§ 5.4.125 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 67.
Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:29/12/2003
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità della protezione civile).
Art. 3.  (Previsione dei rischi).
Art. 4.  (La prevenzione).
Art. 5.  (Il soccorso e il superamento dell’emergenza).
Art. 6.  (Tipologia degli eventi).
Art. 7.  (Il sistema regionale della protezione civile).
Art. 8.  (Il comune).
Art. 9.  (La provincia).
Art. 10.  (Comunità montane, circondari e altre forme associative).
Art. 11.  (La Regione).
Art. 12.  (Attività).
Art. 13.  (Elenco regionale).
Art. 14.  (Impiego dei volontari e conseguenti benefici).
Art. 15.  (Adozione e contenuto del regolamento regionale).
Art. 16.  (I piani di protezione civile comunali e provinciali).
Art. 17.  (Definizione del quadro dei rischi).
Art. 18.  (Organizzazione e procedure).
Art. 19.  (I piani operativi regionali).
Art. 20.  (Elaborazione dei piani).
Art. 21.  (Tipologia).
Art. 22.  (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema della protezione civile).
Art. 23.  (Interventi regionali per la gestione dell’attività di soccorso).
Art. 24.  (Interventi regionali per il superamento dell’emergenza).
Art. 25.  Criteri e procedure per l’attuazione degli interventi regionali per il superamento dell’emergenza
Art. 26.  Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale
Art. 27.  (Deroghe alla normativa regionale).
Art. 28.  (Organi competenti).
Art. 29.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 30.  (Fondo regionale di anticipazione
Art. 31.  (Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione).
Art. 32.  (Modifiche e abrogazioni).
Art. 32 bis.  Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile
Art. 32 ter.  Disposizioni relative alla città metropolitana


§ 5.4.125 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 67. [1]

Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.

(B.U. 2 gennaio 2004, n. 1).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina:

     a) le attività attinenti la protezione civile, assicurando la necessaria integrazione con le politiche del governo del territorio e in particolare con lo sviluppo sostenibile;

     b) le competenze della Regione e degli enti locali e l’organizzazione, in un sistema integrato e solidale, dei soggetti deputati allo svolgimento delle attività di protezione civile nell’ambito del territorio regionale.

 

     Art. 2. (Finalità della protezione civile).

     1. La protezione civile ha come finalità la tutela dell’incolumità della persona umana, l’integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la previsione dei rischi, la loro prevenzione, il soccorso della popolazione colpita ed il superamento dell’emergenza.

 

     Art. 3. (Previsione dei rischi).

     1. Ai fini di protezione civile per rischio si intende il potenziale complesso di danni che gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1 possono produrre in un contesto caratterizzato dall’esistenza di beni esposti e vulnerabili.

     2. La previsione dei rischi è effettuata tramite:

     a) la individuazione e valutazione degli eventi di cui al comma 1 ipotizzabili sulla base delle caratteristiche territoriali e antropiche e la definizione delle relative aree di incidenza (pericolosità);

     b) la ricognizione e valutazione degli elementi, tra cui in particolare la popolazione, gli insediamenti, le attività produttive, il patrimonio culturale, presenti nelle aree di cui alla lettera a) (esposizione);

     c) la verifica della suscettibilità dei suddetti elementi a subire danni a causa del verificarsi degli eventi ipotizzati (vulnerabilità).

     3. L’individuazione e la caratterizzazione dei rischi presenti sul territorio regionale è finalizzata ad orientare l’attività di prevenzione di cui all’articolo 4 e costituisce elemento del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale in conformità a quanto previsto nell’articolo 17.

 

     Art. 4. (La prevenzione).

     1. L’attività di prevenzione è finalizzata a ridurre i rischi individuati ai sensi dell’articolo 3 attraverso:

     a) la realizzazione di interventi anche di carattere strutturale, che eliminano o riducono il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione;

     b) il miglioramento della capacità di reazione del sistema di protezione civile agli eventi di cui all’articolo 2.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono svolti, in via generale, nell’ambito delle specifiche materie attinenti le diverse tipologie di rischio a cura dei soggetti competenti in base alle normative che regolano le materie medesime e con le procedure ivi previste.

     3. L’attività di prevenzione di cui al comma 1, lettera b) è svolta nell’ambito delle specifiche competenze in materia di protezione civile di cui alla presente legge e secondo le procedure nella medesima definite e si attua tramite:

     a) la predisposizione e organizzazione delle risorse e delle azioni da attivare ove gli eventi di cui all’articolo 2 si verifichino;

     b) la determinazione delle procedure per la previsione e il monitoraggio degli eventi, nell’ambito dei sistemi predisposti a tale fine;

     c) l’informazione alla popolazione circa l’esistenza dei rischi e le modalità per affrontarli nonché la promozione di una consapevole convivenza con i fattori di rischio e dell’impegno alla partecipazione alle attività di protezione civile;

     d) la formazione del personale addetto alle attività di protezione civile e la periodica verifica dell’organizzazione e delle procedure tramite le esercitazioni.

     4. L’attività di prevenzione di cui al comma 3 è organicamente definita nei piani di protezione civile di cui agli articoli 16 e 19 e costituisce una funzione ordinaria delle amministrazioni competenti ai sensi del capo II, sezione I.

 

     Art. 5. (Il soccorso e il superamento dell’emergenza).

     1. L’attività di soccorso consiste in tutti gli interventi finalizzati a prestare assistenza alla popolazione in previsione o nel corso di un evento ovvero nella fase di emergenza conseguente il medesimo. L’attività di soccorso in particolare comprende:

     a) l’informazione alla popolazione circa la situazione in atto, gli interventi in corso o quelli programmati per superarla;

     b) gli interventi tecnici urgenti;

     c) i servizi sanitari di emergenza-urgenza;

     d) il ricovero della popolazione evacuata e la fornitura dei beni di prima necessità ed ogni altro intervento di assistenza, ivi compresa quella sanitaria;

     e) il ripristino dei servizi essenziali, delle comunicazioni e dei trasporti con particolare riferimento al superamento delle situazioni di isolamento e al ripristino di adeguate condizioni igienico sanitarie;

     f) ogni altro intervento necessario ad eliminare o ridurre i possibili danni conseguenti l’evento.

     2. Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione di:

     a) interventi anche finanziari per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e la ripresa dell’attività produttiva;

     b) interventi di ripristino in condizioni di sicurezza o comunque con riduzione del rischio preesistente delle infrastrutture, del reticolo idraulico, del sistema dei versanti e in generale dei beni pubblici.

 

     Art. 6. (Tipologia degli eventi).

     1. Ai fini della presente legge, gli eventi di cui all’articolo 2 hanno rilevanza:

     a) locale;

     b) regionale;

     c) nazionale.

     2. La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità dell’organizzazione necessaria per l’attività di soccorso e degli interventi per il superamento dell’emergenza, tenuto conto dei seguenti elementi:

     a) ambito territoriale e popolazione interessata;

     b) risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate;

     c) entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell’emergenza;

     d) straordinarietà dell’evento.

     3. La rilevanza regionale è dichiarata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2; fuori di tali casi, gli eventi si considerano di rilevanza locale.

     4. Restano ferme le disposizioni statali che disciplinano le modalità di individuazione della rilevanza nazionale degli eventi e le attività di protezione civile ad essa connesse.

 

CAPO II

IL SISTEMA REGIONALE

 

SEZIONE I

I SOGGETTI ISTITUZIONALI E LE RISPETTIVE COMPETENZE

 

     Art. 7. (Il sistema regionale della protezione civile).

     1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, nell’ambito del territorio regionale, è istituito il sistema regionale della protezione civile costituito da:

     a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle aziende USL ed in generale dalle strutture facenti parte del servizio sanitario;

     b) gli enti locali;

     c) il volontariato operante nel territorio regionale in conformità a quanto previsto dalla sezione II.

     2. Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi dell’Amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

     3. Ai fini di garantire la più efficace integrazione con le componenti statali di cui al comma 2, la Regione promuove ogni opportuna forma di raccordo con le medesime anche tramite la sottoscrizione di accordi ai sensi della legislazione vigente e la partecipazione di tali componenti all’attività di pianificazione.

     4. Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile nell’ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione e gli enti locali.

     5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, il sistema regionale opera in concorso con il dipartimento della protezione civile con le modalità definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei piani operativi regionali di protezione civile [2].

     6. Il sistema regionale della protezione civile può operare per il perseguimento delle finalità di protezione civile, anche fuori dal territorio regionale, in concorso con le autorità competenti e sulla base di accordi intercorsi con queste ultime.

     7. Il sistema può concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile su richiesta degli enti competenti e secondo modalità concordate con i medesimi [3].

     8. La Regione ai fini di cui ai commi 6 e 7 promuove le necessarie intese con le diverse componenti del sistema regionale di protezione civile.

 

     Art. 8. (Il comune).

     1. Tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di protezione civile, come specificate nel capo I, salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11, sono di competenza del comune.

     2. In particolare il comune:

     a) elabora, in conformità a quanto previsto nell’articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l’integrazione con l’attività di previsione di competenza della provincia;

     b) definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II, e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale;

     c) adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l’informazione alla popolazione e l’organizzazione di esercitazioni;

     d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;

     e) provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi necessari per il superamento dell’emergenza; ove a tale ultimo fine siano approvati interventi ai sensi dell’articolo 24, il comune provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;

     f) provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto nella sezione II.

     3. Oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di emergenza nel piano comunale di protezione civile ai sensi del comma 2, lettera b) il comune stabilisce l’organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza.

     4. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla normativa statale per i comuni di cui all’articolo 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali), i restanti comuni possono comunque esercitare in forma associata tale funzione secondo le modalità e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla stessa l.r. 68/2011 [4].

     5. [Ai fini delle incentivazioni previste dalla l.r. 40/2001, la gestione associata in materia di protezione civile è considerata se effettivamente attivata entro il 1 gennaio 2006] [5].

     6. La gestione associata può essere realizzata anche a supporto ed integrazione dell’organizzazione comunale in emergenza, in particolare per assicurare il rispetto dei requisiti di funzionalità previsti dal regolamento regionale di cui all’articolo 15, ferma restando la titolarità in capo al comune delle funzioni di cui al comma 2, lettera d).

 

     Art. 9. (La provincia).

     1. La provincia esercita le seguenti funzioni:

     a) elabora, in conformità a quanto previsto nell’articolo 17, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;

     b) definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del territorio provinciale;

     c) provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale di cui all’articolo 15 concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;

     d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento;

     e) provvede all’organizzazione dell’attività di censimento dei danni, nell’ambito provinciale, in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione;

     f) concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell’emergenza; ove a tale fine siano approvati interventi ai sensi dell’articolo 24, provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;

     g) provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto alla sezione II.

     2. La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto ai comuni e di raccordo tra i medesimi per le attività di previsione e di prevenzione, in particolare per quanto attiene:

     a) l’elaborazione del quadro dei rischi;

     b) l’attività di formazione;

     c) la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da realizzare d’intesa con i comuni e le altre autorità competenti.

     3. [La provincia, nell’ambito delle procedure di programmazione degli interventi di formazione definiti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), ai fini di cui al comma 2, lettera b garantisce l’integrazione delle politiche formative con gli obiettivi di cui alla presente legge, anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 22] [6].

 

     Art. 10. (Comunità montane, circondari e altre forme associative). [7]

     1. Anche fuori dei casi in cui la gestione associata delle attività comunali di protezione civile sia realizzata dalle comunità montane, le medesime possono concorrere alle attività di prevenzione e soccorso, in rapporto con i comuni interessati e con le province, e alle iniziative per il superamento dell’emergenza, provvedendo, ove siano adottati interventi regionali per il superamento dell’emergenza ai sensi dell’articolo 24, agli adempimenti previsti nel medesimo articolo; le modalità del concorso sono definite nel regolamento regionale di cui all’articolo 15.

     2. Alle comunità montane, ai circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale nonché ai comuni che esercitano le funzioni comunali in forma associata in uno o più livelli ottimali di cui alla l.r. 40/2001 le province, con convenzione stipulata ai sensi della normativa vigente, possono delegare le funzioni relative:

     a) alla gestione degli adempimenti provinciali previsti nel regolamento regionale di cui all’articolo 15 concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi;

     b) alla gestione delle attività di coordinamento in ambito intercomunale dei soccorsi attivati dalla provincia;

     c) al censimento dei danni.

     3. La proposta di delega elaborata dalla provincia è trasmessa a cura della medesima alla Giunta regionale che, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, può esprimere la propria valutazione negativa in ordine alla funzionalità della delega proposta rispetto all’organizzazione complessiva del sistema regionale della protezione civile. La valutazione negativa della Regione comporta l’obbligo della provincia di riesaminare la proposta per adeguarla alle esigenze rappresentate dalla Regione.

 

     Art. 11. (La Regione).

     1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) fissa le modalità per la elaborazione del quadro dei rischi ai vari livelli territoriali;

     b) definisce l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile e detta gli indirizzi per l’attività di competenza degli enti locali;

     c) stabilisce le procedure operative di propria competenza;

     d) promuove il potenziamento del sistema regionale di protezione civile tramite gli interventi per lo sviluppo di cui all’articolo 22;

     e) provvede al supporto delle attività di soccorso di competenza dei comuni in raccordo con le province e in particolare:

     1) coordina l’utilizzo delle risorse disponibili nel territorio regionale per le emergenze di livello sovra-provinciale;

     2) assicura il raccordo con gli organi e le strutture statali operanti a livello regionale e centrale e, nei casi previsti dal regolamento regionale di cui all’articolo 15, il coordinamento degli interventi di soccorso da attuarsi con le modalità definite nei piani operativi regionali;

     f) concorre con il dipartimento della protezione civile a definire l’organizzazione del sistema regionale della protezione civile per fronteggiare gli eventi di rilievo nazionale;

     g) definisce gli standard formativi per garantire una professionalità adeguata del personale impegnato nelle attività di protezione civile, sia relativamente alla competenza generale di direzione delle emergenze che alle specifiche competenze delle varie funzioni di supporto, in conformità alla l.r. 32/2002 ed ai relativi provvedimenti di attuazione;

     h) promuove la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione e in particolare dei giovani;

     i) stabilisce accordi con le altre regioni per l’espletamento delle attività di comune interesse.

     2. La Regione provvede altresì alla valutazione degli eventi e alla individuazione delle iniziative per il superamento della conseguente emergenza; a tali fini, in conformità ai criteri di cui all’articolo 6, comma 2:

     a) dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi di rilevanza regionale;

     b) richiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5 della l. 225/1992;

     c) approva i conseguenti interventi regionali per il superamento dell’emergenza in conformità a quanto previsto all’articolo 24.

 

SEZIONE II

IL VOLONTARIATO

 

     Art. 12. (Attività).

     1. Il volontariato costituisce una componente essenziale del sistema regionale della protezione civile.

     2. Il volontariato opera in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipando a tutte le attività di protezione civile e in particolare all’attività di prevenzione e soccorso.

     3. Per il raggiungimento di tale finalità, le organizzazioni di volontariato:

     a) concorrono alla elaborazione dei piani di protezione civile, definendo d’intesa con l’ente competente, le modalità del proprio intervento a supporto delle azioni previste nei piani medesimi;

     b) partecipano, nelle forme previste dagli stessi piani, alle sedi di coordinamento operativo in emergenza;

     c) partecipano alle attività informative e alle esercitazioni promosse dagli enti competenti.

     4. La Regione e gli enti locali promuovono l’efficienza delle organizzazioni del volontariato e la loro integrazione con il complessivo sistema della protezione civile tramite interventi di formazione, organizzazione di esercitazioni, dotazione di mezzi e strumenti.

 

     Art. 13. (Elenco regionale).

     1. La Regione provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), che esercitano attività di protezione civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa.

     2. Le organizzazioni censite ai sensi del comma 1 sono inserite in apposito elenco regionale.

     3. L.elenco regionale è articolato in rapporto all’ambito territoriale di operatività delle organizzazioni iscritte.

     4. Con il regolamento di cui all’articolo 15 sono definite le modalità e i criteri per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni dal predetto elenco.

     5. Alla gestione dell’elenco partecipano le province ed i comuni, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 4.

 

     Art. 14. (Impiego dei volontari e conseguenti benefici).

     1. Alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco di cui all’articolo 13, che partecipano alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, si applicano i benefici previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell’articolo 18 della l. 225/1992.

     2. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 1, l’impiego dei volontari è preventivamente autorizzato dalla Regione, su richiesta degli enti locali ovvero, per le attività di prevenzione di competenza regionale e per l’attività di soccorso in caso di eventi di rilevanza regionale, anche di iniziativa della medesima.

     3. Agli adempimenti amministrativi connessi all’applicazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le province; ove l’impiego sia stato disposto d’iniziativa della Regione, ai suddetti adempimenti provvede la Regione.

     4. In particolari casi ed ove necessario per la tipologia di attività necessaria ad assicurare il soccorso, la Regione può autorizzare ai benefici anche organizzazioni non iscritte nell’elenco di cui all’articolo 13 ma comunque iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 28/1993.

     5. Le procedure per l’impiego del volontariato ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo e per la gestione dei conseguenti adempimenti amministrativi sono stabilite nel regolamento regionale di cui all’articolo 15.

 

CAPO III

GLI STRUMENTI

 

SEZIONE I

REGOLAMENTI REGIONALI

 

     Art. 15. (Adozione e contenuto del regolamento regionale).

     1. La Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge approva uno o più regolamenti di attuazione della presente legge.

     2. I regolamenti dettano le disposizioni per l’elaborazione dei piani di protezione civile ai fini di assicurarne l’integrazione e il coordinamento ai vari livelli territoriali nonché per l’attuazione delle altre disposizioni della presente legge.

     3. In particolare i regolamenti definiscono:

     a) gli elementi di conoscenza significativi per la individuazione dei rischi e per la relativa valutazione ai vari livelli territoriali sulla base degli elementi di conoscenza sui rischi desumibili dal quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT);

     b) gli elementi generali dell’organizzazione degli enti locali in emergenza e i requisiti di funzionalità della medesima finalizzati a realizzare il necessario livello di efficienza e di integrazione dell’intero sistema regionale;

     c) le modalità per l’adeguamento dei piani di protezione civile già approvati dagli enti locali;

     d) i sistemi per la previsione e il monitoraggio degli eventi;

     e) le procedure di raccordo tra i soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile, che vi partecipano o che vi concorrano ai sensi dell’articolo 7, nonché di quest’ultimo con il dipartimento della protezione civile e le altre strutture nazionali;

     f) le attività svolte dalla Regione nell’ambito della funzione di concorso alla gestione dell’emergenza;

     g) le disposizioni per il censimento dei danni e per l’attivazione degli interventi finanziari di cui alla sezione III;

     h) i dati dei piani di protezione civile locali rilevanti ai fini di un adeguato sistema informativo della protezione civile e le modalità della relativa integrazione con il sistema informativo territoriale;

     i) procedure per l’impiego del volontariato ai fini dell’applicazione dei benefici di cui all’articolo 14 ed i conseguenti adempimenti amministrativi.

 

SEZIONE II

I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 16. (I piani di protezione civile comunali e provinciali).

     1. I piani comunali e i piani provinciali, ciascuno per la rispettiva competenza:

     a) definiscono il quadro dei rischi in conformità a quanto previsto all’articolo 17;

     b) disciplinano l’organizzazione e le procedure per fronteggiare l’emergenza in conformità a quanto previsto all’articolo 18.

     2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, il piano di protezione civile è unico per l’ambito intercomunale [8].

     3. L’approvazione del piano di emergenza comunale e provinciale elaborato in conformità alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 15, costituisce adempimento obbligatorio per i comuni e per le province; la medesima costituisce altresì, trascorsi sei mesi dall’approvazione del regolamento, condizione per l’accesso agli interventi finanziari dell’articolo 22.

     4. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), nonché dei relativi atti di pianificazione. I piani di protezione civile di cui al presente articolo sono coordinati con i suddetti atti di pianificazione con le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui all’articolo 15 [9].

 

     Art. 17. (Definizione del quadro dei rischi).

     1. Il quadro dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) è elaborato dai comuni e dalle province in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale, ed evidenziando anche:

     a) le prescrizioni dettate dalla legislazione vigente per la gestione degli elementi territoriali e antropici, idonee a ridurre o quantomeno a non incrementare la pericolosità ovvero finalizzate a ridurre il grado di vulnerabilità o di esposizione;

     b) gli eventuali programmi di approfondimento conoscitivo già definiti sulla base delle varie discipline di settore;

     c) eventuali indicazioni circa specifiche misure di prevenzione derivanti dagli elementi di cui alle lettere precedenti.

     2. Il quadro dei rischi integra, nell’ambito di una apposita sezione, il quadro conoscitivo dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale.

     3. La Giunta regionale, con gli strumenti previsti nella legge regionale per il governo del territorio, entro sei mesi dalla adozione del regolamento regionale, definisce le modalità per l’integrazione di cui al comma 2 e i tempi entro i quali tale integrazione è obbligatoria per la gestione degli strumenti urbanistici in vigore.

     4. Con i medesimi strumenti di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce le modalità per l’aggiornamento del quadro conoscitivo in rapporto agli approfondimenti e alle integrazioni del piano di protezione civile nonché alla realizzazione degli interventi di prevenzione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

 

     Art. 18. (Organizzazione e procedure).

     1. Il piano comunale di protezione civile:

     a) stabilisce l’organizzazione del comune in emergenza, in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale e le relative procedure di attivazione;

     b) censisce le risorse disponibili nell’ambito del territorio comunale, tra cui le strutture per il ricovero della popolazione evacuata, individuando le conseguenti eventuali criticità;

     c) stabilisce le procedure di raccordo con la provincia per l’attività di supporto di quest’ultima, sulla base di quanto previsto nel piano provinciale.

     2. Il piano provinciale:

     a) stabilisce l’organizzazione della provincia in emergenza in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale e le relative procedure di attivazione;

     b) definisce le modalità di coordinamento con le altre strutture operanti nell’ambito provinciale, attivate o da attivare, ai fini di assicurare il necessario supporto ai comuni, anche tenendo conto delle criticità evidenziate ai sensi del comma 1, lettera b);

     c) censisce le risorse disponibili nell’ambito del territorio provinciale, tra cui le aree di emergenza, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale;

     d) stabilisce le procedure di raccordo con la Regione per l’attività di supporto di quest’ultima, sulla base di quanto previsto nel regolamento regionale e nei piani operativi di cui all’articolo 19.

     3. Ai fini di assicurare un più efficiente raccordo con i comuni interessati, il piano provinciale individua altresì gli ambiti territoriali sub provinciali nei quali può essere articolata l’attività di coordinamento di competenza della provincia.

     4. Gli ambiti sub-provinciali di cui al comma 3 sono individuati, d.intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, tenuto conto delle aree di incidenza dei rischi, del numero degli abitanti, del sistema delle infrastrutture di collegamento, nonché dell’organizzazione intercomunale di protezione civile.

 

     Art. 19. (I piani operativi regionali).

     1. In attuazione di quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 15 la Regione approva uno o più piani operativi di protezione civile che disciplinano l’organizzazione e le procedure per assicurare il concorso regionale in emergenza.

     2. I piani individuano le possibili situazioni di emergenza di rilevanza regionale e determinano le specifiche procedure operative da attivare per fronteggiarli; per gli eventi che possono anche avere una rilevanza nazionale le procedure operative sono definite d’intesa con il dipartimento della protezione civile.

 

     Art. 20. (Elaborazione dei piani).

     1. I piani di protezione civile sono elaborati con il concorso dei soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile, nonché con i soggetti di cui all’articolo 7, comma 2; con il medesimo concorso i piani sono periodicamente verificati, in ordine alla loro efficacia, tramite esercitazioni.

     2. I piani di protezione civile sono altresì soggetti a costante aggiornamento in ordine alle informazioni in essi contenute ed agli altri elementi rilevanti per le finalità di protezione civile.

     3. Delle attività di verifica ed aggiornamento di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nei piani medesimi.

 

SEZIONE III

GLI INTERVENTI FINANZIARI

 

     Art. 21. (Tipologia).

     1. Gli interventi finanziari per l’esercizio delle attività di protezione civile sono destinati:

     a) allo sviluppo del sistema della protezione civile;

     b) alla gestione delle attività di soccorso;

     c) al superamento dell’emergenza.

     2. Agli interventi finanziari di cui al presente articolo provvedono la Regione e gli enti locali, per le attività di rispettiva competenza ai sensi della presente legge.

 

     Art. 22. (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema della protezione civile).

     1. Ai fini della costituzione e lo sviluppo del sistema di protezione civile, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, procede annualmente all’approvazione degli interventi finanziari per attività formative e informative, per l’acquisizione di mezzi, di strumenti operativi, di strutture logistiche e quant’altro necessario a supportare le componenti del sistema regionale di protezione civile nelle attività di competenza.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono in particolare destinati:

     a) al raggiungimento dei requisiti di funzionalità dell’organizzazione degli enti locali definiti nel regolamento regionale ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lettera b);

     b) al superamento delle criticità individuate dagli enti locali nell’ambito dei piani di protezione civile;

     c) a migliorare l’efficacia del concorso regionale in emergenza come definito nei piani operativi regionali di cui all’articolo 19.

     3. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale circa l’attività intrapresa ai sensi del presente articolo e sui risultati raggiunti.

 

     Art. 23. (Interventi regionali per la gestione dell’attività di soccorso).

     1. In caso di eventi di rilevanza regionale, la Regione, provvede, anche nella forma del concorso e nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura delle spese disposte dagli enti locali per l’assistenza alla popolazione, per eliminare o ridurre le situazioni di rischio e quant’altro necessario per l’attività di soccorso.

     2. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, la Regione può contribuire al finanziamento degli interventi disposti in emergenza dagli enti locali, anche nei casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, salvo l’eventuale reintegro a valere sulle risorse messe a disposizione dallo Stato.

     3. In caso di eventi di rilevanza locale, alle spese di cui al comma 1, provvedono gli enti locali secondo le competenze attribuite dalla presente legge. La Regione contribuisce agli oneri finanziari sostenuti tramite l’assegnazione di un contributo annuale alle province, che provvedono al relativo utilizzo anche a favore degli altri enti locali interessati.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 15 stabilisce la tipologia delle spese per le quali sono ammessi gli interventi finanziari di cui ai commi precedenti e la relativa procedura.

 

     Art. 24. (Interventi regionali per il superamento dell’emergenza).

     1. Per il superamento delle situazioni di emergenza conseguenti ad eventi per i quali sia intervenuta la dichiarazione di emergenza regionale o nazionale, la Regione approva, con il concorso degli enti locali interessati, gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza.

     2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti [10].

     3. Alla elaborazione e alla attuazione degli interventi regionali per il superamento dell’emergenza concorrono gli enti locali e in particolare:

     a) ciascun ente locale propone gli interventi di ripristino e ricostruzione di propria competenza e, ove inseriti nel programma, provvede alla relativa attuazione;

     b) le province, oltre a quanto previsto alla lettera a), curano il coordinamento delle proposte presentate dai comuni [11];

     c) [i comuni provvedono alla gestione delle procedure per la ricostruzione dei beni privati distrutti o danneggiati] [12].

     4. Per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 5 della l. 225/1992, gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza sono adottati tenendo conto di quanto disposto dal presente articolo e dalle disposizioni statali.

     5. Gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza sono realizzati con le risorse:

     a) di cui all’articolo 29, comma 4, anche con la partecipazione finanziaria degli enti locali interessati, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale;

     b) con le risorse messe a disposizione dallo Stato, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

     5 bis. Nel caso sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione può anticipare di cassa agli enti locali ed agli altri soggetti attuatori risorse finanziarie non superiori alle risorse statali già assegnate per tale emergenza [13].

     5 ter. Le somme di cui al comma 5 bis sono anticipate a valere sull’UPB di spesa 811 “Partite di giro” e sono reintroitate sulla UPB di entrata 611 “Partite di giro” del bilancio regionale, a seguito dell’effettivo accreditamento delle risorse nazionali nella contabilità speciale istituita a favore del commissario delegato [14].

     6. Contestualmente all’informativa di cui all’articolo 22, comma 3 la Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza adottati e sulla relativa attuazione.

 

     Art. 25. Criteri e procedure per l’attuazione degli interventi regionali per il superamento dell’emergenza [15]

     1. Le attività di ripristino e ricostruzione devono avvenire in modo da garantire il ripristino e la messa in sicurezza o la riduzione del rischio; a tale fine gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza, ancorché realizzati con le procedure e le risorse straordinarie di protezione civile, sono integrati con la pianificazione ordinaria di settore.

     2. Ferme restando le ulteriori disposizioni di accelerazione adottate, anche in deroga alla normativa vigente, con le ordinanze di cui all’articolo 27, gli interventi regionali per il superamento dell’emergenza sono realizzati secondo le procedure di cui al presente articolo.

     3. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla ricognizione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza funzionali alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, necessari per il superamento dell'emergenza. Con la medesima deliberazione viene certificata l’indifferibilità degli interventi che costituiscono “estrema urgenza” ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

     4. La ricognizione di cui al comma 3, ricomprende gli interventi già inclusi nel documento annuale per la difesa del suolo, di cui all’articolo 12quinquies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), per i quali l’evento emergenziale ha determinato l'estrema urgenza e l’indifferibilità, anche ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.

     5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998 [16].

     6. Agli interventi certificati di “estrema urgenza” di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del d.l. 133/2014.

     7. Al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per l'approvazione dei progetti degli interventi, il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca apposita conferenza di servizi, cui si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si osservano in ogni caso i termini minimi fissati da tali disposizioni.

     8. Nel valutare le specifiche risultanze della conferenza dei servizi, ai fini della definizione dell'esito della conferenza di servizi stessa, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6 bis, della l. 241/1990, si tiene conto dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera di estrema urgenza.

     9. La deliberazione di cui al comma 3, può altresì prevedere che il Presidente della Giunta regionale assuma le funzioni di Commissario straordinario per sovraintendere all’esecuzione degli interventi.

     10. Il Commissario straordinario individua i dirigenti regionali responsabili degli interventi gestiti direttamente dalla Regione e, se del caso, nomina soggetti attuatori o enti avvalsi.

     11. Nell'ambito dello svolgimento della conferenza di servizi, in caso di dissenso manifestato da una delle amministrazioni competenti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, il Commissario straordinario convoca l'amministrazione dissenziente al fine di individuare una soluzione condivisa.

     12. Se l'intesa non viene raggiunta nel termine di trenta giorni, il Commissario straordinario instaura la procedura di cui all’articolo 14 quater, comma 3, della l.241/1990.

     13. Il Commissario straordinario comunica tempestivamente al Consiglio regionale il cronoprogramma degli interventi da realizzare in somma urgenza, li approva e svolge il relativo monitoraggio. Nel caso in cui dal monitoraggio emerga uno scostamento dai termini previsti nel cronoprogramma superiore a quindici giorni, non giustificato da circostanze oggettive, il Commissario straordinario provvede alla revoca del soggetto incaricato della realizzazione dell'intervento e individua un nuovo soggetto competente.

 

     Art. 26. Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale [17]

     1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), la Giunta regionale, con deliberazione, concede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un contributo ai comuni colpiti, individuati secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 15.

     2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari del comune che hanno subìto un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell’evento, ed all’indice di povertà relativa del medesimo comune, come determinato dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell’Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.

     3. Con il medesimo atto sono attivate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, misure agevolative a favore delle attività produttive, ivi comprese quelle agricole, quali in particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie per liquidità ed investimenti.

 

SEZIONE IV

POTERI DI ORDINANZA

 

     Art. 27. (Deroghe alla normativa regionale).

     1. Ove necessario per fronteggiare situazioni di emergenza, al fine di evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale può adottare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, a quella concorrente.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 28. (Organi competenti).

     1. Spettano al Presidente della Giunta regionale, oltre all’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 27 e alla dichiarazione di stato di emergenza regionale:

     a) la richiesta dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 5 della l. 225/1992;

     b) l’espressione dell’intesa di cui all’articolo 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. Tutte le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi delle disposizioni regionali in materia di organizzazione e personale.

 

     Art. 29. (Disposizioni finanziarie).

     1. I comuni e le province esercitano le funzioni di cui alla presente legge con le risorse derivanti dai rispettivi bilanci, anche tenuto conto dei trasferimenti finanziari disposti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nelle more della piena attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

     2. Per le funzioni attribuite alle province dalla presente legge, i trasferimenti finanziari di cui al comma 1 sono incrementati con le risorse assegnate annualmente alla Regione dai medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ripartite secondo i criteri ivi previsti. Per l’anno 2004 tale incremento fa carico all’unità previsionale di base (UPB) di spesa n. 113 (Organizzazione regionale protezione civile - spese correnti) del bilancio regionale per euro 484.842,36.

     3. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 23 conseguenti gli eventi di rilevanza locale, provvedono i comuni e le province secondo le rispettive competenze; le province concorrono alle spese sostenute dai comuni, anche tramite i contributi assegnati dalla Regione ai sensi dell’articolo 23, comma 3.

     4. Al finanziamento degli interventi conseguenti gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, nonché al finanziamento dei contributi di cui all’articolo 23, comma 3, si fa fronte per euro 1.500.000,00 con la seguente variazione, per competenza e cassa, al bilancio di previsione 2004:

     Anno 2004

     in diminuzione:

     UPB n. 743 (Fondi - spese di investimento) per euro 1.500.000,00;

     in aumento:

     UPB n. 115 (Interventi derivanti da eventi calamitosi - spese di investimento) per euro 1.500.000,00.

     5. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 22 si fa fronte, per l’anno 2004, con le risorse regionali di cui all’UPB di spesa n. 113 (Organizzazione regionale protezione civile - spese correnti) per euro 770.000,00.

     6. Per gli anni successivi al 2004 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 30. (Fondo regionale di anticipazione [18]).

     1. Nel caso di eventi di rilevanza locale, ove gli interventi di cui all’articolo 23 non trovino copertura nei contributi previsti al medesimo articolo, comma 3, gli enti locali possono richiedere alla Regione anticipazioni finanziarie.

     2. Le anticipazioni sono concesse, senza alcun onere di interesse, nei limiti delle disponibilità di bilancio fino all’ammontare del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed hanno durata massima di tre anni, prorogabile fino a cinque anni per gli interventi che interessano i comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata erogata l’anticipazione.

     3. Le anticipazioni possono essere richieste anche per la realizzazione di interventi di ricostruzione e ripristino.

     4. Per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo è istituito apposito fondo, il cui utilizzo è disciplinato dalla Regione con regolamento da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge [19].

     5. Il medesimo regolamento di cui al comma precedente stabilisce altresì i casi in cui i comuni economicamente più svantaggiati possono essere esentati dagli obblighi della restituzione.

     6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede a partire dalla data di abrogazione della legge regionale 2 marzo 1988, n. 14 (Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità. Nuove disposizioni ed abrogazione della l.r. 65/1977) con le risorse già previste per la stessa e disponibili all’UPB n. 115 (Interventi derivanti da eventi calamitosi - spese di investimento).

 

     Art. 31. (Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione).

     1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.

     2. Le limitazioni di cui al comma 1 sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore dell’opera.

     3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica [20].

     4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione [21].

     5. Per i danni prodotti nell’ambito del funzionamento delle casse di espansione, non sono concessi i contributi di cui all’articolo 26.

 

     Art. 32. (Modifiche e abrogazioni).

     1. All’articolo 4, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio incidenti rilevanti) le parole “al piano regionale di emergenza, previsto dall’articolo 4 della L.R. n. 42/1996 e nel rispetto delle altre disposizioni dettate dalla stessa legge regionale, in attuazione della legge n. 225/1992” sono sostituite dalle seguenti:

     “ai piani operativi regionali ed in conformità con le disposizione della legge regionale in materia di protezione civile”.

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale n. 14 del 1988 dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 30, comma 4;

     b) legge regionale 10 giugno 1996, n. 42 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile);

     c) articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

     d) articolo 7, comma 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

     e) articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio incidenti rilevanti).

 

     Art. 32 bis. Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile [22]

     1. I comuni che già esercitano in forma associata la funzione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall’allegato A della l.r. 68/2011, possono continuare l’esercizio associato della funzione con la modalità attualmente in essere fino al 31 dicembre 2016.

     2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, fino all’approvazione del piano unico per l’ambito intercomunale di cui all’articolo 16, comma 2, rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali già approvati.

 

     Art. 32 ter. Disposizioni relative alla città metropolitana [23]

     1. A seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ogni riferimento alla provincia ed al territorio provinciale contenuto nella presente legge è da intendersi riferito anche alla città metropolitana ed al suo territorio.


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 25 giugno 2020, n. 45.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[5] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 21 giugno 2007, n. 35.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[11] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[12] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[13] Comma inserito dall'art. 70 bis della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[14] Comma inserito dall'art. 70 bis della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 novembre 2014, n. 62.

[16] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[18] Rubrica così modificata dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.

[19] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 77.

[20] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[21] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 1 agosto 2016, n. 47.

[22] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.

[23] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.