ai 4 anni, preferibilmente omogenei per sesso. Il Comune autorizza ciascuna Comunità all'accoglienza di minori appartenenti ad una fascia d'età di ampiezza pari a sette anni (es. 4-10 anni, 6-12 anni, 12-18 anni, etc.).

 

La Comunità può ospitare, anche in aggiunta alla recettività massima autorizzata, non più di un minore fratello di uno degli ospiti, appartenente ad una fascia d'età diversa da quella per la quale è stata autorizzata, e comunque non inferiore ai 4 anni.

Prestazioni

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti nell'arco delle 24h, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte ad analizzare i bisogni dei minori ed all'avvio del piano d'intervento.

Personale

Nel servizio devono operare:

 

 

a. un coordinatore del servizio, che può essere individuato tra gli educatori, gli assistenti sociali o gli psicologi;

 

 

b. almeno un educatore professionale, un assistente sociale ed uno psicologo;

 

 

c. figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire, durante le ore diurne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore) ogni 3 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore);

 

 

d. altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Denominazione

Casa famiglia

Carattere

Residenziale a dimensione familiare

Aspetti organizzativi e funzionali

In questa tipologia di servizio le funzioni di accoglienza ed educative sono assicurate attraverso la presenza effettiva e permanente di una famiglia - preferibilmente con figli - o almeno di due adulti di ambo i sessi, che convivono con i minori ed assumono responsabilità genitoriali.

Ricettività

Massimo 6 minori, compresi gli eventuali figli della coppia, preferibilmente omogenei per sesso e per età. Ciascuna casa famiglia, preferibilmente, indica nella domanda di autorizzazione al funzionamento, la fascia d'età dei minori che intende accogliere. Tale fascia d'età ha, preferibilmente, un'ampiezza pari a circa sette anni (es. 0-6 anni, 6-12 anni, 8-14 anni, 12-18 anni, etc.).

 

Anche in aggiunta alla ricettività massima autorizzata, la casa famiglia può accogliere al massimo un minore, anche non appartenente alla fascia d'età per la quale è stata autorizzata, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

 

 

a. accoglienza di fratelli, di cui uno anche appartenente ad una fascia d'età diversa;

 

 

b. impossibilità, in casi di emergenza, a collocare il minore altrove.

 

In quest'ultimo caso la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la comunità di pronta e transitoria accoglienza e l'emergenza viene dichiarata dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio.

Prestazioni

La casa famiglia assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti nell'arco delle 24h. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano d'intervento, al rientro dei minori accolti nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

Personale

La coppia che assume responsabilità genitoriali possiede l'idoneità all'affido di cui al regolamento di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004, n. 644, convalidato con Reg. 25 marzo 2005, n. 3. La coppia è affiancata da:

 

 

a. almeno un educatore professionale;

 

 

b. figure educative, nonché altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Durante le ore diurne deve essere assicurata la presenza di almeno un adulto ogni 3 minori presenti.

 

Denominazione

Comunità educativa di tipo familiare

Carattere

Residenziale a dimensione familiare

Aspetti organizzativi e funzionali

In questa tipologia di servizio le azioni educative e di accoglienza sono svolte da due educatori di riferimento, preferibilmente di ambo i sessi, che propongono un modello di accoglienza a dimensione familiare.

Ricettività

Massimo 6 minori, di età pari o superiore ai 4 anni, preferibilmente omogenei per sesso. Il Comune autorizza ciascuna Comunità all'accoglienza di minori appartenenti ad una fascia d'età di ampiezza pari a sette anni (es. 4-10 anni, 6-12 anni, 12-18 anni, etc.).

 

Anche in aggiunta alla ricettività massima autorizzata, la comunità può accogliere non oltre un minore, anche non appartenente alla fascia d'età per la quale è stata autorizzata, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

 

 

a. accoglienza di fratelli;

 

 

b. impossibilità, in casi di emergenza, a collocare il minore altrove.

 

In quest'ultimo caso, lì dove il minore ha età inferiore ai 4 anni, la sua permanenza non può superare i 15 giorni e il servizio deve assicurare la convivenza di uno dei due educatori di riferimento. Per le altre fasce d'età si fa riferimento a quanto stabilito per la Comunità di Pronta e Transitoria accoglienza.

 

L'emergenza viene dichiarata dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio.

Prestazioni

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti nell'arco delle 24h. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro dei minori accolti nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

Personale

Nel servizio devono operare:

 

 

a. un coordinatore del servizio, che può essere individuato tra gli educatori di riferimento o in entrambi;

 

 

b. almeno due educatori professionali (compresi i due educatori di riferimento);

 

 

c. figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire, durante le ore diurne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore) ogni 3 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore);

 

 

d. altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Denominazione

Comunità alloggio

Carattere

Residenziale a dimensione familiare

Aspetti organizzativi e funzionali

In questa tipologia di servizio le azioni educative e di accoglienza sono svolte dagli educatori e dal personale educativo, che propongono un modello di accoglienza a dimensione familiare.

Ricettività

Massimo 8 minori, di età pari o superiore agli 11 anni, preferibilmente omogenei per sesso.

Prestazioni

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti nell'arco delle 24h. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del piano individuale, al rientro dei minori accolti nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

Personale

Nel servizio devono operare:

 

 

a. un coordinatore del servizio, che può essere individuato tra gli educatori;

 

 

b. almeno un educatore professionale;

 

 

c. figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire, durante le ore diurne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore) ogni 4 minori presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore);

 

 

d. altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Denominazione

Gruppo appartamento

Carattere

Residenziale a dimensione familiare

Aspetti organizzativi e funzionali

Il gruppo appartamento è un servizio rivolto ai giovani che non possono restare e/o rientrare in famiglia e sono vicini o hanno superato il 18° anno d'età e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

Ricettività

Massimo 4 giovani fino a 21 anni, preferibilmente omogenei per sesso.

Prestazioni

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani ospiti del servizio. Ad essi deve, comunque, essere garantita la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo ed all'accompagnamento del giovane nei suoi percorsi maturativi.

Personale

Nel servizio devono operare:

 

 

a. un coordinatore del servizio, che può essere individuato tra gli educatori;

 

 

b. almeno un educatore professionale;

 

 

c. figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire, nelle ore più significative della giornata e, se occorre, anche nelle ore notturne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore);

 

 

d. altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Denominazione

Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini

Carattere

Residenziale a dimensione familiare

Aspetti organizzativi e funzionali

La Comunità di accoglienza ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo di gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale o perché vivono condizioni di disagio che necessitano di una preparazione alla maternità e alla relazione con il figlio.

Ricettività

Massimo 4 donne ed un numero complessivo di bambini/e non superiore ad 8.

Prestazioni

La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Garantisce assistenza e sostegno agli ospiti nell'arco delle 24h. L'equipe che opera nel servizio mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei piani individuali, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. Le attività quotidiane sono gestite in modo partecipativo con le donne ospiti.

Personale

Nel servizio devono operare:

 

 

a. un coordinatore del servizio, che può essere individuato tra gli educatori e l'assistente sociale;

 

 

b. almeno un assistente sociale;

 

 

c. almeno un educatore professionale;

 

 

d. figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire, durante le ore diurne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore) ogni 6 ospiti presenti e, durante le ore notturne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore);

 

 

e. altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

Denominazione

Comunità di accoglienza per donne maltrattate

Carattere

Residenziale a dimensione familiare

Aspetti organizzativi e funzionali

La comunità è un luogo di accoglienza e di residenza per donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale, o che l'hanno subita.

Ricettività

Massimo 4 donne che hanno superato la maggiore età.

Prestazioni

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dalle donne ospiti del servizio. Ad esse deve comunque essere garantita la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane ed all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi. La comunità fornisce consulenza legale e psicologica.

Personale

Nel servizio devono operare:

 

 

a. un coordinatore del servizio, che può essere individuato tra gli educatori;

 

 

b. almeno un educatore professionale, un assistente sociale, uno psicologo ed un consulente legale;

 

 

c. figure educative, preferibilmente di sesso diverso, in misura sufficiente a garantire, nelle ore più significative della giornata e, se occorre, anche nelle ore notturne, la presenza di almeno una figura educativa (oppure un educatore);

 

 

d. altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.

 

 

 

 

 

Servizi per anziani

 

 

Denominazione

Centro sociale polifunzionale

Carattere

Struttura a ciclo semiresidenziale. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli/lle utenti e delle famiglie. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli/lle utenti.

Aspetti organizzativi e funzionali

Il centro sociale polifunzionale è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività e servizi offerti, volti a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno e all'ampliamento dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro.

Ricettività

Massimo 50 utenti.

 

Le attività laboratoriali e ricreative sono svolte in gruppi di non più di dieci persone.

Prestazioni

Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/lle utenti.

 

Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

 

 

a. Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/lle ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

 

 

b. Il centro organizza altre attività quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore degli anziani; attività culturali; attività laboratoriali; attività ludico-ricreative; corsi di ginnastica dolce; iniziative di auto-mutuo-aiuto.

Personale

 

a. Personale addetto ai servizi di pulizia e, se presente il servizio, alla preparazione dei pasti;

 

 

b. Operatori in possesso di idonea qualifica professionale in rapporto di un operatore ogni venticinque utenti;

 

 

c. Figure professionali idonee in relazione alle attività laboratoriali e ricreative.

 

A tali figure obbligatorie possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

 

Denominazione

Casa sociale

 

La tipologia "Casa Sociale" si distingue in:

 

 

a. Appartamento sociale

 

 

b. Gruppo-appartamento.

Carattere

Residenziale con un basso livello di protezione, con apporto di servizi e prestazioni assistenziali su richiesta degli ospiti.

Aspetti

Appartamento sociale.

organizzativi e funzionali

Struttura per soggetti autonomi, singoli o che condividono un patto di convivenza nell'ambito di un progetto di indipendenza abitativa.

 

Gruppo-appartamento.

 

Struttura per soggetti autonomi o semi-autonomi che optano per una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.

Ricettività

Appartamento sociale. 1 o 2 posti.

 

Gruppo-appartamento. Massimo 7 posti.

Prestazioni

Su richiesta degli utenti vengono concordate prestazioni di assistenza domiciliare, socio-assistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo-culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture a carattere comunitario.

 

Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Personale

Operatori in possesso di idonea qualifica professionale.

 

Figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Modulo

Appartamento sociale.

abitativo

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/lle ospiti.

 

Ogni appartamento deve comprendere:

 

camere da letto; zona soggiorno-pranzo; zona cucina.

 

Locale servizi igienici, dotato di un campanello di allarme.

 

Gruppo-appartamento.

 

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/lle ospiti.

 

Ogni appartamento deve comprendere:

 

 

a. camere da letto singole o doppie. Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

 

 

b. due locali per servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85;

 

 

c. una stanza soggiorno-pranzo. La dimensione della stanza deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti della struttura;

 

 

d. la cucina.

 

Denominazione

Comunità alloggio

Carattere

Residenziale con un livello medio di protezione, con l'erogazione di prestazioni assistenziali da parte del soggetto gestore.

Aspetti organizzativi e funzionali

Struttura per anziani autonomi e semiautonomi che non necessitino di assistenza sanitaria continuativa, che in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Ricettività

Da 8 a 16 posti

Prestazioni

 

a. Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;

 

 

b. attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;

 

 

c. assistenza tutelare e di segretariato sociale;

 

 

d. attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

 

 

e. laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;

 

 

f. eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

Personale

 

a. Personale addetto a servizi alberghieri;

 

 

b. Operatori in possesso di idonea qualifica professionale in rapporto di un operatore ogni otto persone di giorno e di un operatore ogni sedici persone di notte;

 

 

c. Figure professionali in relazione alle attività laboratoriali e ricreative.

 

A tali figure obbligatorie possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo

 

Abitativo

Alloggi

 

 

a. La struttura deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

 

 

b. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o la vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

 

La struttura deve essere fornita di pavimenti antisdrucciolevoli e di interruttori elettrici visibili anche al buio.

 

 

 

Ambienti per Servizi Collettivi

 

La struttura deve comprendere:

 

 

a. Cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali della struttura. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie;

 

 

b. Sala pranzo. La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti della struttura. Può coincidere con la sala lettura e tisaneria;

 

 

c. Spazio riunioni e animazione. Devono costituire un complesso di locali in cui tutti gli ospiti della struttura possono incontrarsi per conversare, leggere, guardare la televisione, e per svolgere attività di animazione, ricreative e laboratoriali, prevedendo spazi distinti per: sala TV, sala lettura e tisaneria, sala per laboratori;

 

 

d. Ambulatorio: locale per consultazioni e visite mediche periodiche;

 

 

e. Servizi igienici: almeno due locali per servizi igienici collegati agli spazi comuni e, in ogni caso, almeno un locale per i servizi igienici per piano. Il locale per i servizi igienici, dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno, deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile;

 

 

f. Spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia;

 

 

g. Spazio destinato al personale in servizio notturno. Deve essere previsto un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno;

 

 

h. Ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili;

 

 

i. Corridoi. I corridoi di larghezza minima di 1,40 m. non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano;

 

 

j. Scale. Le scale devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso alla struttura devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.

 

Denominazione

Casa albergo

 

Carattere

Residenziale a livello medio-alto di protezione, con l'erogazione di prestazioni assistenziali ad elevata intensità da parte del soggetto gestore.

Aspetti organizzativi e funzionali

Struttura per anziani autonomi e semiautonomi che non necessitino di assistenza sanitaria continuativa, che, col supporto dei servizi sociali, preferiscono condurre una vita comunitaria usufruendo di servizi collettivi.

Ricettività

Massimo 64 utenti divisi in moduli da 16 posti letto.

Prestazioni

 

a. Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;

 

 

b. attività di aiuto alle persone e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;

 

 

c. assistenza tutelare e di segretariato sociale;

 

 

d. attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

 

 

e. laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;

 

 

f. eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

Personale

 

a. Personale addetto a servizi alberghieri;

 

 

b. Operatori in possesso di idonea qualifica professionale in rapporto di un operatore ogni otto persone di giorno e di un operatore ogni sedici persone di notte. Tale rapporto deve essere diminuito qualora siano presenti più del 50% di soggetti semi-autonomi;

 

 

c. Figure professionali in relazione alle attività laboratoriali e ricreative.

 

A tali figure obbligatorie possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo

 

Abitativo

Alloggi

 

Gli alloggi sono aggregati in moduli di non oltre sedici posti letto, in modo da costituire più comunità autonome all'interno della struttura, con spazi comuni per ciascun modulo.

 

La struttura deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto. Gli alloggi devono essere sufficientemente spaziosi da permettere all'anziano di scegliere di consumarvi i pasti, accudire le proprie faccende domestiche e di trascorrere il proprio tempo libero al suo interno.

 

Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da consentire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

 

Ogni modulo, inoltre, deve contenere i seguenti spazi comuni:

 

 

a. un locale ad uso tisaneria;

 

 

b. un locale ad uso sala comune con annessa TV, di dimensioni di almeno 18 mq. Di superficie netta;

 

 

c. un locale ad uso sala lettura di almeno 18 mq.

 

La struttura deve essere fornita di pavimenti antisdrucciolevoli e di interruttori elettrici visibili anche al buio.

 

 

 

Ambienti per Servizi Collettivi

 

La struttura deve comprendere:

 

Cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali della struttura. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie.

 

Sala pranzo. La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti della struttura.

 

Spazio riunioni e animazione. Devono costituire un complesso di locali in cui tutti gli ospiti della struttura possono incontrarsi per conversare, leggere, guardare la televisione, e per svolgere attività di animazione, ricreative e laboratoriali.

 

Ambulatorio: locale per consultazioni e visite mediche periodiche.

 

Servizi igienici: almeno due locali per servizi igienici collegati agli spazi comuni e, in ogni caso, almeno un locale per i servizi igienici per piano. Il locale per i servizi igienici, dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno, deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile.

 

Spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia.

 

Spazio destinato al personale in servizio notturno. Deve essere previsto un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno.

 

Ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili. Corridoi. I corridoi di larghezza minima di 1,40 m. non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano.

 

Scale. Le scale devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso alla struttura devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.

 

 

 

 

 

Servizi per adulti diversamente abili

 

 

Denominazione

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE

Carattere

Struttura a ciclo semiresidenziale. Le modalità di funzionamento e di gestione del centro devono prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie. I giorni e gli orari di apertura sono determinati dagli enti titolari o gestori in relazione alle esigenze degli utenti.

Aspetti organizzativi e funzionali

Il centro sociale polifunzionale è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.

 

I Comuni, singoli o associati in Ambiti territoriali, favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del centro.

Ricettività

Massimo 30 utenti.

 

Le attività laboratoriali e ricreative devono essere svolte in gruppi di non più di dieci persone.

Prestazioni

Il centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli/lle utenti.

 

Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

 

 

a. Il centro organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo dell'autonomia; deve, altresì, assicurare l'assistenza agli/lle ospiti nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane, nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

 

 

b. Il centro organizza altre attività quali: attività di segretariato sociale e orientamento all'offerta di servizi e prestazioni a favore della persona; attività culturali; attività di formazione; attività laboratoriali; attività ludico-ricreative; iniziative di auto-mutuo-aiuto.

Personale

 

a. Personale addetto ai servizi di pulizia e, se presente il servizio, alla preparazione dei pasti;

 

 

b. operatori in possesso di idonea qualifica professionale in rapporto di ogni 15 persone con disabilità.

 

 

c. almeno un Animatore sociale per Centro;

 

 

d. figure professionali in relazione alle attività laboratoriali e ricreative;

 

A tali figure obbligatorie possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

 

Denominazione

Casa sociale

 

La tipologia "Casa Sociale" si distingue in:

 

a. Appartamento sociale

 

b. Gruppo-appartamento.

Carattere

Residenziale con un basso livello di protezione, con apporto di servizi e prestazioni assistenziali su richiesta degli ospiti.

Aspetti organizzativi e funzionali

Appartamento sociale. Struttura per soggetti autonomi con disabilità, singoli o che condividono un patto di convivenza nell'ambito di un progetto di indipendenza abitativa;

 

Gruppo-appartamento. Struttura per soggetti autonomi o semiautonomi con disabilità che optano per una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.

Ricettività

Appartamento sociale. 1 o 2 posti.

 

Gruppo-appartamento. Massimo 7 posti.

Prestazioni

Su richiesta degli utenti vengono concordate prestazioni di assistenza domiciliare, socio-assistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo-culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture a carattere comunitario.

 

Presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Personale

Operatori in possesso di idonea qualifica professionale.

 

Figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

Modulo

Appartamento sociale.

abitativo

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/lle ospiti.

 

Ogni appartamento deve comprendere:

 

camere da letto; zona soggiorno-pranzo; zona cucina.

 

Locale servizi igienici, dotato di un campanello di allarme.

 

 

 

Gruppo-appartamento.

 

Appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente dimensionato in relazione ai bisogni degli/lle ospiti.

 

Ogni appartamento deve comprendere:

 

 

a. camere da letto singole o doppie. Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

 

 

b. due locali per servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85;

 

 

c. una stanza soggiorno-pranzo. La dimensione della stanza deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti della struttura;

 

 

d. la cucina.

 

Denominazione

Comunità alloggio

Carattere

Residenziale con un livello medio di protezione, con l'erogazione di prestazioni assistenziali da parte del soggetto gestore.

Aspetti organizzativi e funzionali

Struttura per soggetti con disabilità autonomi e semi-autonomi che non necessitino di assistenza sanitaria continuativa che, in situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione.

Ricettività

Da 8 a 16 posti

Prestazioni

 

a. Prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;

 

 

b. attività di aiuto alla persona e di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne;

 

 

c. assistenza tutelare e di segretariato sociale;

 

 

d. attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell'ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

 

 

e. laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi;

 

 

f. eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: Strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera.

Personale

 

a. Personale addetto a servizi alberghieri;

 

 

b. operatori in possesso di idonea qualifica professionale in rapporto di un operatore ogni otto persone di giorno e di un operatore ogni sedici persone di notte;

 

 

c. almeno un animatore sociale, e eventuali altre figure professionali in relazione alle attività laboratoriali e ricreative.

 

A tali figure obbligatorie possono aggiungersi volontari e ragazzi/e del servizio civile.

Modulo

 

Abitativo

Alloggi

 

 

a. La struttura deve essere dotata di camere da letto singole o doppie. Ogni camera da letto deve contenere uno o due letti (in corrispondenza della testata del letto che deve essere sempre appoggiato alla parete, in modo tale da consentire facili spostamenti agli ospiti e al personale sugli altri tre lati del letto, deve essere disposto un campanello di chiamata), un tavolino da notte per letto, un mobile armadio, un tavolo scrittoio con una sedia, una poltroncina per ogni letto;

 

 

b. Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per i servizi igienici. Il locale servizi igienici deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia o vasca con sedile (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); il locale, di dimensioni tali da garantire l'ingresso e la rotazione di una carrozzina, deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno in acciaio all'altezza di cm. 80 dal pavimento; la porta del locale deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

 

La struttura deve essere fornita di pavimenti antisdrucciolevoli e di interruttori elettrici visibili anche al buio.

 

 

 

Ambienti per Servizi Collettivi

 

La struttura deve comprendere:

 

 

a. Cucina e dispensa. Il servizio centrale di cucina deve essere tale da contenere tutto quanto occorre per la preparazione dei pasti in relazione ai posti totali della struttura. Si possono prevedere anche servizi appaltati o convenzionati all'esterno. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all'esterno deve essere previsto un apposito locale adatto allo sporzionamento, al servizio e all'eventuale riscaldamento dei cibi, dotato di uno spazio idoneo al lavaggio ed alla custodia delle stoviglie.

 

 

b. Sala pranzo. La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati. La dimensione della sala deve essere tale da contenere un minimo di posti pari a quello degli/lle ospiti della struttura. Può coincidere con la sala lettura e tisaneria.

 

 

c. Spazio riunioni e animazione. Devono costituire un complesso di locali in cui tutti gli ospiti della struttura possono incontrarsi per conversare, leggere, guardare la televisione, e per svolgere attività di animazione, ricreative e laboratoriali, prevedendo spazi distinti per: sala TV, sala lettura e tisaneria, sala per laboratori.

 

 

d. Ambulatorio. Locale per consultazioni e visite mediche periodiche.

 

 

e. Servizi igienici. Almeno due locali per servizi igienici collegati agli spazi comuni e, in ogni caso, almeno un locale per i servizi igienici per piano. Il locale per i servizi igienici, dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno, deve contenere il vaso, il bidet, il lavabo (del tipo a mensola) e la vasca con sedile.

 

 

g. Spazio lavanderia. Devono essere previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la distribuzione della biancheria sporca e pulita, salvo affidamento all'esterno del servizio lavanderia.

 

 

h. Spazio destinato al personale in servizio notturno. Deve essere previsto un locale opportunamente arredato per ospitare il personale in servizio notturno.

 

 

i. Ascensore. Nelle strutture distribuite su più di un piano, deve essere installato almeno un ascensore di dimensioni tali da consentire l'accesso di una carrozzina per disabili.

 

 

j. Corridoi. I corridoi di larghezza minima di 1,40 m. non devono presentare gradini e devono essere dotati di corrimano.

 

 

k. Scale. Le scale devono essere dotate di gradini con una pedata minima di 30 cm., di un'altezza massima di 16 cm. e di corrimano su entrambi i lati. Eventuali gradini di accesso alla struttura devono essere affiancati da una rampa percorribile con carrozzella.