Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 23/12/2011 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario) |
Art. 2. (Rifinanziamento di leggi regionali) |
Art. 3. (Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione) |
Art. 4. (Riscossione e riversamento diretto dei proventi IRAP e dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale) |
Art. 5. (Rideterminazione degli importi delle tasse automobilistiche regionali) |
Art. 6. (Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 2, commi 167 e 171 bis della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi a disposizioni in materia di programma di investimenti a sostegno della casa) |
Art. 8. (Nuovi strumenti per il finanziamento del programma di edilizia scolastica) |
Art. 9. (Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie) |
Art. 10. (Disposizioni varie) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.90 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)
(B.U. 28 dicembre 2011, n. 48 - S.O. n. 187)
Art. 1. (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l’esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa, nell’importo di euro 4.778.604.535,05 per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della
2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.
Art. 2. (Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della
Art. 3. (Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 17 del
1 bis. [L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al presente articolo non si applica per gli impianti di distribuzione di carburante ubicati entro una distanza non superiore a cinquecento metri dal mare, autorizzati al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione erogato esclusivamente alle imbarcazioni e ai natanti da diporto] [1].
2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0258 per litro di benzina.
3. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
4. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della
7. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali, tenute in base alle norme vigenti, presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all’Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
9. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, che per l’anno 2012 sono stimate in euro 40.000.000,00, sono iscritte sul capitolo di nuova istituzione, nell’ambito dell’UPB 111, denominato: “Gettito dell’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) – d.lgs. n. 398/1990”.
9-bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutate in euro 35.000,00, si provvede, a decorrere dall’esercizio 2017, mediante le risorse iscritte sul bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” [2].
Art. 4. (Riscossione e riversamento diretto dei proventi IRAP e dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale)
1. A decorrere dal 2012, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione ed in conformità all’articolo 24 del
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
3. In riferimento ai proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del
4. Le somme di cui al comma 3 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
Art. 5. (Rideterminazione degli importi delle tasse automobilistiche regionali)
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al titolo III, capo I, del
Art. 6. (Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche)
1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per le annualità 2012-2013 la convenzione con l’Automobil club d’Italia (ACI) di cui all’articolo 29 della
Art. 7. (Modifiche all’articolo 2, commi 167 e 171 bis della
1. Al fine di realizzare programmi di investimento attraverso l’utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all’indebitamento, all’articolo 2 della
a) alla lettera a) del comma 167 dopo le parole: “come l’attivazione” sono inserite le seguenti: “del Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche”;
b) al comma 171 bis le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
“b) per la spesa relativa alla costituzione del fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), mediante il capitolo di spesa E61900 per un importo pari ad euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012;
c) per la partecipazione al fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), per un valore complessivo non superiore ad euro 50 milioni, mediante:
1) il conferimento di aree suscettibili di valorizzazione appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
2) il capitolo di spesa E62524 che assume la seguente nuova denominazione: “Partecipazione della Regione Lazio al Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche del Fondo per l’abitare (FIA) di Cassa Depositi e Prestiti” con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.”.
Art. 8. (Nuovi strumenti per il finanziamento del programma di edilizia scolastica)
1. Al fine di realizzare un programma per la ristrutturazione ovvero la costruzione di nuovi edifici scolastici mediante l’utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all’indebitamento da parte della Regione e degli enti locali, anche in virtù delle nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa e patto di stabilità interno di cui alla
2. Al Tavolo di cui al comma 1, compete lo studio e l’individuazione di misure ed azioni in grado di far fronte, in maniera urgente ed efficace, all’attuale situazione presente sul territorio, quali la creazione di un sistema di gestione integrata che preveda forme di partnership tra Regione, enti locali e soggetti privati e l’utilizzo di strumenti come il project financing, disciplinato ai sensi dell’articolo 153 del
3. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’assessore competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici e l’assessore competente in materia di istruzione e politiche giovanili, sentite le competenti commissioni consiliari, entro la data del 30 giugno 2012, definisce i criteri e le modalità delle nuove forme di finanziamento per la realizzazione del programma di edilizia scolastica.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante un importo pari ad euro 150.000,00, esercizio finanziario 2012, nell’ambito del capitolo T19501.
Art. 9. (Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie)
1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della
2. Alla definizione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia, si provvede anche nei confronti delle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto.
Art. 10. (Disposizioni varie)
1. È abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), della
2. Per i consiglieri regionali e gli assessori in carica o cessati dal mandato nella IX legislatura regionale si applicano le disposizioni di cui alla
3. Le indennità di cui all’articolo 2, comma 1, della
4. L’adeguamento ISTAT di cui al comma 3 è sospeso per la durata dell’intera IX legislatura regionale.
5. Il Consiglio regionale stabilisce con legge, entro la fine della presente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti a partire dalla X legislatura basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni.
6. Il comma 1 dell’articolo 69 della
7. E’ facoltà di ciascun consigliere o assessore regionale in carica o cessato dalla carica comunicare in maniera irrevocabile la volontà di rinunciare all’istituto dell’assegno vitalizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Ai consiglieri e agli assessori in carica che abbiano rinunciato all’assegno vitalizio non viene effettuata la ritenuta prevista dall’articolo 6, comma 1, della
9. Il comma 2 dell’articolo 11 della
10. Il comma 4 dell’articolo 11 della
11. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità alle azioni regionali in materia di politiche attive del lavoro e della formazione nonché il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti dalla normativa statale di coordinamento della finanza pubblica, l’Agenzia regionale Lazio lavoro, di seguito denominata Agenzia, istituita mediante trasformazione dell’ente pubblico dipendente dalla Regione ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), della
12. Per i fini di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede a un riordino complessivo della Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro attraverso la modifica del
13. La soppressione di cui al comma 11 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 12. A decorrere dalla stessa data è abrogato il
14. Al comma 1 dell’articolo 21 della
15. Al comma 1 dell’articolo 48, della
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegato
Quadro A - PL aggiornato al 21 dic 2011
(Omissis)
[1] Comma inserito dall'art. 3 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della