§ 1.4.43 - L.R. 26 marzo 1998, n. 10.
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:26/03/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Per le somme erogate ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 si dà attuazione [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul [...]


§ 1.4.43 - L.R. 26 marzo 1998, n. 10. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10concernenti «Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali» - Attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(B.U. 10 aprile 1998, n. 10).

 

Art. 1.

     1. Per le somme erogate ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 si dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera b) e nell'articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.