§ 5.2.58 - L.R. 15 maggio 1991, n. 19.
Incremento del mutuo a pareggio iscritto nel bilancio della Regione per il triennio 1991-1993, assunzione a carico del bilancio regionale dell'onere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:15/05/1991
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. I mutui autorizzati per gli esercizi 1991, 1992 e 1993 dall'articolo 13 della legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6, sono incrementati rispettivamente dell'importo di lire 1.700 miliardi, 500 [...]
Art. 2.      1. In applicazione dell'articolo 1, comma 1, la previsione del capitolo di entrata 6001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è aumentata di lire 1.700 miliardi; [...]
Art. 3.      1. E' posto a carico del bilancio della Regione siciliana l'onere derivante dalla riduzione del 10 per cento operata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, [...]
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, relative alla gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 5.      1. In attesa del perfezionarsi delle procedure per la definizione della disciplina del trattamento economico relativo al triennio 1988-1990, indicate dalla legge regionale, recante «Nuove [...]
Art. 6.      1. All'onere di lire 665.520 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, ricadente nell'esercizio finanziario 1991, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del [...]
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.58 - L.R. 15 maggio 1991, n. 19.

Incremento del mutuo a pareggio iscritto nel bilancio della Regione per il triennio 1991-1993, assunzione a carico del bilancio regionale dell'onere relativo alla decurtazione del 10 per cento sulla quota di fondo sanitario regionale assegnato alla Regione siciliana e rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, in materia di asili nido. Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

CAPO I

Incremento del mutuo a pareggio iscritto nel bilancio della Regione per il

triennio 1991-1993

 

Art. 1.

     1. I mutui autorizzati per gli esercizi 1991, 1992 e 1993 dall'articolo 13 della legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6, sono incrementati rispettivamente dell'importo di lire 1.700 miliardi, 500 miliardi e 500 miliardi e sono destinati alla copertura finanziaria dei maggiori oneri scaturenti dall'applicazione degli articoli 18, comma 1, e 19, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, relativamente al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e alla quota integrativa del 10 per cento del fondo sanitario di parte corrente, nonché alla copertura finanziaria di altri oneri derivanti da interventi legislativi a carattere prioritario.

     2. I maggiori oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, di cui lire 55 miliardi per l'esercizio in corso, lire 287 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 354 miliardi per l'esercizio 1993, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09, mediante riduzione delle relative disponibilità; all'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     3. La somma derivante dall'aumento del mutuo a norma del comma 1 relativo all'esercizio in corso, è iscritta quanto a lire 1.418 miliardi al capitolo 21257 e quanto a lire 282 miliardi al capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     4. La somma derivante dall'aumento dei mutui a norma del comma 1, è portata altresì ad incremento della dotazione del progetto 07.09 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1991-1993.

 

     Art. 2.

     1. In applicazione dell'articolo 1, comma 1, la previsione del capitolo di entrata 6001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è aumentata di lire 1.700 miliardi; correlativamente, gli stanziamenti dei capitoli 21257 e 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, sono aumentati rispettivamente di lire 1.418 miliardi e di lire 282 miliardi.

     2. Per la copertura degli oneri relativi agli interessi e spese derivanti dall'aumento dei mutui di cui all'articolo 1, lo stanziamento del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è incrementato di lire 55 miliardi ed è correlativamente ridotto lo stanziamento del capitolo 21257 del bilancio medesimo.

 

CAPO II

Norme finanziarie relative al Fondo sanitario regionale, agli asili nido ed

al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale

 

     Art. 3.

     1. E' posto a carico del bilancio della Regione siciliana l'onere derivante dalla riduzione del 10 per cento operata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla quota di Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) a questa Regione.

     2. Per l'esercizio finanziario 1991 I'onere viene quantificato in lire 654.520 milioni.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, relative alla gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 l'ulteriore spesa di lire 11.000 milioni.

     2. Le convenzioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, prorogate dall'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, possono essere ulteriormente prorogate.

     3. Alla copertura della relativa spesa, in caso di insufficienza degli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni comunali possono provvedere con l'utilizzo dei fondi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

 

     Art. 5.

     1. In attesa del perfezionarsi delle procedure per la definizione della disciplina del trattamento economico relativo al triennio 1988-1990, indicate dalla legge regionale, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale», al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale indicati all'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il personale assunto in servizio in forza di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge, cui si applica il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 5 della stessa legge, nonché al personale assunto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche, e dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 1 1, è attribuito, a decorrere dalle date indicate dal comma 2, ovvero, se successive, da quelle di assunzione in servizio, con gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, il 90 per cento dei seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

 

     1° livello e 1ª fascia funzionale ..... lire  1.200.000

     2° livello e 2ª fascia funzionale ..... lire  1.500.000

     3° livello e 3ª fascia funzionale ..... lire  2.100.000

     4° livello e 4ª fascia funzionale ..... lire  2.450.000

     5° livello e 5ª fascia funzionale ..... lire  2.800.000

     6° livello e 6ª fascia funzionale ..... lire  3.050.000

     7° livello e 7ª fascia funzionale ..... lire  3.850.000

     8° livello e 8ª fascia funzionale ..... lire  4.690.000

     Dirigente superiore ................... lire  5.300.000

     Direttore regionale ................... lire  9.600.000

     Segretario generale ................... lire 12.000.000

 

 

     2. Gli aumenti predetti sono attribuiti: nella misura del 40 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1988; nella misura dell'80 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1989 ed in quella del 100 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1990.

     3. Ai titolari di pensioni o assegni vitalizi sono attribuiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, gli aumenti annui lordi previsti dal comma 1 con le decorrenze indicate dal comma 2 o dalle date di collocamento a riposo, se ad esse successive, per il personale in servizio di corrispondente livello, fascia funzionale o qualifica, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza.

     4. Al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 1, ivi compreso quello assunto successivamente alla data del 30 giugno 1988 o da assumere in conseguenza di concorsi banditi entro il 31 dicembre 1990, nonché al personale assunto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche, e dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, che, alla data del 30 giugno 1988, non ha fruito dei benefici correlati agli aumenti periodici di cui al capoverso della lettera a della tabella «O» annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono attribuiti, allo stesso titolo ed effetti di cui al comma 1, a decorrere dal 1° luglio 1988 ovvero, se successive, dalle date di assunzione in servizio, i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:.

 

 

   - I, II, III livello e fasce funzionali ...... lire 1.600.000

   - IV, V, VI livello e fasce funzionali ....... lire 2.600.000

   - dal VII livello e fasce funzionali e

     qualifiche superiori ....................... lire 3.600.000

 

 

     5. La lettera a annessa alla tabella «O» della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è abrogata a decorrere dal 2 luglio 1990.

     6. Al personale che, in conseguenza dell'applicazione dei benefici indicati al comma 4, ha fruito di aumenti per un importo annuo inferiore a quello previsto, per il relativo livello, fascia funzionale o qualifica, dal medesimo comma 4, l'aumento da corrispondere va determinato in base alla differenza tra l'ammontare già percepito e l'ammontare di cui allo stesso comma 4, in relazione ai livelli, fasce funzionali e qualifiche di appartenenza, con decorrenza dal 1° luglio 1988 e con riferimento alle posizioni stipendiali possedute al 30 giugno 1988.

     7. Per la corresponsione degli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

     8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo previsti in lire 350.000 milioni per l'esercizio 1991, si fa fronte con parte dello stanziamento disposto dall'articolo 14 della legge regionale, recante «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale».

 

     Art. 6.

     1. All'onere di lire 665.520 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, ricadente nell'esercizio finanziario 1991, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. Il predetto onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1991-1993, codice 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.