Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, attività commerciali |
Data: | 29/05/1980 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria, relative alle piccole e medie imprese operanti nel [...] |
Art. 2. Le provvidenze di cui all'art. 1 possono essere concesse a fronte di iniziative volte alla propaganda ed allo sviluppo dell'associazionismo tra piccoli e medi operatori commerciali e turistici della [...] |
Art. 3. Su deliberazione della Giunta e secondo le disponibilità di bilancio, il Presidente della Giunta regionale dispone, entro il 31 gennaio, la erogazione della sovvenzione sulla base delle domande che [...] |
Art. 4. Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 70 milioni. |
Art. 5. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei patronati ed enti giuridicamente riconosciuti con D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate [...] |
Art. 6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali di cui [...] |
Art. 7. Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1979, di cui gli articoli 4 e 5, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività [...] |
Art. 8. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 100 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 200 [...] |
Art. 9. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, II comma della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 3.6.2 - LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1980, N. 49.
Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato.
Art. 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria, relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale e turistico che siano emanazione delle organizzazioni nazionali operanti a livello regionale o provinciale, nell'ambito territoriale della Regione Campania.
Art. 2. Le provvidenze di cui all'art. 1 possono essere concesse a fronte di iniziative volte alla propaganda ed allo sviluppo dell'associazionismo tra piccoli e medi operatori commerciali e turistici della Campania, all'organizzazione di seminari di studio, convegni, congressi inerenti ai problemi della piccola e media impresa commerciale e turistica in Campania, nonché per l'assistenza tecnica, legale, tributaria, fiscale e professionale a favore degli iscritti, e per ogni altra iniziativa che la Regione avrà riconosciuta utile allo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali e turistiche singole od associate della Campania.
Art. 3. Su deliberazione della Giunta e secondo le disponibilità di bilancio, il Presidente della Giunta regionale dispone, entro il 31 gennaio, la erogazione della sovvenzione sulla base delle domande che saranno state presentate dalle associazioni interessate entro il 31 maggio [1] dell'anno precedente.
I fondi destinati alle provvidenze di cui all'art. 2 verranno ogni anno suddivisi tra le associazioni di cui all'art. 1 nel modo seguente:
a) il 20% alle associazioni regionali in proporzione alla rappresentatività;
b) l'80% alle singole organizzazioni provinciali, proporzionalmente al volume di attività ed all'ampiezza di rappresentatività.
Art. 4. Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 70 milioni.
Art. 5. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei patronati ed enti giuridicamente riconosciuti con D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione delle associazioni di categoria delle imprese commerciali e turistiche ed abbiano quindi, fra i loro scopi istituzionali, quello dell'assistenza in genere a favore di tali imprese.
Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di L. 30 milioni.
Art. 6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali di cui all'art. 5, presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente art. 5 sono assegnati agli aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione, rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.
Art. 7. Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1979, di cui gli articoli 4 e 5, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 90 giorni successivi, il Presidente della Giunta regionale provvederà, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.
Art. 8. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 100 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e la contestuale istituzione del capitolo 835 dello stato di previsione medesimo "Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato" con lo stanziamento di L. 100 milioni.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi Capitoli di Bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.
Art. 9. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, II comma della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Termine così modificato dall'art. 31 della