§ 3.18.150 - L.R. 11 agosto 2010, n. 13.
Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:11/08/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 2/2002)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 81 della legge regionale 2/2002)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 2/2002)
Art. 4.  (Contributi all'attività di bed and breakfast)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
Art. 6.  (Inserimento dell'allegato «B bis» nella legge regionale 2/2002)
Art. 7.  (Norma finanziaria)


§ 3.18.150 - L.R. 11 agosto 2010, n. 13.

Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

(B.U. 13 agosto 2010, n. 19 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 2/2002) [1]

1. Il comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

«1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 81 della legge regionale 2/2002) [2]

1. L'articolo 81 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 81 (Bed and breakfast)

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria "standard";

b) categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato «B bis», facente parte integrante della presente legge;

c) categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonchè di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato «B bis».

3. L'attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990 . Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.

4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonchè idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.

5. Coloro che esercitano l'attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 2/2002) [3]

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

1 ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili.».

 

     Art. 4. (Contributi all'attività di bed and breakfast)

1. [Dopo l'articolo 82 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 82 bis. (Contributi)

1. La Regione, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

3. Sugli immobili destinati all'attività di bed and breakfast oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d'uso decennale. Il Comune controlla annualmente, anche su segnalazione della Turismo- FVG, il rispetto di tale vincolo.»] [4].

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1.

3. L'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 , come inserito dal comma 1, trova applicazione a decorrere dall'anno 2011.

4. La Regione sostiene, altresì, l'attività dei bed and breakfast prevedendo azioni specifiche nei programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole «, nonchè pensioni ed esercizi di affittacamere, o bed and breakfast» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 le parole «l'attività di albergo diffuso esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate».

 

     Art. 6. (Inserimento dell'allegato «B bis» nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'allegato «B» della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente: «ALLEGATO «B BIS»

"Requisiti minimi per la classificazione "comfort" e "superior" delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all'articolo 81)"

 

Per ottenere la classificazione "comfort" il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C).

 

A) Requisiti minimi inerenti il servizio:

1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;

2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.

B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:

1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;

2. lampada o applique da comodino per posto letto;

3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;

4. specchio e una presa di corrente;

5. cestino per i rifiuti;

6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;

7. luce di emergenza o torcia elettrica.

C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:

1. lavabo;

2. WC;

3. bidet;

4. vasca o box doccia;

5. piano di appoggio per la borsa da bagno;

6. specchio;

7. presa di corrente;

8. phon a disposizione dei clienti;

9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso).

D) Requisiti ulteriori per la classificazione "superior": 1. accessibilità alle persone disabili;

2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui è dislocata;

3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico;

4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;

5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;

6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);

7. Tv in camera;

8. climatizzatore in camera.».

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 come inserite dall'articolo 4, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9367 di nuova istituzione " per memoria " a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 con la denominazione " Contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast ".


[1] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[3] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[4] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.