§ 3.9.87 - L.R. 23 dicembre 2000, n. 29.
Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:23/12/2000
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Completamento degli interventi in favore degli impianti di tonnare.
Art. 2.  Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca.
Art. 3.  Contributo ai consorzi di ripopolamento ittico.
Art. 4.  Interventi in favore dei familiari delle vittime di naufragi.
Art. 5.  Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità.
Art. 6.  Provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca.
Art. 7.  Compatibilità comunitaria.
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.9.87 - L.R. 23 dicembre 2000, n. 29.

Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.

(G.U.R. 23 dicembre 2000, n. 61).

 

Art. 1. Completamento degli interventi in favore degli impianti di tonnare.

     1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1990 di contributi per gli investimenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 970 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1016, del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000.

 

     Art. 2. Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca.

     1. Alle imprese di pesca che hanno beneficiato per gli anni 1996 e 1997 dell'indennità per il fermo dell'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, così come modificato dall'articolo 49, comma 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e alle quali, in base a quanto disposto dal decreto assessoriale 11 giugno 1997, è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto, su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il relativo conguaglio.

     2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1, alle imprese beneficiarie del contributo una tantum previsto dall'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, e dall'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, per le limitazioni delle attività di pesca nei golfi, alle quali è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto il relativo conguaglio su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 2.500 milioni, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il medesimo esercizio finanziario - codice 1001 [01.08.02].

 

     Art. 3. Contributo ai consorzi di ripopolamento ittico.

     1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico, di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così come integrata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso per l'anno 2000 un contributo di lire 200 milioni per ciascun consorzio.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.

     3. Nelle more delle designazioni dei rappresentanti da parte di tutti gli enti consorziati e degli altri rappresentanti previsti dalla vigente normativa, gli organi statutari dei consorzi di cui al comma 1 possono comunque essere costituiti a condizione che sia stata designata la maggioranza dei predetti rappresentanti degli enti consorziati. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Gli organi di amministrazione straordinaria dei consorzi sono autorizzati a promuovere iniziative divulgative in materia di pesca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

 

     Art. 4. Interventi in favore dei familiari delle vittime di naufragi.

     1. I sussidi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16.

     2. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 5. Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità.

     1. [1].

     2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca attestanti il danno effettivamente subito sia alle imbarcazioni ed attrezzature sia al pescato. La presente disposizione è valida per gli anni 2000/2001. Per gli anni successivi l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede a disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità con proprio decreto, sentito il parere della commissione legislativa competente.

 

     Art. 6. Provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca.

     1. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, in alternativa alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo non superiore al 75 per cento delle spese sostenute, debitamente documentate, per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato [2].

 

     Art. 7. Compatibilità comunitaria.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 4, art. 1 della L.R. 9 dicembre 1998, n. 33.

[2] Comma così modificato dall’art. 178 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, come da ultimo modificato dall’art. 7 della L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.