Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 1. organi statutari |
Capitolo: | 1.4 consiglieri regionali |
Data: | 23/03/1990 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. |
Art. 2. Aumento di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali. |
Art. 3. 1. Le norme relative al completamento del quinquennio del decennio contributivo o comunque di ogni altro periodo contributivo non sono applicabili nei confronti dei consiglieri che o assumono la [...] |
Art. 4. 1. Il comitato di amministrazione dei fondi di previdenza e d'indennità di fine mandato qualora raggiunge la maggioranza nella prima convocazione, nella successiva convocazione delibererà con la [...] |
Art. 5. 1. E' abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni |
Art. 6. Copertura finanziaria. |
§ 1.4.32 - L.R. 23 marzo 1990, n. 34. [1]
Norme la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali.
(B.U. 10 aprile 1990, n. 10).
Art. 1. Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.
1. All'articolo 8 della
(Omissis) [2].
Art. 2. Aumento di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali.
1. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della
2. I contributi obbligatori dei consiglieri in carica di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 3 della
3. I versamenti volontari effettuati dai consiglieri e dagli ex consiglieri che chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo sono automaticamente parificati alla misura dei contributi trattenuti ai consiglieri in carica per alimentare il fondo di previdenza nello stesso mese in cui avviene il versamento [5].
1. Le norme relative al completamento del quinquennio del decennio contributivo o comunque di ogni altro periodo contributivo non sono applicabili nei confronti dei consiglieri che o assumono la carica dopo essere stati membri del Parlamento Nazionale ed Europeo, o cessino dalla carica perché eletti in detti parlamenti.
1. Il comitato di amministrazione dei fondi di previdenza e d'indennità di fine mandato qualora raggiunge la maggioranza nella prima convocazione, nella successiva convocazione delibererà con la presenza della maggioranza dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e di almeno altri tre membri del comitato stesso e di un rappresentante del Comitato regionale di controllo contabile dei fondi, il quale non avrà diritto al voto [6].
2. Il comitato di amministrazione di cui al precedente comma è integrato da un rappresentante dell'associazione ex consiglieri regionali del Lazio.
1. E' abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni.
Art. 6. Copertura finanziaria.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 36 della
[2] Aggiunge 4 commi all'art. 8 della
[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma così modificato dall'art. 1 della