Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 23/12/2000 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Completamento degli interventi in favore degli impianti di tonnare. |
Art. 2. Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca. |
Art. 3. Contributo ai consorzi di ripopolamento ittico. |
Art. 4. Interventi in favore dei familiari delle vittime di naufragi. |
Art. 5. Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità. |
Art. 6. Provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca. |
Art. 7. Compatibilità comunitaria. |
Art. 8. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 3.9.87 - L.R. 23 dicembre 2000, n. 29.
Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.
(G.U.R. 23 dicembre 2000, n. 61).
Art. 1. Completamento degli interventi in favore degli impianti di tonnare.
1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1990 di contributi per gli investimenti previsti dall'articolo 12 della
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1016, del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000.
Art. 2. Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca.
1. Alle imprese di pesca che hanno beneficiato per gli anni 1996 e 1997 dell'indennità per il fermo dell'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 14 della
2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1, alle imprese beneficiarie del contributo una tantum previsto dall'articolo 2 della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 2.500 milioni, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il medesimo esercizio finanziario - codice 1001 [01.08.02].
Art. 3. Contributo ai consorzi di ripopolamento ittico.
1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico, di cui alla
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.
3. Nelle more delle designazioni dei rappresentanti da parte di tutti gli enti consorziati e degli altri rappresentanti previsti dalla vigente normativa, gli organi statutari dei consorzi di cui al comma 1 possono comunque essere costituiti a condizione che sia stata designata la maggioranza dei predetti rappresentanti degli enti consorziati. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in deroga a quanto stabilito dalla
4. Gli organi di amministrazione straordinaria dei consorzi sono autorizzati a promuovere iniziative divulgative in materia di pesca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.
Art. 4. Interventi in favore dei familiari delle vittime di naufragi.
1. I sussidi previsti dall'articolo 1 della
2. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della
Art. 5. Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità.
1. [1].
2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca attestanti il danno effettivamente subito sia alle imbarcazioni ed attrezzature sia al pescato. La presente disposizione è valida per gli anni 2000/2001. Per gli anni successivi l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede a disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità con proprio decreto, sentito il parere della commissione legislativa competente.
Art. 6. Provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca.
1. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 3 della
Art. 7. Compatibilità comunitaria.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica il comma 4, art. 1 della
[2] Comma così modificato dall’art. 178 della