Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 28/10/2013 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 79/2012 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 79/2012 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 34 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 79/2012 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 79/2012 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 79/2012 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 79/2012 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 38 ter nella l.r. 79/2012 |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 38 quater nella l.r. 79/2012 |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 38 quinquies nella l.r. 79/2012 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 21/2012 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 91/1998 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 2.3.105 - L.R. 28 ottobre 2013, n. 60.
Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012, alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998.
(B.U. 4 novembre 2013, n. 51)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 18 settembre 2008 (Intesa sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del
Vista la
Vista
Vista la
Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;
Considerato quanto segue:
1. La
2. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, la
3. Poiché la nomina dei commissari di cui all’articolo 33, comma 3, della
4. In particolare si rende necessario, per l’anno 2014, disciplinare le modalità per l’approvazione della proposta di piano delle attività di bonifica e dei bilanci preventivi, in attesa della costituzione dei nuovi consorzi di bonifica, nonché le modalità per la nomina dei direttori generali dei consorzi e per la determinazione della sede legale degli enti, in attesa dell’approvazione dello statuto dei nuovi enti;
5. Poiché si rende necessario, per questa fase transitoria, posticipare il termine per l’adozione della proposta del piano delle attività di bonifica, occorre altresì prevedere che la Giunta regionale approvi il piano delle attività di bonifica senza la necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies della
6. Occorre altresì precisare che, a seguito dell’abrogazione della
7. E’ necessario disciplinare un termine entro cui i nuovi consorzi dovranno approvare i bilanci preventivi per l’esercizio 2014. Il direttore generale o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti sulla base dei bilanci preventivi 2013, fino all'adozione del bilancio preventivo 2014 da parte dell'assemblea consortile. Successivamente all'adozione da parte dell'assemblea consortile del nuovo bilancio preventivo 2014, il direttore o il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti sulla base del bilancio medesimo;
8. Poiché a regime l’approvazione del nuovo piano di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza è condizione indispensabile per rendere operativo il nuovo sistema della bonifica, occorre prevedere il ricorso alla nomina di appositi commissari, ove i nuovi consorzi non provvedano all’adozione di tali atti entro il termine previsto dalla
9. E’ opportuno rinviare ad una deliberazione della Giunta regionale l’approvazione di appositi indirizzi operativi al fine di uniformare sul territorio regionale e di coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, allocate presso Regione, province e consorzi di bonifica;
10. E’ necessario consentire ai proprietari di immobili e terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Badia Tedalda e Sestino, in quanto parti di territorio della Regione Toscana afferenti a unità idrografiche ed idrauliche appartenenti a comprensori interregionali per le quali le funzioni di bonifica sono esercitate dagli enti gestori della bonifica di cui alla
11. Occorre adeguare la
12. Di accogliere il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge
13. Al fine di consentire un’immediata applicazione delle disposizioni contenute nella
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 23 della
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della
“ 3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell’ambito delle quali è regolato, in particolare, l’utilizzo del personale adibito a tali mansioni. ”.
2. Al comma 6 dell’articolo 23 della
Art. 3. Inserimento dell’articolo 34 bis nella
1. Dopo l'articolo 34 della
“Art. 34 bis - Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda
1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all’articolo 7.
2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno. ”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della
2. Al comma 4 dell’articolo 35 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 37 della
1. Al comma 3 dell’articolo 37 della
2. Al comma 3 bis dell’articolo 37 della
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 37 della
“3 ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della
Art. 6. Modifiche all’articolo 38 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 38 della
Art. 7. Inserimento dell’articolo 38 bis nella
1. Dopo l’articolo 38 della
“Art. 38 bis - Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica
1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla
2. Per l‘anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera a), della
Art. 8. Inserimento dell’articolo 38 ter nella
1. Dopo l’articolo 38 bis della
“ Art. 38 ter - Disposizioni transitorie per l’approvazione del bilancio preventivo 2014
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla
2. I commissari straordinari di cui alla
3. Entro novanta giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.
4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:
a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;
b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione. ”.
Art. 9. Inserimento dell’articolo 38 quater nella
1. Dopo l’articolo 38 ter della l.r.79/2012 è inserito il seguente:
“ Art. 38 quater - Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale
1. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.
2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all’articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla
Art. 10. Inserimento dell’articolo 38 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 38 quater della
“Art. 38 quinquies - Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria
1. Fino all’emanazione delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all’articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell’immediata operatività della prima assemblea. ”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 quater dell’articolo 12 della
“ 1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti:
a) indirizzi per l’ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa;
b) indirizzi operativi per l’uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera d bis). ”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 12 sexies della
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 sexies della
“d bis) sugli indirizzi operativi per l’uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, di cui all’articolo 12, comma 1 quater, lettera b). ”.
Art. 14. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della