§ 6.3.227 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:26/02/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Personale Comunità Montane)
Art. 2.  (Contributi finanziari per eventi calamitosi)
Art. 3.  (Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica)
Art. 4.  (Contributi di carattere socio-culturale)
Art. 5.  (Contributi ad enti locali)
Art. 6.  (Fondo per le politiche sociali)
Art. 7.  (Contributi diversi)
Art. 8.  (Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale)
Art. 9.  (Contributo a Ferrovie della Calabria)
Art. 10.  (Fondo di garanzia per le imprese)
Art. 11.  (Fondo di garanzia per le imprese agricole)
Art. 12.  (Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura)
Art. 13.  (Interventi in materia di lavoro precario)
Art. 14.  (Programma Stages)
Art. 15.  (Disposizioni in materia di personale regionale part-time)
Art. 16.  (Valorizzazione delle professionalità)
Art. 17.  (Personale Enti regionali)
Art. 18.  (Ammortizzatori sociali)
Art. 19.  (Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20)
Art. 20.  (Modifiche alle leggi regionali 14/12/1993, n. 15 e 30/8/1996, n. 27)
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)
Art. 22. 
Art. 23.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8)
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32)
Art. 26.  (Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1)
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34)
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22)
Art. 33.  (Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale)
Art. 34.  (Servizio anagrafe Zootecnica)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24)
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)
Art. 37.  (Disposizioni in materia di strutture sanitarie)
Art. 38.  (Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1)
Art. 39.  (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)
Art. 40. 
Art. 41.  (Principi ispiratori)
Art. 42.  (Obiettivi della programmazione regionale)
Art. 43.  (Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale)
Art. 44.  (Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero)
Art. 45.  (Programmazione FAS)
Art. 46.  (Comitati)
Art. 47.  (Prezziario Regionale)
Art. 48.  (Disposizioni in materia di organizzazione interna)
Art. 49.  (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)
Art. 50.  (Copertura finanziaria)
Art. 51.  (Pubblicazione)


§ 6.3.227 - L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).

(B.U. 16 febbraio 2010, n. 3 - S.S. 26 febbraio 2010, n. 4)

 

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 1. (Personale Comunità Montane)

1. Nelle more di un provvedimento di riforma delle Comunità montane la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Comunità montane calabresi per spese inerenti al mantenimento giuridico del personale la somma di euro 4.000.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.04.04 (capitolo 2232102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010. L’erogazione può essere disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa del personale di una Comunità montana soppressa alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, legge regionale 10 luglio 2008, n. 20 [1].

 

2. La Giunta regionale è delegata, inoltre, a predisporre entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge un disegno di legge di riforma, delle competenze e delle funzioni nonché di riorganizzazione territoriale delle Comunità montane, con riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20.

 

3. I lavoratori dipendenti delle Comunità montane che all’entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici [2].

 

4. Gli oneri derivanti dall’impiego dei lavoratori dipendenti delle Comunità montane, utilizzati presso altri enti o aziende pubbliche regionali, sono posti a carico del citato capitolo 2232102 su espressa domanda del soggetto utilizzatore.

 

     Art. 2. (Contributi finanziari per eventi calamitosi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni causati al settore agricolo dagli eventi calamitosi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 27 novembre 2009, per un importo massimo di euro 4.000.000,00, da erogare a titolo di anticipazione a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

2. Un ulteriore importo nel limite massimo di euro 2.000.000,00, sempre a titolo di anticipazione a valere sulle medesime risorse allocate al citato capitolo 5125201, è destinato ad interventi diretti a far fronte ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui alle deliberazioni n. 621 del 28 settembre 2007 e n. 360 del 17 maggio 2008 [3].

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese turistico-balneari calabresi, a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, la somma di euro 1.500.000,00 per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi del dicembre 2008 e gennaio 2009, a titolo di anticipazione sui fondi statali riconosciuti con Ordinanze della Presidenza del Consiglio n. 3734 del 16 gennaio 2009 e n. 3741 del 18 febbraio 2009. Avranno titolo ad ottenere l’anticipazione dei fondi prioritariamente le attività turistico-balneari della provincia di Reggio Calabria che hanno prodotto regolare domanda per l’accesso ai contributi per i danni subiti, così come previsto dal dispositivo delle suddette ordinanze. Inoltre, è demandata al Dipartimento Protezione Civile la determinazione e l’erogazione del risarcimento tenendo conto di quanto prescritto dall’O.P.C.M. n. 3734 del 16.1.2009, dall’O.P.C.M. n. 3741 del 18.2.2009, dall’Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Calabria n. 1/3734 del 6.4.2009 e dall’ordinanza del Commissario Delegato della Regione Calabria n. 1/3741 del 6.4.2009.

 

4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi agrumicola della Piana di Gioia Tauro, è autorizza per l’esercizio finanziario 2010 la spesa nel limite massimo di € 500.000,00 a valere sulle risorse allocate all’U.P.B. 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2010 [4].

 

5. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere interventi urgenti per far fronte ai danni causati dalle mareggiate che nel mese di gennaio 2010 hanno colpito i comuni costieri calabresi per un importo massimo di euro 25.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UBP 3.7.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

     Art. 3. (Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica)

1. Al fine di supportare ed accompagnare i neo costituiti Consorzio dei Bacini dello Jonio Cosentino, Consorzio dei bacini settentrionali del Cosentino e Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino, destinatari del personale proveniente dal comprensorio del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati, evitando soluzioni di continuità nell’erogazione dei salari e degli stipendi, nelle more della riscossione dei ruoli già emessi per un totale complessivo di € 9.419.385,16 relativi alle annualità 2005/2008, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un’anticipazione straordinaria di € 5.581.262,86 finalizzata al pagamento degli oneri del personale dei Consorzi predetti, con obbligo di restituzione da parte degli stessi a valere sulle somme che saranno riscosse attraverso i ruoli irrigui e di bonifica già emessi dalla gestione commissariale del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati per la gestione dei servizi del comprensorio. I tre consorzi di bonifica sono pertanto obbligati a disporre che il concessionario alla riscossione provveda direttamente ad accreditare le somme alla Regione Calabria, sino alla concorrenza dell’anticipazione concessa.

 

2. L’anticipazione suddetta sarà erogata ai tre consorzi di bonifica in ragione del personale a ciascuno di loro trasferito e, segnatamente, al Consorzio dei Bacini dello Jonio Cosentino € 3.086.499,45; al Consorzio dei bacini settentrionali del Cosentino € 919.773,52 ed al Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino € 1.574.989,89.

 

3. Per l’erogazione dell’anticipazione da parte della Giunta regionale è prevista l’istituzione di apposito capitolo di entrata con il titolo «Riscossione dei ruoli irrigui e di bonifica relativi alla gestione dei servizi del comprensorio del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati» e nello stato di previsione della spesa un capitolo corrispondente alla voce «Anticipazione della spesa per il pagamento di salari e stipendi del personale trasferito ai Consorzi di Bonifica dei Bacini dello Jonio cosentino, dei Bacini settentrionali del cosentino e dei Bacini Meridionali del cosentino».

 

4. È autorizzata una anticipazione al Consorzio Basso Jonio Reggino sino ad un importo massimo di euro 2.000.000,00 con identica procedura, condizioni e adempimenti previsti dal comma 1, 2 e 3 del presente articolo.

 

5. Il Dipartimento Agricoltura e Foreste curerà tutti gli adempimenti necessari connessi a quanto previsto dai commi precedenti nonché quelli relativi ad adempimenti finanziari connessi a leggi regionali precedenti.

 

     Art. 4. (Contributi di carattere socio-culturale)

1. Al fine di consentire la salvaguardia e la prosecuzione delle attività culturali, ricreative e teatrali svolte presso il cine-teatro Siracusa di Reggio Calabria, è concesso all’Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo di euro 50.000,00, con allocazione all’UPB 4.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

2. La Regione sostiene, con un contributo di euro 50.000,00 la costituenda «Fondazione Magna Grecia» con sede a Vibo Valentia per la valorizzazione delle autonomie locali in funzione della crescita culturale, sociale ed economica della Calabria, a valere sulle risorse allocate all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

3. Al fine di sostenere le attività nell’ambito della celebrazione del centenario della nascita dell’A.N.I.M.I. - Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia - da realizzarsi nel corso dell’anno, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 una spesa di euro 100.000,00, a valere sulle risorse allocate all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di promozione della cultura della legalità e di contrasto alla criminalità - sottoscritte nel protocollo di intesa per l’istituzione del Museo della ‘Ndrangheta - la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Reggio Calabria, per la realizzazione di un sistema integrato di video sorveglianza presso i locali del Museo, un contributo di euro 120.000,00, allocato all’UPB 7.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

5. All’articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, è aggiunta la Fondazione Onlus «Simona e Daniele», con sede in Catanzaro, con finalità sociali per l’assistenza e l’ospitalità di disabili orfani di qualunque età.

 

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di Euro 100.000,00 al Circolo del Tennis «Rocco Polimeni» con sede in Reggio Calabria, per l’organizzazione di eventi di rilievo internazionale già realizzati e da realizzare nell’anno 2010, a valere sulle risorse allocate all’UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

7. Al fine di promuovere l’educazione specifica per l’autogestione del diabete in ambiente protetto e migliorare le capacità di integrazione sociale dei giovani diabetici, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi scuola regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 18 giugno 2009, a valere sulle risorse allocate all’UPB 6.2.01.01 (capitolo 62010113) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

8. È istituito il «Fondo di solidarietà regionale per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro», la cui utilizzazione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento da approvarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

 

9. Per l’esercizio finanziario 2010, la spesa autorizzata per le finalità di cui al comma precedente è pari ad euro 200.000,00, con allocazione all’UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

10. A valere sulle risorse allocate all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, l’importo di euro 2.000.000,00 è destinato alle attività di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

 

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Banca Occhi con sede presso l’Unità Operativa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, un contributo di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria un contributo di euro 300.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per il potenziamento delle attività del Centro regionale per le epilessie istituito con legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38.

 

13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Calabria della Croce Rossa Italiana un contributo di euro 50.000,OO allocato all’UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

     Art. 5. (Contributi ad enti locali)

1. Al fine di garantire le attività di servizio necessarie all’attuazione della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 una spesa di euro 100.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marco Argentano un contributo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, per la realizzazione di manifestazioni fieristiche.

 

3. Al fine di consentire alla Comunità montana delle Serre Vibonesi la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare alla realizzazione di una Rete Civica wireless nei Comuni ricadenti sotto la sua giurisdizione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso ente un contributo straordinario «una tantum» di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 4.8.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

4. Al fine di consentire al Comune di Motta San Giovanni (RC) la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare alla realizzazione di una infrastruttura wireless per l’intera vallata del Valanidi e zone limitrofe, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso ente un contributo straordinario «una tantum» di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 4.8.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Seminara (RC) un contributo costante annuale di euro 100.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con CDP o con altro Istituto di Credito abilitato, per la durata massima di 20 anni, per la realizzazione di un centro civico, sociale e culturale, con allocazione all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

6. All’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è aggiunto il seguente comma: «2. Nelle more della realizzazione dell’Accordo di Programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme relative alle annualità 2004, 2005 e 2006».

 

7. [Al fine di favorire l’accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o di altri istituti di credito abilitati per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzato nell’esercizio finanziario 2010 l’ulteriore limite di impegno di euro 3.300.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio] [5].

 

8. La somma di euro 70.000,00 - destinata ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, al Comune di Filogaso per l’acquisto di uno scuolabus distrutto da atti vandalici, non utilizzata nel corso degli esercizi finanziari 2007 e 2009 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2010, con allocazione all’UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

9. Al fine di garantire la continuità di funzionamento del Centro di Monitoraggio sulla Sicurezza stradale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Crotone un contributo di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.3.01.01 (capitolo 23010108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, relative alle assegnazioni statali per l’attuazione del piano per la sicurezza stradale.

 

     Art. 6. (Fondo per le politiche sociali)

1. Al fine di far fronte alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nell’esercizio finanziario 2009, é autorizzato per l’esercizio finanziario 2010 l’incremento del fondo sociale regionale per l’importo di euro 6.000.000,00 da destinare all’adeguamento delle rette delle seguenti tipologie di strutture per come deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 458 del 24 luglio 2009 e di seguito riportato:

 

- strutture residenziali per minori (Case famiglia e Centri socio-educativi) per un importo giornaliero pro-capite pari a 50 euro;

 

- strutture semiresidenziali per minori (Centri diurni) per un importo giornaliero pro-capite pari a 20 euro;

 

- strutture per adulti in difficoltà e per donne in difficoltà con o senza minori per un importo giornaliero pro-capite pari a 50,00 euro;

 

- centri diurni per disabili mentali ed handicappati per un importo giornaliero procapite pari a 30,00 euro.

 

2. Alla relativa copertura si provvede con le disponibilità residue rivenienti dal capitolo 3421102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

3. Allo stesso scopo possono essere destinate ulteriori economie realizzate allo stesso titolo in sede di chiusura dei conti per l’anno 2009, fino all’importo massimo di euro 13.900.000,00.

 

4. Per l’annualità 2010 e successive il Dipartimento Formazione professionale, Lavoro e Politiche sociali è autorizzato ad indire un tavolo tecnico finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture di cui al primo comma del presente articolo secondo i principi di economicità e di efficienza, nonché di sana gestione finanziaria.

 

     Art. 7. (Contributi diversi) [6]

[1. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, per la promozione di attività di sport e spettacolo, per il sostegno di attività nel campo sociale, assistenziale e del volontariato, nonché per la realizzazione di opere di interesse pubblico, la Regione eroga contributi una tantum finalizzati al sostegno di specifici interventi, iniziative ed attività a favore di comuni, province, fondazioni, associazioni, parrocchie, istituti culturali, università ed altri enti regolarmente costituiti.

 

2. Il Presidente della 2^ Commissione consiliare trasmette l’elenco degli interventi di cui al comma precedente indicati nel corso dell’intera sessione di bilancio, al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale che provvede ad espletare con propri atti tutti gli adempimenti necessari per l’impegno e la successiva liquidazione d’intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio per quanto di competenza.

 

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 4.000.000,00 allocata all’UPB 1.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.]

 

     Art. 8. (Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale) [7]

[1. Il Dipartimento Lavori Pubblici, di concerto con il Dipartimento Bilancio, è autorizzato a stipulare con istituti di credito, previo avviso ad evidenza pubblica, convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici di Comuni fino a 10.000 abitanti o nelle zone omogenee classificate «A» negli strumenti urbanistici, per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l’adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100 per cento del costo degli interessi.

 

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento LL.PP., previo avviso da pubblicarsi sul BURC e su almeno 2 quotidiani a diffusione regionale, definisce la graduatoria dei richiedenti i benefici mediante l’attribuzione di punteggi secondo le seguenti modalità:

 

a) Reddito ISEE fino a 20.000,00 euro punti 5;

 

b) Reddito ISEE da 21.000,00 a 30.000,00 euro punti 2;

 

c) composizione nucleo familiare fino a 3 unità punti 2;

 

d) composizione nucleo familiare oltre 3 unità punti 5;

 

e) superficie unità immobiliare fino a 100 mq. punti 5;

 

f) superficie unità immobiliare oltre 100 mq. punti 2.

 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di euro 2.000.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.]

 

     Art. 9. (Contributo a Ferrovie della Calabria) [8]

[1. Al fine di dare compiuta attuazione all’Accordo di Programma Stato Regione dell’11 febbraio 2000, il Consiglio regionale impegna la Giunta ad attivare le procedure necessarie per l’assegnazione definitiva delle risorse di cui all’articolo 7 del citato Accordo di Programma ed a relazionare sull’esito del procedimento entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

2. Conclusa l’attuazione di quanto previsto al comma 1, al solo fine di assicurare la regolarità e la continuità dei servizi esercitati da Ferrovie della Calabria Srl sulla base del disposto di cui all’articolo 18, comma 3bis, del decreto Legislativo n. 422/97, potrà essere riconosciuto alla predetta società, con appendice al contratto di servizio ed a titolo di acconto, l’importo annuo di euro 2.500.000,00 per massimo di 10 annualità a decorrere dall’esercizio finanziario 2011.

 

3. L’erogazione degli acconti annui di cui al comma precedente sarà sospesa all’esito dell’effettivo trasferimento alla Regione Calabria delle risorse accertate che, dopo i necessari conguagli a detrarre dalle annualità già corrisposte, saranno attribuite a Ferrovie della Calabria s.r.l per le finalità di cui al presente articolo.]

 

     Art. 10. (Fondo di garanzia per le imprese)

1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle Piccole e medie imprese e delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 viene stanziato un importo di euro 500.000,00 quale fondo di garanzia la cui gestione è affidata al soggetto previsto dall’articolo 3 della predetta legge.

 

2. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, il Dipartimento Attività produttive dovrà erogare al soggetto gestore di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 la somma stanziata.

 

3. Alla copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

 

     Art. 11. (Fondo di garanzia per le imprese agricole)

1. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è previsto anche per le imprese agricole.

 

2. Il fondo di garanzia previsto al comma 1 è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 di euro e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, nonché a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo [9].

 

3. I termini e le modalità di finanziamento e gestione del fondo saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale che individua le fattispecie previste dalla normativa.

 

4. Il fondo di garanzia sarà gestito da un Istituto di Credito, anche in house alla Regione Calabria, in associazione o in convenzione con i Cofidi regionali promossi dalle categorie produttive ed aventi i requisiti di legge.

 

5. Il fondo interviene su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni sugli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l’operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possono essere ritenute sostitutive dell’intervento del fondo medesimo.

 

     Art. 12. (Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura) [10]

[1. La Regione, al fine di rendere più efficiente e competitiva l’agricoltura regionale, intende agevolare il ricambio generazionale, la ristrutturazione e l’ampliamento della dimensione media aziendale, attraverso le erogazioni di agevolazioni per l’affitto di terreni agricoli.

 

2. Possono accedere alle agevolazioni per la messa a disposizione di terreni agricoli da destinare all’affitto, per una durata minima di 10 anni, le seguenti tipologie di beneficiari:

 

a) imprenditori agricoli che rientrano nelle condizioni previste dalla misura del prepensionamento dal Regolamento (CE) 1698/2005;

 

b) imprenditori agricoli che conducono aziende non economicamente competitive, dove per aziende non economicamente competitive si intendono le aziende che non raggiungono il 70 per cento della redditività prevista dal PSR Calabria 2007-2013;

 

c) proprietari di terreni agricoli che svolgono altre attività.

 

3. Possono concorrere all’assegnazione di terreni agricoli in affitto a condizioni agevolate:

 

a) i giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

 

b) i giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni che intendono esercitare attività agricola, a condizione che acquisiscano entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

 

c) le società di persone e società cooperative aventi per oggetto sociale la conduzione di terreni, a condizione che oltre la metà dei soci rientrino nelle categorie eleggibili agli interventi di riordino fondiario;

 

d) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di terreni, ove le quote dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori che rientrano nella categoria di cui alla lettera a);

 

e) gli imprenditori agricoli professionali (IAP), sia in forma singola che associata, che non hanno ancora compiuto 55 anni.

 

4. La Regione Calabria, attraverso procedure di evidenza pubblica individuerà:

 

a) i terreni agricoli resi disponibili per affitti della durata minima di 10 anni;

 

b) gli affittuari dei terreni, di cui al precedente comma 3, per la costituzione di imprese valide sotto il profilo tecnico-economico, dando priorità ai giovani agricoltori.

 

5. È istituita, con delibera della Giunta regionale, presso l’Assessorato all’Agricoltura, la «Commissione Fondiaria» di seguito denominata Commissione, con il compito di stabilire i tariffari per la determinazione dei canoni di affitto di riferimento cui dovrà essere applicata l’agevolazione.

 

La Commissione è così composta:

 

a) dal Direttore Generale del Dipartimento competente o un suo delegato, con funzione di presidente;

 

b) dal dirigente del Servizio competente per le attività di conciliazione e patti agrari, con funzione di segretario;

 

c) da un professore della Facoltà di Agraria di estimo rurale;

 

d) da un rappresentante per ogni Organizzazione Agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale.

 

6. La Giunta regionale della Calabria con proprio atto stabilisce:

 

a) i criteri per la determinazione dei canoni di affitto dei terreni in base al loro stato di produttività;

 

b) i criteri e le modalità di selezione degli affittuari dei terreni.

 

7. soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera a) del comma 2 possono beneficiare degli aiuti al prepensionamento previsti dal Regolamento (CE) 1698/2005 alle seguenti condizioni:

 

a) avere almeno 55 anni, senza avere compiuto l’età pensionabile, al momento della presentazione della domanda di aiuto;

 

b) cessare definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali;

possono però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare;

 

c) avere esercitato l’attività agricola nei 10 anni che precedono la cessazione;

 

d) nel caso in cui il cedente sia succeduto come conduttore dell’azienda agricola dopo la morte del conduttore, dovrà dimostrare di avere versato i contributi previdenziali agricoli per gli anni in cui ha lavorato nell’azienda del conduttore e di avere regolarizzato la propria posizione previdenziale una volta divenuto imprenditore. La somma dei due periodi non potrà essere inferiore ai 10 anni;

 

e) nel caso in cui il richiedente riceva già dallo Stato una pensione, l’aiuto al prepensionamento può essere erogato in via complementare tenuto conto dell’importo della pensione; pertanto il cumulo tra pensione erogata dallo Stato e aiuto al prepensionamento cofinanziato dal FEASR non può superare il livello massimo previsto dalla misura 113 del PSR. In caso di indisponibilità di risorse cofinanziate sarà possibile concedere un aiuto di Stato equivalente. In ogni caso l’aiuto non può superare un periodo complessivo di 15 anni e non può andare oltre il 75° compleanno del beneficiario.

 

8. soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera b) del comma 2 possono beneficiare di un aiuto di Stato alla cessazione dell’attività agricola che deve essere quantificato come incentivo alle seguenti condizioni:

 

a) avere almeno 55 anni, senza avere raggiunto l’età pensionabile al momento della presentazione della domanda;

 

b) cessare definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali;

possono però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare.

 

9. I soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2 sono proprietari che non esercitano l’attività agricola, pertanto, nel caso che rientrino nei requisiti previsti per le PMI dal Regolamento (CE) 1998/2006, possono beneficiare di un aiuto «de minimis» a condizione di non dare avvio ad alcuna attività agricola.

 

10. L’aiuto massimo ammissibile, sarà adottato con deliberazione della Giunta regionale e sarà calcolato secondo le modalità previste dalla Decisione della Commissione europea 02.09.2003 C(2003) 3219 del 2 settembre 2003 relativa all’aiuto di Stato N 121/2003. Ai soggetti di cui al comma 2, l’aiuto decorre dalla data della stipula del contratto di affitto con il soggetto di cui al comma 3 individuati dalla Regione secondo le procedure di cui ai commi 4 e 6.

 

11. La Regione Calabria potrà decidere di avvalersi di soggetti terzi, di cui all’articolo 45 della legge 203/1982, per dare esecuzione al regime di agevolazione sugli affitti. La Regione regolerà i rapporti con i soggetti terzi con una specifica convenzione e i costi saranno detratti dal canone di affitto che verrà corrisposto al beneficiario a decorrere dalla stipula del relativo contratto.

 

12. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è determinata, per l’esercizio finanziario 2010 in euro 600.000,00 ed è garantita a valere sulle risorse trasferite alla Regione in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 143/97 ed allocate all’UPB 2.2.04.08 (Capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.]

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di lavoro e personale

 

     Art. 13. (Interventi in materia di lavoro precario) [11]

1. Nelle more della presentazione del Piano di liquidazione dell’ARSSA, redatto dal Commissario liquidatore, previsto dall’articolo 5 punto 1 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 ed in coerenza con il punto 2 della stessa legge, è consentita, previa individuazione della copertura finanziaria nel bilancio dell’Agenzia, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali.

2. Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 della L.R. n. 9/2007, il Commissario Liquidatore dell’A.Fo.R. provvede all’assunzione a tempo indeterminato del personale precario per come individuato dall’articolo 25, comma 1, della L.R. n. 15/2008. Nelle more i contratti in essere vengono prorogati fino all’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato.

 

3. La copertura finanziaria necessaria al suddetto comma rimane a carico delle spese di forestazione.

 

     Art. 14. (Programma Stages) [12]

1. Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza già acquisito dei giovani impegnati nel "Programma Stages" di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, di integrazione e modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, la Regione eroga un contributo annuo di euro 10.000,00 a favore degli Enti che si impegnano a stipulare, con ogni stagista che abbia concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal Regolamento di cui alla deliberazione dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 49 del 9 luglio 2007, tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore a 12 mesi di lavoro, concertate attraverso uno specifico protocollo d’intesa stipulato tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale e gli Enti fruitori.

 

2. È istituito un tavolo tecnico tra Giunta regionale, Consiglio regionale ed Enti interessati per stabilire le modalità e i tempi d’attuazione ai sensi del successivo comma 3.

 

3. La Giunta regionale, per accertare la potenziale platea delle unità coinvolte e quantificare le risorse occorrenti, indice una manifestazione di interesse rivolta agli Enti fruitori allargata a tutte le eventuali ulteriori Amministrazioni Pubbliche del Comparto Regioni-Autonomie Locali che intendessero utilizzare ai sensi del comma 1 gli stagisti in argomento.

 

4. Alla relativa copertura finanziaria, stimata per l’esercizio finanziario 2010 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate all’UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

5. Per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2011 la Giunta regionale quantificherà le risorse occorrenti in base alla manifestazione di interesse presentata dagli Enti interessati.

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di personale regionale part-time)

1. Per garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU, assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 20267 del 4 dicembre 2008, il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali è trasformato in rapporto di lavoro full-time a 36 ore settimanali [13].

 

2. I dipendenti di cui al comma 1 saranno utilizzati negli uffici provinciali dei Dipartimenti regionali e negli uffici delle Province e dei Comuni di Crotone e Vibo Valentia.

 

3. Al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare, nell’ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie [14].

 

4. Alla relativa copertura finanziaria, stimata in euro 3.000.000,00 si provvede con le risorse allocate nell’ambito della stessa UPB 1.2.01.01 al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, la cui disponibilità è ridotta dello stesso importo.

 

5. La Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1 aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione. A tali unità di personale si applicano le disposizioni di cui al comma 1 [15].

 

     Art. 16. (Valorizzazione delle professionalità)

1. È prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell’avvenuto scorrimento. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad avviare nell’ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera [16].

 

2. I dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili. Dal trasferimento è escluso il personale in atto comandato ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7, 26 maggio 1997, n. 8 e s.m.i. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all’UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione delle spesa del bilancio 2010 [17].

 

     Art. 17. (Personale Enti regionali)

1. I dipendenti dell’Ardis, già utilizzati dalla Regione Calabria alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, sono ritrasferiti nei ruoli regionali per effetto della liquidazione prevista dalla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e sempre nell’ambito della dotazione organica.

 

2. Il personale regionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzato nell’ambito delle strutture regionali e non ancora trasferito alle Aziende Sanitarie in attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 può continuare a prestare servizio presso la Regione.

 

3. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti tra il Dipartimento regionale Tutela della salute e Politiche sanitarie e le singole Aziende sanitarie provinciali ed Ospedaliere, i dipendenti del ruolo amministrativo, sanitario e tecnico delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere, in servizio al 31.12.2009, in regime di utilizzazione ex articolo 20 legge regionale 26.6.2003, n. 8, presso il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, possono essere trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell’Amministrazione regionale, con inquadramento secondo la normativa in materia e nel rispetto della dotazione organica.

 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare - per l’inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell’Amministrazione regionale - le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Determinazione Dirigenziale del 8 agosto 2002, n. 384 [18].

 

     Art. 18. (Ammortizzatori sociali)

1. Alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 è aggiunto il seguente comma:

 

«5. Le norme di cui alla presente legge saranno applicate altresì ai lavoratori che pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria, che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento "Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali" n. 17910 del 14.11.2008» [19].

 

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel precedente comma, pari ad euro 400.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all’UPB 4.3.02.01 (capitolo 43020108) dello stato di previsione del bilancio annuale 2010, il cui stanziamento è aumentato dello stesso importo.

 

TITOLO III

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

 

     Art. 19. (Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20) [20]

1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 19 novembre 2003, n. 20 dopo le parole «Enti attuatori» si aggiungono le parole «nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Dirigenziale n. 3902 del 6 aprile 2006, pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n° 3 del 7 aprile 2006».

 

     Art. 20. (Modifiche alle leggi regionali 14/12/1993, n. 15 e 30/8/1996, n. 27)

1. Al comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 la parola «lire 100.000» è sostituita dalla parola «euro 100,00».

 

2. All’articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

 

«3 bis. Ai Revisori supplenti di cui al comma 2, dell’articolo 15, in caso di partecipazione alle riunioni del Collegio in sostituzione dei revisori assenti, è corrisposta la somma di euro 100,00».

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)

1. All’articolo 13, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 dopo le parole «Cassa depositi e prestiti spa» sono aggiunte le parole «o altre aziende bancarie titolate per legge, fermo restando che il tasso di interesse applicato da queste ultime sia inferiore o uguale a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti».

 

2. All’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 dopo le parole «comma 1» si aggiungono le parole «e di eventuali interventi non mutuabili».

 

3. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è così sostituito:

 

«4. L’integrazione del trattamento economico prevista dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è diminuita del 25 per cento con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge».

 

4. All’articolo 37, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «dai soggetti» a «accertamenti» sono abrogate.

 

     Art. 22. [21]

1. La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è autorizzata a contrarre mutuo ventennale fino alla concorrenza di una rata annua di euro 1.350.000,00 con istituto bancario a ciò abilitato, previo procedimento di evidenza pubblica.

 

     Art. 23. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8)

1. All’articolo 15, della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

 

- al comma 1, dopo le parole «Associazioni Pro-Loco» sono aggiunte le parole «ed ai loro Consorzi»;

 

- al comma 1, lettera e), dopo la parola «ricreative» sono aggiunte le parole «e di spettacolo»;

 

- al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la «lettera f) attività di socialità civica»;

- al comma 2, dopo la parola «inadempienti» sono aggiunte le parole "sentita l’UNPLI";

 

- al comma 2, lettera a), dopo le parole «delle Pro-Loco» sono aggiunte le parole «e dei loro Consorzi», e dopo le parole «atto pubblico» sono aggiunte le parole «o privato registrato»;

 

- al comma 2, lettera c), le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000;

 

- il comma 4 è modificato come segue: «4. La Regione riconosce l’unione Nazionale Pro-Loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l’attività dell’UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali»

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)

1. All’articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

 

- al comma 1 la parola «mandato» è sostituita con la parola «legislatura»;

 

- il comma 3 è abrogato.

 

2. All’articolo 14, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 le parole da «del» a «a comma 1» sono sostituite dalle seguenti «secondo le tabelle indicate:

 

Anni di mandato

Riduzione annua

 

 

5

5%

10

3%

15

1%

oltre 15

0%».

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32)

1. All’articolo 1, comma 5, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32 le parole «entro 180 giorni» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2010».

 

     Art. 26. (Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36) [22]

[1. All’articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

 

«2. Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà da destinare con priorità agli studenti universitari».]

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1)

1. L’articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1 è così sostituito:

 

«7. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32)

1. All’art. 17 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

- al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.»;

 

- il comma 6 è cosi sostituito: «6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.»;

 

- il comma 8 è cosi sostituito: «8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5/05/1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)

1. Alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) all’articolo 1, dopo le parole «nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie », vanno aggiunte le parole «e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

 

b) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole «e dei singoli cittadini» vanno aggiunte le parole «fatte salve le procedure autorizzatorie previste dalle norme statali in ordine alle specie di flora soggette alla particolare tutela sulle norme sugli habitat naturali.

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. All’articolo 15, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono aggiunte le seguenti lettere:

 

«c) su richiesta del concessionario la durata dell’atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell’entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 253, della legge 296/2006 ed in presenza del P.C.S. approvato;

d) gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto.

Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell’atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell’atto concessorio rinegoziato».

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34)

1. All’articolo 17, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 le parole «non meno di 30 chilometri dalla stessa» sono sostituite con le parole «non meno di 50 chilometri dalla stessa».

 

2. In applicazione dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 34/2001 e al fine di uniformare l’importo per l’intero sistema universitario calabrese, l’ammontare della tassa regionale per l’anno 2010 è determinato in euro 100,00.

 

3. In seguito al trasferimento delle funzioni dell’ARDIS di Reggio Calabria, la tassa per il diritto alla studio universitario resta di competenza della Regione e sarà gestita con modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia sanitaria

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22) [23]

1. Al comma 1, dell’articolo 17 della Legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

 

alla voce «RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

 

1. 70 per cento Fondo Sanitario Regionale

 

2. 30 per cento Fondo Sociale (con partecipazione ospite)»

 

eliminare la parola «compresi» e sostituire le parole «70 per cento Fondo Sanitario Regionale e 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)» con le parole «100 per cento Fondo Sanitario Regionale»;

 

alla voce «RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

 

100 per cento Fondo sanitario regionale (con partecipazione ospite)» sostituire con le parole «Riabilitazione residenziale 100 per cento Fondo sanitario regionale».

 

2. Al comma 1, dell’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

 

alla voce «RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

 

70 per cento Fondo sanitario regionale

 

30 per cento Fondo sociale (con partecipazione ospite)»

 

eliminare la parola «compresi» e sostituire le parole «70 per cento Fondo sanitario regionale e 30 per cento Fondo sociale (con partecipazione ospite)» con le parole «100 per cento Fondo sanitario regionale».

 

alla voce «RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

 

100 per cento Fondo sanitario regionale (con partecipazione ospite)» sostituire con le parole «Riabilitazione residenziale 100 per cento Fondo Sanitario Regionale».

 

3. Gli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 sono abrogati. Gli oneri per le strutture socio-sanitarie, a partire dall’anno corrente (2010), sono interamente a carico del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 33. (Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale)

1. In coerenza con i principi stabiliti dal D.lgs. 81/2008 le Aziende Sanitarie Provinciali hanno l’obbligo di ricollocare il medico di continuità assistenziale, cui sia stata riconosciuta l’inabilità specifica ai compiti propri di continuità assistenziale, in altra articolazione organizzativa o in altra struttura distrettuale per attività comunque compatibili con il suo stato di salute.

 

2. La visita per l’accertamento dello stato di inabilità viene effettuata, anche dietro richiesta dell’interessato, dalla Commissione ex legge 295/90 prevista dall’articolo 19, comma 1, lettera f) del vigente accordo collettivo nazionale dei Medici di Medicina Generale.

 

3. I medici con le caratteristiche di cui sopra mantengono l’inquadramento giuridico ed economico della continuità assistenziale.

 

     Art. 34. (Servizio anagrafe Zootecnica)

1. Nelle more di una definizione organica del servizio anagrafe zootecnica, i competenti dipartimenti sono autorizzati ad affidare alla SIAL servizi Spa, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 18/2004, e con riferimento anche alla copertura finanziaria, il servizio in parola [24].

 

2. [A partire dal 1° gennaio 2011 la SIAL servizi S.p.a. è posta in liquidazione e l’articolo 19 della legge regionale n. 18/2004 e l’articolo 31 della legge regionale n. 1/2006 sono soppressi] [25].

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24)

1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 sono introdotte le seguenti modifiche:

 

- all’articolo 4, comma 1, le parole «ed essere assunto dalle strutture stesse» sono abrogate;

 

- all’articolo 7, comma 3, dopo la parola, «monospecialistiche» si aggiungono le parole «ed alle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali».

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)

1. Il comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 è interamente sostituito dal seguente:

 

«La Giunta regionale è autorizzata a finanziarie la progettazione e la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell’Azienda ospedaliera di Cosenza in sostituzione di quelli esistenti, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si autorizza, anche l’eventuale valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell’Azienda, al fine di reperire risorse aggiuntive con il coinvolgimento dei soggetti privati (progetto di finanza)».

 

2. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis «La Giunta regionale è impegnata a verificare la fattibilità tecnica economica e finanziaria della realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nella città di Reggio Calabria che sostituisca l’attuale presidio «Bianchi – Melacrino» e nella città di Crotone che sostituisca l’attuale ospedale S. Giovanni di Dio.

A tal fine le Aziende ospedaliere predisporranno lo studio di fattibilità entro 3 mesi dall’approvazione della presente legge, utilizzando le risorse disponibili sia comunitarie, sia statali ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 sia quelle rivenienti dalla valorizzazione e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare del vecchio presidio e della relative aree di pertinenza».

 

3. Al comma 9 dell’articolo 51 dopo il termine «quietanza» è abrogato il testo da «subordinatamente» fino a «precedente comma 7».

 

     Art. 37. (Disposizioni in materia di strutture sanitarie)

1. La Regione Calabria recepisce l’intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente «Patto per la salute per gli anni 2010-2012 e stabilisce che il termine ultimo per le strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie per adeguarsi ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, al fine di ottenere l’accreditamento definitivo, è prorogato fino al 30 settembre 2010.

 

2. Il Dipartimento «Tutela della salute e politiche sanitarie» entro il 31 dicembre 2010 dovrà concludere il processo per l’accreditamento definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie, provvisoriamente accreditate, operanti nel territorio regionale.

 

3. All’articolo 65, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, dopo le parole «ristrutturati», sono aggiunte le parole «nonché delle sperimentazioni gestionali di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992» e dopo le parole «pertanto», sono aggiunte le parole «dalla loro attivazione».

 

     Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 è così modificato:

 

«Le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, previo superamento di apposita procedura selettiva, procedono ad assunzione a tempo indeterminato del personale che sia attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007, fermo restante il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Calabria a seguito dell’accordo Governo-Regione per il Piano di Rientro Sanitario. L’assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire a domanda dell’interessato e sul posto dallo stesso occupato, previo mantenimento in servizio nelle forme di legge fino alla definizione delle procedure di cui al presente articolo, anche ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio richiesta di tre anni, ove non maturati nell’ultimo quinquennio». [26]

 

2. La Regione riconosce l’esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d’età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione [27].

 

     Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)

1. Al comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, alla fine del comma, dopo il punto, è aggiunto il periodo: «Decadono, pertanto, tutti gli atti in contrasto con tale interpretazione successivi alla legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35».

 

TITOLO V

(Norme a favore dell'equità generazionale)

 

     Art. 40.

1. Con la presente legge la Regione riconosce il principio dell’equità tra le generazioni presenti e le generazioni future e si impegna a realizzare adeguate azioni positive e politiche di bilancio fondate sui conti generazionali.

 

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo delle generazioni presenti e future impedendo tutti gli atti che rischiano di lederne diritti e interessi al fine di conservare, in particolare, le medesime condizioni naturali, ambientali e finanziarie.

 

     Art. 41. (Principi ispiratori)

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e alla definizione di sviluppo sostenibile data dal Rapporto Bruntland del 1986 promuove l’equità tra le generazioni presenti e future e lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle giovani generazioni. A tal fine la Regione:

 

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

 

b) promuove i valori di cittadinanza attiva e cittadinanza europea, favorendo la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale;

 

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità;

 

d) previene e contrasta ogni forma di squilibrio tra la distribuzione delle risorse economiche tra le generazioni;

 

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell’ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

 

f) promuove campagne di sensibilizzazione a favore delle giovani generazioni e garantisce il loro diritto ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all’istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l’autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all’arte e allo sport;

 

g) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.

 

     Art. 42. (Obiettivi della programmazione regionale)

1. La Giunta regionale approva annualmente il Bilancio Generazionale della Regione Calabria e si impegna in appropriate campagne di diffusione dello stesso.

 

2. La Giunta regionale, presenta con cadenza triennale all’Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi al settore delle politiche sociali, dello sport, dell’istruzione, e dell’ambiente, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento.

La Giunta regionale si impegna a:

 

a) valorizzare e sostenere le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile;

 

b) promuovere gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l’incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi;

 

c) supportare gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica;

 

d) favorire la creazione di attività imprenditoriali autonome per i giovani;

 

e) incrementare la fruizione dell’offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l’accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale; promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e riconoscere la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

 

f) sostenere le esperienze di servizio civile all’estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e non violenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 41 del 5 novembre 2009.

 

TITOLO VI

Disposizioni Diverse

 

     Art. 43. (Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale)

1. La Regione Calabria nell’esercizio delle funzioni definite a partire dalla legge regionale 7 agosto 1993, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, persegue la razionalizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale attraverso il processo di realizzazione del nuovo Piano regionale dei trasporti, con l’approvazione del Documento di riferimento per la Pianificazione regionale dei trasporti e la redazione del Piano Direttore e degli ulteriori prodotti del processo di piano. Il Piano Direttore dovrà fornire indicazioni riguardo alle differenti componenti attualizzate a partire dalle esigenze di mobilità e dalle strutture dei servizi, alla quantificazione di tempi di realizzazione e costi in modo da coprogrammare le opere infrastrutturali rilevanti in un preciso condiviso quadro di priorità e da coprogrammare le strutture quadro dei servizi.

Ulteriori prodotti del processo di piano relativi al Trasporto pubblico locale sono costituiti da:

 

a) progetti pilota specifici di cui è in corso il finanziamento;

 

b) piani attuativi (di medio termine, di sviluppo, di azione e modali);

 

c) linee guida per la redazione ed implementazione di piani ad altra scala territoriale dal livello provinciale e di bacino a quello urbano;

 

d) provvedimenti finanziari collegati ad azioni legislative già avviate;

 

e) specifici studi di fattibilità per sistemi di TPL.

 

Sulla base delle linee guida gli enti territoriali predisporranno o adegueranno piani di bacino atti al trasferimento di risorse, nel quadro della normativa complessiva di settore.

 

2. In relazione alla definizione e al completamento del processo di cui al comma 1 e quindi con la predisposizione di tutti i prodotti necessari i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto pubblico locale regionale sono prorogati al 31 dicembre 2010 con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CEE n. 1370/2007 articolo 8, comma 2 [28].

 

3. Nell’ambito della specificazione del piano di riassetto del TPL, quale piano attuativo di cui al comma 1, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un disegno di legge di organica disciplina recante anche le risultanze del Piano attuativo e in particolare:

 

a) la riforma del sistema tariffario, con l’introduzione della integrazione tariffaria tra tutti i vettori regionali operanti con contratti di cui al comma 3, o con le proroghe definite nello stesso comma;

 

b) le definizione di una specifica disciplina di settore relativa alla implementazione di sistemi e tecnologie adeguate ad assicurare in termini oggettivi ed automatici il rilievo del traffico e delle percorrenze per tutti i servizi di trasporto pubblico soggetti a contratti di servizio;

 

c) la costituzione di un’agenzia per la mobilità sostenibile.

 

     Art. 44. (Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero)

1. Alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali», sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il titolo è sostituito dal seguente «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri zero»;

 

b) nell’intero articolato alle locuzioni «produzioni agricole regionali»; «prodotti agricoli di origine regionale» e «prodotti agricoli regionali» si aggiunge la seguente: «e prodotti agricoli a chilometri zero»;

 

c) la rubrica dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Finalità e definizioni»;

 

d) all’articolo 1 aggiungere infine il seguente comma «4. Ai fini della presente legge per prodotti agricoli a chilometri zero si intendono: a) i prodotti tradizionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173; b) i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l’immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del minor apporto delle suddette emissioni».

 

e) all’articolo 5, comma 4, sostituire le parole «di cui al comma 3» con le seguenti «di cui al comma 1»;

 

f) all’articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente «Compiti dei Comuni».

 

     Art. 45. (Programmazione FAS)

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale di rimodulare la programmazione dei fondi Fas non appena la stessa diventi esecutiva, in funzione di una quota da destinare al finanziamento di impianti di irrigazione, per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese e per intervenire sulla crisi del settore agrumario.

 

     Art. 46. (Comitati) [29]

[1. I componenti del CORECOM Calabria eletti in sede di prima applicazione dell’articolo 19, legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, di modifica dell’articolo 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, sono rieleggibili per una sola volta.]

 

     Art. 47. (Prezziario Regionale)

1. Al fine di garantire un’uniforme applicazione dei prezzi sul territorio regionale, relativamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico agli Enti committenti e alle Stazioni appaltanti è fatto obbligo di adottare il prezziario regionale delle Opere pubbliche approvato con delibera della Giunta regionale n. 322 del 9 giugno 2009, a far data dal 1° luglio 2010.

 

2. La Giunta regionale provvederà annualmente all’aggiornamento e/o all’integrazione dei prezzi sulla base delle analisi ed istruttorie formulate dall’Osservatorio regionale istituito con delibera di Giunta regionale n. 527/06 e previa approvazione del COTER

 

     Art. 48. (Disposizioni in materia di organizzazione interna)

1. Al fine di dare attuazione al programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale così come delineato dalla Legge 133/2008, nonché dalla legge regionale n. 9/2007, e per realizzare maggiori entrate, anche in considerazione della previsione del federalismo demaniale che realizzerà il trasferimento del patrimonio immobiliare dello Stato a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il Settore Demanio e Patrimonio Immobiliare, rimodulando, ove il caso, gli altri Settori e Servizi, con il compito di promuovere e coordinare le attività di gestione tecnica e amministrativa, l’acquisizione, progettazione e dismissione dei beni demaniali e patrimoniali, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio regionale.

 

     Art. 49. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. Entro i termini previsti dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 58, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di regolarizzazione delle pendenze in materia di tasse automobilistiche rimanendo validi i versamenti già effettuati sino al 31 dicembre 2009 e le eventuali domande presentate.

 

     Art. 50. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute al Titolo I e II della presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 51. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2012, n. 23.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23. L'art. 7 della L.R. 23/2010 è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 luglio 2011, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23. L'art. 7 della L.R. 23/2010 è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 luglio 2011, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23. L'art. 7 della L.R. 23/2010 è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 luglio 2011, n. 20.

[8] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 18 luglio 2011, n. 20.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 2015, n. 17.

[10] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23, nel testo previgente alla modifica ad esso apportata dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2010, n. 32.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[19] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 32.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2011, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[22] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 21.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[24] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[25] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2011, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 2010, n. 14.