Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 10/08/2010 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni varie) |
Art. 2. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno) |
Art. 3. (Misure per garantire l’equilibrio economico-finanziario) |
Art. 4. (Approvazione dei bilanci degli enti) |
Art. 5. (Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”e successive modifiche) |
Art. 7. (Recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale) |
Art. 8. (Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie) |
Art. 9. (Riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni ed ad altri enti privati) |
Art. 10. (Riordino delle agenzie regionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni [...] |
Art. 11. (Misure per i casi di inidoneità alla mansione specifica) |
Art. 12. (Assistenza continuativa e neuro-riabilitazione a domicilio in favore di pazienti affetti da tumori cerebrali) |
Art. 13. (Disposizioni in materia di sport) |
Art. 14. (Partecipazione della Regione alla fondazione “Museo della Shoah”) |
Art. 15. (Programma di interventi straordinari in materia di pendolarismo e mobilità integrata e sostenibile) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale [...] |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.40 - L.R. 10 agosto 2010, n. 3.
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio
(B.U. 21 agosto 2010, n. 31 - S.O. n. 149)
Art. 1. (Disposizioni varie)
1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 27 della
2. Ai sensi dell’articolo 27 della
a) l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2009;
b) il disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2009;
c) l’ammontare della giacenza di cassa riferito all'inizio dell’esercizio 2010;
d) l’ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio regionale in equilibrio.
3. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.
4. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.
5. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
6. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2009 pari ad euro 5.810.833.378,68 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 720.000.000,00 e mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.090.833.378,68.
7. L’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è pari ad euro 1.341.583.520,73 in diminuzione per un importo di euro 169.888.456,01 rispetto a quanto approvato con la
8. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante della somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con l’indebitamento di cui al comma 6 e l’importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 7, è pari ad euro 6.432.416.899,41 in aumento per un importo di euro 2.167.582.581,49 rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1 della
9. E’ autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo pari ad euro 5.090.833.378,68 di cui al comma 6, finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del disavanzo per investimenti relativo all’esercizio 2009.
10. In materia di perenzione amministrativa sono confermate, per l’esercizio finanziario 2010, le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della
11. L’articolo 12 della
“Art. 12
(Agenzia regionale del turismo)
1. Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme generali previste nella legge regionale 1° febbraio 2008, n.1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) è istituita l’Agenzia regionale del turismo, di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di turismo a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione e, in particolare, sentita la competente commissione consiliare:
a) promuove l’offerta turistica in Italia e all’estero;
b) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;
c) organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;
d) fornisce supporto e assistenza tecnica alla struttura regionale competente in materia di turismo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché all’Osservatorio regionale del turismo di cui all’articolo 20;
e) svolge attività di monitoraggio e supporto alla valutazione dell’impatto delle politiche sul turismo.
3. Il direttore dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) comprovata professionalità ed esperienza in materia turistica e nella direzione di organizzazioni complesse.
4. L’incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 39, comma 4, della
5. In coerenza con le previsioni dell’articolo 11 della
6. Il controllo strategico dell’attività dell’Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 30 del
7. Ai sensi dell’articolo 2 della
a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.
8. Le risorse finanziarie dell’Agenzia sono costituite da:
a) un fondo stanziato nell’UPB B43;
b) i proventi derivanti dalle attività svolte a favore di enti locali e di altri enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 della
c) eventuali specifici finanziamenti disposti dall’Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dalla l.r. 1/2008.”.
12. Gli articoli 13 e 59 bis della
13. Il Presidente della Regione ovvero l’assessore competente in materia di turismo da lui delegato sono autorizzati a porre in essere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dell’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..
14. I riferimenti contenuti nella
15. Agli oneri relativi alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell’Agenzia di cui al comma 11 si provvede mediante gli appositi capitoli nell’ambito dell’UPB B43.
16. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. I membri dell’Osservatorio sono nominati, ai sensi dell’articolo 41, comma 8 dello Statuto, dal Presidente della Regione, che individua, altresì, il presidente, scegliendolo tra i membri dell’Osservatorio stesso.”;
b) l’articolo 11 è abrogato.
17. Al comma 2 dell’articolo 5 della
18. Ferma restando la disciplina recata in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private dalla
19. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che sono state oggetto di intese di riconversione ratificate con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, qualora non ancora operanti a seguito della riconversione e in possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture o attività riconvertite, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, operano in regime di provvisorio accreditamento. Le stesse devono, comunque, presentare domanda di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti nei commi da 18 a 26.
20. Le domande di autorizzazione all’esercizio devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
21. Le domande di accreditamento istituzionale definitivo devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento ovvero da atto unilaterale d’obbligo ad adeguare le strutture nei termini definiti con il provvedimento di individuazione dei requisiti ulteriori. La domanda di accreditamento deve, altresì, indicare gli estremi dell’eventuale provvedimento attestante l’accreditamento provvisorio e le attività per le quali è stato concesso ovvero delle convenzioni o di altro titolo per l’accreditamento transitorio previsto dall’articolo 6, comma 6, della
22. La corretta presentazione nei termini delle domande di cui ai commi da 18 a 21 costituisce titolo per l’accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dal 1° gennaio 2011; la verifica deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Il riconoscimento dell’accreditamento avviene mediante l’adozione di provvedimento amministrativo di ricognizione delle domande regolarmente presentate, entro il termine del 31 dicembre 2010 e dei singoli provvedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento definitivo istituzionale, da adottarsi entro il termine del 31 luglio 2012 per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi gli stabilimenti termali come individuati dalla
23. Successivamente all’adozione del provvedimento di ricognizione di cui al comma 22, la competente direzione regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti richiesti per l’autorizzazione e di quelli ulteriori previsti per l’accreditamento istituzionale [3].
23 bis. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento avviato ai sensi dei commi 18 e seguenti, le strutture sanitarie interessate di cui all’articolo 4 della
23 ter. Il provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale provvisorio di cui al comma 23bis è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione anche in assenza della verifica dei requisiti oggettivi della struttura o in presenza di difformità ai requisiti minimi attestate dall’azienda sanitaria locale competente in sede di sopralluogo, a condizione che l’istanza stessa contenga:
a) l’indicazione cronologica dei titoli di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento provvisorio originariamente rilasciati;
b) l’indicazione cronologica dei provvedimenti generali o specifici di riconversione o di riorganizzazione adottati nel tempo, che hanno modificato l’originario assetto della struttura;
c) gli esiti delle verifiche effettuate dall’azienda sanitaria locale dalle quali è scaturito l’attestato di non conformità, se rilasciati;
d) l’esatta indicazione delle attività, funzioni o specialità attribuite alla struttura, come risultanti dal processo di riorganizzazione effettuato dalla Regione, che costituiscono il tetto massimo acquisibile dalla struttura a completamento del percorso di adeguamento della stessa;
e) la riserva che l’assetto complessivo della struttura potrà subire modifiche ulteriori per gli effetti di successivi provvedimenti di riconversione o rimodulazione che la Regione potrebbe adottare successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla voltura;
f) la condizione che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale definitivo saranno rilasciati al soggetto subentrante a conclusione degli interventi di adeguamento sulla base delle risultanze delle verifiche finali effettuate dall’azienda sanitaria locale competente e in conformità ai provvedimenti di riconversione o rimodulazione adottati nel tempo;
g) la condizione che la non conformità della struttura, attestata dall’azienda sanitaria locale competente in sede di verifica a conclusione degli interventi di adeguamento, o il mancato rilascio da parte di altri organismi delle certificazioni di competenza, potrebbe comportare la sospensione totale dell’attività o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale definitivo;
h) la dichiarazione di espressa accettazione da parte del soggetto subentrante delle clausole e condizioni predette [5].
24. Qualora dalla verifica dovesse risultare il mancato possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio o dei requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento, la Regione dispone la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e/o il diniego dell’accreditamento istituzionale, entro il medesimo termine del 31 luglio 2012, indicato al comma 22 [6].
25. [La mancata presentazione delle domande di cui ai commi 18 e 19 entro il termine del 24 dicembre 2010 comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell’accreditamento provvisorio] [7].
26. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi.
27. [Al comma 1 dell’articolo 3 bis della
28. Al comma 1 dell’articolo 13 della
29. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle scuole attraverso l’adozione di un programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l’innovazione delle strutture, di seguito denominato programma straordinario.
30. Per le finalità di cui al comma 29, la Regione concede contributi in favore dei progetti presentati dagli enti locali secondo i criteri e le modalità stabiliti con la successiva deliberazione della Giunta di cui al comma 33.
31. Agli oneri relativi al programma straordinario si provvede mediante l’implementazione del capitolo C22547 dell’importo complessivo pari ad euro 70 milioni, di cui euro 42 milioni per l’anno 2011 ed euro 28 milioni per l’anno 2012. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede ad assegnare ulteriori risorse a seguito delle economie e/o rimodulazioni derivanti dal POR FESR 2007-2013 per un importo pari ad euro 35 milioni.
32. L’articolo 23 della
33. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce:
a) le modalità di esecuzione del programma;
b) i criteri per la presentazione dei progetti e la relativa assegnazione dei contributi, prevedendo che una quota massima non superiore al 20% degli stanziamenti destinati al programma straordinario sia utilizzata per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali per fronteggiare ulteriori situazioni di interesse e sicurezza pubblica;
c) l’elenco dei progetti presentati in riferimento all’articolo 23 della
34. Alla
a) all’articolo 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a presentare proposte di leggi regionali collegate alla manovra di assestamento del bilancio di cui all’articolo 27.”.
b) al comma 5 dell’articolo 17 bis, al secondo periodo, le parole: “di cui all’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti: “alla manovra finanziaria annuale di cui all’articolo 12, comma 1”.
c) all’articolo 27 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1bis, la Giunta può presentare al Consiglio una o più proposte di legge regionale collegate alla manovra di assestamento del bilancio.”.
35. Al comma 2 dell’articolo 38 della
36. La Regione pone in essere misure atte a prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine “stalking”.
37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41, del capitolo denominato: “Interventi per contrastare il fenomeno dello stalking” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2010, pari ad euro 10 mila.
38. Al comma 1 dell’articolo 63 della
39. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea le parole: “ad una soglia minima fissata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “alla soglia di euro 3.000.000,00”;
b) al numero 3) le parole da: “dall’articolo 2” alle parole: “lavori pubblici)” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 32, comma 1, lettera d), del
40. Il comma 4 dell’articolo 93 della
“4. Le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per la parte a carico del finanziamento regionale, l’importo del quadro economico preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per l’esecuzione di varianti in corso d’opera ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 132 e 57, comma 5, del
41. All’articolo 282 delle
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 9, del
b) al comma 2 le parole: “all’articolo 6, comma 4, della l. 10/1977” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 16, comma 9, del d.p.r. 380/2001”.
42. L’articolo 33 della
“Art. 33
(Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche)
1. La direzione regionale competente per materia può prorogare, con provvedimento motivato, previa istanza del soggetto destinatario del finanziamento, il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 30, commi 3 e 5, della
43. La Regione, al fine di concorrere al contenimento della spesa regionale e dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, può prevedere oneri di istruttoria riguardanti varianti urbanistiche introdotte con gli accordi di programma di cui all’articolo 34 del
44. Ai fini di cui al comma 43, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto per la determinazione degli oneri e delle procedure per la corresponsione degli stessi in relazione alla tipologia degli interventi nonché delle modalità di funzionamento dei collegi di vigilanza di cui all’articolo 34, comma 7, del
45. All’attuazione dei commi 43 e 44 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E71, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per gli oneri istruttori e per il funzionamento dei collegi di vigilanza di cui al comma 7 dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2010, pari ad euro 30 mila.
46. La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a), in particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, i criteri per la concessione delle borse di studio provvedendo, in particolare, a stabilire:
a) la definizione di lavoratore svantaggiato;
b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a) [9].
47. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 46 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F31, dell’apposito capitolo denominato: “Interventi a favore dei figli di lavoratori svantaggiati” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2010, pari ad euro 30 mila.
48. La Regione promuove e sostiene iniziative di carattere sociale e sanitario volte alla ricerca, sperimentazione e cura per il trattamento di angioplastica dilatativa per i malati di sclerosi multipla affetti da insufficienza venosa cerebro-spinale cronica (Ccsvi).
49. Per i fini di cui al comma 48 la Giunta regionale sottoscrive protocolli di intesa con le strutture pubbliche e private preposte competenti per i trattamenti di cui al medesimo comma.
50. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 48 e 49 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41, dell’apposito capitolo denominato: “Contributo per il sostegno, la ricerca e la sperimentazione sulla sclerosi multipla”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2010 e 2011, pari ad euro 100 mila.
Art. 2. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)
1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, su conforme indicazione dell’assessore competente in materia di bilancio, la direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi è autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo.
3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali.
Art. 3. (Misure per garantire l’equilibrio economico-finanziario) [10]
1. Per le attività interessate dalla riduzione dei trasferimenti di cui all’articolo 14, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
2. Il Presidente della Regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, provvede con proprio decreto, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, ad elencare gli specifici capitoli di spesa oggetto della reiscrizione di cui al comma 1.
Art. 4. (Approvazione dei bilanci degli enti)
1. Ai sensi dell’articolo 57, comma 4, della
a) Ente regionale Consorzio Polifunzionale Pegaso;
b) Ente regionale Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;
c) Azienda di promozione turistica della Provincia di Roma;
d) Azienda di promozione turistica della Provincia di Frosinone;
e) Azienda di promozione turistica della Provincia di Latina;
f) Azienda di promozione turistica della Provincia di Viterbo;
g) Azienda di promozione turistica della Provincia di Rieti.
2. Le schede riepilogative dei bilanci degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.
Art. 5. (Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche)
1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per l’anno 2011 la convenzione di cui all’articolo 29 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 15 della
1. Al comma 6 dell’articolo 15 della
Art. 7. (Recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale)
1. Al fine di perseguire le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, su conforme indicazione dell’assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata al recupero, nei confronti delle società a partecipazione regionale, di tutte le somme assegnate con vincolo di destinazione non utilizzate a seguito della scadenza dei termini previsti dalle rispettive disposizioni normative in materia.
Art. 8. (Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie)
1. Al fine di una razionalizzazione e riduzione dei costi e fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi 27 e seguenti della
a) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, all’individuazione delle partecipazioni societarie regionali, sia dirette che indirette, per le quali si ritenga opportuno mantenere l’adesione regionale ovvero si ritenga necessario procedere alla cessione della partecipazione o allo scioglimento e liquidazione della società, definendo, altresì, gli indirizzi per l’eventuale adeguamento delle partecipazioni mantenute alla normativa statale e comunitaria vigente in materia;
b) nei casi di cessione della partecipazione societaria o scioglimento e liquidazione della società partecipata, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui alla lettera a), assume le iniziative necessarie per procedere alla cessione ovvero allo scioglimento e liquidazione. Laddove le partecipazioni societarie regionali da cedere o le società partecipate da sciogliere e liquidare siano state promosse con legge, entro lo stesso termine di cui alla presente lettera, la Giunta regionale adotta una specifica proposta di legge di riordino. A seguito dell’approvazione della suddetta legge, la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti esecutivi ;
c) il Presidente della Regione ovvero l’assessore competente in materia di turismo da lui delegato sono autorizzati a porre in essere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dell’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. e per il passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato nell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. o in altre società controllate dalla Regione;
d) l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione o la fusione anche con altre società regionali delle società Litorale S.p.A. e Risorsa s.r.l.;
e) [la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio e la commissione consiliare competente in materia di trasporti, può autorizzare la COTRAL Compagnia Trasporti Laziali S.p.A. ad assorbire, tramite fusione per incorporazione, la COTRAL Patrimonio S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 bis, del
Art. 9. (Riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni ed ad altri enti privati)
1. La Regione, nelle more dell’attuazione dell’articolo 56 dello Statuto relativo a società ed altri enti privati a partecipazione regionale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, riordina il sistema regionale di partecipazione ad associazioni ed ad altri enti privati.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, all’individuazione delle partecipazioni regionali ad associazioni ed ad altri enti privati, non autorizzate da leggi regionali, per le quali si ritiene opportuno mantenere l’adesione regionale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le associazioni e gli altri enti privati devono operare da almeno un triennio;
b) le associazioni e gli altri enti privati devono conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del
c) le associazioni e gli altri enti privati devono svolgere, per statuto, attività di notevole interesse pubblico connesse alle competenze regionali;
d) le associazioni e gli altri enti privati devono trasmettere annualmente alla Regione un programma delle attività che intendono svolgere, corredato del relativo piano finanziario ed una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;
e) le associazioni e gli altri enti privati, nello svolgimento di attività per conto terzi, devono avere una contabilità separata e con vincolo dell’equilibrio della relativa gestione.
3. Il Presidente della Regione o l’assessore delegato compente per materia, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, adotta gli atti necessari per adeguare le partecipazioni regionali alle previsioni di cui al comma 2.
4. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall’assessore regionale competente in materia, da lui delegato.
4 bis. Sono escluse dall’applicazione della disposizione di cui al comma 2, lettera b), le associazioni che rappresentano gli interessi generali delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione ed ogni altra associazione o ente privato che svolge attività di tipo sindacale nonché le associazioni che hanno la sede dell’amministrazione e svolgono l’attività principale all’estero [12].
4 ter. [Alle associazioni rappresentative degli enti locali di cui al comma 4 bis e indicate nella deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2011, n. 567 (Primo riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni ed altri enti privati non autorizzati da leggi regionali come previsto dall’art. 9 della
Art. 10. (Riordino delle agenzie regionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”)
1. Le agenzie regionali istituite mediante trasformazione degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all’articolo 8, comma 6, lettere d) ed e) della
2. Le direzioni regionali competenti nelle materie costituenti l’ambito di attività delle agenzie di cui al comma 1 subentrano alle agenzie stesse. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la Giunta regionale modifica il
b) sono adottati gli atti di organizzazione per l’istituzione, nell’ambito delle direzioni regionali interessate, delle necessarie strutture organizzative e per l’assegnazione del personale di ruolo in servizio presso le agenzie.
3. La soppressione di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 2. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:
a) il
b) il
Art. 11. (Misure per i casi di inidoneità alla mansione specifica)
1. Allo scopo di assicurare efficacia agli interventi individuati dai programmi operativi di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e specificamente dal decreto commissariale 49/2010, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al costo del personale, la Regione, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo ad essa riservati dalla normativa vigente in materia, può avvalersi, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, della collaborazione di enti competenti in materia di previdenza, sicurezza e salute dei lavoratori, quali l’INPS e l’INAIL, per verificare, di concerto con l’azienda sanitaria interessata, lo stato del personale dipendente al quale sia stata accertata una inidoneità temporanea o permanente alla mansione specifica, ai sensi dell’articolo 41 del
1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce commissioni medico-legali, sulla base di quanto definito nei protocolli di intesa e in specifiche convenzioni stipulate con i soggetti di cui allo stesso comma, quale organo consultivo dell’organo di vigilanza di cui all’articolo 41, comma 9, del
1 ter. L’organo di vigilanza di cui all’articolo 41, comma 9, del
Art. 12. (Assistenza continuativa e neuro-riabilitazione a domicilio in favore di pazienti affetti da tumori cerebrali)
1. La Regione, nell’ambito delle attività domiciliari di assistenza continuativa integrata socio-sanitaria, al fine di favorire la presa in carico a domicilio del malato neuro-oncologico, sostiene e promuove l’estensione sul territorio regionale del modello di assistenza continuativa integrata in favore dei malati di tumori cerebrali sperimentato con il progetto finalizzato all’assistenza continuativa integrata e neuro-riabilitazione a domicilio dell’Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena) in favore di pazienti affetti da tumori cerebrali, di cui all’articolo 81 della
2. Per i fini di cui al comma 1, la progressiva estensione all’intero territorio regionale del modello di cure domiciliari è coordinata, in ragione del percorso già effettuato, dall’Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena) e prevede l’allestimento di percorsi assistenziali integrati in collaborazione con le strutture ospedaliere coinvolte nella gestione di questa patologia e afferenti alle strutture neuro-oncologiche romane già operanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H13, di un apposito capitolo denominato: “Contributo all’Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena) per il progetto finalizzato all’assistenza continuativa integrata e neuro-riabilitazione a domicilio” con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2010 e 2011, pari a 500 mila euro.
Art. 13. (Disposizioni in materia di sport)
1. Al comma 4 dell’articolo 58 della
2. Nelle more della revisione organica della
a) le domande di contributo di cui agli articoli 31, 32, 33 e 40 della
b) le domande di contributo per gli interventi previsti dall’articolo 37 della
1) il 31 ottobre dell’anno 2010, per le iniziative il cui svolgimento è previsto nel primo semestre del 2011;
2) il 30 aprile 2011, per le iniziative il cui svolgimento è previsto nel secondo semestre del 2011.
3. All’articolo 7 della
a) al comma 1 dopo le parole: “impianti sportivi pubblici” sono inserite le seguenti: “e privati”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Relativamente alle richieste presentate dai soggetti privati, i contributi concessi non potranno superare il 30 per cento delle risorse complessive messe a disposizione dall’avviso pubblico.”.
Art. 14. (Partecipazione della Regione alla fondazione “Museo della Shoah”)
1. La Regione, nell’ambito della promozione e valorizzazione delle attività museali, nel rispetto dell’articolo 6 dello Statuto e in conformità alle disposizioni del codice civile, partecipa alla fondazione “Museo della Shoah, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)”, di seguito denominata fondazione, per concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile, la memoria della tragedia della Shoah.
2. La Regione partecipa alla fondazione di cui al comma 1 in qualità di socio fondatore successivo e tale partecipazione è subordinata alla condizione che:
a) l’atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1, prevedano che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del
b) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 7 della
3. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore competente in materia di cultura, da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di procedere alla partecipazione alla fondazione in qualità di socio fondatore successivo.
4. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore successivo della fondazione sono esercitati dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di cultura, da lui delegato.
5. Alla nomina del rappresentante della Regione negli organi della fondazione provvede il Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale. Tale rappresentante è vincolato, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta Regionale.
6. La fondazione trasmette alla Regione annualmente un programma delle attività che intende svolgere, corredato del relativo piano finanziario e una relazione sull’attività svolta.
7. La Regione provvede:
a) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato: “Spese per le attività della fondazione “Museo della Shoah””, con uno stanziamento pari a 250 mila euro per l’esercizio finanziario 2010;
b) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G14 di un apposito capitolo di spesa denominato: “Partecipazione della Regione Lazio alla fondazione “Museo della Shoah””, con uno stanziamento pari a 250 mila euro per l’esercizio finanziario 2010.
Art. 15. (Programma di interventi straordinari in materia di pendolarismo e mobilità integrata e sostenibile)
1. La Regione, al fine di migliorare la mobilità e il trasporto pubblico locale del proprio territorio, promuove un programma di interventi straordinari diretto a favorire il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture, l’incremento degli standard qualitativi dei trasporti e l’ampliamento dell’offerta dei servizi per la cittadinanza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di mobilità e trasporti, sentita la competente commissione consiliare, definisce il programma degli interventi straordinari di cui al comma 1, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale. Il programma prevede in particolare:
a) la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo di una mobilità sostenibile ed integrata;
b) la promozione di strumenti idonei ad incentivare l’utilizzo del sistema di trasporto pubblico, attraverso l’incremento dell’offerta qualitativa, a livello di affidabilità e di comfort del servizio;
c) la promozione di iniziative per la sistemazione e la messa in sicurezza delle fermate e dei capolinea degli autobus del trasporto pubblico locale;
d) la promozione di processi di partecipazione di associazioni di pendolari e utenti del trasporto pubblico locale, finalizzati al miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi.
3. Il programma di interventi straordinari di cui al comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti:
a) nell’ambito dell’UPB D41, rispettivamente il capitolo di spesa denominato: “Programma di interventi sul problema del pendolarismo – parte corrente” con uno stanziamento pari a 100 mila euro per l’anno 2010 e 500 mila euro per ciascuna annualità 2011 e 2012 ed il capitolo di spesa denominato: “Programma di interventi per la promozione della mobilità integrata e sostenibile” con uno stanziamento pari a 100 mila euro per l’anno 2010 e 500 mila euro per ciascuna annualità 2011 e 2012;
b) nell’ambito dell’UPB D42, il capitolo di spesa denominato: “Programma di interventi sul problema del pendolarismo – parte capitale” con uno stanziamento pari a 150 mila euro per l’anno 2010 e 500 mila euro per ciascuna delle annualità 2011 e 2012.
Art. 16. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
2. All’articolo 20 della
a) al comma 1 le parole: “a soggetti appartenenti alla prima fascia del ruolo della dirigenza” sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5,”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono conferiti a dirigenti della prima fascia del ruolo di cui all’articolo 15 ovvero, in misura non inferiore al cinquanta per cento della relativa dotazione, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell’articolo 24 e siano dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 .”.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall'art. 2 della
[2] Comma sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma già modificato dall'art. 2 della
[4] Comma inserito dall'art. 1 della
[5] Comma inserito dall'art. 1 della
[6] Comma così modificato dall'art. unico della
[7] Comma modificato dall'art. 2 della
[8] Comma abrogato dall'art. 36 della
[9] Comma così sostituito dall'art. unico della
[10] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[14] Comma aggiunto dall'art. unico della
[15] Comma aggiunto dall'art. unico della