Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 24/11/2014 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni relative alle spese per il personale) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica) |
Art. 3. (Disposizione per l’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.) |
Art. 4. (Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF- S.p.A.) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di organizzazione sanitaria) |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relative a disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assegno vitalizio. Disposizioni transitorie) |
Art. 8. (Modifiche alla l.r. 4/2013 relative alla rendicontazione dei gruppi consiliari, al trattamento economico dei dipendenti di enti e società regionali e alla pubblicità dei compensi degli [...] |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relative alla finanza etica regionale) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e [...] |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.56 - L.R. 24 novembre 2014, n. 12.
Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali
(B.U. 25 novembre 2014, n. 94)
Art. 1. (Disposizioni relative alle spese per il personale)
1. A seguito dell’attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e all’ottimizzazione della funzionalità dell’amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall’anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.
Art. 2. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli importi dovuti per i veicoli di cui al comma 1 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con un’ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell’anno 2015. L’applicazione della suddetta misura è subordinata alla conferma nella legge di stabilità regionale per l’anno 2016, verificato l’effettivo incremento del gettito realizzato nel 2015 per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammessa la possibilità di frazionamento su base quadrimestrale delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli di cui al comma 1. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.
4. L’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 14, della
Art. 3. (Disposizione per l’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)
1. La Regione è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i mutui sottoscritti con oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Art. 4. (Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF- S.p.A.)
1. Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall’accertamento del lodo arbitrale intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all’aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A., individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall’organo amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un’analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l’atto di concessione sottoscritto con IMOF S.p.A. e MOF S.p.A., al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con la
Art. 5. (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale)
1. Coerentemente con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della
2. Entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Al fine di dare attuazione a quanto sancito dall’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sottoscritta in data 10 luglio 2014, e alla legislazione statale di recepimento, nonché di rispettare quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del
a) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da:“tra gli iscritti” a: “insiste l’azienda” sono sostituite dalle seguenti: “tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”;
b) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: “Qualora il Consiglio” a: “competenza della Regione Lazio)” sono soppresse;
c) al numero 3) della lettera e) del comma 1 dopo la parola: “possesso” sono inserite le seguenti: “dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del
d) al comma 2 le parole da: “dalla Regione” a: “università interessata” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Regione, sentita l’Università interessata, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”;
e) alla lettera a) del comma 3 le parole da: “dalla Regione” a: “quattro quinti dei componenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”;
f) alla lettera b) del comma 4 le parole da: “tra gli iscritti” a: “quattro quinti dei componenti” sono sostituite dalle seguenti: “tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”.
Art. 7. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della
2. All’articolo 2 della
a) al comma 1 le parole da: “determinato con regolamento” a: “dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “disciplinato con legge regionale”;
b) al comma 3 prima delle parole: “La quota di contributo” sono inserite le seguenti: “Nel caso in cui sia stata resa la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 5,”;
c) al comma 4 le parole: “Il regolamento di cui al comma 1 determina” sono sostituite dalle seguenti: “La legge di cui al comma 1 disciplina”;
d) al comma 5 dopo le parole: “del Consiglio regionale” sono aggiunte le seguenti: “che entro sessanta giorni dalla nomina dichiarino di voler beneficiare del trattamento previdenziale”.
3. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. (Innalzamento dell’età e riduzione dell’assegno vitalizio)
1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto entro la fine della IX legislatura la carica di consigliere regionale o di assessore non componente del Consiglio regionale, sono erogati al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. La corresponsione dell’assegno può essere anticipata, su richiesta, a partire dal sessantesimo anno di età. In tal caso sulla misura dell’assegno si applica una decurtazione del 5 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. In attuazione dell’articolo 1, commi 486 e 487 della
4. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate ai sensi del comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 487, della
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti secondo le aliquote stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Tali aliquote sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.
6. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro possono chiedere l’esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 5 previa presentazione di idonea documentazione.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, l’importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.”.
4. I consiglieri e gli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati nella X legislatura hanno facoltà di rinunciare irrevocabilmente al trattamento previdenziale con diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi [1].
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la facoltà di cui al comma 4 è riconosciuta, con i medesimi effetti, ai consiglieri e agli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati entro la fine della IX legislatura che abbiano maturato il diritto o siano titolari dell’assegno vitalizio diretto o di reversibilità regionale, unitamente ad altro vitalizio diretto o di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra Regione.
Art. 8. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’articolo 12 della
2. All’articolo 13 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Restituzione delle somme”;
b) all’alinea del comma 1 le parole: “decade dal diritto all’erogazione dei contributi per l’anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:” sono sostituite dalle seguenti: “ha l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:”;
c) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 20 della
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della
Art. 9. (Modifiche alla
1. All’alinea del comma 26 dell’articolo 1 della
Art. 10. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 7 dell’articolo 20 le parole: “dell’otto per cento” sono sostituite dalle seguenti: “percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale”;
b) al comma 6 dell’articolo 38 le parole: “dell’otto per cento” sono sostituite dalle seguenti: “percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale”.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella alla
(art. 9 bis, comma 5)
Riduzione temporanea dei vitalizi (triennio 2015-2017)
Importo mensile lordo vitalizio |
Aliquota |
fino a euro 1.500,00 |
8% |
da euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00 |
10% |
da euro 3.501,00 e fino a euro 6.000,00 |
13% |
oltre 6.000,00 euro |
17% |
[1] Comma così modificato dall'art. 35 della