Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 11/08/2010 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 2/2002) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 81 della legge regionale 2/2002) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 2/2002) |
Art. 4. (Contributi all'attività di bed and breakfast) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 19/2009) |
Art. 6. (Inserimento dell'allegato «B bis» nella legge regionale 2/2002) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
§ 3.18.150 - L.R. 11 agosto 2010, n. 13.
Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.
(B.U. 13 agosto 2010, n. 19 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Modifica all'articolo 77 della
1. Il comma 1 dell'articolo 77 della
«1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.».
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 81 della
1. L'articolo 81 della
«Art. 81 (Bed and breakfast)
1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:
a) categoria "standard";
b) categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato «B bis», facente parte integrante della presente legge;
c) categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonchè di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato «B bis».
3. L'attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della
4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonchè idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.
5. Coloro che esercitano l'attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 3. (Modifica all'articolo 82 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della
«1 bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.
1 ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili.».
Art. 4. (Contributi all'attività di bed and breakfast)
1. [Dopo l'articolo 82 della
«Art. 82 bis. (Contributi)
1. La Regione, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.
3. Sugli immobili destinati all'attività di bed and breakfast oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d'uso decennale. Il Comune controlla annualmente, anche su segnalazione della Turismo- FVG, il rispetto di tale vincolo.»] [4].
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 82 bis della
3. L'articolo 82 bis della
4. La Regione sostiene, altresì, l'attività dei bed and breakfast prevedendo azioni specifiche nei programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.
Art. 5. (Modifiche alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 6 dell'articolo 15 della
Art. 6. (Inserimento dell'allegato «B bis» nella
1. Dopo l'allegato «B» della
"Requisiti minimi per la classificazione "comfort" e "superior" delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all'articolo 81)"
Per ottenere la classificazione "comfort" il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C).
A) Requisiti minimi inerenti il servizio:
1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;
2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.
B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:
1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;
2. lampada o applique da comodino per posto letto;
3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;
4. specchio e una presa di corrente;
5. cestino per i rifiuti;
6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;
7. luce di emergenza o torcia elettrica.
C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:
1. lavabo;
2. WC;
3. bidet;
4. vasca o box doccia;
5. piano di appoggio per la borsa da bagno;
6. specchio;
7. presa di corrente;
8. phon a disposizione dei clienti;
9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso).
D) Requisiti ulteriori per la classificazione "superior": 1. accessibilità alle persone disabili;
2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui è dislocata;
3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico;
4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;
5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);
7. Tv in camera;
8. climatizzatore in camera.».
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 82 bis della
[1] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[4] Comma abrogato dall'art. 105 della