Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 09/11/2009 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 88/1998 |
Art. 5. Inserimento dell’art. 27 ter nella l.r. 88/1998 |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 32 bis nella l.r. 88/1998 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 1/2005 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 1/2005 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005 |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 1/2005 |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 205 ter nella l.r. 1/2005 |
§ 5.1.101 - L.R. 9 novembre 2009, n. 66.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.
(B.U. 13 novembre 2009, n. 46)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n) dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 del
Vista la
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8 della
Vista la
Vista la
Vista la
Viste la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n.
89, la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n. 90 e la sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2007, n. 344;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;
Considerato quanto segue
1. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia “porti” rientra nella competenza concorrente attribuita alle regioni;
2. L’articolo 86 del
3. Ai sensi dell’articolo 104 del
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, lettera e), del d.lgs.
112/1998, sono conferite alle regioni le funzioni che attengono alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica, manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale;
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, lettera l), del d.lgs.
112/1998, come modificata dall’articolo 9 della
6. Le sentenze della Corte costituzionale 89/2006, 90/2006 e 344/2007 hanno contribuito a chiarire le competenze regionali con riferimento ai porti di rilievo regionale;
7. Alla luce della modifica dell’articolo 105 del d.lgs.
112/1998, effettuata con l’articolo 9 della
8. In particolare è sorta l’esigenza di riformare la l.r.
88/1998, la
9. È necessario rispondere all’esigenza di introdurre nell’ambito della legislazione regionale la categoria dei porti di interesse regionale, anche definendo le modalità attuative delle previsioni di ampliamento, riqualificazione o nuova localizzazione di detti porti;
10. È necessario inoltre adeguare le funzioni di programmazione degli interventi e delle attività concernenti il sistema della portualità regionale e della navigazione interna in coerenza con i principi di cui alla
11. È opportuno disciplinare la funzione concernente la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere dei porti regionali, individuando una struttura regionale in grado di svolgere detta valutazione, in precedenza svolta a) dal genio civile opere marittime per i porti turistici, in base a quanto disposto dall’articolo 6 del
b) dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i porti di interesse regionale diversi da quelli turistici, ai sensi dell’articolo 5 della
12. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni degli enti locali, risulta opportuno e funzionale alle esigenze della semplificazione e dell’efficacia dell’azione amministrazione promuovere l’esercizio coordinato di dette funzioni anche tramite appositi accordi e convenzioni nell’ambito delle modalità di collaborazione tra enti di cui alla
13. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, è opportuno attribuire alle province le funzioni amministrative relative a progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale e disciplinare lo svolgimento di dette funzioni, in quanto il livello provinciale appare quello più adeguato per il loro svolgimento;
14. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, è opportuno altresì attribuire alle province le funzioni di vigilanza, di controllo della funzionalità della circolazione dei natanti, nonché le funzioni di ispettorato di porto e quelle concernenti le concessioni in materia di demanio idrico in coerenza con la
15. Appare opportuno mantenere la previsione già esistente nell’articolo 27, comma 3, della
Abrogazione di disposizioni normative);
16. Attesa la sua specificità, appare opportuno richiamare e mantenere ferma e distinta la disciplina speciale di cui alla
17. È necessario disciplinare le modalità di sfruttamento dei beni del demanio idrico;
18. È necessario disciplinare i contenuti del piano regolatore portuale a seguito dell’introduzione della categoria dei porti regionali;
19. La disciplina del procedimento di approvazione dei progetti per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, è oggi contenuta nel
1/2005, pertanto è opportuno fissare i principi di detto procedimento nella legge regionale, rinviando poi ad un regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio del procedimento, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 11 del
20. È coerente con le esigenze della semplificazione prevedere un regolamento regionale di attuazione che individui le opere di trascurabile importanza per le quali non è necessaria la valutazione di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente;
21. È necessario chiarire che le opere pubbliche di competenza statale sono assoggettate ai controlli sulla sicurezza sismica delle amministrazioni statali competenti e sono pertanto escluse dai controlli delle strutture tecniche regionali;
22. È rilevata l’esigenza di prevedere due norme transitorie rispetto alla disciplina precedente all’entrata in vigore della presente legge:
a) al fine di non creare una lacuna nell’ordinamento, appare opportuno mantenere in vigore i criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna definiti ai sensi dell’articolo 21 bis della
27 “Modifiche alla
b) al fine di non duplicare inutilmente l’attività di controllo tecnico sui piani portuali ed i progetti concernenti opere portuali già controllati al momento dell’entrata in vigore della nuova legge regionale, è necessario prevedere che non debbano essere sottoposti a valutazioni tecniche da parte della struttura regionale competente i piani ed i progetti già sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25 Opere pubbliche. Riparto di competenze
1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
a) l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, nonché l’individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della loro navigabilità ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater) e c quinquies), della
b) la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali.
3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto.
4. Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l’edilizia di culto.
5. La Regione partecipa al finanziamento delle funzioni nella misura necessaria a garantire la funzionalità e continuità dell’esercizio dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale di cui all’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies), della
6. La Regione partecipa, in attuazione delle individuazioni e delle previsioni contenute nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della
7. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con l’atto di cui al comma 6, provvede annualmente, con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalità di intervento, nonché all’aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione è trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.
8. La Regione promuove l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26
Funzioni della Regione
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) l’estimo navale;
b) l’individuazione, nell’ambito del PIT di cui all’articolo 48 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
“Art. 27
Funzioni delle province e dei comuni
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.
3. Sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.
4. Sono attribuite al Comune di Pisa le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno denominato “Canale Navicelli”.
5. Resta fermo il regime relativo all’invaso del Bilancino come definito dalla
6. Sono attribuite alle autorità di ambito di cui alla
7. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 6, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 27 bis nella
1. Dopo l’articolo 27 della
“Art. 27 bis
Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, in materia di navigazione interna, sono attribuite alle province le funzioni relative alle vie navigabili di interesse regionale e locale ed in particolare le funzioni di:
a) progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale;
b) vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;
c) ispettorato di porto;
d) determinazione dei canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree prospicienti alle vie navigabili, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2;
e) individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità.
2. Nel rispetto degli atti di governo del territorio dei comuni territorialmente interessati, le province determinano i canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree di cui al comma 1, lettera d), in base all’alta o normale valenza di dette aree determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) grado di sviluppo territoriale esistente;
b) funzione produttiva o turistica delle aree;
c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi;
d) qualità ambientale.”.
Art. 5. Inserimento dell’art. 27 ter nella
1. Dopo l’articolo 27 bis della
“Art. 27 ter
Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili
1. Fino alle individuazioni e alle previsioni effettuate nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies) della
Art. 6. Inserimento dell’articolo 32 bis nella
1. Dopo l’articolo 32 della
“Art. 32 bis
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 25 comma 5, stimati in euro 2.100.000,00 per l’anno 2009, euro 2.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione agli investimenti infrastrutturali di cui all’articolo 25, comma 6, sono definiti sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 14 della
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della
“g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio stesso e l’introito dei relativi proventi, anche nel rispetto dei criteri specifici previsti per le aree demaniali prospicienti le vie navigabili di cui all’articolo 27 bis della
Art. 8. Modifiche all’articolo 47 bis della
1. L’articolo 47 bis della
“Art. 47 bis
Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti
1. Sono di interesse regionale i porti e gli approdi turistici. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4 , lettera c ter).
2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse regionale i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecci. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater).
3. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante accordo di pianificazione tra le amministrazioni territorialmente interessate, ai sensi dell’articolo 21.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 47 ter della
1. L’articolo 47 ter della
“Art. 47 ter
Piano regolatore portuale
1. Il piano regolatore portuale costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti di interesse regionale.
2. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.
3. La struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano.
4. La realizzazione delle opere previste nel piano regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente articolo, dell’articolo 47 quater e della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.”.
Art. 10. Inserimento dell’articolo 47 quater nella
1. Dopo l’articolo 47 ter della
“Art. 47 quater
Attuazione del piano regolatore portuale
1. Tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della
2. Tutti i progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del
3. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale nonché le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b) della
Art. 11. Modifiche all’articolo 48 della
1. Dopo la lettera c ter) del comma 4 dell’articolo 48 della
“c quater) l’individuazione dei porti di interesse regionale, la previsione di interventi ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti;
c quinquies) l’individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità.”.
Art. 12. Inserimento dell’articolo 95 bis nella
1. Dopo l’articolo 95 della
“Art. 95 bis
Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale
1. In base a quanto disposto dall’articolo 93 del
2. In base a quanto disposto dall’articolo 98 del
Pertanto, con riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.
3. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale come individuati dall’articolo 3 del
4. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:
a) ai trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;
b) alla rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) ai porti di rilievo nazionale ed internazionale.
Con riferimento a dette opere non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 205 ter nella
1. Dopo l’articolo 205 bis della
“Art. 205 ter
Disposizioni transitorie in materia di valutazione dell’idoneità tecnica di piani e progetti concernenti porti di interesse regionale
1. Non sono sottoposti a valutazione di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 47 ter, comma 3, i piani e i progetti già sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell’entrata in vigore del presente articolo.”.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 9 e 10 della presente legge, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.
[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 254 della