Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 04/08/2015 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Vincolo di destinazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998 |
Art. 2. Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015 |
Art. 3. Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015 |
§ 2.3.114 - L.R. 4 agosto 2015, n. 64.
Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.
(B.U. 7 agosto 2015, n. 40)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;
Considerato quanto segue:
1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Città metropolitana, che dovrà avvenire a seguito dell’approvazione della legge regionale di recepimento degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all’esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di personale, è necessario che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura di detta spesa, le risorse derivanti dalle entrate extra tributarie, eliminando vincoli posti dalla legislazione regionale;
Approva la presente legge
Art. 1. Vincolo di destinazione. Modifiche all’articolo 14 della
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 della
“ 2 ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della
Art. 2. Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 6 dell’articolo 8 della
Art. 3. Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
“ 2 bis. In deroga all’articolo 14, comma 2 bis, della