§ 2.3.114 - L.R. 4 agosto 2015, n. 64.
Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:04/08/2015
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Vincolo di destinazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998
Art. 2.  Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015
Art. 3.  Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015


§ 2.3.114 - L.R. 4 agosto 2015, n. 64.

Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015.

(B.U. 7 agosto 2015, n. 40)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto il titolo V della Costituzione;

 

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

 

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Nelle more del trasferimento alla Regione di funzioni e personale dalle province e dalla Città metropolitana, che dovrà avvenire a seguito dell’approvazione della legge regionale di recepimento degli accordi e di determinazione della copertura della spesa per il personale trasferito, e in considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti, tenuti nel periodo transitorio all’esercizio delle funzioni e alla relativa spesa di personale, è necessario che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura di detta spesa, le risorse derivanti dalle entrate extra tributarie, eliminando vincoli posti dalla legislazione regionale;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Vincolo di destinazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserito il seguente:

“ 2 ter. In deroga al comma 2 bis, le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione, a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) ”.

 

     Art. 2. Trasferimento del personale con la relativa dotazione organica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015

1. Al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “ all’articolo 10, comma 15” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 10, comma 16 ”.

 

     Art. 3. Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “ all’articolo 10, comma 15 ” sono sostituite dalle seguenti: “ all’articolo 10, comma 16 ”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 2 bis. In deroga all’articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale. ”.