Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 16/11/2015 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione dell’Agenzia regionale per i parchi e dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo) |
Art. 2. (Disposizioni varie) |
§ 2.6.75 - L.R. 16 novembre 2015, n. 15.
Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie
(B.U. 17 novembre 2015, n. 92)
Art. 1. (Soppressione dell’Agenzia regionale per i parchi e dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo)
1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della
a) la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, delle risorse umane e strumentali nonché delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2015-2017, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo” e dei programmi 01 “Difesa del suolo”, 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” e 09 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”;
b) l’adeguamento, al fine di garantire la gestione organica ed integrata di materie omogenee, del
2. La soppressione delle Agenzie di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, lettera b).
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, ogni riferimento alle Agenzie di cui al comma 1 si intende effettuato alle strutture organizzative di cui al comma 1, lettera b) e sono abrogati:
a) le lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 31 della
b) le lettere b) e c) del comma 6 dell’articolo 8 della
c) il
d) il
e) il
f) il
Art. 2. (Disposizioni varie)
1. Al comma 4 dell’articolo 26 della
2. Al comma 6 dell’articolo 27 della
3. La lettera r), del comma 145, dell’articolo 2, della
4. All’articolo 44 della
a) al comma 1 bis la parola: “, h)” è soppressa;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere h) e i) è affidata, rispettivamente, all’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi” e alla Provincia di Frosinone.”.
5. Dopo il comma 145 dell’articolo 2 della
“145 bis. L’organismo di gestione della riserva naturale “Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” è soppresso.
6. Al comma 146, dell’articolo 2, della
7. I commi 148 e 149 dell’articolo 2 della
8. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
9. L’Ufficio di presidenza disciplina con regolamento le ipotesi in cui i contributi di cui al comma 8 possono essere concessi nell’ambito di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 15 della
9 bis. Con il regolamento di cui al comma 9 sono disciplinati, altresì, le modalità e i criteri per la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 8, per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, della
9 ter. La
10. E’ istituita la commissione consiliare speciale “Riforme istituzionali”, di seguito denominata Commissione, con il compito di effettuare studi, esami, indagini e approfondimenti sul tema delle riforme istituzionali, anche al fine di elaborare proposte di revisione, di attuazione dello Statuto, in materia elettorale nonché di modifica del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
11. La Commissione è composta da quattordici consiglieri che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. La Commissione è costituita secondo le modalità indicate dall’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
12. La Commissione dura in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all’Aula una relazione sull’attività svolta.
13. All’articolo 10 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al difensore civico è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al difensore civico che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
14. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 della
“1. Al Presidente del Corecom è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Corecom è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità pari al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2 bis. Ai componenti del Corecom che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano, su incarico del Corecom, in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
15. All’articolo 6 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al garante è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al garante che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
16. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole da: “Il garante e i coadiutori” fino a: “con voto limitato” sono sostituite dalle seguenti: “Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, rispettivamente, con la maggioranza assoluta e con voto limitato.”;
b) i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.”.
17. Le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), ivi inclusi i membri dei rispettivi Uffici di presidenza, è riconosciuto il solo gettone di presenza di cui all’articolo 16, comma 2 della
19. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 4 e 5 dell’articolo 9 della
b) il comma 7 dell’articolo 22 della
20. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 35 della
[2] Comma inserito dall'art. 17 della
[3] Comma inserito dall'art. 17 della