Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 1. organi statutari |
Capitolo: | 1.4 consiglieri regionali |
Data: | 18/03/1996 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Diaria a titolo di rimborso spese. |
Art. 2. (Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio). |
Art. 3. Ritenute per mancata presenza. |
Art. 4. Percentuale d'indennità. |
Art. 5. Abrogazioni. |
Art. 6. Copertura finanziaria. |
§ 1.4.41 - L.R. 18 marzo 1996, n. 10.
Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19.
(B.U. 30 marzo 1996, n. 9).
Art. 1. Diaria a titolo di rimborso spese. [1]
1. La diaria a titolo di rimborso spese, di cui all'articolo 1, lettera b), della
Art. 2. (Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio). [3]
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalità di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 nonché dell’indennità di missione e dei rimborsi spese. Nel rispetto dei diritti dei Consiglieri, l’Ufficio di Presidenza disciplina i criteri e le modalità per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui all’articolo 3.
Art. 3. Ritenute per mancata presenza. [4]
1. In caso di assenza da parte dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, ovvero di mancata partecipazione, nell’arco della medesima giornata, al trenta per cento delle votazioni complessivamente effettuate nelle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, è operata una ritenuta sulla diaria di cui all’articolo 1 pari a quella prevista nei confronti dei parlamentari appartenenti alla Camera dei Deputati [5].
2. In caso di svolgimento nella stessa giornata di più sedute di organi di cui al comma 1, la presenza ad una di esse esclude ogni ritenuta [6].
3. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica quando il Consigliere regionale è impegnato fuori della sede in compiti istituzionali purché sia preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La documentazione di cui al presente comma dovrà essere prodotta al Consiglio regionale entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'assenza [7].
3 bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica nel caso di assenza per malattia documentata da certificazione medica, nonché nel caso di sostituzione del consigliere regionale nelle sedute delle commissioni consiliari di appartenenza e di altro organismo consiliare [8].
Art. 4. Percentuale d'indennità.
1. La lettera c) dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 5. Abrogazioni.
1. Sono abrogati, con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, gli articoli 1 e 2 della
Art. 6. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento già iscritto al capitolo 11101 del bilancio 1996, per la parte originariamente destinata alle spese previste dalle leggi regionali abrogate con il precedente articolo 5.
[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[2] Comma così modificato dall'art. 22 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 22 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 6 della
[5] Comma modificato dall'art. 22 della
[6] Comma così modificato dall’art. 1 della
[7] Comma così modificato dall’art. 1 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della