§ 1.4.32 - L.R. 23 marzo 1990, n. 34.
Norme la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:23/03/1990
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.
Art. 2.  Aumento di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali.
Art. 3.      1. Le norme relative al completamento del quinquennio del decennio contributivo o comunque di ogni altro periodo contributivo non sono applicabili nei confronti dei consiglieri che o assumono la [...]
Art. 4.      1. Il comitato di amministrazione dei fondi di previdenza e d'indennità di fine mandato qualora raggiunge la maggioranza nella prima convocazione, nella successiva convocazione delibererà con la [...]
Art. 5.      1. E' abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni
Art. 6.  Copertura finanziaria.


§ 1.4.32 - L.R. 23 marzo 1990, n. 34. [1]

Norme la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali.

(B.U. 10 aprile 1990, n. 10).

 

Art. 1. Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2. Aumento di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali.

     1. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29 è elevata al 29 per cento e viene calcolata sulla indennità mensile del consigliere regionale al netto delle ritenute fiscali a far data dal 1° gennaio 1994 [3].

     2. I contributi obbligatori dei consiglieri in carica di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, sono ridotti all'uno per cento della indennità mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi in relazione alle funzioni di istituto espletate. Il fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato resta alimentato come indicato nelle restanti voci inserite nell'articolo stesso. La presente norma si applica a decorrere dal primo del mese 5uccessivo alla data di approvazione della legge stessa [4].

     3. I versamenti volontari effettuati dai consiglieri e dagli ex consiglieri che chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo sono automaticamente parificati alla misura dei contributi trattenuti ai consiglieri in carica per alimentare il fondo di previdenza nello stesso mese in cui avviene il versamento [5].

 

     Art. 3.

     1. Le norme relative al completamento del quinquennio del decennio contributivo o comunque di ogni altro periodo contributivo non sono applicabili nei confronti dei consiglieri che o assumono la carica dopo essere stati membri del Parlamento Nazionale ed Europeo, o cessino dalla carica perché eletti in detti parlamenti.

 

     Art. 4.

     1. Il comitato di amministrazione dei fondi di previdenza e d'indennità di fine mandato qualora raggiunge la maggioranza nella prima convocazione, nella successiva convocazione delibererà con la presenza della maggioranza dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e di almeno altri tre membri del comitato stesso e di un rappresentante del Comitato regionale di controllo contabile dei fondi, il quale non avrà diritto al voto [6].

     2. Il comitato di amministrazione di cui al precedente comma è integrato da un rappresentante dell'associazione ex consiglieri regionali del Lazio.

 

     Art. 5.

     1. E' abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

[2] Aggiunge 4 commi all'art. 8 della L.R. n. 7/1973.

[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1994, n. 36, così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 1994, n. 61.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 1991, n. 23. La norma contenuta nel presente comma trova applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 23 marzo 1990, n. 34.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 16.