§ 5.1.76 - L.R. 3 agosto 2004, n. 9.
Istituzione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:03/08/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Emergenza sanitaria).
Art. 2.  (Istituzione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118).
Art. 3.  (Natura giuridica).
Art. 4.  (Competenze).
Art. 5.  (Sistema informativo dell’emergenza).
Art. 6.  (Sistema di allarme sanitario).
Art. 7.  (Organi istituzionali).
Art. 8.  (Direttore generale).
Art. 9.  (Collegio sindacale).
Art. 10.  (Direttore sanitario e direttore amministrativo).
Art. 11.  (Consiglio dei sanitari).
Art. 12.  (Atto aziendale).
Art. 13.  (Organizzazione e personale).
Art. 14.  (Finanziamento. Gestione contabile e patrimoniale).
Art. 15.  (Indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo regionale).
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 49).
Art. 17.  (Disposizioni transitorie).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 19.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.76 - L.R. 3 agosto 2004, n. 9.

Istituzione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118.

(B.U. 10 agosto 2004, n. 22 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Emergenza sanitaria).

     1. L’emergenza sanitaria costituisce una funzione propria della Regione il cui esercizio è affidato al servizio sanitario regionale.

     2. Il sistema di emergenza sanitaria gestisce la fase di allarme e di risposta extraospedaliera, nonché la fase di risposta ospedaliera.

     3. La presente legge disciplina l’organizzazione, il coordinamento e la gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera all’emergenza sanitaria.

 

     Art. 2. (Istituzione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118).

     1. E’ istituita l’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria, di seguito denominata ARES 118, con sede in Roma.

 

     Art. 3. (Natura giuridica).

     1. L’ARES 118 è ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

 

     Art. 4. (Competenze).

     1. L’ARES 118 espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l’emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento.

     2. L’ARES 118 provvede, inoltre, al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

     3. Nell’esercizio delle proprie competenze l’ARES 118:

     a) si raccorda con le aziende sanitarie e con tutti gli altri enti ed organismi pubblici e privati accreditati che operano nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria, al fine di garantire l’integrazione delle rispettive attività e di assicurare la continuità assistenziale in emergenza, disponendo in tempo reale di informazioni relative alla disponibilità della struttura più idonea al trattamento;

     b) cura la gestione ed il coordinamento dell’attività di elisoccorso e del personale sanitario dell’ARES 118 operante sui mezzi addetti all’elisoccorso, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione sui requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, e redige annualmente un dettagliato rapporto, da sottoporre alla Regione e alla commissione consiliare competente in materia di sanità, in cui sono indicati:

1) i volumi degli interventi;

2) l’identificazione e la valorizzazione di tutti i costi diretti;

3) l’identificazione, per singolo paziente, dei luoghi d’intervento per presa in carico e destinazione;

4) le ore di volo dedicate per ogni singolo intervento [1];

     c) esprime parere preventivo sull’accreditamento degli organismi a scopo non lucrativo iscritti nell’elenco regionale previsto dall’articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che svolgono attività nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria, cura il rapporto con gli organismi stessi ed esercita la vigilanza sulle relative attività;

     d) attiva procedure per l’eventuale utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento, gestiti dagli organismi di cui alla lettera c) e dagli altri enti ed organismi pubblici e privati, ivi compresa l’Associazione italiana della Croce rossa, accreditati ai sensi della normativa vigente;

     e) opera, se necessario, in raccordo funzionale con le altre Regioni e, nei casi di maxiemergenza, anche d’intesa con le amministrazioni centrali competenti in materia di protezione civile.

     4. L’ARES 118 svolge attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione in materia di programmazione e organizzazione del sistema sanitario extraospedaliero e, in particolare, relativamente a:

     a) elaborazione dei dati in merito alla qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie nel settore dell’emergenza;

     b) progettazione, promozione e sviluppo di attività organizzativo-gestionali innovative per l’efficienza, l’efficacia e il miglioramento qualitativo del servizio di emergenza.

     5. L'ARES 118 assicura alla struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche sanitarie i flussi informativi sulle attività di propria competenza con le modalità definite d'intesa con la stessa struttura e può avvalersi di quest'ultima anche per la definizione di specifici indicatori atti a valutare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate e la percezione della qualità stessa da parte degli utenti. Può avvalersi altresì dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche e 6 agosto 1999, n. 11, nonché, mediante apposite convenzioni, degli altri enti, istituzioni ed organismi aventi finalità di studio, formazione e ricerca nell’ambito del sistema sanitario [2].

     6. L’ARES 118 svolge la propria attività in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri indicati dal piano sanitario regionale e nel rispetto degli altri atti regionali di indirizzo e coordinamento e di direttiva.

     7. L’attività di integrazione con i medici di base di cui al comma 2 è realizzata dall’ARES 118 assicurando nell’ambito dei loro compiti:

     a) la continuità assistenziale del sistema di allerta;

     b) l’intervento tempestivo.

 

     Art. 5. (Sistema informativo dell’emergenza).

     1. Il sistema informativo dell’emergenza è composto dal complesso dei flussi informativi tra l’ARES 118, l’ASP e le strutture sanitarie e non sanitarie.

     2. Il sistema di cui al comma 1 è supportato da un sistema informatico e radiotelecomunicativo integrato e viene organizzato e gestito in conformità agli indirizzi determinati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Sistema di allarme sanitario).

     1. Il sistema di allarme sanitario è articolato su cinque centrali operative provinciali, Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e una centrale operativa regionale.

 

     Art. 7. (Organi istituzionali).

     1. Sono organi istituzionali dell’ARES 118:

     a) il direttore generale;

     b) il collegio sindacale.

 

     Art. 8. (Direttore generale).

     1. Il direttore generale dell’ARES 118 è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo avviso da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima e di cui è data notizia sul BUR, senza necessità di valutazioni comparative, tra coloro che non si trovano nelle situazioni di incompatibilità e non versano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 3, commi 9 ed 11, del d.lgs. 502/1992, e successive modifiche, e che sono in possesso degli specifici requisiti indicati dal citato avviso e comunque di:

     a) diploma di laurea;

     b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.

     2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 502/1992, e successive modifiche, e in osservanza delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.

     3. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore generale deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria attivato dalla Regione.

     4. All’atto della nomina del direttore generale la Giunta regionale, sulla base delle previsioni del piano sanitario regionale, definisce ed assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia del direttore stesso.

     5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARES 118 ed è responsabile dell’efficienza e dell’economicità della gestione complessiva nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. In particolare, il direttore generale provvede:

     a) alla nomina del collegio sindacale ed alla sua prima convocazione;

     b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;

     c) al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture complesse ed agli eventuali dipartimenti;

     d) all’adozione dell’atto aziendale;

     e) all’adozione degli atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell’ARES 118 ed all’assegnazione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie;

     f) all’adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di esercizio;

     g) alla verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa;

     h) alla verifica della qualità dei servizi;

     i) all’adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dall’atto aziendale.

     6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

     7. Al rapporto di lavoro del direttore generale, ivi comprese le cause di cessazione dall’incarico e risoluzione del contratto, le sostituzioni in caso di vacanza, assenza e impedimento, si applica la normativa vigente per i direttori generali delle altre aziende sanitarie.

 

     Art. 9. (Collegio sindacale).

     1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche [3].

     2. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche, ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componenti dei collegi sindacali e non versino nelle condizioni ostative previste dall’articolo 8 del citato decreto legislativo. Non possono, altresì, fare parte del collegio sindacale coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi e, in particolare:

     a) il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini sino al secondo grado del direttore generale;

     b) i dipendenti dell’ARES 118 e gli operatori legati da contratto con la stessa;

     c) i titolari ed i gestori di istituzioni sanitarie ubicate nel territorio regionale.

     3. Il collegio sindacale, nel corso della prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente.

     4. Il collegio sindacale vigila sull’attività dell’ARES 118 e sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l’amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’atto aziendale.

     5. Il collegio sindacale riferisce almeno trimestralmente alla Giunta regionale sui risultati della propria attività e denuncia immediatamente alla stessa gravi irregolarità nella gestione o situazioni di disavanzo.

     6. I componenti del collegio sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo i cui risultati devono essere comunque sottoposti all’organo collegiale per l’assunzione delle conseguenti determinazioni.

     7. Il collegio sindacale dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

     8. I singoli componenti del collegio sindacale cessano dall’incarico per decorrenza dei termini, per dimissioni e per decadenza, dichiarata dal direttore generale, a causa del sopravvenire di alcuna delle condizioni ostative o delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ovvero della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute del collegio o dell’assenza, ancorché giustificata, protratta per oltre sei mesi.

     9. Nei casi di cui al comma 8 il direttore generale procede alla sostituzione del componente del collegio sindacale cessato dall’incarico, previa acquisizione della designazione da parte dell’organo competente. Qualora si verifichi la mancanza di due o più componenti, il direttore generale procede all’avvio delle procedure previste per la ricostituzione dell’intero collegio.

     10. Ai componenti del collegio sindacale spetta un’indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti.

 

     Art. 10. (Direttore sanitario e direttore amministrativo).

     1. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità e non versino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 3, commi 9 ed 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all’articolo 15, comma 4bis, della l.r. 18/1994 [4].

     2. [Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) laurea in medicina e chirurgia;

     b) età inferiore a sessantacinque anni;

     c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico – sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione] [5].

     3. [Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) laurea in discipline giuridiche o economiche;

     b) età inferiore a sessantacinque anni;

     c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione] [6].

     4. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore sanitario deve produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica o di organizzazione e gestione sanitaria, o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in materia di requisiti per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale o di altro corso di formazione appositamente programmato, organizzato ed attivato dalla Regione.

     5. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed in osservanza delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.

     6. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda sanitaria. In particolare, concorrono, mediante la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Essi, inoltre, assumono diretta responsabilità delle funzioni che sono attribuite alla loro competenza dalla legislazione vigente in materia e dall’atto aziendale ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera i).

     7. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo cessano dall’incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma. Cessano, altresì, dall’incarico per altre cause previste dal contratto o dall’atto aziendale e quando il direttore generale ne dichiari la decadenza per:

     a) sopravvenute incompatibilità o cause ostative alla loro nomina ai sensi dell’articolo 3, commi 9 ed 11, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche;

     b) in caso di assenza o impedimento protratti senza interruzione per oltre sei mesi;

     c) accertamento di:

     1) gravi violazioni di legge o di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione nell’ambito delle rispettive funzioni;

     2) gravi violazioni delle direttive impartite dal direttore generale;

     3) comportamenti che hanno determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione sono preposti.

     8. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o del direttore sanitario le relative funzioni sono esercitate dai dirigenti preventivamente designati dal direttore generale, in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui l’assenza o l’impedimento del direttore amministrativo o del direttore sanitario si protragga oltre il termine di cui al comma 7, lett. b), il direttore generale provvede tempestivamente alla nomina del nuovo direttore.

 

     Art. 11. (Consiglio dei sanitari).

     1. Presso l’ARES 118 è istituito il consiglio dei sanitari, quale organismo elettivo che fornisce consulenze al Direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché per le attività di assistenza sanitaria.

     2. I pareri del consiglio dei sanitari sono obbligatori ma non vincolanti. Il parere deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere s’intende favorevole.

     3. Il consiglio dei sanitari è costituito con provvedimento del Direttore generale, che lo convoca e lo presiede, da un numero di medici tale da rappresentare la maggioranza del consiglio, da altri operatori sanitari laureati, da personale infermieristico e tecnico-sanitario.

     4. L’atto aziendale determina la composizione del consiglio dei sanitari e le procedure per l’elezione dei singoli componenti, nonché gli atti da sottoporre al parere del consiglio stesso e le modalità del suo funzionamento.

 

     Art. 12. (Atto aziendale).

     1. L’atto aziendale è l’atto di diritto privato che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’ARES 118, in conformità alle disposizioni della presente legge ed agli specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale nonché nel rispetto del principio di distinzione tra attività di programmazione, indirizzo e controllo, di competenza degli organi istituzionali, ed attività di gestione, di competenza dei dirigenti.

     2. L’atto aziendale, in particolare, determina:

     a) la sede legale e gli elementi identificativi dell’azienda sanitaria;

     b) la missione particolare che l’ARES 118 assume nell’ambito del Servizio sanitario regionale;

     c) le funzioni del direttore generale e del collegio sindacale;

     d) la composizione e l’elezione del consiglio dei sanitari, gli atti da sottoporre al parere dello stesso e le modalità del suo funzionamento;

     e) l’organizzazione interna articolata in strutture semplici e complesse ed in eventuali dipartimenti, la localizzazione delle centrali operative a livello regionale e provinciale e delle postazioni dei mezzi di soccorso nonché le modalità di collegamento tra i diversi servizi del sistema di emergenza sanitaria;

     f) la costituzione del dipartimento dell’assistenza o, in sua assenza, la formalizzazione dei servizi infermieristici e delle altre professioni sanitarie presenti nell’azienda stessa;

     g) la dotazione organica e le risorse strumentali, ivi comprese le strutture tecnologiche e informatiche e i mezzi di soccorso;

     h) le modalità di affidamento della direzione delle strutture ai dirigenti;

     i) le funzioni attribuite al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed agli altri dirigenti e le modalità per il conferimento di eventuali deleghe, individuando, altresì, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda sanitaria verso l’esterno;

     l) il sistema dei controlli interni;

     m) le procedure e l’oggetto delle consultazioni delle organizzazioni sindacali;

     n) le modalità con cui l’azienda sanitaria appalta o contratta direttamente la fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa in materia, secondo le norme di diritto privato;

     o) le modalità di rapporto e di collaborazione dell’ARES 118 con le altre aziende sanitarie nonché con gli enti ed organismi di cui all’articolo 4, comma 3;

     p) le modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei diritti degli utenti, anche ai fini della corretta fruizione del sistema.

     3. L’atto aziendale è redatto dal direttore generale ed è adottato con provvedimento del direttore stesso, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

     4. L’atto aziendale è trasmesso alla Regione per la verifica di conformità alle disposizioni della presente legge ed ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     5. La Giunta regionale, qualora rilevi la mancanza di conformità di cui al comma 3, rinvia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, l’atto aziendale al direttore generale per i necessari adeguamenti, che devono essere comunicati alla Regione. Decorso tale termine ovvero, in caso di rinvio, a seguito della comunicazione alla Regione dei relativi adeguamenti, l’atto aziendale è pubblicato sul BUR.

     6. L’atto aziendale può essere modificato dal direttore generale con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

     Art. 13. (Organizzazione e personale).

     1. L’organizzazione dell’ARES 118 è determinata dall’atto aziendale ai sensi dell’articolo 12.

     2. Dall’ARES 118 dipende tutto il personale utilizzato nei diversi momenti della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie. In particolare, dipende dall’ARES 118 il personale addetto alle centrali operative provinciali e alle postazioni dei mezzi di soccorso nonché quello impegnato alla conduzione dei mezzi di soccorso.

     3. Al personale dell’ARES 118 si applica la normativa legislativa e contrattuale vigente per il personale del servizio sanitario regionale.

     4. L’ARES 118 assicura la formazione e l’aggiornamento continuo e permanente del personale dipendente e, previe specifiche intese, di quello non dipendente che opera in regime di accreditamento. La formazione e l’aggiornamento sono finalizzati a promuovere la qualificazione uniforme e mirata alle attività di emergenza, la valorizzazione delle competenze tecniche delle singole professionalità nonché la capacità di operare in modo integrato e interdisciplinare.

 

     Art. 14. (Finanziamento. Gestione contabile e patrimoniale).

     1. Al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale dell’ARES 118 si estendono le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le altre aziende sanitarie.

     2. La Giunta regionale, tenendo conto della peculiarità dell’ARES 118, determina con apposita deliberazione i criteri per il relativo finanziamento.

     3. L’ARES 118 dispone delle seguenti risorse finanziarie:

     a) assegnazione annuale determinata dalla Giunta regionale;

     b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;

     c) risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione Europea o da altri enti pubblici o privati;

     d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

 

     Art. 15. (Indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo regionale).

     1. La Regione esercita nei confronti dell’ARES 118 le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente per le altre aziende sanitarie, ivi comprese la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal direttore generale trascorsi diciotto mesi dalla nomina e ogni altra valutazione dell’attività del direttore stesso.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 49).

     1. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 49, (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private) è abrogato.

     2. Agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 49/1989 le parole “unità sanitaria locale” sono sostituite dalle seguenti: “azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118.”

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie).

     1. In fase di prima applicazione della presente legge:

     a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del Direttore generale dell’ARES 118. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede, in via, sostitutiva, il Presidente del Consiglio regionale;

     b) il direttore generale dell’ARES 118 nomina il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 9, entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento; nelle more della costituzione della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria prevista dall’articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, il componente del collegio sindacale indicato all’articolo 9, comma 1, lettera d), è designato dalla conferenza permanente Regione – autonomie locali, istituita ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della situazione risultante a tale data, con deliberazione della Giunta regionale sono trasferiti all’ARES 118:

     a) i beni immobili che costituiscono la sede della centrale operativa regionale di Roma per il coordinamento del sistema di emergenza sanitaria, gestita dall’azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini;

     b) i beni mobili ed, in particolare, i mezzi di soccorso, le attrezzature tecnologiche ed informatiche utilizzati dalla centrale operativa regionale di Roma, di cui alla lettera a), e dalle centrali operative provinciali di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti del sistema di emergenza sanitaria, gestite, rispettivamente, dall’azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini e dalle aziende unità sanitarie locali di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti;

     c) il personale addetto alle centrali operative di cui alle lettere a) e b), nonché alle postazioni dei mezzi di soccorso ed alla conduzione dei mezzi stessi.

     3. Ai fini di cui al comma 2, i direttori generali delle aziende sanitarie che gestiscono i beni ed il personale indicati nel medesimo comma, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Regione gli elenchi dei beni e del personale nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all’ARES 118 e adottano i conseguenti atti di adeguamento dell’organizzazione dei servizi, del patrimonio e delle dotazioni organiche delle rispettive aziende sanitarie.

     4. Il personale di cui al comma 2, lettera c), può esercitare, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’atto aziendale contenente la determinazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera g), il diritto di opzione ad essere reinserito nel ruolo del personale dell’azienda sanitaria di provenienza, nei limiti e con le modalità stabiliti, nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento dalla Giunta regionale, la quale individua anche eventuali forme di incentivazione per favorire il trasferimento di personale da altre aziende sanitarie all’ARES 118. Il personale che, per motivi di salute o di età, non risulti idoneo, sulla base di certificazione medico-specialistica del servizio sanitario regionale, ad operare sui mezzi di soccorso può esercitare il diritto ad essere reinserito nell’azienda di provenienza, anche in deroga al termine fissato per l’opzione, ovvero ad usufruire della mobilità interaziendale.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per il primo avvio della presente legge è prevista la spesa di euro 1 milione per l’esercizio finanziario 2004 gravante sugli stanziamenti UPB H11, in aggiunta alle quote che risultano assegnate per le centrali operative e le attività di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b) e c).

 

     Art. 19. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2014, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.