Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 08/03/2013 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 79/2012 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2012 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 31 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 79/2012 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 79/2012 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 79/2012 |
Art. 8. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012 |
Art. 9. Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012 |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 91/1998 |
Art. 11. Inserimento dell’allegato C nella l.r. 91/1998 |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 2.3.99 - L.R. 8 marzo 2013, n. 8.
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998.
(B.U. 13 marzo 2013, n. 9)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista l’intesa, repertorio atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Intesa sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2013;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario modificare il numero dei membri dell’assemblea consortile eletti da ciascuna sezione elettorale in coerenza con il numero delle sezioni elettorali;
2. Nelle more dell’approvazione dei nuovi piani di classifica, occorre precisare che l’emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2013 viene effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della
3. Fino all’istituzione dei nuovi consorzi, le unioni di comuni, già titolari delle funzioni di bonifica nei territori montani ai sensi dell’abrogata
4.Si rende necessario specificare nella
5. Si rende necessario sostituire l’allegato A della
6. Anche a seguito dei recenti eventi alluvionali e, comunque, per far fronte a sopravvenute esigenze di carattere straordinario, occorre rendere immediatamente applicabile l’articolo 12 quinquies della
7. Risulta necessario inserire nella
8. Al fine di consentire una rapida applicazione delle disposizioni contenute nella
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 14 della
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 della
4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 14 della
5. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 14 della
6. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 14 della
Art. 3. Inserimento dell’articolo 31 bis nella
1. Dopo l’articolo 31 della
“ Art. 31 bis - Concessioni, licenze e permessi
1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del
2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.
3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
4. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 3 sono comunicati alla conferenza permanente di cui all’articolo 12 sexies della
Art. 4. Modifiche all’articolo 33 della
1. Al comma 3 dell’articolo 33 della
Art. 5. Inserimento dell’articolo 33 bis nella
1. Dopo l’articolo 33 della
“ Art. 33 bis. Disposizioni transitorie per l’emissione dei ruoli relativi all’anno 2013
1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell’ambito dell’espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all’articolo 53 della
3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2. ”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 4 dell’articolo 35 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 37 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della
“ 3 bis. Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2014. ”.
Art. 8. Sostituzione dell’allegato A della
1. L’allegato A, di cui all’articolo 5, comma 1, della
Art. 9. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 16 del considerato del preambolo della
“ 16. Fino all'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica, si rende necessario prorogare le disposizioni di cui alla
2. Dopo il punto 16 del considerato del preambolo della
“ 16 bis. Nelle more dell'approvazione dei nuovi piani di classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all'anno 2013 è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, di conseguenza, si rende necessario posticipare al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dei nuovi piani di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza; ”.
Art. 10. Inserimento dell’articolo 17 bis nella
1. Dopo l’articolo 17 della
“ Art. 17 bis - Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 12 quinquies
1. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione del PAER, il documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies può essere approvato per stralci, in coerenza con il piano regionale di azione ambientale (PRAA) vigente ai sensi dell’articolo 133 della
Art. 11. Inserimento dell’allegato C nella
1. Dopo l’allegato B della
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
ALLEGATO A
Comprensori di Bonifica
(Omissis)
ALLEGATO B
ALLEGATO C
(art. 12, comma 1, lett. g ter) della
ELENCO DELLE OPERE
1. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico,comprese le relative stazioni di spinta intermedie.
2. Opere relative a:
a) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
b) autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli;
c) strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
d) parcheggi interrati che interessano superfici su periori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
3. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
4. Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 m3.
5. Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.
6. Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla
7. Opere ed interventi relativi a trasferimenti d’acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della
8. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
9. Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
10. Linee ferroviarie a carattere regionale.
11. Casse di espansione o di laminazione con volume d’invaso pari o superiore a un milione di m3.
12. Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.
13. Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale.
14. Strade extraurbane secondarie.
15. Linee ferroviarie a carattere locale.
16. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.