Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 06/08/2007 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata) |
Art. 2. (Variazioni allo stato di previsione della spesa) |
Art. 3. (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione) |
Art. 4. (Contrazione mutui. Perenzione amministrativa) |
Art. 5. (Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007) |
Art. 6. (Interventi straordinari per il contenimento della spesa) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e successive modifiche) |
Art. 10. (Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB) |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 in materia di sicurezza ed all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle incompatibilità con cariche o funzioni [...] |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura” e successive modifiche) |
Art. 13. (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale) |
Art. 14. (Disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti) |
Art. 15. (Rideterminazione della spesa per il personale della Giunta e del Consiglio) |
Art. 16. (Disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione) |
Art. 17. (Istituzione del capitolo relativo alla realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale) |
Art. 18. (Manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale e rideterminazione del disavanzo sanitario 2006) |
Art. 19. (Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale) |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali) |
Art. 21. (Campagna di prevenzione e contrasto dell’alcoolismo) |
Art. 22. (Interventi urgenti per la tutela dell’occupazione) |
Art. 23. (Disposizioni in materia di cantieri scuola-lavoro) |
Art. 24. (Disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo) |
Art. 25. (Interventi a favore della cultura sportiva) |
Art. 26. (Contributi per lo smaltimento di carcasse animali) |
Art. 27. (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive” e [...] |
Art. 28. (Disposizioni in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo) |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche) |
Art. 30. (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 “Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle [...] |
Art. 31. (Disposizioni in materia di attività produttive) |
Art. 32. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive modifiche). |
Art. 33. (Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche) |
Art. 34. (Modifica all’articolo 65 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’accessibilità programmi operativi relativi ai fondi europei) |
Art. 35. (Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove parrocchie) |
Art. 36. (Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici) |
Art. 37. (Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche) |
Art. 38. (Disposizioni concernenti il servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi) |
Art. 39. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 “Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica”) |
Art. 40. (Disposizioni relative alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER) |
Art. 41. (Disposizioni varie) |
Art. 42. (Integrazione all’elenco n. 4 del bilancio di previsione 2007, relativo alle tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale). 1. All’elenco numero 4, allegato al [...] |
Art. 43. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.31 - L.R. 6 agosto 2007, n. 15.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007
(B.U. 13 agosto 2007, n. 22 - S.O. n. 6)
Art. 1. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007 -2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.
Art. 2. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.
Art. 3. (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)
1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle allegate.
2. Tutti gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet della Regione.
Art. 4. (Contrazione mutui. Perenzione amministrativa)
1. L’autorizzazione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera e) della
2. Attesa la disposizione contenuta nell’articolo 45, comma 7 della
3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2008 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l’elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2005 e non pagati negli anni 2005, 2006 e 2007 per i quali al 31 dicembre 2007 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 41 della
4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell’esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l’assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell’articolo 37 della
5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle leggi vigenti, l’iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l’adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.
6. La direzione regionale bilancio e tributi è autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.
7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 5. (Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007)
1. Al fine di rispettare l’equilibrio di bilancio 2007, in attuazione dell’articolo 4 della
2. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 1, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.
Art. 6. (Interventi straordinari per il contenimento della spesa)
1. In attuazione di quanto previsto dell’articolo 32, comma 9 della
a) l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata:
1) a procedere, al fine di adeguarsi al quadro normativo di riferimento inerente le problematiche dell’in house providing, all’acquisto delle quote azionarie di proprietà dei soci privati e dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) nelle società Bic Lazio S.p.A. e Unionfidi Lazio S.p.A.;
2) ad assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dei Consorzi ICT Lazio S.C.p.a. e ModaCineLazio S.C.p.a.;
3) ad assorbire, tramite fusione per incorporazione, le società Valore SIM S.p.A. e Proteo S.p.A., previo acquisto, per quest’ultima, della partecipazione attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A.;
4) a cedere alla Regione le partecipazioni detenute attualmente dalla stessa Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. nella società Interporto di Civitavecchia piattaforma logistica (ICPL) S.p.A. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto della società sopra citata alla data del 31 dicembre 2006 [1];
5) ad acquistare le partecipazioni detenute dalla Finanziaria laziale sviluppo S.p.A. (Fi.LA.S.) nelle società Litorale S.p.A. e RisorSa S.p.A. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle società stesse alla data del 31 dicembre 2006.
Assestamento del bilancio di previsione 2. Entro il 30 settembre 2007 la Giunta regionale emana, sentita la competente commissione consiliare, le direttive per il conseguente riassetto delle mission delle società partecipate dall’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. e delle regole di governance.
3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), numero 4) si provvede con lo stanziamento del capitolo B26504.
Art. 7. (Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente)
1. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di acque minerali naturali e di sorgente, come definite dalla normativa comunitaria e statale vigente, il presente articolo detta nuove disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque stesse, già disciplinati dall’articolo 23 della
2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area di concessione, un diritto proporzionale pari a:
a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;
b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno.
3. L’importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b).
4. L’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell’avvenuto pagamento.
5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all’anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente.
6. L’importo del diritto annuo di cui al comma 5 è stabilito:
a) in misura di 2,00 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al
b) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata.
6 bis. Per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l’importo determinato ai sensi del comma 6, lettera a):
a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento almeno l’85 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno;
b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento meno dell’80 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno [2].
6 ter. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di cui al comma 6 bis, lettera b), i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, nei primi tre anni di attività. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, la predetta deliberazione prevede, tra l’altro, l’esclusione dei quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzate, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici [3].
6 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6 bis [4].
6 quinquies. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 6 bis, valutate in euro 45.000,00 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” [5].
7. Per incentivare l’utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a rendere l’importo determinato ai sensi del comma 6 è ridotto rispettivamente:
a) del 50 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;
b) del 70 per cento per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta.
7 bis. Per i titolari di concessione mineraria che utilizzano oltre venticinque milioni di litri per anno è fatto obbligo di utilizzare contenitori in vetro, destinati al circuito di vuoto a rendere, per almeno il venti per cento della porzione di acqua destinata all’imbottigliamento [6].
8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 sono adeguate ogni biennio con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, tenuto conto, tra l’altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT.
9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un’autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta, di quella utilizzata per la preparazione di bevande analcoliche. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del titolare.
10. Il titolare deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell’attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.
11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al:
a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;
b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini;
c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.
12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:
a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 è dovuto a decorrere dall’anno 2008;
b) il diritto annuo di cui al comma 5 è dovuto a decorrere dall’anno 2007, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e il 31 dicembre dello stesso anno;
c) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2008 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l’autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera b) del presente comma, nonché lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.
Art. 8. (Modifiche alla
1. All’articolo 1, comma 2, lettera f) della
2. Nella denominazione del Titolo VII della
3. All’articolo 56 della
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
“01. Per agenzie regionali si intendono le unità amministrative di cui all’articolo 54 dello Statuto.”;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di cui all’articolo 55 dello Statuto.”;
c) al comma 2 le parole: “Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della Giunta, di seguito denominati enti,” sono sostituite dalle seguenti: “Alle agenzie regionali di cui al comma 01 e agli enti di cui al comma 1, non economici, di seguito denominati, rispettivamente, agenzie ed enti,”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini per i controlli sui relativi bilanci e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità del regime contabile degli enti stessi previsto nelle relative leggi istitutive.”.
4. All’articolo 57 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I bilanci annuali di previsione delle agenzie e degli enti, adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.”;
b) ai commi 2 e 3, dopo le parole: “bilanci annuali” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”;
c) al comma 4 le parole: “da parte degli enti, gli enti stessi” sono sostituite dalla seguenti: “da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi”.
5. All’articolo 58 della
a) al comma 1, dopo la parola: “adottato” sono inserite le seguenti: “dai dirigenti delle agenzie o”;
b) al comma 2 dopo le parole: “variazioni di bilancio” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”.
6. All’articolo 59 della
a) al comma 1, dopo la parola: “estese” sono inserite le seguenti: “alle agenzie e”;
b) al comma 2, dopo la parola: “provvisorio” sono inserite le seguenti: “delle agenzie e”.
7. All’articolo 60 della
a) al comma 1, le parole: “degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati dai competenti organi” sono sostituite dalle seguenti: “delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi”;
b) al comma 2, le parole: “dei singoli enti” sono sostituite dalle seguenti: “delle agenzie e degli enti”.
Art. 9. (Modifiche alla
1. All’articolo 3 della
a) al comma 1, lettera b), la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”;
b) al comma 3, dopo le parole: “cinque anni”, sono aggiunte le seguenti: “indipendentemente dalla durata della legislatura”.
2. All’articolo 4 della
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali”;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) dipendente della Giunta o del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 9, comma 2, della
4. In sede di prima attuazione le modifiche apportate alla
Art. 10. (Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB) [8]
1. Nelle more del riordino complessivo delle IPAB, in armonia con i principi di cui alla
2. Sono soggette a procedimenti di estinzione le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2016 perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari [9].
3. L’estinzione è promossa d’ufficio dalla direzione regionale competente in materia, sentiti l’IPAB interessata e il comune nel cui territorio ha sede legale l’IPAB stessa.
4. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede legale l’IPAB estinta.
5. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con apposito regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11. (Modifiche alla
1. All’articolo 8 della
a) la lettera g bis) del comma 2 è abrogata;
b) al comma 3, le parole: “, f) e g bis)” sono sostituite dalle seguenti “ed f)”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Alle riunioni dell’Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione investigativa antimafia.”;
d) al comma 4 ter, le parole: “, nonché attività di prevenzione” sono soppresse.
2. All’articolo 12 della
a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
b) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: “Qualora le cause di incompatibilità si verifichino successivamente al conferimento della carica o della funzione, l’ente che ha provveduto al conferimento contesta le stesse all’interessato assegnando un termine non superiore a quindici giorni per formulare eventuali repliche o per rimuovere le cause di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine l’ente che ha provveduto al conferimento, ove persistano le cause di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla carica o dalla funzione.”.
Art. 12. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera b), del comma 3 dell’articolo 3
Art. 13. (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale)
1. La Regione, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo.
2. Possono beneficiare dell’incentivo di cui al comma 1 coloro i quali risultano in servizio nella Regione alla data del 30 giugno 2007 e che siano in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa [11].
3. I criteri e le modalità di attuazione della risoluzione consensuale di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di personale, e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.
4. L’ammontare dell’incentivo non può superare le diciotto mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti ed ai titolari delle posizioni organizzative e professionali di cui all’articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998-2001, come stabilito dai relativi contratti collettivi nazionali e integrativi decentrati, in vigore alla data di presentazione della domanda, e con esclusione del salario accessorio di risultato.
5. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, definisce le condizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del CCNL 1998-2001, dell’area della dirigenza del comparto regionale, estensibili anche al personale non dirigente.
6. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale possono uniformare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 14. (Disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)
1. Fino all’adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia conseguito la massima anzianità contributiva, può optare di rimanere in servizio fino e non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età e comunque cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione.
2. Il personale che tre mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età non opti per la permanenza in servizio di cui al comma 1, cessa automaticamente dal servizio stesso con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2 bis. [I limiti di età per il collocamento a riposo di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fini del conferimento o del rinnovo di incarichi dirigenziali apicali, con contratto a tempo determinato, a persone esterne all’amministrazione dotate di un’elevata e peculiare qualificazione professionale, acquisita anche attraverso lo svolgimento di specifiche funzioni correlate agli incarichi stessi] [12].
3. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale o di comparti diversi uniformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo [13].
Art. 15. (Rideterminazione della spesa per il personale della Giunta e del Consiglio)
1. L’importo di 4.000.000,00 di euro di cui all’articolo 14, comma 18, della
Art. 16. (Disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione)
1. Le spese per il personale operante presso le strutture di diretta collaborazione con gli organi politici, a decorrere dal corrente esercizio e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gravano sui seguenti capitoli di nuova istituzione nell’ambito dell’UPB R2l, denominati:
a) “Stipendi del personale comandato di diretta collaborazione con gli organi politici”;
b)”Stipendi del personale a tempo determinato di diretta collaborazione con gli organi politici”;
c) “Indennità segreterie Giunta e Consiglio ( Art. 22, L.R. 57/98)”.
2. Per l’esercizio 2007 la competente struttura, in fase di rendicontazione, provvede a quantificare la quota parte delle spese dei capitoli S11501 e S11504 da attribuire ai capitoli di cui alle lettere a) e b), comma 1.
3. A decorrere dall’esercizio 2008 il capitolo S11502 è iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.
4. La spesa relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente ai ruoli regionali assegnato alle strutture di cui al comma 1 continua a gravare sui relativi capitoli di bilancio.
5. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.
Art. 17. (Istituzione del capitolo relativo alla realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della
“2 bis. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sul capitolo di nuova istituzione denominato “Realizzazione della piattaforma di intermediazione digitale di cui all’art. 49 della
Art. 18. (Manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale e rideterminazione del disavanzo sanitario 2006)
1. Il disavanzo sanitario netto per l’esercizio 2006 è rideterminato, rispetto alla quantificazione di 473 milioni di euro di cui all’articolo 4 della legge regionale 1° marzo 2007, n. 2, relativo alla modalità di copertura del disavanzo sanitario, in 597 milioni di euro, sulla base del conto consolidato elaborato dall’assessorato regionale competente in materia di sanità sui dati di bilancio 2006 delle aziende sanitarie.
2. La manovra di riduzione dei costi di produzione del servizio sanitario regionale rispetto al tendenziale 2007 è rideterminata sulla base della tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 19. (Disposizioni in materia del personale del servizio sanitario regionale)
1. Alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere che hanno ottemperato a quanto previsto dall’articolo 21 della
2. Al fine di non compromettere la qualità delle prestazioni e l’assistenza al malato, il turn-over si fissa nella misura massima del 40 per cento delle cessazioni dal servizio.
Art. 20. (Modifiche all’articolo 17 della
1. All’articolo 17 della
a) al comma 1, le parole: “di venti anni” sono sostituite dalle seguenti: “di venticinque anni”;
b) al comma 3, lettera a) le parole: “0,30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,10 per cento”;
c) al comma 3, lettera b) le parole: “0,40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,20 per cento”;
d) al comma 3, lettera c) le parole: “0,50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,30 per cento”;
e) al comma 3 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis) dall’11 novembre 2017 al 10 novembre 2022, il canone è pari allo 0,40 per cento dei VAM.”;
f) al comma 5 le parole: “novembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “novembre 2022”;
g) al comma 5 dopo le parole: “dal comma 3.” sono aggiunte le seguenti: “Il termine ultimo per la definizione e il rinnovo dei contratti di affitto regolati dal presente articolo è fissato al 31 dicembre 2007”.
Art. 21. (Campagna di prevenzione e contrasto dell’alcoolismo)
1. La Regione al fine di prevenire e contrastare il problema dell’alcolismo, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione regionale, interviene:
a) a sostegno delle famiglie affette da problemi di alcolismo, per l’affidamento, ai fini del recupero dei soggetti alcolisti, a strutture di comprovata esperienza e professionalità nel settore;
b) attraverso una campagna informativa nelle scuole sui rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche.
2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41, di un nuovo capitolo denominato “Campagna di prevenzione e contrasto dell’alcolismo”, con uno stanziamento di 150.000,00 euro per l’esercizio 2007.
Art. 22. (Interventi urgenti per la tutela dell’occupazione)
1. La Regione per contrastare situazioni di grave crisi occupazionale sostiene economicamente interventi finalizzati ad assistere lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità.
2. Gli interventi sono attuati dalle province a favore dei lavoratori di cui al comma 1, delle aziende interessate da crisi occupazionali, a fronte di progetti da presentare alla Regione per la successiva approvazione entro il 30 settembre di ogni anno [14].
3. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità e criteri per individuare gli interventi di cui al comma 2] [15].
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nell’ambito dell’UPB F31 un capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi urgenti per i lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità” con uno stanziamento di 1.000.000,00 di euro per l’esercizio 2007.
Art. 23. (Disposizioni in materia di cantieri scuola-lavoro)
1. I lavoratori utilizzati in progetti di cantieri scuola-lavoro avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stabilizzati nel rispetto delle previsioni della
Art. 24. (Disposizioni in materia di beni e attività culturali, sport e spettacolo)
1. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 14 della
2. [Dopo il comma 4 dell’articolo 52 della
“4 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma di iniziative e di attività di cui al comma 2, lettera b) si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G11530 degli esercizi finanziari di competenza.”] [16].
3. Al comma 3 dell’articolo 56 della
4. Per l’esercizio 2007 gli interventi previsti dall’articolo 174, comma 1 della
5. Al fine di consentire ai comuni, alle province ed agli enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi di cui all’articolo 8 della
6. [Al comma 3 dell’articolo 60 della
7. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 80 dell’articolo 1 della
b) l’articolo 64 della
c) il comma 1, dell’articolo 52, della
Art. 25. (Interventi a favore della cultura sportiva)
1. Al fine di sostenere lo cultura sportiva e contrastare la diffusione del doping nelle pratiche sportive, la Regione promuove una campagna informativa nelle scuole.
2. Gli oneri di cui alle attività del presente articolo gravano sul capitolo G31502 per un importo di 250.000,00 euro per l’esercizio 2007, ai sensi dell’articolo 37 della
Art. 26. (Contributi per lo smaltimento di carcasse animali)
1. La Regione, al fine di incentivare il regolare smaltimento mediante la rimozione e la distruzione delle carcasse animali dei capi morti in azienda ed impedire la diffusione nell’ambiente di materiale a rischio sanitario, nonché per agevolare l’attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizoozie, concede agli allevatori un contributo, aggiuntivo a quello già previsto dallo Stato ai sensi del
2. La Giunta regionale con successiva deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, lettere d), e) ed f) del
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo denominato “Concorso al pagamento del premio assicurativo per lo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamenti” nell’ambito dell’UPB B11 con lo stanziamento, per l’esercizio 2007, di 300.000,00 euro con corrispondente riduzione del capitolo B11530.
Art. 27. (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla
1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento autorizzato previsto dalla legge regionale concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, è sospesa l’attuazione del programma di intervento di cui alla
2. In applicazione della
Art. 28. (Disposizioni in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo)
1. Per gli esercizi 2006 e 2007 i contributi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della
2. [Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 182 della
3. All’articolo 175 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il fondo finanzia gli interventi di promozione turistica nonché le attività della fondazione “Scuola di alta formazione per il turismo”, prevista dall’articolo 44 della
b) il comma 5 è abrogato.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 179 della
“1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis” di cui al
5. [All’articolo 18 della
a) nella rubrica le parole: “nell’area romana” sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: “riguardanti l’area romana.” sono sostituite dalle seguenti: “riguardanti l’area laziale ed i settori tecnologici previsti nel VII programma quadro della ricerca.”;
c) al comma 4 le parole: “nell’area romana” sono sostituite dalle seguenti: “nel territorio laziale”;
d) il comma 10 è soppresso] [19].
6. Per la costituzione della fondazione “Scuola di alta formazione per il turismo” di cui all’articolo 44 della deliberazione legislativa approvata dalla
7. All’articolo 59 della
a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, sono abrogate le seguenti disposizioni:”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’abrogazione delle disposizioni elencate al comma 1 relative alle materie la cui disciplina è rinviata ai regolamenti previsti dall’articolo 56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.”.
Art. 29. (Modifiche alla
1. All’articolo 3 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è corrisposto in via prioritaria per l’acquisto o il rinnovo di veicoli ibridi nella misura del 30 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro, in via residuale per l’acquisto o il rinnovo di altri veicoli nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro. Il limite massimo del contributo è elevabile a 7.000,00 euro in caso di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili.”;
b) al comma 2 dopo le parole: “il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)” sono inserite le seguenti: “e lettera b bis)”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I contributi per gli interventi di cui all’articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di 5.164,57 euro per ciascuna autovettura, elevabili a 5.681,03 euro in caso di trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).”;
d) al comma 4 dopo le parole: “al contributo stesso” sono aggiunte le seguenti: “, mentre il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis) può essere richiesto una sola volta.”.
2. All’articolo 4 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attività produttive entro novanta giorni dalla data della fattura di acquisto o trasformazione dell’autoveicolo ed dell’installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 maggio dell’anno successivo.”;
b) al comma 1 bis le parole: “, entro il 31 dicembre di ogni anno” sono soppresse;
c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “all’acquisto dell’autoveicolo” sono inserite le seguenti: “, alla trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas metano liquido (GPL)”.
Art. 30. (Modifiche all’articolo 29 della
1. Le lettere c) d) ed e) del comma 2 dell’articolo 29 della
d) un rappresentante della direzione provinciale dell’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
e) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della 1.r. 10/2007 è inserito il seguente:
“2 bis. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono effettuate sulla base di appositi accordi tra le rispettive amministrazioni e la Regione.”
Art. 31. (Disposizioni in materia di attività produttive)
1. All’articolo 5 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Il requisito di cui alla lettera a), del comma 2, è valido anche ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.”.
2. Alla
a) all’articolo 8:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono stabiliti:
a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma 1, lettera a) nonché requisiti per l’accesso alle relative prove finali;
b) i requisiti per la partecipazione al bando regionale di cui al comma 2 bis.”;
b) al comma 1 dell’articolo 9:
1) nel primo periodo le parole: “Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 3”;
2) nel secondo periodo le parole: “dall’articolo 8, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 8, comma 2 bis.”.
Art. 32. (Modifica all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6. (Erogazione dei contributi)
1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità:
a) per il 60 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto d’appalto;
b) per il 20 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
c) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera.
2. I contributi in conto mutuo sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo.
3. Le percentuali di cui al comma 1 ed i contributi di cui al comma 2 sono calcolati sull’intero ammontare dell’importo finanziato detratto il ribasso d’asta, ed IVA corrispondente, praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori.”.
Art. 33. (Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere pubbliche) [21]
[1. La direzione regionale competente per materia può prorogare, con provvedimento motivato, previa istanza del soggetto destinatario del finanziamento, il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 30, commi 3 e 5, della
Art. 34. (Modifica all’articolo 65 della
1. All’articolo 65, comma 4 della
“g) anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF) ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per l’anno 2007;
h) concorso regionale ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra MOF ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l’anno 2007.”.
Art. 35. (Rimodulazione dei finanziamenti esistenti per la costruzione di nuove parrocchie)
1. Per le finalità di cui all’articolo 13 della
2. Per l’esercizio finanziario 2007, alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo E54507. Allo stanziamento per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.
3. Il capitolo E54510 denominato “Contributo al Vicariato di Roma per la realizzazione di nuove parrocchie” è utilizzato per la sola gestione dei residui.
4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio presentano apposita domanda corredata della indicazione del soggetto beneficiario del contributo e della documentazione prevista dall’articolo 93, comma 3, della
a) per l’esercizio finanziario 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per gli esercizi finanziari successivi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bilancio.
5. La Regione concede i contributi previsti dal presente articolo sulla base del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti al momento della concessione.
6. Per quanto concerne il contributo regionale il soggetto beneficiario acquisisce le risorse finanziarie necessarie attraverso l’accensione, presso un istituto di credito, di un mutuo ventennale a tasso e rata costanti, con ammortamento delle rate a carico della Regione nei limiti del contributo concesso.
Art. 36. (Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 625 della
2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo F16501 dei rispettivi esercizi finanziari.
3. All’articolo 69 della
a) al comma 1, dopo la parola: “costruzione” vengono inserite le seguenti: “od acquisizione”;
b) al comma 4, dopo la parola: “costruzione” vengono inserite le seguenti: “od acquisizione”;
c) dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma:
“5bis. L’eventuale proposta di acquisizione di nuovi edifici scolastici deve essere accompagnata dal parere favorevole del Comitato regionale per i lavori pubblici espresso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e quater) della
4. Per le finalità di cui all’articolo 69 della
Art. 37. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell’articolo 43 della
Art. 38. (Disposizioni concernenti il servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della
a) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 16 della 1.r. 58/1993;
b) essere in possesso dei prescritti requisiti morali di cui all’articolo 17 della 1.r. 58/1993;
c) non aver compiuto il sessantacinquesimo 65° anno di età;
d) non essere incorsi in nessuna sanzione per violazione dell’articolo 3 della 1.r. 58/1993 e per violazione delle norme che regolano le tariffe;
e) non essere incorsi in due o più violazioni delle altre norme che regolano il servizio di taxi;
f) non aver trasferito licenze per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 8 della 1.r. 58/1993;
g) aver prestato, ai sensi dell’articolo 9 della 1.r. 58/1993, il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo non inferiore a sei mesi;
h) aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalle vigenti normative, corrispondenti, per i nati fino all’anno 1952, al conseguimento della quinta elementare.
2. Lo svolgimento del servizio di taxi in qualità di sostituto di cui al comma 1, lettera g) deve essere comprovato da idonea documentazione relativa alla propria posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria per infortuni sul lavoro di cui alla legge 4 luglio l959, n. 463 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e al
3. Le licenze rilasciate ai sensi del comma 1 sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali.
Art. 39. (Modifica all’articolo 12 della
1. Al comma 3 dell’articolo 12 della
Art. 40. (Disposizioni relative alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER)
1. Le ATER istituite per trasformazione dei preesistenti IACP con
Art. 41. (Disposizioni varie)
1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2008-2010, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all’articolo 29 della
2. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi in materia di sostegno alle imprese del Lazio, Banca Impresa Lazio S.p.A. può utilizzare una porzione non eccedente il 10 per cento della dotazione del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio di cui all’articolo 20, comma 1 della
3. All’articolo 1, comma 25 della
a) all’alinea la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”;
b) le lettere a), b) c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
“a) società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d’impresa, volti sia a contrastare l’economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;
b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali;
c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di ventiquattro mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.”.
4. All’articolo 39, comma 3 della
5. Il comma 1 dell’articolo 24 della
“1. Ai fini dell’utilizzo della disponibilità di cui al capitolo T19552, il Bic Lazio S.p.A. predispone annualmente un piano di attività che prevede un supporto di assistenza tecnica alla direzione sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, anche attraverso una segreteria operativa già istituita presso gli uffici regionali, allo scopo di garantire:
a) il supporto tecnico-specialistico ai progetti in chiusura approvati nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III, programmazione 2000-2006;
b) l’assistenza tecnica interdisciplinare alle attività finalizzate alla definizione di una programmazione integrata e coerente con gli obiettivi regionali, nazionali e comunitari, in vista dell’avvio della cooperazione territoriale 2007-2013.”.
6. Il comma 10 dell’articolo 34 della
“10. Le modifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4 nonché al comma 6, lettera a) sono applicate in via sperimentale a partire dal bilancio di previsione per l’anno 2008 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione 2009 previa verifica della fase sperimentale in sede di commissione consiliare competente.”.
7. La denominazione del capitolo R31527 è sostituita della seguente: “Spese per la gestione della Fondazione Casa delle Regioni del Mediterraneo –
8. Per il finanziamento alla Provincia di Roma del “Progetto per Rignano Flaminio”, attivato come risposta di sostegno, consulenza e mediazione sociale rivolto alle famiglie e ai docenti e ai bisogni dei bambini coinvolti nella vicenda giudiziaria, viene istituito un nuovo capitolo nell’ambito dell’UPB F17, per l’esercizio finanziario 2007, denominato “Progetto per Rignano Flaminio” con uno stanziamento pari a 56.000,00 euro, alla cui copertura si provvede mediante una riduzione dello stanziamento del capitolo F21524.
9. Per il finanziamento dei contributi alle Università popolari, ai sensi di quanto statuito con
10. All’articolo 19 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La denominazione del capitolo H22502 è sostituita dalla seguente: “Finanziamento all’istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina e per l’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.”“;
b) al comma 2 le parole: “alla ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti” sono sostituite dalle seguenti: “all’acquisto e ristrutturazione della sede della sezione provinciale di Rieti.”.
11. La lettera e), comma 1 dell’articolo 23 della
12. La modifica apportata dal comma 11 comporta la reviviscenza dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 14 della
13. [Dopo il comma 11 dell’articolo 24 della
“11 bis. I comuni hanno l’obbligo di immettere la comunione delle aziende sanitarie locali del Lazio nel possesso dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonché della rendicontazione economica dalla data del 1° luglio 1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni, esercita i poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato, che provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti”] [23].
14. I contributi previsti dalla
15. Al fine di realizzare il Nodo Regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, il capitolo F16509 assume la nuova denominazione: “Nodo regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (
16. [Gli oneri di cui al progetto denominato “Patto per Roma Sicura” gravano nel triennio 2007 – 2009 sul capitolo C12109; tali oneri possono essere finalizzati ad iniziative di accoglienza, integrazione sociale e riqualificazione territoriale] [24].
17. La Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, partecipa alla costituzione della fondazione senza fini di lucro, denominata “Angelo Frammartino”, al fine di promuovere i principi ed i valori della pace, della solidarietà, della convivenza e dei diritti fondamentali della persona umana, gli oneri connessi gravano per l’esercizio finanziario 2007 sul capitolo R31503 per 100.000,00 euro.
18. L’Artigiancredito del Lazio S.c.r.l. è autorizzata, con conforme determinazione della direzione attività produttive, ad utilizzare le economie derivanti dall’ articolo 92 della
19. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della
20. [Nell’ambito dell’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del Litorale del Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 31 luglio 2003, n. 143, sono possibili trasferimenti di risorse tra i vari assi del citato programma, contenuti nel limite del 20 per cento dell’importo complessivo stanziato per l’attuazione del programma stesso. Il trasferimento di tali risorse è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia, sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia previste dalla
21. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 42. (Integrazione all’elenco n. 4 del bilancio di previsione 2007, relativo alle tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale). 1. All’elenco numero 4, allegato al bilancio di previsione 2007, è aggiunta al capitolo T28501 la seguente posta: “lettera h) Tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua del litorale laziale con lo stanziamento di 300.000,00 euro per l’anno 2007.”.
Art. 43. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Tabella B
[1] Numero così modificato dall'art. 4 della
[2] Comma inserito dall'art. 3 della
[3] Comma inserito dall'art. 3 della
[4] Comma inserito dall'art. 3 della
[5] Comma inserito dall'art. 3 della
[6] Comma inserito dall'art. 41 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[9] Comma così modificato dall'art. 8 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[11] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 80 della
[12] Comma inserito dall'art. 76 della
[13] Comma così modificato dall'art. 2 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[15] Comma abrogato dall'art. 1 della
[16] Comma abrogato dall'art. 22 della
[17] Comma abrogato dall'art. 27 della
[18] Comma abrogato dall'art. 16 bis della
[19] Comma abrogato dall'art. 16 bis della
[20] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[21] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[22] Comma così modificato dall'art. 11 della
[23] Comma abrogato dall'art. 1 della
[24] Comma abrogato dall'art. unico della
[25] Comma abrogato dall'art. 41 della