§ 1.3.21 - L.R. 19 aprile 2013, n. 1.
Modifiche della l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.3 consiglio regionale
Data:19/04/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005)
Art. 2.  (Disposizione finale)


§ 1.3.21 - L.R. 19 aprile 2013, n. 1.

Modifiche della l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale

(B.U. 30 aprile 2013, n. 35)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 le parole “70 membri”, “56 eletti” e “14 eletti” sono sostituite rispettivamente con le seguenti: “50 membri”, “40 eletti” e “10 eletti”.

 

     Art. 2. (Disposizione finale)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dalle elezioni per la decima legislatura regionale, così come previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 [1].


[1] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.