§ 3.2.33 - L.R. 7 agosto 1999, n. 22.
Istituzione dell'albo regionale della Società di Mutuo Soccorso.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:07/08/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, specie in relazione ai bisogni dei cittadini della terza età, riconosce e promuove i [...]
Art. 2.      1. E' istituita presso l'Assessorato ai Servizi Sociali la Consulta per la Mutualità, per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle S.O.M.S
Art. 3.      1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 2 della presente legge le Società Operaie ed i soggetti di cui al precedente art. 1 già riconosciuti in forza della legge n. [...]
Art. 4.      1. Le Società Operaie ed i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, una volta iscritti all'Albo Regionale, devono trasmettere alla Consulta copia dei bilanci di previsione e consuntivi, [...]
Art. 5.      1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, concede contributi in conto capitale per
Art. 6.      1. I contributi di cui al precedente art. 5 devono essere richiesti alla Giunta regionale entro il trenta gennaio di ogni anno, inviando la seguente documentazione
Art. 7.      1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5, i contributi, ove riconosciuti, vengono erogati in due rate, nella misura del 40 per cento alla stipula del contratto dei lavori o dichiarazione [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni, per l'anno 1999 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa n. 4331104 denominato [...]


§ 3.2.33 - L.R. 7 agosto 1999, n. 22. [1]

Istituzione dell'albo regionale della Società di Mutuo Soccorso.

(B.U. n. 82 del 12 agosto 1999).

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, specie in relazione ai bisogni dei cittadini della terza età, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso gestite senza fini di lucro, che da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato l'attività di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

 

     Art. 2.

     1. E' istituita presso l'Assessorato ai Servizi Sociali la Consulta per la Mutualità, per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle S.O.M.S.

     2. La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è costituita da:

     - un rappresentante dell'Assessorato ai Servizi Sociali;

     - un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;

     - due rappresentanti dell'Associazione delle S.O.M.S. di Calabria.

     3. La Consulta dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.

 

     Art. 3.

     1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 2 della presente legge le Società Operaie ed i soggetti di cui al precedente art. 1 già riconosciuti in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e comunque operanti nel territorio da almeno dieci anni.

     2. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     3. La Consulta, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la Società abbia esercitato ed eserciti opere di solidarietà e abbia perseguito i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riferendone con parere motivato al Presidente della Giunta regionale.

     4. L'iscrizione all'Albo delle S.O.M.S. dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge avviene mediante Decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 4.

     1. Le Società Operaie ed i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, una volta iscritti all'Albo Regionale, devono trasmettere alla Consulta copia dei bilanci di previsione e consuntivi, relazione illustrativa delle attività sociali svolte nell'anno precedente, relazione morale e finanziaria sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge.

     2. Gli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo devono effettuarsi entro il trenta maggio di ciascun anno.

     3. In caso di mancato adempimento, la Consulta, dopo aver contestato l'inadempienza ed eccezionalmente concesso una proroga non superiore a sessanta giorni a fronte di comprovate giustificazioni al mancato adempimento, puo' proporre la cancellazione dell'Albo della Società inadempiente. La cancellazione viene disposta con Decreto dal Presidente della Regione.

 

     Art. 5.

     1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, concede contributi in conto capitale per:

     a) ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui alla presente legge ed in cui gli stessi hanno la sede e svolgono l'attività sociale;

     b) rinnovo degli arredi e delle attrezzature connesse all'attività sociale;

     c) contributo per la partecipazione alle spese di costruzione e/o manutenzione dei colombai sociali nelle aree cimiteriali su suoli detenuti dalle Associazioni di Mutuo Soccorso in proprietà o sulla base di diritti di superficie [2].

     2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi in misura pari al 50 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria documentate e fino ad un massimo di trenta milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura pari al 50 per cento delle spese documentate e fino ad un massimo di quindici milioni. I contributi di cui alla lettera c) possono essere concessi in misura massima pari al 50% delle spese documentate e fino ad un massimo di Euro 25.000,00 [3].

 

     Art. 6.

     1. I contributi di cui al precedente art. 5 devono essere richiesti alla Giunta regionale entro il trenta gennaio di ogni anno, inviando la seguente documentazione:

     - per gli interventi di cui all'art. 5 lettera a) copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di appartenenza e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;

     - per gli interventi di cui all'art. 5 lettera b) preventivo dettagliato ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti.

 

     Art. 7.

     1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5, i contributi, ove riconosciuti, vengono erogati in due rate, nella misura del 40 per cento alla stipula del contratto dei lavori o dichiarazione diretta nel caso di lavori in economia e con saldo a presentazione del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

     2. Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5, l'erogazione dei contributi è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni.

 

     Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni, per l'anno 1999 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa n. 4331104 denominato "Contributi alle Società di Mutuo Soccorso ed istituzione Albo regionale" mediante prelevamento di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo 7001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1999.

     2. Per gli anni successivi la somma necessaria sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 11 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

[3] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.