§ 5.1.101 - L.R. 9 novembre 2009, n. 66.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:09/11/2009
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998
Art. 2.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998
Art. 3.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 88/1998
Art. 5.  Inserimento dell’art. 27 ter nella l.r. 88/1998
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 32 bis nella l.r. 88/1998
Art. 7.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998
Art. 8.  Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 1/2005
Art. 9.  Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 1/2005
Art. 11.  Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 1/2005
Art. 13.  Inserimento dell’articolo 205 ter nella l.r. 1/2005


§ 5.1.101 - L.R. 9 novembre 2009, n. 66.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

(B.U. 13 novembre 2009, n. 46)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n) dello Statuto;

 

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

 

Visto gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

 

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.

509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

 

Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime);

 

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

 

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

 

Viste la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n.

89, la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n. 90 e la sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2007, n. 344;

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

 

Considerato quanto segue

1. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia “porti” rientra nella competenza concorrente attribuita alle regioni;

2. L’articolo 86 del d.lgs. 112/1998 ha conferito alle regioni ed agli enti locali la gestione dei beni del demanio idrico;

3. Ai sensi dell’articolo 104 del d.lgs. 112/1998 sono di competenza dello Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione interna;

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, lettera e), del d.lgs.

112/1998, sono conferite alle regioni le funzioni che attengono alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica, manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale;

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, lettera l), del d.lgs.

112/1998, come modificata dall’articolo 9 della l. 88/2001 sono attribuite alle regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

6. Le sentenze della Corte costituzionale 89/2006, 90/2006 e 344/2007 hanno contribuito a chiarire le competenze regionali con riferimento ai porti di rilievo regionale;

7. Alla luce della modifica dell’articolo 105 del d.lgs.

112/1998, effettuata con l’articolo 9 della l. 88/2001 e alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale si è posta la necessità di procedere alla revisione della normativa regionale;

8. In particolare è sorta l’esigenza di riformare la l.r.

88/1998, la l.r. 1/2005 e di integrare la l.r. 91/1998;

9. È necessario rispondere all’esigenza di introdurre nell’ambito della legislazione regionale la categoria dei porti di interesse regionale, anche definendo le modalità attuative delle previsioni di ampliamento, riqualificazione o nuova localizzazione di detti porti;

10. È necessario inoltre adeguare le funzioni di programmazione degli interventi e delle attività concernenti il sistema della portualità regionale e della navigazione interna in coerenza con i principi di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

11. È opportuno disciplinare la funzione concernente la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere dei porti regionali, individuando una struttura regionale in grado di svolgere detta valutazione, in precedenza svolta a) dal genio civile opere marittime per i porti turistici, in base a quanto disposto dall’articolo 6 del d.p.r. 509/1997 e dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione);

b) dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i porti di interesse regionale diversi da quelli turistici, ai sensi dell’articolo 5 della l. 84/1994;

12. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni degli enti locali, risulta opportuno e funzionale alle esigenze della semplificazione e dell’efficacia dell’azione amministrazione promuovere l’esercizio coordinato di dette funzioni anche tramite appositi accordi e convenzioni nell’ambito delle modalità di collaborazione tra enti di cui alla legge regionale del 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni);

13. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, è opportuno attribuire alle province le funzioni amministrative relative a progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale e disciplinare lo svolgimento di dette funzioni, in quanto il livello provinciale appare quello più adeguato per il loro svolgimento;

14. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, è opportuno altresì attribuire alle province le funzioni di vigilanza, di controllo della funzionalità della circolazione dei natanti, nonché le funzioni di ispettorato di porto e quelle concernenti le concessioni in materia di demanio idrico in coerenza con la l.r. 91/1998;

15. Appare opportuno mantenere la previsione già esistente nell’articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998 che attribuisce al Comune di Pisa tutte le funzioni concernenti la navigazione del canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli, in ragione del fatto che dette funzioni sono svolte dal Comune di Pisa sin dal 1982, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli) abrogata dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002.

Abrogazione di disposizioni normative);

16. Attesa la sua specificità, appare opportuno richiamare e mantenere ferma e distinta la disciplina speciale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale), prevista per l’invaso di Bilancino;

17. È necessario disciplinare le modalità di sfruttamento dei beni del demanio idrico;

18. È necessario disciplinare i contenuti del piano regolatore portuale a seguito dell’introduzione della categoria dei porti regionali;

19. La disciplina del procedimento di approvazione dei progetti per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, è oggi contenuta nel d.p.r. 509/1997. Tale disciplina è complessa e disomogenea rispetto ai procedimenti previsti dalla l.r.

1/2005, pertanto è opportuno fissare i principi di detto procedimento nella legge regionale, rinviando poi ad un regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio del procedimento, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 11 del d.p.r. 509/1997 che prevede che il regolamento statale si applica fino alla ridefinizione della materia dopo l’avvenuto conferimento alla Regione e agli altri enti locali così come previsto dall’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

20. È coerente con le esigenze della semplificazione prevedere un regolamento regionale di attuazione che individui le opere di trascurabile importanza per le quali non è necessaria la valutazione di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente;

21. È necessario chiarire che le opere pubbliche di competenza statale sono assoggettate ai controlli sulla sicurezza sismica delle amministrazioni statali competenti e sono pertanto escluse dai controlli delle strutture tecniche regionali;

22. È rilevata l’esigenza di prevedere due norme transitorie rispetto alla disciplina precedente all’entrata in vigore della presente legge:

a) al fine di non creare una lacuna nell’ordinamento, appare opportuno mantenere in vigore i criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna definiti ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 “Legge finanziaria per l’anno 2008”) con la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n.

27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 - Legge finanziaria per l’anno 2008”), fino alla individuazione delle vie navigabili effettuata attraverso il piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quinquies) della l.r. 1/2005, e alla determinazione dei criteri con cui si ripartiscono le risorse destinate agli enti locali per gli interventi necessari sui porti e le vie navigabili che avrà luogo ai sensi dell’articolo 26, comma 6 della l.r. 88/1998, come modificati dalla presente legge;

b) al fine di non duplicare inutilmente l’attività di controllo tecnico sui piani portuali ed i progetti concernenti opere portuali già controllati al momento dell’entrata in vigore della nuova legge regionale, è necessario prevedere che non debbano essere sottoposti a valutazioni tecniche da parte della struttura regionale competente i piani ed i progetti già sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

Si approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998 [1]

1. L’articolo 25 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

“Art. 25 Opere pubbliche. Riparto di competenze

1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, nonché l’individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della loro navigabilità ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater) e c quinquies), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

b) la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali.

3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto.

4. Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l’edilizia di culto.

5. La Regione partecipa al finanziamento delle funzioni nella misura necessaria a garantire la funzionalità e continuità dell’esercizio dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale di cui all’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies), della l.r. 1/2005.

6. La Regione partecipa, in attuazione delle individuazioni e delle previsioni contenute nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della l.r. 1/2005, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle vie navigabili. A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale sono determinati i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di detti interventi, tenuto conto del quadro delle risorse attivabili su base triennale.

7. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con l’atto di cui al comma 6, provvede annualmente, con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalità di intervento, nonché all’aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione è trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.

8. La Regione promuove l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998

1. L’articolo 26 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Funzioni della Regione

1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) l’estimo navale;

b) l’individuazione, nell’ambito del PIT di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, degli aeroporti di interesse regionale.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 88/1998

1. L’articolo 27 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 27

Funzioni delle province e dei comuni

1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), ai sensi del presente articolo.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.

3. Sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

4. Sono attribuite al Comune di Pisa le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno denominato “Canale Navicelli”.

5. Resta fermo il regime relativo all’invaso del Bilancino come definito dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale).

6. Sono attribuite alle autorità di ambito di cui alla l.r. 81/1995, le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.

7. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 6, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 88/1998

1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis

Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, in materia di navigazione interna, sono attribuite alle province le funzioni relative alle vie navigabili di interesse regionale e locale ed in particolare le funzioni di:

a) progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale;

b) vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;

c) ispettorato di porto;

d) determinazione dei canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree prospicienti alle vie navigabili, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2;

e) individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità.

2. Nel rispetto degli atti di governo del territorio dei comuni territorialmente interessati, le province determinano i canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree di cui al comma 1, lettera d), in base all’alta o normale valenza di dette aree determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) grado di sviluppo territoriale esistente;

b) funzione produttiva o turistica delle aree;

c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi;

d) qualità ambientale.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’art. 27 ter nella l.r. 88/1998

1. Dopo l’articolo 27 bis della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:

“Art. 27 ter

Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili

1. Fino alle individuazioni e alle previsioni effettuate nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies) della l.r. 1/2005 e fino alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 6, resta ferma la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l’anno 2008”).”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 32 bis nella l.r. 88/1998

1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 88/1998, è inserito il seguente:

“Art. 32 bis

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 25 comma 5, stimati in euro 2.100.000,00 per l’anno 2009, euro 2.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione agli investimenti infrastrutturali di cui all’articolo 25, comma 6, sono definiti sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituita dalla seguente:

“g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio stesso e l’introito dei relativi proventi, anche nel rispetto dei criteri specifici previsti per le aree demaniali prospicienti le vie navigabili di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 1/2005 [2]

1. L’articolo 47 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 47 bis

Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti

 

1. Sono di interesse regionale i porti e gli approdi turistici. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4 , lettera c ter).

2. Oltre a quelli di cui al comma 1, sono di interesse regionale i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecci. Tali porti sono individuati nel piano di indirizzo territoriale ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater).

3. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante accordo di pianificazione tra le amministrazioni territorialmente interessate, ai sensi dell’articolo 21.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 [3]

1. L’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 47 ter

Piano regolatore portuale

1. Il piano regolatore portuale costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti di interesse regionale.

2. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni dello scalo marittimo, compresi i servizi connessi.

3. La struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano.

4. La realizzazione delle opere previste nel piano regolatore portuale è effettuata nel rispetto del presente articolo, dell’articolo 47 quater e della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.”.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 1/2005 [4]

1. Dopo l’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 47 quater

Attuazione del piano regolatore portuale

1. Tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

2. Tutti i progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20 , comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

3. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale nonché le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998.”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005 [5]

1. Dopo la lettera c ter) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 sono aggiunte le seguenti:

“c quater) l’individuazione dei porti di interesse regionale, la previsione di interventi ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti;

c quinquies) l’individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 1/2005 [6]

1. Dopo l’articolo 95 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 95 bis

Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale

1. In base a quanto disposto dall’articolo 93 del d.lgs. 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h) del d.lgs.112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere, non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.

2. In base a quanto disposto dall’articolo 98 del d.lgs. 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle strade e sulle autostrade e relative pertinenze la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 98, comma 1, lettera a) e dell’articolo 98, comma 3, lettere c), d) e e) del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

Pertanto, con riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.

3. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale come individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.

4. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:

a) ai trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;

b) alla rete ferroviaria di interesse nazionale;

c) ai porti di rilievo nazionale ed internazionale.

Con riferimento a dette opere non si applicano gli articoli 105, 105 bis, 105 ter e 105 quater.”.

 

     Art. 13. Inserimento dell’articolo 205 ter nella l.r. 1/2005 [7]

1. Dopo l’articolo 205 bis della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 205 ter

Disposizioni transitorie in materia di valutazione dell’idoneità tecnica di piani e progetti concernenti porti di interesse regionale

1. Non sono sottoposti a valutazione di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 47 ter, comma 3, i piani e i progetti già sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell’entrata in vigore del presente articolo.”.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 9 e 10 della presente legge, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.

[2] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[3] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65. La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 9 e 10 della presente legge, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.

[4] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65. La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 9 e 10 della presente legge, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.

[5] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[6] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[7] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.