§ 1.4.30 - L.R. 13 giugno 1983, n. 39.
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti pubblici e privati di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:13/06/1983
Numero:39


Sommario
Art. 1.  La presente legge disciplina, nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, la pubblicità della situazione patrimoniale:
Art. 2.  I soggetti di cui al precedente articolo 1 entro tre mesi dall'assunzione della carica sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, settore Segreteria Ufficio di [...]
Art. 3.  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 della [...]
Art. 4.  Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nel precedente articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione [...]
Art. 5.  Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo analogo a quello dei consiglieri regionali, predisposto dall'Ufficio di Presidenza del [...]
Art. 6.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 1 devono provvedere agli adempimenti indicati nei punti 1 e 2 del primo comma del precedente [...]
Art. 7.  Nel caso di inadempienza di quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 6 il Presidente del Consiglio regionale diffida i soggetti di cui al precedente articolo 1 ad adempiere agli obblighi [...]
Art. 8.  Le dichiarazioni previste al punto 1 del primo comma del precedente articolo 2 nonché quelle previste dai precedenti articoli 3 e 4 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. [...]


§ 1.4.30 - L.R. 13 giugno 1983, n. 39. [1]

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di enti pubblici e privati di competenza regionale Attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441.

(B.U. 20 settembre 1983, n. 26, S.O. n. 1).

 

Art. 1. La presente legge disciplina, nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, la pubblicità della situazione patrimoniale:

     a) dei presidenti, vice presidenti, amministratori delegati, direttori generali e consiglieri di amministrazione di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione od approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale od al Consiglio regionale;

     b) dei presidenti, vice presidenti, amministratori delegati, direttori generali e consiglieri di amministrazione, delle società al cui capitale concorre la Regione Lazio, nelle varie forme di intervento o di partecipazione diretto od indiretto, per un importo superiore al 20 per cento;

     c) ai presidenti, ai vice presidenti, agli amministratori delegati, ai direttori generali e consiglieri di amministrazione, degli enti od istituti privati, al cui finanziamento concorra la Regione Lazio in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio.

 

     Art. 2. I soggetti di cui al precedente articolo 1 entro tre mesi dall'assunzione della carica sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, settore Segreteria Ufficio di Presidenza:

     1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

     2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

     Gli adempimenti indicati nei punti 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

 

     Art. 3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 della presente legge sono tenuti a depositare un attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto 1 del primo comma del precedente articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma del citato articolo 2.

 

     Art. 4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nel precedente articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto 1 del primo comma del precedente articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

     Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 2.

 

     Art. 5. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo analogo a quello dei consiglieri regionali, predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 1 devono provvedere agli adempimenti indicati nei punti 1 e 2 del primo comma del precedente articolo 2.

 

     Art. 7. Nel caso di inadempienza di quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 6 il Presidente del Consiglio regionale diffida i soggetti di cui al precedente articolo 1 ad adempiere agli obblighi imposti entro il termine di quindici giorni.

     Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Le dichiarazioni previste al punto 1 del primo comma del precedente articolo 2 nonché quelle previste dai precedenti articoli 3 e 4 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nello stesso Bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi depositata ai sensi del punto 2 del primo comma del precedente articolo 2.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.