§ 2.2.37 - L.R. 10 agosto 2011, n. 31.
Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34/2010 (Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:10/08/2011
Numero:31


Sommario
Art. 1. 1. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Partecipazione della Regione Calabria alla Società "Progetto Magna Graecia"), il comma 1 è così sostituito:
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.2.37 - L.R. 10 agosto 2011, n. 31.

Modifica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 34/2010 (Partecipazione della Regione Calabria alla Società «Progetto Magna Graecia».

(B.U. 1 agosto 2011, n. 14 - S.S. 10 agosto 2011, n. 4)

 

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Partecipazione della Regione Calabria alla Società "Progetto Magna Graecia"), il comma 1 è così sostituito:

 

"La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologici in favore della costituenda società".

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.