Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 06/10/2003 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) |
Art. 2. (Costituzione, incompatibilità e revoca). |
Art. 3. (Trattamento economico). |
Art. 4. (Organizzazione e regolamento). |
Art. 5. (Funzioni). |
Art. 6. (Protocolli d’intesa). |
Art. 7. (Relazione annuale). |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie). |
§ 2.7.175 - L.R. 6 ottobre 2003, n. 31.
Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale [1].
(B.U. 20 ottobre 2003, n. 29 – S.O. n. 7).
Art. 1. (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) [2].
1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone [3].
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione [4].
Art. 2. (Costituzione, incompatibilità e revoca).
1. Il garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, rispettivamente, con la maggioranza assoluta e con voto limitato. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale [5].
2. Il garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni [6].
3. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di [7]:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. La carica di Garante e di coadiutore è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto di interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio [8].
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare il garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge [9].
7. Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi [10].
Art. 3. (Trattamento economico).
1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale [11].
2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali [12].
Art. 4. (Organizzazione e regolamento).
1. Il garante, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della
1 bis. [Il garante può avvalersi, altresì, della struttura di cui all’articolo 37, comma 3, della
2. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca [15].
3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne [16].
Art. 5. (Funzioni).
1. Il garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni [17]:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell’articolo 67, comma primo, lettera d), della
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
g) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Il garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità [18].
Art. 6. (Protocolli d’intesa).
1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:
a) per attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante [19].
Art. 7. (Relazione annuale).
1. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale [20].
2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2 [21].
Art. 8. (Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato “Spese per il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 [22].
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera d) – elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale – rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di cassa per l’anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello stanziamento dell’UPB T25.
[1] Titolo così modificato dall’art. 52 della
[2] Rubrica così modificata dall’art. 52 della
[3] Comma così modificato dall’art. 52 della
[4] Comma così modificato dall’art. 52 della
[5] Comma sostituito dall’art. 52 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 52 della
[7] Alinea così modificato dall’art. 52 della
[8] Comma già modificato dall’art. 52 della
[9] Comma così modificato dall’art. 52 della
[10] Comma così sostituito dall’art. 52 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[13] Comma modificato dall’art. 52 della
[14] Comma inserito dall’art. 52 della
[15] Comma così modificato dall’art. 52 della
[16] Comma così sostituito dall’art. 52 della
[17] Alinea così modificato dall’art. 52 della
[18] Comma così modificato dall’art. 52 della
[19] Lettera così modificata dall’art. 52 della
[20] Comma così modificato dall’art. 52 della
[21] Comma così modificato dall’art. 52 della
[22] Comma così modificato dall’art. 52 della